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Art. 78 TUIR – Detrazione d’imposta per oneri
In vigore dal 01/01/2014
Modificato da: Decreto-legge del 28/12/2013 n. 149 Articolo 14
“1. Dall’imposta lorda si detrae fino a concorrenza del suo ammontare un importo pari al 19 per cento dell’onere di cui all’articolo 15, comma 1, lettera i-ter).
1-bis. Dall’imposta lorda si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento dell’onere di cui all’articolo 15, comma 1, lettera i-novies).”
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Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Commento del professionista
Premessa
L’art. 78 del TUIR si inserisce nel quadro delle disposizioni che il legislatore ha dedicato al riconoscimento fiscale delle liberalità del contribuente verso determinati soggetti o finalità di interesse collettivo. La norma è breve, ma tocca due ambiti tra loro distanti lo sport dilettantistico e il debito pubblico accomunati dalla stessa tecnica agevolativa: la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19%.
Per chi opera nella consulenza fiscale delle persone fisiche, si tratta di una disposizione di utilizzo non frequentissimo ma tutt’altro che trascurabile, specie nel contesto della pianificazione delle erogazioni liberali e della verifica dei requisiti formali che condizionano a volte in modo dirimente la fruibilità del beneficio.
Le due fattispecie agevolate
L’art. 78 contempla due tipologie distinte di erogazioni liberali detraibili.
La prima riguarda le erogazioni in denaro in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche, richiamate dalla lett. i-ter) del comma 1 dell’art. 15 TUIR. Si tratta di soggetti che svolgono attività sportiva dilettantistica in forma organizzata, riconosciuti ai fini fiscali secondo i requisiti stabiliti dalla normativa di settore. Il legislatore ha inteso così sostenere, attraverso uno strumento di fiscalità incentivante, la rete capillare di realtà associative che costituisce il tessuto portante dello sport di base nel nostro Paese.
La seconda fattispecie riguarda le erogazioni al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato, disciplinato dall’art. 45, comma 1, lett. e) del T.U. di cui al d.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398. Si tratta di un canale attraverso il quale il privato cittadino può contribuire volontariamente alla riduzione del debito pubblico. La norma chiarisce che le erogazioni possono derivare non soltanto da atti tra vivi ma anche da disposizioni testamentarie, purché destinate al conseguimento delle finalità proprie del Fondo. Una previsione che — pur nella sua rarità applicativa concreta — ha un suo significato sistematico, ammettendo che la liberalità verso lo Stato possa essere pianificata anche nell’ambito successorio.
La misura della detrazione e il limite per le erogazioni sportive
In entrambe le fattispecie la detrazione è pari al 19% dell’importo erogato, da computarsi sull’imposta lorda. Con un limite importante che vale per le sole erogazioni alle società e associazioni sportive dilettantistiche: l’importo complessivo delle liberalità in ciascun periodo d’imposta non può superare 1.500 euro. Ciò significa che la detrazione massima fruibile per questa fattispecie è di 285 euro annui (19% di 1.500 euro).
In ogni caso, per entrambe le tipologie, vale il principio generale per cui l’ammontare della detrazione non può eccedere l’imposta lorda dovuta: il beneficio non genera rimborso né è riportabile, ed è quindi limitato a capienza.
Il requisito della tracciabilità del versamento
Un profilo che nella pratica genera talvolta sottovalutazione con conseguente perdita del beneficio riguarda le modalità di pagamento. La norma è chiara: le erogazioni liberali devono essere versate tramite banca o ufficio postale, oppure con le altre modalità stabilite con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze adottato ai sensi dell’art. 17, comma 3, della l. 23 agosto 1988, n. 400.
Il pagamento in contanti non è ammesso. Non si tratta di una mera formalità: il requisito della tracciabilità è condizione sostanziale per il riconoscimento della detrazione. La sua violazione comporta la perdita integrale del beneficio, indipendentemente dall’effettività dell’erogazione.
Le stesse modalità di versamento si applicano anche alle erogazioni liberali di cui alla lett. i-novies) del comma 1 dell’art. 15 TUIR, che la norma richiama espressamente, confermando la scelta legislativa di unificare attorno al criterio della tracciabilità l’intera disciplina delle liberalità agevolate per le persone fisiche.
Riflessioni conclusive
L’art. 78 è una norma di portata applicativa circoscritta, ma che il professionista deve conoscere nei suoi elementi essenziali per assistere correttamente il contribuente in sede di dichiarazione dei redditi. Due sono i messaggi pratici da tenere sempre presenti.
Il primo: la detrazione per le erogazioni alle associazioni sportive dilettantistiche ha un tetto basso 1.500 euro di base imponibile che limita fortemente l’interesse strategico della norma in termini di pianificazione fiscale. Chi intende sostenere economicamente una realtà sportiva del territorio può farlo sapendo che il beneficio fiscale è modesto ma certo, a condizione di rispettare i requisiti soggettivi del beneficiario e le modalità di versamento.
Il secondo: la tracciabilità del pagamento non è negoziabile. Bancomatello, bonifico, bollettino postale, carta di credito tutto ciò che lascia traccia è ammesso. La banconota no, mai. In un settore, quello delle associazioni sportive dilettantistiche, dove i rapporti economici sono spesso informali, questo è il punto su cui il rischio di perdere la detrazione è più concreto.
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Domande frequenti
Qual è la percentuale di detrazione per le erogazioni liberali secondo l'art. 78?
La detrazione è pari al 19% dell'importo erogato, da computarsi sull'imposta lorda, sia per le associazioni sportive dilettantistiche che per il Fondo di ammortamento dei titoli di Stato.
Esiste un limite massimo annuale per la detrazione alle associazioni sportive?
Sì. L'importo complessivo non può superare 1.500 euro per periodo d'imposta, il che comporta una detrazione massima di 285 euro annui.
Come deve essere versata l'erogazione liberale per fruire della detrazione?
Tramite banca, ufficio postale o altre modalità di pagamento tracciabile disciplinate da decreto MEF. Il pagamento in contanti non è ammesso ed esclude completamente il beneficio.
La detrazione generata può essere portata in avanti agli anni successivi se non capiente?
No. Il beneficio è limitato a capienza sull'imposta lorda dovuta nell'anno: non genera rimborso né è riportabile ai periodi successivi.
È possibile includere erogazioni testamentarie al Fondo di ammortamento dei titoli di Stato?
Sì. Le erogazioni possono derivare da disposizioni testamentarie, purché destinate al conseguimento delle finalità proprie del Fondo, estendendo la pianificazione anche all'ambito successorio.
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