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Ultimo aggiornamento: 19 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche
In sintesi
  • Norma centrale per il settore agricolo: l'art. 34 del DPR 633/1972 disciplina il regime speciale IVA dei produttori agricoli, uno dei pilastri della tassazione dell'agricoltura italiana, applicato da centinaia di migliaia di aziende.
  • Detrazione forfettizzata: la detrazione IVA prevista dall'art. 19 è sostituita dalle percentuali di compensazione stabilite per gruppi di prodotti con decreto MEF/Politiche Agricole; l'IVA si applica con le aliquote proprie dei singoli prodotti (4%, 5%, 10%, 22%).
  • Tre regimi sotto un unico articolo: (1) regime speciale ordinario per produttori agricoli ex art. 2135 c.c.; (2) regime di esonero per produttori con volume d'affari ≤ € 7.000 e composizione almeno 2/3 da prodotti agricoli; (3) regime applicabile a cooperative, consorzi, organismi agricoli di intervento.
  • Vigenza fino al 31 dicembre 2026: la norma è oggi pienamente operativa per tutti i produttori agricoli italiani; i soggetti in regime speciale fatturano con aliquote ordinarie ma detraggono in misura forfettaria.
  • Soppressione dal 1° gennaio 2027 per effetto dell'art. 170 del D.Lgs. 19/01/2026 n. 10 (decreto attuativo della delega fiscale L. 111/2023): la riforma fiscale 2026 abolisce il regime speciale agricolo nel TUIVA per allinearsi alla direttiva UE 2006/112/CE che ammette tale regime solo come opzione transitoria.
  • Implicazioni operative: i produttori agricoli devono pianificare entro il 2026 la migrazione al regime ordinario IVA o l'eventuale passaggio al regime forfettario L. 190/2014 (se ricorrono i requisiti); la pianificazione 2026-2027 sarà tema centrale della consulenza agricola.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 34 T.U.IVA – Regime speciale per i produttori agricoli. (1)

In vigore dal 29/11/2006 al 01/01/2027

Modificato da: Decreto-legge del 03/10/2006 n. 262 Articolo 2

Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

Nota:ripristino Per l’applicazione del c.4 si veda l’art.2, c.3 del dl 50/97 Ripristino Per gli effetti vedasi l’art. 3 del DPR n. 24/79.

“1. Per le cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte dell’allegata tabella A, effettuate dai produttori agricoli, la detrazione prevista nell’articolo 19 forfettizzata in misura pari all’importo risultante dall’applicazione, all’ammontare imponibile delle operazioni stesse, delle percentuali di compensazione stabilite, per gruppi di prodotti, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche agricole. L’imposta si applica con le aliquote proprie dei singoli prodotti, salva l’applicazione delle aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione per i passaggi di prodotti ai soggetti di cui al comma 2, lettera c), che applicano il regime speciale e per le cessioni effettuate dai soggetti di cui al comma 6, primo e secondo periodo.

2. Si considerano produttori agricoli:

a) i soggetti che esercitano le attivita’ indicate nell’articolo 2135 del codice civile e quelli che esercitano attivita’ di pesca in acque dolci, di piscicoltura, di mitilicoltura, di ostricoltura e di coltura di altri molluschi e crostacei, nonche’ di allevamento di rane.

b) gli organismi agricoli di intervento, o altri soggetti per loro conto, che effettuano cessioni di prodotti in applicazione di regolamenti della Unione Europea concernenti l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti stessi;

c) le cooperative e loro consorzi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228; le associazioni e loro unioni costituite e riconosciute ai sensi della legislazione vigente, che effettuano cessioni di beni prodotti prevalentemente dai soci, associati o partecipanti, nello stato originario o previa manipolazione o trasformazione, nonche’ gli enti che provvedono per legge, anche previa manipolazione o trasformazione, alla vendita collettiva per conto dei produttori soci.

3. (Comma abrogato)

4. La detrazione forfettizzata non compete per le cessioni dei prodotti indicati nel comma 1 il cui acquisto derivi da atto non assoggettato ad imposta, sempre che il cedente, il donante o il conferente, sia soggetto al regime ordinario.

