Art. 325 CCII – Ricorso abusivo al credito
D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.
1. Gli amministratori, i direttori generali, i liquidatori e gli imprenditori esercenti un’attività commerciale che ricorrono o continuano a ricorrere al credito, anche al di fuori dei casi di cui agli articoli 322 e 323, dissimulando il dissesto o lo stato d’insolvenza sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni.
2. La pena è aumentata nel caso di società soggette alle disposizioni di cui al capo II, titolo III, parte IV, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.
3. Salve le altre pene accessorie di cui al libro I, titolo II, capo III, del codice penale, la condanna importa l’inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale e l’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a tre anni.
In sintesi
In sintesi
Inquadramento sistematico e bene giuridico tutelato
L’articolo 325 del Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019, come modificato dai correttivi D.Lgs. 147/2020, D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024) riproduce, con alcune modifiche, la fattispecie già prevista dall’art. 218 della Legge Fallimentare (R.D. 267/1942), collocandosi nel Titolo IX, Capo I, dedicato ai reati commessi dall’imprenditore in liquidazione giudiziale. La norma incrimina il cosiddetto «ricorso abusivo al credito», fattispecie autonoma rispetto alla bancarotta fraudolenta (art. 322 CCII) e alla bancarotta semplice (art. 323 CCII), pur potendovi concorrere sul piano materiale.
Il bene giuridico tutelato è duplice: da un lato la tutela del credito e del corretto funzionamento del mercato finanziario, dall’altro la salvaguardia dell’affidamento dei singoli finanziatori, indotti a concedere risorse senza essere a conoscenza del reale stato patrimoniale dell’impresa. L’orientamento prevalente in dottrina qualifica la fattispecie come reato di pericolo presunto, in cui la lesione si consuma con la mera dissimulazione del dissesto, indipendentemente dalla concreta verificazione di un danno per i creditori.
Soggetti attivi e condotta tipica
Il comma 1 individua una platea ampia di soggetti attivi: amministratori, direttori generali, liquidatori e imprenditori esercenti attività commerciale. Si tratta di un reato proprio, che richiede la titolarità di una specifica posizione gestoria o imprenditoriale. Sono pertanto esclusi i soggetti meramente esecutivi privi di poteri decisionali, fermo restando il possibile concorso ex art. 110 c.p.
La condotta tipica è duplice: «ricorrere» o «continuare a ricorrere» al credito. La prima ipotesi colpisce il primo accesso al finanziamento; la seconda, di particolare rilevanza pratica, sanziona la prosecuzione di rapporti creditizi già in essere quando lo stato di dissesto o di insolvenza si è già manifestato. Si pensi al caso di Tizio, amministratore di una S.r.l. che, pur consapevole della perdita integrale del capitale e dell’incapacità di onorare le scadenze correnti, continui a utilizzare le linee di fido bancarie senza informare gli istituti finanziatori della reale situazione.
L’elemento della dissimulazione e il dolo
Cuore del precetto è la «dissimulazione» dello stato di dissesto o di insolvenza. La dissimulazione può essere attiva, attraverso comunicazioni mendaci, falsificazione di bilanci o di situazioni contabili infrannuali, oppure omissiva, attraverso il silenzio serbato pur in presenza di un obbligo informativo. L’orientamento prevalente ritiene che il semplice silenzio sia idoneo a integrare la fattispecie quando il finanziatore non sia in grado, secondo l’ordinaria diligenza, di percepire autonomamente la situazione di crisi.
Sul piano soggettivo, è richiesto il dolo generico: la consapevolezza dello stato di dissesto o di insolvenza e la volontà di accedere al credito occultandolo. Non è necessario un dolo specifico di danno ai creditori, né tantomeno un fine di profitto personale. Il dissesto va inteso come squilibrio patrimoniale grave e non transitorio; l’insolvenza, secondo la nozione dell’art. 2, comma 1, lett. b) CCII, come incapacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
Aggravante per società quotate e pene accessorie
Il comma 2 prevede un’aggravante per le società soggette alle disposizioni del Capo II, Titolo III, Parte IV, del TUF (D.Lgs. 58/1998), ossia gli emittenti strumenti finanziari diffusi e quotati. La ratio è evidente: in tali contesti il ricorso abusivo al credito assume una dimensione sistemica, potendo riverberarsi sull’intero mercato dei capitali e sulla fiducia degli investitori istituzionali e retail. L’aggravante non specifica la misura dell’aumento, che andrà determinato secondo i criteri generali dell’art. 64 c.p.
Il comma 3 disciplina le pene accessorie: la condanna importa, oltre a quelle generali del codice penale (libro I, titolo II, capo III), l’inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale e l’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a tre anni. Si tratta di sanzioni di natura interdittiva di rilevante impatto, che mirano a prevenire la reiterazione di condotte analoghe da parte di soggetti che si siano dimostrati inaffidabili nella gestione di risorse altrui.
Rapporti con altre fattispecie e profili processuali
L’art. 325 CCII si pone in rapporto di sussidiarietà espressa rispetto agli artt. 322 e 323 CCII («anche al di fuori dei casi»): la clausola consente di applicare la fattispecie quando la condotta non sia già assorbita nelle più gravi figure di bancarotta. Sono ipotizzabili concorsi di reati con il falso in bilancio (art. 2621 c.c.), con le false comunicazioni nelle relazioni infrannuali e con la truffa contrattuale (art. 640 c.c.) ove ricorrano gli estremi degli artifizi e raggiri specificamente diretti contro singoli creditori. Sotto il profilo processuale, il reato è procedibile d'ufficio e la competenza spetta al tribunale in composizione monocratica; presupposto di procedibilità è l’apertura della liquidazione giudiziale, che funge da condizione obiettiva di punibilità secondo l’orientamento prevalente.
Domande frequenti
Quando si configura il reato di ricorso abusivo al credito ex art. 325 CCII?
Quando amministratori, direttori, liquidatori o imprenditori commerciali ricorrono o continuano a ricorrere al credito dissimulando lo stato di dissesto o di insolvenza dell’impresa.
Quale pena prevede l’art. 325 CCII per il ricorso abusivo al credito?
La reclusione da sei mesi a tre anni, aumentata per le società quotate o soggette al TUF, oltre all’inabilitazione fino a tre anni dall’esercizio dell’impresa commerciale.
Il silenzio sulla situazione di crisi è sufficiente a integrare la dissimulazione?
Secondo l’orientamento prevalente sì, quando il finanziatore non possa percepire autonomamente la crisi con l’ordinaria diligenza e sussista un obbligo informativo a carico del soggetto agente.
Il reato di ricorso abusivo al credito può concorrere con la bancarotta?
L’art. 325 CCII opera al di fuori dei casi di bancarotta fraudolenta (art. 322) e semplice (art. 323), in rapporto di sussidiarietà; il concorso è escluso quando la condotta è già assorbita.