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Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 639 c.c. Garanzia in caso di condizione risolutiva

In vigore

Se la disposizione testamentaria è sottoposta a condizione risolutiva, l’autorità giudiziaria, qualora ne ravvisi l’opportunità, può imporre all’erede o al legatario di prestare idonea garanzia a favore di coloro ai quali l’eredità o il legato dovrebbe devolversi nel caso che la condizione si avverasse.

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In sintesi

  • Se la disposizione testamentaria è sotto condizione risolutiva, il giudice può imporre all'erede o al legatario di prestare idonea garanzia.
  • La garanzia opera a favore di chi subentrerebbe nell'eredità o nel legato in caso di avveramento della condizione.
  • L'imposizione della cauzione è discrezionale: l'autorità giudiziaria valuta caso per caso l'opportunità.
  • La norma bilancia il favor acquisitionis con la tutela degli interessi futuri dei sostituiti o degli eredi legittimi.
  • La garanzia può consistere in fideiussione, cauzione reale, ipoteca o altra forma adeguata al valore dei beni.

Il problema dell'acquisto sotto condizione risolutiva

L'art. 639 c.c. interviene a tutela di un equilibrio delicato. L'erede o il legatario sotto condizione risolutiva acquista immediatamente il diritto (art. 1360 c.c., applicato in via analogica) e ne può disporre, percepirne i frutti, esercitare tutte le facoltà del proprietario. Tuttavia, qualora la condizione si avveri, il diritto si risolve retroattivamente: i beni dovrebbero tornare ai sostituiti o agli eredi legittimi. Se nel frattempo il beneficiario ha alienato o deteriorato i beni, l'effetto restitutorio rischia di operare a vuoto.

La funzione della garanzia

Per evitare tale rischio, l'art. 639 c.c. attribuisce all'autorità giudiziaria il potere di imporre all'erede o al legatario sotto condizione risolutiva di prestare idonea garanzia a favore di coloro ai quali l'eredità o il legato dovrebbe devolversi al verificarsi della condizione. Il meccanismo è simile a quello previsto per l'usufrutto (art. 1002 c.c.): chi gode di un diritto temporaneo o risolutivamente condizionato deve garantire la conservazione del bene per chi subentrerà.

Discrezionalità del giudice

L'imposizione della garanzia è facoltativa: il giudice valuta "l'opportunità" caso per caso. Elementi di valutazione sono il valore dei beni, la probabilità di avveramento della condizione, la solvibilità e la natura del beneficiario, l'esistenza di sostituiti già identificati. In caso di beni di scarso valore o di condizioni la cui realizzazione è remota, la cauzione può non essere necessaria. Al contrario, per patrimoni rilevanti soggetti a condizioni di probabile avveramento, la garanzia è opportuna.

Tipologie di garanzia

La norma non specifica la forma della garanzia, che resta rimessa alla discrezionalità giudiziale. Le forme tipiche sono: fideiussione bancaria (la più frequente, perché di pronta liquidità), cauzione reale in denaro o titoli, ipoteca su altri beni del beneficiario, polizza fideiussoria assicurativa. Il giudice deve commisurare l'entità della garanzia al valore dei beni soggetti a possibile restituzione, tenendo conto di un margine prudenziale per frutti, accessori e eventuali deterioramenti.

Legittimazione attiva all'istanza

L'istanza al giudice può essere proposta da chiunque vi abbia interesse attuale a tutelare la propria aspettativa: i sostituiti nominati dal testatore (art. 688 c.c.), gli eredi legittimi che subentrerebbero in difetto di sostituzione, eventualmente i coeredi non condizionati che potrebbero accrescere per la quota risolta. Non hanno legittimazione i terzi estranei alla successione.

Caso pratico

Tizio lascia a Caio per testamento la propria azienda agricola, sotto condizione risolutiva che Caio non abbandoni l'attività agricola. Se Caio cessa l'attività e si dedica ad altro, l'azienda dovrà tornare al sostituto designato, Mevio. Mevio può chiedere al giudice di imporre a Caio idonea garanzia (fideiussione bancaria o ipoteca su altri immobili) a tutela del proprio diritto futuro. Il giudice valuta: l'azienda ha valore di 500.000 euro; Caio è giovane e la condizione potrebbe avverarsi; non vi sono altre garanzie patrimoniali certe. L'imposizione della cauzione appare opportuna.

Profili applicativi e procedimentali

Il procedimento per l'imposizione della garanzia si svolge nelle forme del processo ordinario o, talora, in sede di volontaria giurisdizione. Il giudice può anche imporre, in alternativa o in aggiunta, obblighi di rendicontazione periodica, divieti di alienazione (con effetti analoghi a quelli del fedecommesso assistenziale) o l'amministrazione fiduciaria. La mancata prestazione della garanzia, una volta imposta, può comportare la nomina di un amministratore giudiziario dei beni soggetti a condizione, fino al verificarsi o al definitivo non-avveramento della stessa.

Domande frequenti

Cosa prevede l'art. 639 c.c. in caso di condizione risolutiva?

Prevede che il giudice possa imporre all'erede o al legatario sotto condizione risolutiva di prestare idonea garanzia a favore di chi subentrerebbe nell'eredità o nel legato al verificarsi della condizione. L'imposizione è discrezionale e valutata caso per caso.

Chi può chiedere l'imposizione della garanzia?

Possono chiederla i soggetti con interesse attuale a tutelare la propria aspettativa: i sostituiti designati dal testatore (art. 688 c.c.), gli eredi legittimi che subentrerebbero in difetto di sostituzione, eventualmente i coeredi non condizionati.

Quali forme di garanzia può imporre il giudice?

Le forme tipiche sono fideiussione bancaria, cauzione reale in denaro o titoli, ipoteca su altri beni del beneficiario, polizza fideiussoria assicurativa. Il giudice commisura la garanzia al valore dei beni e all'eventuale rischio di deterioramento o alienazione.

Cosa accade se il beneficiario non presta la garanzia imposta?

La mancata prestazione può comportare la nomina di un amministratore giudiziario dei beni soggetti a condizione, oppure l'imposizione di divieti di alienazione e obblighi di rendicontazione, fino al verificarsi o al definitivo non-avveramento della condizione.

Il giudice è sempre obbligato a imporre la garanzia?

No: l'imposizione è discrezionale. Il giudice valuta l'opportunità caso per caso, considerando valore dei beni, probabilità di avveramento, solvibilità del beneficiario e tipologia della condizione. Per beni di scarso valore o condizioni remote la cauzione può essere superflua.

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A cura di
Redazione Legge in Chiaro
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