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Art. 326 CCII – Circostanze aggravanti e circostanza attenuante
D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.
1. Nel caso in cui i fatti previsti negli articoli 322, 323 e 325 hanno cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità, le pene da essi stabilite sono aumentate fino alla metà.
2. Le pene stabilite negli articoli suddetti sono aumentate: a) se il colpevole ha commesso più fatti tra quelli previsti in ciascuno degli articoli indicati; b) se il colpevole per divieto di legge non poteva esercitare un’impresa commerciale.
3. Nel caso in cui i fatti indicati nel comma 1 hanno cagionato un danno patrimoniale di speciale tenuità, le pene sono ridotte fino al terzo.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
In sintesi
Funzione sistematica e ambito di applicazione
L’articolo 326 del Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019) ricalca, con alcuni adattamenti, la disciplina già contenuta nell’art. 219 della Legge Fallimentare. La norma introduce un sistema articolato di circostanze del reato applicabili alle principali fattispecie penali del Capo I, Titolo IX: bancarotta fraudolenta (art. 322), bancarotta semplice (art. 323) e ricorso abusivo al credito (art. 325). Per espresso rinvio interno, le aggravanti operano anche per i reati commessi da soggetti diversi dall’imprenditore in liquidazione giudiziale, in virtù della struttura recettizia degli artt. 329 e seguenti.
L’orientamento prevalente qualifica le circostanze in esame come oggettive ad efficacia speciale, in quanto incidono sulla quantificazione concreta della pena con misure proporzionali (frazioni di aumento o di diminuzione). Esse rispondono a una logica di proporzionalità sanzionatoria: differenziare il trattamento punitivo in funzione della gravità effettiva delle conseguenze patrimoniali della condotta e della sua maggiore o minore offensività.
L’aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità
Il comma 1 introduce l’aggravante di maggior rilievo applicativo: se i fatti previsti negli artt. 322, 323 e 325 «hanno cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità», le pene sono aumentate fino alla metà. La nozione di «danno patrimoniale di rilevante gravità» non è definita dal codice, ma l’orientamento giurisprudenziale prevalente la riconduce al complesso del passivo accertato nello stato passivo, valutato anche in relazione alle dimensioni dell’impresa e all’incidenza percentuale del depauperamento sul patrimonio aziendale.
Si pensi al caso di Tizio, amministratore di una S.p.A. che, attraverso operazioni distrattive, abbia sottratto beni per un valore di diversi milioni di euro a fronte di un attivo modesto: la sproporzione tra entità del danno e dimensione dell’impresa potrà fondare il riconoscimento dell’aggravante. La valutazione spetta al giudice del merito secondo criteri di ragionevolezza e in considerazione di tutti gli elementi del caso concreto.
Le aggravanti di pluralità di fatti e di divieto di legge
Il comma 2 prevede due distinte aggravanti. La prima, di cui alla lettera a), opera quando il colpevole abbia commesso «più fatti tra quelli previsti in ciascuno degli articoli indicati». Si tratta di una particolare ipotesi di continuazione interna alla singola figura criminosa, che evita le complicazioni del cumulo materiale e applica un aumento di pena entro la cornice dell’art. 64 c.p. La giurisprudenza ha precisato che si applica a ciascun reato base autonomamente, sicché l’imputato che abbia commesso più condotte distrattive ex art. 322, comma 1, n. 1, vedrà l’aggravante operare sull’unica fattispecie di bancarotta fraudolenta patrimoniale.
La lettera b) riguarda l’ipotesi in cui il colpevole, per divieto di legge, non poteva esercitare un’impresa commerciale. La ratio è chiara: chi opera in violazione di un’incapacità o di una causa di interdizione (si pensi al fallito non riabilitato che riprenda l’attività in violazione dell’art. 320 CCII, oppure al condannato a pene accessorie interdittive) merita un trattamento più severo per la maggiore disistima sociale e per l’aggravamento del rischio per i creditori e per i terzi.
L’attenuante del danno di speciale tenuità
Il comma 3 introduce, in posizione di simmetria con l’aggravante del comma 1, una circostanza attenuante di efficacia speciale: se il danno patrimoniale è di «speciale tenuità», le pene sono ridotte fino al terzo. Si tratta di una previsione di particolare importanza pratica, che consente di adeguare la risposta sanzionatoria a fattispecie nelle quali, pur ricorrendo gli elementi costitutivi del reato, l’offesa concreta si sia mantenuta entro limiti modesti.
L’orientamento prevalente ritiene che la nozione di «speciale tenuità» vada interpretata in senso restrittivo, richiedendo non solo l’esiguità in termini assoluti del danno, ma anche un ridotto disvalore complessivo della condotta in relazione alle dimensioni dell’impresa e al numero dei creditori coinvolti. Si pensi al caso di Caio, piccolo imprenditore commerciale per il quale la liquidazione giudiziale sia stata aperta con un passivo accertato di poche migliaia di euro: l’attenuante potrà essere riconosciuta in presenza di una sostanziale modestia della lesione patrimoniale.
Bilanciamento delle circostanze e profili processuali
Le circostanze previste dall’art. 326 CCII sono pacificamente soggette al giudizio di bilanciamento di cui all’art. 69 c.p., salvo le specifiche ipotesi di blindatura normativa eventualmente previste da norme speciali. Il giudice, in presenza di concorso eterogeneo con eventuali attenuanti generiche o con altre attenuanti, dovrà operare un bilanciamento secondo i criteri di gravità del reato e capacità a delinquere ex art. 133 c.p.
Sotto il profilo processuale, le circostanze devono essere contestate dal pubblico ministero affinché il giudice possa applicarle, salvo il potere di contestazione suppletiva ex art. 517 c.p.p. Il riconoscimento dell’aggravante incide sulla determinazione della pena base e, quando comporta un aumento di pena superiore al terzo, può rilevare anche ai fini della prescrizione (art. 157, comma 2, c.p.). L’attenuante del comma 3, invece, opera tipicamente nella fase commisurativa e può consentire l’accesso a benefici processuali e penitenziari preclusi dalla pena edittale base.
Domande frequenti
A quali reati si applicano le circostanze previste dall’art. 326 CCII?
Le circostanze si applicano alla bancarotta fraudolenta (art. 322), alla bancarotta semplice (art. 323) e al ricorso abusivo al credito (art. 325 CCII), oltre alle figure recettizie.
Cosa si intende per danno patrimoniale di rilevante gravità ai fini dell’aggravante?
Secondo l’orientamento prevalente, va valutato in relazione al passivo accertato e alle dimensioni dell’impresa, considerando l’incidenza percentuale del depauperamento sul patrimonio aziendale.
Quando opera l’attenuante del danno di speciale tenuità ex art. 326, comma 3 CCII?
Quando l’offesa patrimoniale è di entità modesta in senso assoluto e relativo, considerando dimensioni dell’impresa e numero dei creditori coinvolti; comporta riduzione di pena fino al terzo.
Le circostanze ex art. 326 CCII sono soggette al bilanciamento dell’art. 69 c.p.?
Sì, secondo la giurisprudenza prevalente sono soggette al giudizio di bilanciamento, salvo specifiche ipotesi di blindatura normativa eventualmente previste da norme speciali.