Indice
- Coincidenza con l'esercizio sociale. L'art. 76 del TUIR (D.P.R. 917/1986) stabilisce che il periodo d'imposta dei soggetti IRES coincide con l'esercizio o periodo di gestione determinato dalla legge o dall'atto costitutivo, assicurando l'allineamento tra il periodo rilevante ai fini fiscali e quello rilevante ai fini della redazione del bilancio d'esercizio.
- Regola dei dodici mesi. In assenza di diversa determinazione, il periodo d'imposta è di dodici mesi. Possono tuttavia verificarsi periodi d'imposta brevi in caso di costituzione, trasformazione, fusione, scissione, liquidazione o cessazione dell'attività nel corso dell'anno solare.
- Periodi d'imposta brevi o eccezionali. Il primo periodo d'imposta decorre dalla data di costituzione della società fino alla chiusura del primo esercizio; l'ultimo periodo decorre dall'inizio dell'esercizio fino alla data di chiusura della liquidazione o di cessazione dell'attività.
- Esercizio non coincidente con l'anno solare. Le società possono adottare un esercizio sociale non coincidente con l'anno solare (ad esempio da luglio a giugno) purché lo prevedano l'atto costitutivo o lo statuto; in tal caso il periodo d'imposta ha durata di dodici mesi ma decorre da una data diversa dal 1° gennaio.
- Rilevanza sul calcolo dell'imposta. Il periodo d'imposta è il parametro temporale fondamentale ai fini del calcolo dell'IRES: tutti i componenti positivi e negativi del reddito d'impresa devono essere imputati al periodo in cui si verificano i presupposti di competenza, conformemente all'art. 109 TUIR.
Testo dell'articoloVigente
Art. 76 TUIR – Periodo d’imposta (N.D.R.: Per gli effetti delle disposizioni del presente articolo v. l’art. 5, comma 3, D.L.G. 19 novembre 2005 n. 247.)
In vigore dal 02/12/2005 con effetto dal 01/01/1993
Modificato da: Decreto legislativo del 18/11/2005 n. 247 Articolo 5
“1. L’imposta e’ dovuta per periodi di imposta, a ciascuno dei quali corrisponde una obbligazione tributaria autonoma salvo quanto stabilito negli articoli 80 e 84.
2. Il periodo di imposta e’ costituito dall’esercizio o periodo di gestione della societa’ o dell’ente, determinato dalla legge o dall’atto costitutivo. Se la durata dell’esercizio o periodo di gestione non e’ determinata dalla legge o dall’atto costitutivo, o e’ determinata in due o piu’ anni, il periodo di imposta e’ costituito dall’anno solare. 3. (Comma abrogato)”
Commento del professionista
L’articolo 76 disciplina il periodo d’imposta per i contribuenti soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche. Poiché il reddito rappresenta un incremento del patrimonio netto, esso deve necessariamente riferirsi a un arco temporale definito, al quale vanno imputati, secondo le regole specifiche di ciascuna categoria reddituale, i componenti positivi e negativi rilevanti ai fini della determinazione del reddito imponibile, come previsto dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, Titolo II – Imposta sul reddito delle società, Capo I – Soggetti passivi e disposizioni generali.
Analogamente all’imposta sul reddito delle persone fisiche, anche l’IRES è un’imposta di natura periodica.In questo contesto, il primo comma dell’art. 76 stabilisce il principio di autonomia dell’obbligazione tributaria per ciascun periodo d’imposta. Tale principio, tuttavia, è soggetto a deroga dalle disposizioni contenute negli artt. 80 e 84 del TUIR.
In particolare, l’art. 80 consente al contribuente, a sua scelta:
-
di utilizzare nel periodo d’imposta successivo, in riduzione della relativa imposta, l’eccedenza dei crediti derivanti da imposte pagate all’estero, ritenute d’acconto e versamenti in acconto;
-
di richiederne il rimborso tramite la dichiarazione dei redditi;
-
di compensare l’eccedenza secondo quanto previsto dall’art. 17 del d.lgs. n. 241/1997.
Un’ulteriore deroga al principio di autonomia del periodo d’imposta è contenuta nell’art. 84, che disciplina il riporto delle perdite fiscali.
Il secondo comma dell’articolo stabilisce che, a differenza delle persone fisiche (per le quali il periodo d’imposta coincide con l’anno solare, art. 7 TUIR), per i soggetti IRES il periodo d’imposta corrisponde all’esercizio o al periodo di gestione della società o dell’ente, come determinato dalla legge o dall’atto costitutivo. Ciò significa che la legge può fissare direttamente il periodo d’imposta, come nel caso degli enti pubblici, oppure esso può essere definito dai soci o dagli associati.
L’anno solare coincide con il periodo d’imposta solo in via residuale: quando la durata non è stabilita dalla legge, non risulta dall’atto costitutivo, oppure quando il periodo d’imposta si estende su due o più anni.
