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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche
In sintesi
  • Presupposto dell'IRES: possesso di redditi in denaro o natura rientranti nelle categorie dell'art. 6 TUIR.
  • Il «possesso» tributario non è quello civilistico, ma relazione giuridica tra reddito e soggetto passivo.
  • Rileva l'imputazione giuridica secondo le regole, non la mera disponibilità materiale.
  • Una società è soggetta IRES anche su redditi non ancora «toccati» materialmente se titolare.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 72 TUIR – Presupposto dell’imposta

In vigore dal 01/01/2004

Modificato da: Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1

“1. Presupposto dell’imposta sul reddito delle società è il possesso dei redditi in denaro o in natura rientranti nelle categorie indicate nell’articolo 6.”

Approfondimento pratico

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Commento

Commento del professionista
Una norma breve ma fondamentale

Chi si avvicina per la prima volta all’art. 72 del TUIR rimane colpito dalla sua essenzialità: un solo comma, pochissime parole. Eppure questa disposizione rappresenta la pietra angolare dell’intera imposta sul reddito delle società (IRES), esattamente come l’art. 1 TUIR lo è per l’IRPEF delle persone fisiche.

Il testo recita che il presupposto dell’IRES è il possesso di redditi in denaro o in natura rientranti nelle categorie indicate dall’art. 6 TUIR. In questa formula apparentemente semplice si concentrano alcune delle questioni teoriche e pratiche più rilevanti del diritto tributario d’impresa.

Il “possesso” del reddito: non è quello che si pensa

Il primo termine su cui occorre soffermarsi è “possesso”. Un errore frequente è quello di assimilarlo al concetto civilistico di possesso ex art. 1140 c.c., che lo riconduce al potere di fatto sulla cosa. Quella definizione, nel contesto fiscale, è insufficiente e fuorviante.

In ambito tributario il possesso del reddito va inteso in senso più ampio e tecnico: rileva la relazione giuridica che intercorre tra il reddito e il soggetto passivo, la quale varia a seconda della categoria reddituale di riferimento. Non conta, quindi, la mera disponibilità finanziaria o materiale della ricchezza, ma la sua imputazione al soggetto secondo le regole giuridiche che governano ciascuna categoria reddituale.

Questo significa, in termini pratici, che una società può essere soggetta ad IRES anche su redditi che non ha ancora “toccato” materialmente, purché ne sia titolare secondo le regole di imputazione temporale previste dall’ordinamento fiscale. È una distinzione sottile ma di enorme rilevanza nella gestione della fiscalità d’impresa.

La nozione di reddito: una scelta consapevole del legislatore

Il secondo termine chiave è “reddito”. Anche qui il legislatore ha operato una scelta precisa, e vale la pena capirne le ragioni.

La dottrina economica ha elaborato nel tempo diverse concezioni di reddito, nessuna delle quali è stata recepita integralmente dal TUIR:

Il reddito prodotto è l’incremento di patrimonio riconducibile ad una specifica attività produttiva in un dato periodo. È il modello più legato al principio di capacità contributiva come espressione di contributo attivo all’economia.

Il reddito entrata comprende invece qualsiasi incremento patrimoniale, anche quello derivante da eventi eccezionali o aleatori (eredità, vincite, plusvalori da rivalutazione), prescindendo dal legame con un’attività produttiva.

Il reddito spesa teoria meno diffusa nel panorama normativo europeo tassa soltanto la parte del reddito destinata al consumo, esentando il risparmio, sul presupposto che si debba colpire ciò che il soggetto “sottrae” alla produzione e non ciò che vi contribuisce.

Il legislatore fiscale italiano non ha scelto nessuno di questi modelli in modo puro. Ha invece adottato un approccio pragmatico e tassativo: sono redditi imponibili ai fini IRES esclusivamente quelli che rientrano nelle categorie elencate dall’art. 6 TUIR. Tutto ciò che non vi rientra, per quanto economicamente rilevante, resta fuori dall’ambito impositivo.

Il rinvio all’art. 6 TUIR: un sistema “a fattispecie esclusiva”

Il cuore tecnico dell’art. 72 sta nel rinvio alle categorie reddituali dell’art. 6: redditi fondiari, di capitale, di lavoro dipendente e autonomo, d’impresa, diversi. Per i soggetti IRES la categoria predominante è ovviamente quella del reddito d’impresa, che tendenzialmente assorbe tutte le altre (principio di attrazione).

