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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche
In sintesi
  • Il reddito agrario si determina applicando tariffe d'estimo catastali differenziate per qualità e classe del terreno.
  • Per serre e funghicoltura si applica la tariffa d'estimo più alta della provincia, per garantire equità sulla produttività intensiva.
  • Le colture senza suolo (idroponiche, vertical farm, aereoponiche) in fabbricati censiti al catasto rientrano nel reddito agrario con regime transitorio.
  • In attesa del decreto attuativo MEF, il reddito si calcola con la tariffa massima provinciale aumentata del 400%.
  • Plusvalenze e interessi attivi da finanziamenti non rientrano nel reddito agrario forfettario, vanno dichiarati separatamente.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 34 TUIR – Determinazione del reddito agrario

In vigore dal 31/12/2024

Modificato da: Decreto legislativo del 13/12/2024 n. 192 Articolo 1

“1. Il reddito agrario è determinato mediante l’applicazione di tariffe d’estimo stabilite per ciascuna qualità e classe secondo le norme della legge catastale.

2. Le tariffe d’estimo sono sottoposte a revisione secondo le disposizioni dell’art. 25 . Alle revisioni si procede contemporaneamente a quelle previste nel detto articolo agli effetti del reddito dominicale.

3. Le revisioni del classamento disposte ai sensi degli artt. 26 e 27 valgono anche per i redditi agrari. Per i terreni condotti in affitto o in forma associata le denunce di cui all’art. 27 possono essere presentate anche dall’affittuario o da uno degli associati.

4. Per la determinazione del reddito agrario delle superfici adibite alle colture prodotte in serra o alla funghicoltura si applica la disposizione del comma 4-bis dell’art. 25 .

4-bis. Fino all’emanazione del decreto di cui all’articolo 32, comma 3-bis, il reddito agrario delle colture prodotte utilizzando immobili oggetto di censimento al catasto dei fabbricati di cui all’articolo 32, comma 2, lettera b-bis), è determinato mediante l’applicazione alla superficie della particella catastale su cui insiste l’immobile della tariffa d’estimo più alta in vigore nella provincia in cui è censita la particella, incrementata del 400 per cento.”

⚖ Aggiornato dalla Legge di Bilancio 2026
Questo articolo è interessato da 1 comma della Legge 30 dicembre 2025, n. 199.

Commento

Commento del professionista

La risposta la dà l’art. 34 del TUIR, una norma apparentemente tecnica ma che nasconde alcune questioni pratiche di grande rilevanza soprattutto alla luce delle novità introdotte dal D.Lgs. 192/2024, che ha modificato la disciplina con effetto già dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024.

Il sistema catastale: forfait per definizione

Il punto di partenza è un principio consolidato nel nostro ordinamento fiscale: il reddito agrario non si determina in base al reddito effettivamente prodotto dall’imprenditore agricolo, ma mediante l’applicazione di tariffe d’estimo catastali, differenziate per qualità e classe del terreno.

In pratica, ogni particella catastale ha una sua tariffa che esprime in modo forfettario la remunerazione media ordinaria del lavoro e del capitale impiegati nell’attività agricola. Non importa se quell’anno il raccolto è andato male o benissimo: il reddito fiscalmente rilevante è quello che dice il catasto.

È un sistema che ha i suoi pregi semplicità, certezza, riduzione del contenzioso e i suoi limiti evidenti, primo tra tutti il fatto che le tariffe d’estimo sono storicamente ferme a valori risalenti, rendendo il carico fiscale tendenzialmente molto contenuto per chi rimane nei limiti dell’art. 32 TUIR. Non a caso il legislatore, proprio con la riforma del 2024, ha iniziato a intervenire su alcune situazioni specifiche dove questo forfait sembrava eccessivamente favorevole.

Le tariffe sono soggette a revisione periodica (rinvio all’art. 28 TUIR per il reddito dominicale) e le revisioni del classamento disposte ai sensi degli artt. 29 e 30 valgono anche per i redditi agrari. Un dettaglio procedurale da non dimenticare: per i terreni condotti in affitto o in forma associata, le denunce di variazione possono essere presentate anche dall’affittuario o da uno degli associati, non necessariamente dal proprietario.

Serra e funghicoltura: la tariffa massima provinciale

Per le colture in serra e la funghicoltura esiste già da tempo una regola speciale: poiché queste attività hanno una produttività per unità di superficie incomparabilmente superiore alla media, applicare la tariffa ordinaria del terreno sarebbe fiscalmente troppo vantaggioso. La soluzione adottata dal legislatore è quella di applicare, per queste superfici, la tariffa d’estimo più alta in vigore nella provincia di riferimento.

È una scelta di semplificazione, ma anche di equità sostanziale: chi produce in modo intensivo su pochi metri quadri deve comunque esprimere un reddito catastale superiore rispetto a chi coltiva cereali su ettari di pianura.

La grande novità del 2024: le colture senza suolo entrano nel reddito agrario

Qui sta la modifica più significativa introdotta dal D.Lgs. 192/2024, attuativo della delega fiscale (L. 111/2023). Il decreto ha inserito il comma 4-bis all’art. 34, che riguarda una realtà produttiva sempre più diffusa: le coltivazioni che non utilizzano direttamente il suolo, come le colture idroponiche, aereoponiche e in generale le produzioni verticali indoor.

Queste attività prima di difficile inquadramento fiscale sono ora espressamente comprese tra quelle produttive di reddito agrario, a condizione che vengano svolte negli immobili censiti al catasto fabbricati ai sensi del nuovo art. 32, comma 2, lettera b-bis del TUIR, e nel rispetto di un limite quantitativo: la superficie destinata alla produzione non può superare il doppio della “superficie agraria di riferimento”, un parametro che dovrà essere definito con un apposito decreto del MEF di concerto con il Ministero dell’Agricoltura (MASAF).