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Stesso numero, altri codici
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- Art. 76 D.Lgs. 209/2005 — Requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali e dei soggetti che svolgono funzioni fondamentali
- Art. 76 D.Lgs. 42/2004 — Assistenza e collaborazione a favore degli Stati membri dell'Unione europea
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- Art. 76 Codice Civile: Computo dei gradi
Commento
Ratio
L'art. 76 del TUIR (D.P.R. 917/1986) affronta una questione di carattere temporale che è fondamentale per qualsiasi sistema di imposta sul reddito: l'individuazione del periodo di riferimento entro il quale i componenti positivi e negativi del reddito devono essere aggregati per determinare la base imponibile. La ratio della norma è quella di raccordare il diritto tributario con il diritto societario, adottando come periodo d'imposta la stessa unità temporale che la società utilizza per la redazione del proprio bilancio — l'esercizio sociale. Questo allineamento evita la necessità di una doppia periodizzazione (civilistica e fiscale) e garantisce che la dichiarazione dei redditi si fondi sugli stessi dati contabili del bilancio approvato dall'assemblea.
Analisi
La norma distingue due casi principali. Nel caso ordinario — che riguarda la grande maggioranza delle società italiane — l'esercizio sociale coincide con l'anno solare (1° gennaio - 31 dicembre) e il periodo d'imposta ha quindi durata di dodici mesi, coincidenti con quelli dell'anno civile. In questo caso, la dichiarazione IRES viene presentata nel termine di nove mesi dalla chiusura dell'esercizio, entro il 30 settembre dell'anno successivo.
Nel caso delle società con esercizio non coincidente con l'anno solare — fattispecie diffusa nelle multinazionali e nei gruppi che adottano un calendario fiscale di gruppo (ad esempio da aprile ad aprile, o da luglio a giugno, per allinearsi alla capogruppo estera) — il periodo d'imposta ha comunque durata di dodici mesi ma decorre da una data diversa dal 1° gennaio. La dichiarazione va presentata entro nove mesi dalla chiusura dell'esercizio. L'IVA, invece, segue sempre l'anno solare ai sensi dell'art. 7 D.P.R. 633/1972, per cui questi soggetti devono gestire il disallineamento tra il periodo d'imposta IRES e quello IVA.
I periodi d'imposta inferiori a dodici mesi si verificano in circostanze eccezionali che segnano momenti straordinari nella vita della società: (i) il primo periodo d'imposta, che decorre dalla data di costituzione fino alla chiusura del primo esercizio (che per alcune forme societarie può essere inferiore ai dodici mesi se lo statuto lo prevede); (ii) l'ultimo periodo d'imposta prima della liquidazione; (iii) il periodo d'imposta della società risultante da fusione o incorporazione, che può essere breve se la fusione avviene nel corso di un esercizio già avviato; (iv) il periodo d'imposta che si apre e si chiude a seguito di particolari vicende societarie (trasformazione con cambio di soggettività fiscale, ecc.).
La rilevanza del periodo d'imposta per il calcolo dell'IRES si manifesta in molti ambiti. Per gli ammortamenti: le quote di ammortamento deducibili sono commisurate al periodo d'imposta, con riduzione proporzionale in caso di periodo breve. Per le perdite fiscali: le perdite sono riportabili nei periodi d'imposta successivi e le limitazioni alla compensazione si valutano periodo per periodo. Per le ritenute: i sostituti d'imposta versano le ritenute riferite al periodo d'imposta del percipiente. Per gli acconti: gli acconti IRES sono calcolati e versati in funzione del periodo d'imposta precedente e di quello in corso.
Un profilo delicato riguarda le operazioni straordinarie che avvengono nel corso di un esercizio: nella fusione per incorporazione, si determina uno scioglimento del soggetto incorporato che comporta la chiusura del suo periodo d'imposta alla data di efficacia giuridica della fusione; l'incorporante continua invece il proprio periodo d'imposta, che assorbe anche i componenti dell'incorporata dal momento di efficacia. Le modalità di retrodatazione degli effetti fiscali della fusione sono disciplinate dall'art. 172 TUIR.
Quando si applica
L'art. 76 si applica a tutti i soggetti passivi IRES elencati nell'art. 73 del TUIR: società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni, cooperative, società di mutua assicurazione, società europee e società cooperative europee residenti nel territorio dello Stato; enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali; enti pubblici e privati, diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali; società ed enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato. Per le persone fisiche e le società di persone (che sono soggetti IRPEF), il periodo d'imposta è invece sempre l'anno solare ai sensi dell'art. 7 TUIR.