Questa impostazione configura quella che in dottrina si chiama una disciplina “a fattispecie esclusiva”: l’imposta non può estendersi ad ipotesi non espressamente contemplate, garantendo certezza del diritto sia al contribuente nella pianificazione fiscale, sia all’Amministrazione finanziaria nell’attività di accertamento.

Si tratta di una scelta di politica legislativa precisa e coerente: rinunciare alla pretesa di tassare ogni forma di arricchimento possibile, in favore di un sistema prevedibile e ancorato a categorie giuridicamente definite.

Reddito in denaro e reddito in natura

L’art. 72 si riferisce espressamente sia ai redditi in denaro che a quelli in natura. La precisazione non è pleonastica.

Il reddito in natura comprende qualsiasi bene o servizio, diverso dal denaro, che incrementi la ricchezza del soggetto passivo: beni materiali, diritti, utilità di qualsiasi genere. La nozione è volutamente ampia e residuale, per evitare che la forma con cui si manifesta l’arricchimento piuttosto che la sua sostanza economica possa determinarne l’esclusione dall’imposizione.

Per attribuire a questi componenti un valore monetario oggettivo e coerente, il legislatore fiscale ricorre alla nozione di valore normale, disciplinata dall’art. 9 TUIR, che costituisce il parametro di riferimento per la valorizzazione delle utilità non espresse in denaro.

Il parallelismo con l’IRPEF e le differenze sostanziali

Come accennato, l’art. 72 TUIR è costruito in perfetta simmetria con l’art. 1 TUIR sull’IRPEF: stesso presupposto, stesso rinvio all’art. 6, stessa formula del “possesso in denaro o in natura”. Questo parallelismo non è casuale: riflette la scelta del legislatore della riforma del 2003 (D.Lgs. n. 344) di mantenere un’architettura impositiva unitaria per persone fisiche e società.

Le differenze, però, emergono nella disciplina applicativa. Per i soggetti IRES società di capitali, enti commerciali, enti non commerciali con attività d’impresa il reddito viene determinato secondo regole proprie, prevalentemente orientate al criterio della competenza economica e alla logica del bilancio civilistico come punto di partenza per le variazioni fiscali.

Perché questa norma conta nella pratica

Potrebbe sembrare un esercizio puramente teorico commentare una disposizione così scarna. In realtà, la corretta comprensione del presupposto IRES ha implicazioni pratiche concrete:

  • Determina chi è soggetto passivo e su quale reddito

  • Fissa il confine tra imponibile e non imponibile, con tutto ciò che ne deriva in termini di pianificazione fiscale legittima

  • Costituisce la base per risolvere controversie interpretative su fattispecie atipiche o nuove (si pensi alle criptovalute, ai token, ai nuovi strumenti finanziari) che l’Amministrazione dovrà ricondurre o meno alle categorie dell’art. 6

In una stagione in cui il sistema tributario è chiamato a confrontarsi con forme di ricchezza sempre più eterogenee e sfuggenti, l’art. 72 TUIR con la sua formula essenziale rimane il punto di riferimento imprescindibile per stabilire dove inizia e dove finisce la pretesa impositiva dello Stato nei confronti delle società.

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Pronunce della Corte Costituzionale

Prassi e linee guida

Agenzia delle Entrate · IRES, base imponibile società ed enti (DPR 917/1986, art. 72)

Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.it

Domande frequenti

Cosa significa «possesso» del reddito per l'IRES?

Non è il possesso civilistico, ma la relazione giuridica tra il reddito e la società secondo le regole di imputazione temporale fiscale.

Una società deve materialmente avere i soldi per l'IRES?

No. Conta la titolarità giuridica e l'imputazione secondo le norme fiscali, non la disponibilità materiale della ricchezza.

A quali categorie reddituali si applica l'art. 72?

Alle categorie di redditi indicati dall'art. 6 TUIR: redditi fondiari, di capitale, d'impresa e diversi soggetti a IRES.

L'art. 72 è la base dell'IRES come l'art. 1 per l'IRPEF?

Sì, l'art. 72 rappresenta il fondamento dell'intera imposta sul reddito delle società (IRES), analogamente all'art. 1 TUIR per l'IRPEF.

Quali sono le implicazioni pratiche di questa impostazione?

Una società può essere tassata su redditi non ancora ricevuti, se imputabili secondo le regole: critici la contabilizzazione e il timing fiscale.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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