In attesa di questo decreto attuativo che al momento non è ancora stato emanato il legislatore ha previsto un regime transitorio chiaro e immediatamente operativo: il reddito agrario di queste colture si determina applicando alla superficie della particella catastale su cui insiste l’immobile la tariffa d’estimo più alta della provincia, maggiorata del 400%.

Non è un dettaglio trascurabile. Significa che chi coltiva in verticale in un capannone catastalmente censito pagherà, già da quest’anno, un reddito agrario calcolato con un coefficiente moltiplicativo rilevante rispetto alla tariffa massima provinciale. Il messaggio del legislatore è chiaro: benvenuti nel regime agrario, ma con un trattamento fiscale proporzionato alla produttività di queste tecnologie.

La riforma ha peraltro introdotto ulteriori elementi di novità sistematica nuove classi e qualità di coltura, la nozione di superficie agraria di riferimento, specifiche modalità di dichiarazione dei fabbricati che toccano anche gli artt. 28, 32, 36, 56-bis e 81 TUIR, ridisegnando in modo più organico la tassazione dei redditi agricoli per chi adotta tecniche produttive alternative.

I casi particolari: plusvalenze e interessi attivi

L’art. 34 tocca anche due questioni che nella pratica professionale generano ancora qualche incertezza.

Gli interessi attivi derivanti da attività di finanziamento anche se percepiti in connessione con l’attività agricola non rientrano nel reddito agrario forfettario. Il catasto non li considera, e dunque il contribuente dovrà dichiararli separatamente come redditi di capitale. Nessuna eccezione.

La questione delle plusvalenze da cessione dell’azienda agricola è più articolata. La posizione dell’Amministrazione finanziaria, espressa in documenti risalenti ma mai smentiti in modo organico, distingue tre scenari:

  • Se l’azienda opera nei limiti dell’art. 32 TUIR, la plusvalenza da cessione è assorbita dal reddito catastale e non genera tassazione aggiuntiva. Il reddito agrario forfettario “copre” tutto.

  • Se l’azienda supera quei limiti ed esercita anche attività commerciale, la plusvalenza rileva per intero come reddito d’impresa.

  • Se l’azienda è condotta da una società commerciale, la plusvalenza rileva in ogni caso, indipendentemente dai volumi produttivi.

Questo schema, ribadito da alcune commissioni tributarie regionali (CTR Potenza e CTR Piemonte) e confermato in linea di massima dalla dottrina notarile, offre una certa stabilità interpretativa. Tuttavia, quando si pianifica una cessione aziendale in ambito agricolo, è sempre opportuno verificare con attenzione il perimetro dell’attività esercitata: la distinzione tra ciò che è “dentro” e ciò che è “fuori” dall’art. 32 può valere parecchio in termini di imposizione.

In sintesi: un sistema semplice nella struttura, complesso nelle sfumature

Il meccanismo di determinazione del reddito agrario è, nella sua ossatura, elementare: tariffa catastale per qualità e classe. Ma intorno a questo nucleo si sviluppano regole specifiche per le serre, per le colture in verticale, per le plusvalenze che richiedono una lettura attenta e aggiornata della normativa.

La riforma del 2024 in particolare segna un punto di svolta: per la prima volta il legislatore fiscale riconosce espressamente le agricolture senza suolo come attività agrarie a pieno titolo, costruendo intorno a esse un regime catastale dedicato. Un segnale importante per il settore, che tuttavia dovrà attendere il completamento del quadro regolamentare per avere piena certezza sulle modalità applicative.

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Prassi e linee guida

Circolare · n. 12/E del 8 agosto 2025

Chiarimenti sui redditi dei terreni e sul reddito agrario di cui all'art. 34 TUIR: l'Agenzia illustra le novita introdotte sull'inquadramento delle attivita agricole connesse, sui limiti per la qualificazione come reddito agrario e sulla cessione di crediti di carbonio nell'ambito delle attivita agricole.

Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.it

Domande frequenti

Come si calcola il reddito agrario?

Applicando le tariffe d'estimo catastali relative alla qualità e classe del terreno. È un sistema forfettario: non importa se il raccolto è andato male o benissimo, il reddito fiscalmente rilevante è quello indicato dal catasto, per semplicità e certezza.

Qual è la regola speciale per serre e funghicoltura?

Poiché queste attività hanno produttività per unità di superficie molto superiore alla media, si applica la tariffa d'estimo più alta in vigore nella provincia di riferimento, per equità sostanziale verso chi coltiva intensivamente.

Come si tassano le vertical farm in fabbricati al catasto?

Le colture idroponiche e verticali in immobili censiti nei gruppi catastali C/1-C/3, C/6-C/7, D/1, D/7-D/10 sono ora reddito agrario. In attesa del decreto MEF su superficie agraria di riferimento, si applica la tariffa massima provinciale aumentata del 400%.

Gli interessi e plusvalenze da azienda agricola fanno parte del reddito agrario?

No. Interessi attivi da finanziamenti agricoli vanno dichiarati separatamente come redditi di capitale. Plusvalenze da cessione azienda agricola entro limiti art. 32 sono assorbite dal reddito catastale forfettario, senza tassazione aggiuntiva.

Le tariffe d'estimo si aggiornano periodicamente?

Sì, secondo l'art. 28 TUIR e art. 37 comma 2. Ma sono storicamente ferme da decenni a valori risalenti, rendendo il carico fiscale contenuto per chi resta nei limiti dell'art. 32, finché il legislatore non interviene con aggiornamenti sistematici.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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