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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 35 TUIR – Perdite per mancata coltivazione e per eventi naturali
In vigore dal 01/01/2004
Modificato da: Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1
“1. Nelle ipotesi previste dall’articolo 28 il reddito agrario si considera inesistente.”
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Vedi anche
→TUIR art. 34 - Articolo 34 del TUIR→TUIR art. 36 - Articolo 36 del TUIR→T.U. IVA art. 1 - Art. 1 T.U.IVA: Operazioni imponibili→IRAP art. 1 - Art. 1 IRAP - Istituzione dell’imposta→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Art. 33 TUIR: Imputazione del reddito agrario→Art. 37 TUIR: Determinazione del reddito dei fabbricati→Art. 32 TUIR: Reddito agrario→Art. 38 TUIR: Variazioni del reddito dei fabbricati→Art. 31 TUIR: Perdite per mancata coltivazione e per eventi n→Art. 39 TUIR: Decorrenza delle variazioni→Art. 30 TUIR: Denuncia e decorrenza delle variazioni
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
La funzione sistematica dell'articolo 35 TUIR
L'articolo 35 del TUIR contiene una norma di rinvio apparentemente minimale ma sistematicamente decisiva: nelle ipotesi previste dall'articolo 28 il reddito agrario si considera inesistente. Questa formulazione, frutto della sistemazione definitiva operata dal D.Lgs. 344/2003, completa il quadro della tassazione agraria su base catastale realizzando una tutela del contribuente nei casi in cui la potenzialità reddituale astratta del fondo non si è concretizzata in produzione effettiva. Il legislatore tributario, fedele al modello catastale-forfetario, riconosce comunque che il sistema deve cedere di fronte a eventi che azzerano l'attività agricola: in tali casi il reddito agrario è inesistente e non concorre al reddito complessivo del titolare dell'attività.
La norma va letta in combinato con tre disposizioni del TUIR: l'articolo 28 (cui rinvia espressamente per individuare le fattispecie applicative), l'articolo 31 (perdite per eventi eccezionali sul reddito dominicale) e l'articolo 32 (definizione del reddito agrario e delle attività agricole). La trama normativa che ne risulta è coerente: il dominicale resta dovuto per la titolarità del fondo (salvo eventi eccezionali ex art. 31), mentre l'agrario può azzerarsi quando il prodotto è stato perduto o la coltivazione non si è svolta.
Le ipotesi richiamate dall'articolo 28 TUIR
L'articolo 28 individua due distinte fattispecie che attivano l'inesistenza del reddito agrario. La prima è la mancata coltivazione del fondo per un'intera annata agraria e per cause indipendenti dalla tecnica agraria: si pensi a un terreno lasciato a riposo per ragioni di mercato (impossibilità di vendita del prodotto), o per impedimenti oggettivi (sequestro giudiziario, blocco amministrativo, calamità che ha reso impossibile l'accesso al fondo). Il riposo volontario per scelta agronomica (set-aside, rotazione lunga, riposo per fertilità) è invece coerente con la tecnica agraria e non legittima l'azzeramento.
La seconda fattispecie è la perdita di almeno il 30% del prodotto ordinario per eventi naturali. La soglia minima del 30% è cumulativa rispetto al raccolto effettivamente perso e si commisura non al fatturato ma alla quantità di prodotto ordinario stimata catastalmente. Gli eventi rilevanti sono di natura meteorologica (gelo, grandine, siccità prolungata, alluvioni, venti tempestosi) o biologica (epizoozie, fitopatie, infestazioni parassitarie), sempre che non rientrino nel rischio normale dell'attività e non siano contrastabili con l'ordinaria diligenza tecnica.
La denuncia: termini, soggetto destinatario, effetti
Il presupposto procedurale per l'applicazione dell'articolo 35 è la denuncia del contribuente. L'art. 30 TUIR prevede che la denuncia degli eventi che riducono il reddito agrario sia presentata entro tre mesi dalla data in cui si è verificato l'evento all'Ufficio del Territorio (oggi Agenzia delle Entrate). Per gli eventi a carattere generalizzato (calamità che colpiscono un'area estesa), la denuncia può essere sostituita dalla pubblicazione di un manifesto comunale che fissa il termine entro cui i singoli interessati possono presentare istanza, con effetti automatici per chi vi aderisce. La mancata o tardiva denuncia preclude il riconoscimento dell'inesistenza del reddito agrario, salvo che il contribuente possa dimostrare l'impossibilità materiale di rispettare il termine.
