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Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 640 c.c. Garanzia in caso di legato sottoposto a condizione sospensiva o a termine

In vigore

condizione sospensiva o a termine Se a taluno è lasciato un legato sotto condizione sospensiva o dopo un certo tempo, l’onerato può essere costretto a dare idonea garanzia al legatario, salvo che il testatore abbia diversamente disposto. La garanzia può essere imposta anche al legatario quando il legato è a termine finale.

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In sintesi

  • Se al legatario è lasciato un legato sotto condizione sospensiva o a termine iniziale, l'onerato (erede o altro legatario) può essere costretto a prestare idonea garanzia al legatario.
  • La garanzia tutela l'aspettativa del legatario rispetto al rischio di dispersione o deterioramento dei beni durante la fase di pendenza.
  • Il testatore può escludere espressamente l'obbligo di garanzia con apposita disposizione testamentaria.
  • Quando il legato è soggetto a termine finale, la garanzia può essere imposta al legatario stesso, a tutela di chi subentrerà.
  • La valutazione dell'idoneità della garanzia spetta al giudice in caso di contestazione, ai sensi dell'art. 1179 c.c.

Ratio e funzione della norma

L'art. 640 c.c. completa la disciplina delle disposizioni testamentarie condizionali con uno strumento di tutela del legatario titolare di un'aspettativa. Quando il legato è sospensivamente condizionato o sottoposto a termine iniziale, il legatario non ha ancora acquistato il diritto al bene, che resta nella sfera giuridica dell'onerato (l'erede o altro legatario gravato). In questa fase di pendenza il legatario ha un interesse qualificato alla conservazione del bene oggetto del legato e dunque alla solvibilità dell'onerato: la norma gli consente di pretendere una garanzia idonea a coprire il rischio di inadempimento al verificarsi della condizione o alla scadenza del termine.

Presupposti applicativi

La garanzia è imposta quando ricorrono congiuntamente: (a) un legato (non un'istituzione di erede, per la quale opera l'art. 641 c.c. con amministrazione dell'eredità); (b) sottoposizione a condizione sospensiva o a termine iniziale; (c) assenza di una contraria volontà del testatore. Il testatore può espressamente esonerare l'onerato dalla prestazione della garanzia, e tale dispensa è vincolante. La forma della garanzia (fideiussione, pegno, ipoteca) è rimessa all'autonomia delle parti o, in caso di contestazione, alla determinazione del giudice ex art. 1179 c.c.

Differenza tra condizione sospensiva e termine iniziale

Nella condizione sospensiva l'efficacia del legato dipende da un evento futuro e incerto (es. "se Tizio si laurea"). Nel termine iniziale l'evento è futuro ma certo nell'an (es. "alla scadenza del 31 dicembre 2030"). In entrambi i casi il legatario non è ancora titolare attuale del diritto al bene, ma la sua aspettativa è tutelata dall'ordinamento. La norma assimila le due situazioni in quanto comporta la medesima esigenza protettiva del legatario in fase di pendenza.

Garanzia a carico del legatario nel termine finale

Il secondo comma estende la disciplina al caso in cui il legato sia sottoposto a termine finale: in tale ipotesi è il legatario attuale a dover garantire chi subentrerà nel diritto allo scadere del termine. La logica si inverte: il legatario gode del bene per un periodo limitato, e deve assicurare a chi subentra la conservazione e la restituzione nello stato dovuto. Tale meccanismo si coordina con la disciplina dell'usufrutto e degli istituti analoghi.

Coordinamento con altre disposizioni

L'art. 640 c.c. si coordina con l'art. 639 c.c. (garanzia in caso di condizione risolutiva), con l'art. 641 c.c. (amministrazione dell'eredità per istituzione di erede sotto condizione sospensiva) e con l'art. 644 c.c. (obblighi degli amministratori). L'inadempimento dell'obbligo di prestare garanzia da parte dell'onerato del legato può comportare la nomina di un amministratore ex art. 641 c.c., con applicazione delle regole dell'eredità giacente (artt. 528 ss. c.c.).

Caso pratico

Caio nel suo testamento lega a Tizio l'appartamento di Roma «a condizione che superi l'esame di abilitazione forense entro cinque anni dalla mia morte», designando come erede universale Sempronio. Tizio, in pendenza della condizione, può chiedere al giudice che imponga a Sempronio (onerato) la prestazione di una fideiussione bancaria a copertura del valore dell'immobile, salvo che il testamento di Caio escluda l'obbligo. Se Sempronio non presta la garanzia, può essere nominato un amministratore dell'eredità.

Domande frequenti

Quando il legatario può chiedere la garanzia ex art. 640 c.c.?

Il legatario può chiederla quando il legato è sottoposto a condizione sospensiva o a termine iniziale e il testatore non abbia espressamente escluso l'obbligo di prestare garanzia.

Chi decide il tipo e l'entità della garanzia?

In assenza di accordo tra le parti, è il giudice a determinare la forma e l'idoneità della garanzia, ai sensi dell'art. 1179 c.c., valutando il valore del legato e il rischio di pregiudizio per il legatario.

Cosa succede se l'onerato non presta la garanzia?

L'inadempimento dell'obbligo di prestare garanzia comporta la nomina di un amministratore dell'eredità ai sensi dell'art. 641 c.c., che gestirà i beni per conto del legatario fino al verificarsi della condizione.

La garanzia può essere imposta anche al legatario?

Sì, quando il legato è sottoposto a termine finale: in tal caso il legatario attuale deve garantire la conservazione del bene a favore di chi subentrerà nel diritto allo scadere del termine.

Il testatore può escludere l'obbligo di garanzia?

Sì, l'art. 640 c.c. prevede espressamente la possibilità che il testatore disponga diversamente, esonerando l'onerato dalla prestazione della garanzia con apposita clausola testamentaria.

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A cura di
Redazione Legge in Chiaro
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