5. Se il contribuente, nell’ambito della stessa impresa, ha effettuato anche operazioni imponibili diverse da quelle indicate nel comma 1, queste sono registrate distintamente e indicate separatamente in sede di liquidazione periodica e di dichiarazione annuale. Dall’imposta relativa a tali operazioni si detrae quella relativa agli acquisti e alle importazioni di beni non ammortizzabili e ai servizi esclusivamente utilizzati per la produzione dei beni e dei servizi che formano oggetto delle operazioni stesse.

6. I produttori agricoli che nell’anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attivita’, prevedono di realizzare un volume d’affari non superiore a 7.000 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al comma 1, sono esonerati dal versamento dell’imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale, fermo restando l’obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali a norma dell’articolo 39. I cessionari e i committenti, se acquistano i beni o utilizzano i servizi nell’esercizio dell’impresa, devono emettere fattura, con le modalita’ e nei termini di cui all’articolo 21, indicandovi la relativa imposta, determinata applicando le aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione, consegnarne copia al produttore agricolo e registrarla separatamente a norma dell’articolo 25. Le disposizioni del presente comma cessano comunque di avere applicazione a partire dall’anno solare successivo a quello in cui e’ stato superato il limite di 7.000 euro a condizione che non sia superato il limite di un terzo delle cessioni di altri beni. I produttori agricoli hanno facolta’ di non avvalersi delle disposizioni del presente comma. In tale caso, l’opzione o la revoca si esercitano con le modalita’ stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, e successive modificazioni.

7. I passaggi dei prodotti di cui al comma 1 agli enti, alle cooperative o agli altri organismi associativi indicati al comma 2, lettera c), ai fini della vendita, anche previa manipolazione o trasformazione, si considerano effettuati all’atto del versamento del prezzo ai produttori agricoli soci o associati. L’obbligo di emissione della fattura puo’ essere adempiuto dagli enti stessi per conto dei produttori agricoli conferenti; in tal caso a questi e’ consegnato un esemplare della fattura ai fini dei successivi adempimenti prescritti nel presente titolo.

8. Le disposizioni del comma precedente si applicano anche ai passaggi di prodotti ittici provenienti da acque marittime, lagunari e salmastre effettuati dagli esercenti la pesca nelle predette acque alle cooperative fra loro costituite e relativi consorzi nonche’ alle societa’ consortili e agli altri organismi associativi indicati al comma 2, lettera c).

9. Ai soggetti di cui al comma 1 che effettuano le cessioni dei prodotti ivi indicati ai sensi degli articoli 8, primo comma, 38-quater e 72, nonche’ le cessioni intracomunitarie degli stessi compete la detrazione o il rimborso di un importo calcolato mediante l’applicazione delle percentuali di compensazione che sarebbero applicabili per analoghe operazioni effettuate nel territorio dello Stato.

10. (Comma abrogato)

11. Le disposizioni del presente articolo non si applicano, salvo quella di cui al comma 7, ultimo periodo, ai soggetti di cui ai commi precedenti che optino per l’applicazione dell’imposta nei modi ordinari dandone comunicazione all’ufficio secondo le modalita’ previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442. 12. Con decreto del Ministro delle finanze, da adottare ai sensi dell’articolo. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalita’ di attuazione del presente articolo.”

____________________________

(1) Le percentuali di compensazione sono state stabilite, con i seguenti provvedimenti: D.M. 12 maggio 1992; D.I. 30 dicembre 1997; dall’art. 2, comma 6, D.L. 31 dicembre 1996 n. 669, convertito dalla L. 28 febbraio 1997 n. 30 e dal D.M. 23 dicembre 2005. D.I. 05/02/2021 GU 45/2021; D.I. 19/12/2021 GU 308/2021.

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⚖ Aggiornato dalla Legge di Bilancio 2026
Questo articolo è interessato da 5 commi della Legge 30 dicembre 2025, n. 199.