Connessioni
L'art. 76 TUIR si coordina con l'art. 7 TUIR (periodo d'imposta per i soggetti IRPEF, sempre pari all'anno solare), con l'art. 73 TUIR (soggetti passivi IRES), con l'art. 109 TUIR (principio di competenza per l'imputazione dei componenti reddituali al periodo d'imposta), e con l'art. 84 TUIR (riporto delle perdite fiscali nei periodi successivi). L'art. 2364 c.c. (per le S.p.A.) e l'art. 2478-bis c.c. (per le S.r.l.) disciplinano i termini per l'approvazione del bilancio, determinando indirettamente i termini di presentazione della dichiarazione IRES. L'art. 2 D.P.R. 322/1998 stabilisce i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi, correlati alla chiusura del periodo d'imposta. L'art. 172 TUIR regola la fusione societaria e il trattamento del periodo d'imposta nella fase dell'operazione.
Prassi e linee guida
Risoluzione · n. 66/E del 6 luglio 2010
Agenzia delle Entrate
Chiarimenti sul periodo d'imposta in caso di liquidazione ai sensi dell'art. 76 TUIR: qualora la liquidazione si protragga oltre l'esercizio in cui ha avuto inizio ma per non oltre cinque esercizi, il reddito della frazione e di ciascun esercizio intermedio e determinato in via provvisoria sulla base del rispettivo bilancio, salvo conguaglio in base al bilancio finale.
Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.itCasi pratici
Caso 1: Società con esercizio non solare
Alfa S.p.A., filiale italiana di un gruppo multinazionale con sede fiscale nel Regno Unito, adotta per statuto un esercizio sociale che va dal 1° aprile al 31 marzo dell'anno successivo, allineandosi al financial year della capogruppo. Il periodo d'imposta IRES di Alfa va quindi dal 1° aprile al 31 marzo. Tizio, il responsabile amministrativo, presenta la dichiarazione IRES entro il 31 dicembre dell'anno solare successivo (nove mesi dalla chiusura del 31 marzo). Ai fini IVA, Alfa deve invece presentare la dichiarazione e versare il saldo entro i termini ordinari dell'anno solare, gestendo il disallineamento tra i due periodi di riferimento.
Caso 2: Primo periodo d'imposta di nuova società
Beta S.r.l. viene costituita il 15 settembre 2025. Lo statuto prevede che il primo esercizio chiuda il 31 dicembre 2025; il primo periodo d'imposta IRES è quindi inferiore a dodici mesi (dal 15 settembre al 31 dicembre 2025). Caio, il commercialista, avverte che le quote di ammortamento del primo anno andranno commisurate alla durata del periodo breve (circa 3,5 mesi su 12), riducendo proporzionalmente i costi deducibili. Dal 1° gennaio 2026, Beta entrerà nel regime ordinario con periodi d'imposta coincidenti con l'anno solare.
Domande frequenti
Il periodo d'imposta IRES coincide sempre con l'anno solare?
No. Per i soggetti IRES, il periodo d'imposta coincide con l'esercizio sociale determinato dall'atto costitutivo o dalla legge. Se lo statuto prevede un esercizio non coincidente con l'anno solare (ad esempio luglio-giugno), anche il periodo d'imposta IRES avrà quella durata. Per i soggetti IRPEF (persone fisiche, società di persone), il periodo d'imposta è invece sempre l'anno solare.
Quando il periodo d'imposta può essere inferiore a dodici mesi?
Il periodo d'imposta è inferiore a dodici mesi in caso di costituzione nel corso dell'anno (il primo esercizio va dalla data di costituzione alla chiusura del primo esercizio), di liquidazione, di fusione, scissione o altre operazioni straordinarie che segnano la nascita o la fine del soggetto. In tali periodi brevi, gli ammortamenti e altri componenti periodici vanno ragguagliati alla durata effettiva.
Come si presenta la dichiarazione IRES per le società con esercizio non solare?
La dichiarazione IRES va presentata entro nove mesi dalla chiusura del periodo d'imposta, indipendentemente dalla data di chiusura dell'esercizio. Una società con esercizio luglio-giugno deve presentare la dichiarazione entro il 31 marzo dell'anno successivo alla chiusura del 30 giugno.
Cosa succede al periodo d'imposta in caso di fusione?
Nella fusione per incorporazione, la società incorporata chiude il proprio periodo d'imposta alla data di efficacia giuridica della fusione (o a quella di retrodatazione fiscale concordata ai sensi dell'art. 172 TUIR). L'incorporante continua il proprio periodo d'imposta, che assorbe anche i componenti reddituali dell'incorporata dal momento stabilito dalle parti nell'atto di fusione.
Il disallineamento tra periodo IRES e periodo IVA crea problemi per le società con esercizio non solare?
Sì, può creare complessità operative. L'IVA segue sempre l'anno solare ai sensi del D.P.R. 633/1972, indipendentemente dall'esercizio sociale adottato dalla società. Le società con esercizio non solare devono quindi gestire in parallelo due periodi di riferimento diversi, con la necessità di riconciliare periodicamente i dati ai fini della comunicazione dei dati IVA e della liquidazione periodica.
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