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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 327 c.c. Usufrutto legale di uno solo dei genitori

In vigore

Il genitore che esercita in modo esclusivo la responsabilità genitoriale (1) è il solo titolare dell’usufrutto legale.

In sintesi

  • L'art. 327 c.c. attribuisce l'usufrutto legale sui beni del figlio al solo genitore che esercita in modo esclusivo la responsabilità genitoriale.
  • Si applica nei casi di affidamento esclusivo a uno dei genitori, di decadenza dell'altro dalla responsabilità genitoriale, o di genitori non coniugati con riconoscimento da parte di uno solo.
  • L'usufrutto legale consente al genitore di percepire i frutti (rendite, interessi) dei beni del figlio minore, con obbligo di destinarli al mantenimento, all'istruzione e all'educazione del figlio.
  • La norma deroga alla regola generale dell'art. 324 c.c. che prevede l'usufrutto legale congiunto di entrambi i genitori.
  • Il diritto si estingue con il compimento della maggiore età del figlio (18 anni) o con la sua emancipazione anticipata.
Inquadramento della norma
L'articolo 327 del Codice Civile si colloca nel Titolo IX del Libro Primo, dedicato alla potestà dei genitori (oggi «responsabilità genitoriale» per effetto del d.lgs. 154/2013). La disposizione disciplina un caso specifico di usufrutto legale unilaterale: quello che spetta al solo genitore il quale eserciti in via esclusiva la responsabilità genitoriale. La scelta del legislatore risponde a una logica coerente: laddove uno solo dei genitori svolge in concreto le funzioni di cura, educazione e mantenimento del figlio, è giusto che a lui solo competa anche il potere di gestire i frutti del patrimonio filiale, che costituiscono risorse destinate proprio a coprire quelle spese.
Rapporto con l'usufrutto legale ordinario (art. 324 c.c.)
La regola generale, fissata dall'art. 324 c.c., è che i genitori hanno congiuntamente l'usufrutto sui beni del figlio minore. L'art. 327 c.c. costituisce un'eccezione: quando l'esercizio della responsabilità genitoriale è attribuito a uno solo dei due genitori — per qualunque ragione giuridica — l'usufrutto legale si concentra integralmente su quella persona. Le situazioni tipiche in cui opera l'art. 327 sono: - affidamento esclusivo a un genitore nell'ambito di procedimenti di separazione o divorzio (artt. 337-ter e ss. c.c.); - decadenza dell'altro genitore dalla responsabilità genitoriale ex art. 330 c.c.; - riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio da parte di uno solo dei genitori; - morte di uno dei genitori.
Contenuto e limiti dell'usufrutto legale
L'usufrutto legale conferisce al titolare il diritto di percepire i frutti dei beni del figlio (rendite di capitali, canoni di locazione, dividendi, interessi). Si tratta tuttavia di un diritto funzionalizzato: l'art. 324, co. 2 c.c. impone che i frutti siano impiegati per il mantenimento della famiglia e per l'istruzione ed educazione dei figli. Il genitore non può compiere atti di disposizione aventi ad oggetto i beni fruttiferi del figlio senza autorizzazione del giudice tutelare (artt. 320-321 c.c.), e questa regola vale anche nel caso di esercizio unilaterale della responsabilità genitoriale.
Responsabilità del genitore-usufruttuario
Il genitore che gestisce l'usufrutto legale agisce come amministratore dei beni altrui e risponde per colpa dei danni che derivano dalla sua gestione. Qualora l'altro genitore, pur privo dell'esercizio, ritenga che i beni del figlio siano mal amministrati, può rivolgersi al giudice tutelare per ottenere provvedimenti a tutela del patrimonio minorile.
Estinzione del diritto
L'usufrutto legale cessa automaticamente al compimento del diciottesimo anno di età del figlio. Cessa anche in caso di emancipazione (art. 390 c.c.), che però è oggi limitata al matrimonio del minore, istituto di rarissima applicazione pratica. Una questione discussa in dottrina riguarda il caso in cui, nel corso della minore età, venga revocato l'affidamento esclusivo: in tal caso l'usufrutto dovrebbe tornare ad essere esercitato congiuntamente ex art. 324 c.c., poiché il presupposto dell'art. 327 (esercizio esclusivo) verrebbe meno.
Profili pratici per il professionista
Il commercialista o il consulente patrimoniale che segue famiglie con figli minori in regime di affidamento esclusivo deve tenere presente che: 1. Le rendite dei beni del figlio (interessi, canoni, dividendi) confluiscono fiscalmente in capo al genitore-usufruttuario, che le dichiara nel proprio IRPEF. 2. Gli atti di straordinaria amministrazione sui beni del figlio richiedono comunque autorizzazione del giudice tutelare, indipendentemente da chi esercita la responsabilità genitoriale. 3. In caso di trust o fondi intestati al minore, occorre verificare se le rendite percepite dal trustee debbano transitare al genitore-usufruttuario o se la struttura negoziale esclude il diritto di usufrutto legale. L'art. 327 c.c. è una norma di raccordo essenziale in tutti i piani di protezione patrimoniale che coinvolgano minori con genitori separati o con responsabilità genitoriale monogenitoriale.

Domande frequenti

Chi ha l'usufrutto legale sui beni del figlio minore quando i genitori sono separati con affidamento esclusivo?

L'art. 327 c.c. attribuisce l'usufrutto legale al solo genitore che esercita in modo esclusivo la responsabilità genitoriale. Se Tizio ha l'affidamento esclusivo dei figli, è lui il solo titolare dell'usufrutto legale sui beni dei minori.

Cosa può fare il genitore con l'usufrutto legale?

Può percepire i frutti civili e naturali dei beni del figlio (interessi, canoni, dividendi). Deve però destinarli al mantenimento, istruzione ed educazione del figlio, e non può disporre dei beni stessi senza autorizzazione del giudice tutelare.

L'usufrutto legale spetta anche al genitore decaduto dalla responsabilità genitoriale?

No. Il genitore decaduto dalla responsabilità genitoriale ex art. 330 c.c. perde anche l'usufrutto legale. In quel caso l'intero usufrutto si concentra sull'altro genitore ai sensi dell'art. 327 c.c.

Quando si estingue l'usufrutto legale?

Si estingue automaticamente quando il figlio compie 18 anni (maggiore età) o, in casi eccezionali, con l'emancipazione anticipata per matrimonio (art. 390 c.c.).

Se l'affidamento viene cambiato da esclusivo a condiviso, cosa succede all'usufrutto legale?

Venuto meno il presupposto dell'esercizio esclusivo, l'usufrutto torna ad essere gestito congiuntamente da entrambi i genitori secondo la regola generale dell'art. 324 c.c.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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