Sotto il profilo procedurale, la denuncia attiva un accertamento tecnico (di norma a cura dei tecnici agronomi del Comune o di esperti consortili) volto a verificare l'effettiva entità della perdita. Esito positivo dell'accertamento comporta l'aggiornamento delle scritture catastali e l'azzeramento del reddito agrario per l'annata agraria di riferimento, con riflesso sulla dichiarazione dei redditi (quadro RA) dell'anno d'imposta in cui si è chiusa l'annata.
L'articolazione con il reddito dominicale e l'articolo 31 TUIR
Una distinzione cruciale che il professionista deve tenere presente è l'asimmetria tra dominicale e agrario di fronte agli eventi naturali. L'art. 35 azzera il solo reddito agrario; il reddito dominicale resta dovuto perché remunera la mera titolarità del fondo, indipendentemente dall'attività di coltivazione. L'unica via per ridurre il dominicale è l'art. 31 TUIR, che consente la riduzione (non l'azzeramento) per perdite del 30% del prodotto dovute a eventi straordinari ed eccezionali, espressamente individuati con decreti ministeriali o provvedimenti regionali a seguito di calamità riconosciute.
In pratica, in caso di gelata o grandinata che distrugga il raccolto: l'agricoltore proprietario del fondo perde il reddito agrario (art. 35), ma deve continuare a dichiarare il reddito dominicale; può chiederne la riduzione solo se la calamità è formalmente riconosciuta come "eccezionale" ex art. 31. La differenza si avverte poco oggi grazie all'esenzione L. 232/2016, ma resta rilevante per i proprietari non coltivatori e per gli affitti agrari (in cui l'affittuario subisce solo la perdita del reddito agrario, senza diritto a riduzioni del dominicale del concedente).
Riflessi su IMU, IVA agricola e contribuzione previdenziale
L'azzeramento del reddito agrario disposto dall'articolo 35 ha effetti che si propagano oltre l'IRPEF. Ai fini IMU, la perdita del prodotto incide solo nei limiti in cui modifica il valore catastale del terreno, ma non comporta automaticamente esonero o riduzione: occorrono specifici provvedimenti di sospensione tributaria locale a seguito di calamità riconosciute. Ai fini IVA, l'attività agricola in regime speciale ex art. 34 D.P.R. 633/1972 risente delle ridotte vendite ma non del meccanismo dell'art. 35, che opera solo sulla determinazione del reddito IRPEF. Sul piano contributivo INPS, le calamità riconosciute possono attivare riduzioni o sospensioni dei contributi della gestione coltivatori diretti, secondo procedure specifiche che esulano dal TUIR.
Particolarmente rilevante è il rapporto con i fondi di solidarietà nazionale (D.Lgs. 102/2004) e con le polizze assicurative agevolate: la denuncia ex art. 30 TUIR è spesso il presupposto fattuale per l'accesso a contributi pubblici, indennizzi e premi assicurativi, sicché la sua corretta gestione è essenziale anche al di là dell'effetto tributario.
Casi tipici nella prassi professionale
Nella prassi le applicazioni più frequenti dell'articolo 35 riguardano: agricoltori colpiti da gelate primaverili che distruggono fioritura di drupacee e olivi (perdita superiore al 30% accertata su base zonale); aziende vitivinicole colpite da peronospora o oidio che hanno compromesso il raccolto; allevamenti zootecnici colpiti da influenza aviaria, blue tongue, peste suina con abbattimenti obbligatori; fondi alluvionati dell'Emilia-Romagna nel 2023 e 2024 con perdita totale del raccolto; aziende agrumicole siciliane colpite da Tristeza o malsecco. In tutti questi casi la denuncia tempestiva ex art. 30 TUIR e la successiva applicazione dell'art. 35 consentono di azzerare il reddito agrario dichiarato e, dove operante, di accedere ai sostegni del fondo nazionale di solidarietà.
L'errore più frequente è la mancata distinzione tra le due tutele (art. 31 per il dominicale, art. 35 per l'agrario) e l'omessa denuncia entro i termini, che preclude qualsiasi rideterminazione tributaria a posteriori in sede di dichiarazione. Per i contribuenti che già fruiscono dell'esenzione IRPEF L. 232/2016, l'utilità diretta dell'art. 35 sull'IRPEF è nulla, ma resta cruciale per le finalità extra-tributarie (assicurazioni, contributi, riduzioni INPS) e in vista di un eventuale ritorno alla tassazione ordinaria del comparto agricolo.
Considerazioni operative finali per il professionista
Sul piano operativo il commercialista che assiste imprese agricole deve presidiare il calendario delle denunce e raccordare la gestione tributaria con quella delle altre tutele a sostegno del reddito agricolo. La denuncia ex art. 30 TUIR è di norma redatta su modulistica predisposta dai Comuni o disponibile presso gli sportelli decentrati dell'Agenzia delle Entrate; deve indicare la natura dell'evento, la data, l'estensione del danno, le particelle catastali interessate e una stima percentuale della perdita di prodotto. Conviene allegare documentazione fotografica, perizie agronomiche, relazioni dei consorzi agrari, eventuali verbali di intervento dei Vigili del Fuoco o della Protezione Civile per gli eventi calamitosi.
Va inoltre considerato che, per gli affittuari coltivatori, l'art. 35 TUIR azzera il reddito agrario anche se questi sono iscritti come IAP o coltivatori diretti e fruiscono dell'esenzione L. 232/2016: la denuncia resta utile per documentare la perdita di reddito ai fini delle istanze di riduzione del canone d'affitto, dell'accesso ai fondi assicurativi gestiti dai Consorzi di Difesa (Co.Di.) e dei premi del Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura (PGRA) cofinanziato dall'Unione Europea nell'ambito della PAC. Il quadro normativo è dunque articolato e l'applicazione coordinata degli strumenti consente, in caso di calamità, una tutela effettiva del reddito dell'imprenditore agricolo.
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Circolare
Riforma IRPEF - illustra la revisione della disciplina dei redditi dei terreni (artt. 25-35 TUIR) introdotta dal D.Lgs. 192/2024, con chiarimenti sulla determinazione del reddito dominicale e agrario, sulle rivalutazioni e sui criteri di imputazione al possessore o coltivatore.
Domande frequenti
Cosa significa che il reddito agrario "si considera inesistente" ai sensi dell'art. 35 TUIR?
Significa che, nelle ipotesi previste dall'art. 28 TUIR (mancata coltivazione per intera annata agraria o perdita di almeno il 30% del prodotto per eventi naturali), il reddito agrario non concorre alla formazione del reddito complessivo IRPEF del titolare dell'attività agricola. L'azzeramento opera previa denuncia tempestiva del contribuente all'Agenzia delle Entrate ex art. 30 TUIR, oppure automaticamente per gli eventi a carattere generalizzato accertati con manifesto comunale.
L'azzeramento del reddito agrario fa venire meno anche il reddito dominicale?
No. L'art. 35 TUIR opera esclusivamente sul reddito agrario; il reddito dominicale resta dovuto perché remunera la mera titolarità del diritto reale sul fondo, a prescindere dall'attività di coltivazione. Solo l'art. 31 TUIR consente la riduzione (non l'azzeramento) del dominicale per eventi eccezionali e non prevedibili formalmente riconosciuti con decreto ministeriale o provvedimento regionale.
Entro quanto tempo va denunciato l'evento che riduce il prodotto ordinario?
Ai sensi dell'art. 30 TUIR la denuncia va presentata all'Agenzia delle Entrate entro tre mesi dalla data in cui si è verificato l'evento. Per gli eventi a carattere generalizzato (calamità diffuse) il Comune può pubblicare un manifesto che fissa un termine collettivo entro cui presentare istanza, con effetti automatici per chi vi aderisce. La denuncia tardiva preclude il riconoscimento dell'inesistenza del reddito agrario.
Quali eventi naturali rilevano ai fini dell'art. 35 TUIR?
Rilevano gli eventi che hanno causato la perdita di almeno il 30% del prodotto ordinario stimato catastalmente: gelate, grandinate, siccità prolungate, alluvioni, venti tempestosi, fitopatie e infestazioni parassitarie, epizoozie zootecniche. Devono trattarsi di eventi che non rientrano nel rischio normale dell'attività e che non sono contrastabili con l'ordinaria diligenza tecnica agraria. Il riposo volontario per ragioni agronomiche non integra invece la fattispecie.
L'art. 35 TUIR ha ancora utilità per i coltivatori diretti che già fruiscono dell'esenzione IRPEF?
Sì, anche se l'esenzione IRPEF prevista dall'art. 1, commi 44-46, L. 232/2016 (poi prorogata e ricondotta a regime strutturale) rende l'azzeramento del reddito agrario neutrale ai fini IRPEF per CD e IAP. La denuncia ex art. 30 TUIR resta tuttavia rilevante per accedere ai fondi di solidarietà nazionale (D.Lgs. 102/2004), alle polizze assicurative agevolate, alle riduzioni contributive INPS e per documentare l'evento ai fini di altre forme di sostegno pubblico.
Fonti consultate: 1 fonte verificate