In sintesi

  • Norma centrale per il settore agricolo: l'art. 34 del DPR 633/1972 disciplina il regime speciale IVA dei produttori agricoli, uno dei pilastri della tassazione dell'agricoltura italiana, applicato da centinaia di migliaia di aziende.
  • Detrazione forfettizzata: la detrazione IVA prevista dall'art. 19 è sostituita dalle percentuali di compensazione stabilite per gruppi di prodotti con decreto MEF/Politiche Agricole; l'IVA si applica con le aliquote proprie dei singoli prodotti (4%, 5%, 10%, 22%).
  • Tre regimi sotto un unico articolo: (1) regime speciale ordinario per produttori agricoli ex art. 2135 c.c.; (2) regime di esonero per produttori con volume d'affari ≤ € 7.000 e composizione almeno 2/3 da prodotti agricoli; (3) regime applicabile a cooperative, consorzi, organismi agricoli di intervento.
  • Vigenza fino al 31 dicembre 2026: la norma è oggi pienamente operativa per tutti i produttori agricoli italiani; i soggetti in regime speciale fatturano con aliquote ordinarie ma detraggono in misura forfettaria.
  • Soppressione dal 1° gennaio 2027 per effetto dell'art. 170 del D.Lgs. 19/01/2026 n. 10 (decreto attuativo della delega fiscale L. 111/2023): la riforma fiscale 2026 abolisce il regime speciale agricolo nel TUIVA per allinearsi alla direttiva UE 2006/112/CE che ammette tale regime solo come opzione transitoria.
  • Implicazioni operative: i produttori agricoli devono pianificare entro il 2026 la migrazione al regime ordinario IVA o l'eventuale passaggio al regime forfettario L. 190/2014 (se ricorrono i requisiti); la pianificazione 2026-2027 sarà tema centrale della consulenza agricola.

L'articolo 34 del Testo Unico IVA (DPR 633/1972) disciplina uno degli istituti più importanti e applicati dell'intero diritto tributario italiano: il regime speciale IVA per i produttori agricoli. Si tratta della cornice normativa che governa la tassazione sul valore aggiunto di centinaia di migliaia di aziende agricole, dalle micro-imprese familiari del Sud Italia alle grandi cooperative cerealicole padane, dai vivaisti toscani ai produttori di pesca in acque dolci. Comprenderne struttura e meccanismi è indispensabile per qualunque commercialista che assista anche solo un'azienda agricola, e diventa oggi particolarmente urgente in vista della soppressione programmata dal 1° gennaio 2027 per effetto dell'art. 170 del D.Lgs. 19 gennaio 2026 n. 10, attuativo della delega fiscale L. 111/2023.

La logica sistemica del regime: detrazione forfettizzata mediante percentuali di compensazione

Nel regime IVA ordinario il contribuente determina l'imposta da versare sottraendo dall'IVA sulle vendite (a debito) l'IVA sugli acquisti (a credito), ottenendo per differenza il saldo dovuto o, se gli acquisti superano le vendite, un credito d'imposta. Il regime dell'art. 34 stravolge questa logica: il produttore agricolo applica l'IVA con le aliquote proprie dei prodotti venduti (tipicamente 4% per i prodotti freschi della tabella A parte II, oppure 10% per prodotti della tabella A parte III, raramente 22% per alcune lavorazioni), ma non detrae l'IVA effettivamente assolta sugli acquisti: detrae invece, in via forfettaria, un importo determinato applicando alla base imponibile delle vendite agricole le percentuali di compensazione stabilite con decreto del MEF di concerto con il Ministro per le politiche agricole.

Il meccanismo è elegante e coerente con la realtà economica del settore: i produttori agricoli effettuano acquisti tendenzialmente con IVA ridotta o esenti (sementi, fertilizzanti, fitofarmaci, mangimi, gasolio agricolo agevolato) e vendono prodotti soggetti ad aliquote più elevate. La differenza fra l'IVA addebitata in fattura ai clienti (più alta) e l'IVA forfettariamente detratta (più bassa) costituisce il versamento dovuto. Il legislatore ha scelto di calibrare le percentuali di compensazione in modo da riprodurre, in media, l'incidenza effettiva degli acquisti sul fatturato agricolo, evitando di far perdere al produttore il diritto alla detrazione integrale.

Le percentuali di compensazione: come si applicano in concreto

Le percentuali di compensazione sono fissate per gruppi di prodotti dal D.M. 12 maggio 1992 e successive modificazioni. A titolo esemplificativo (le percentuali sono soggette a aggiornamenti normativi periodici, da verificare sulle ultime versioni dei decreti):

  • Cereali: aliquota IVA 4% in fattura, percentuale di compensazione che oscilla intorno al 4%, IVA da versare sostanzialmente nulla;
  • Latte e derivati: aliquota IVA 4% (latte fresco) o 10% (formaggi, panna), compensazione tipicamente intorno al 8,5%-10%, versamento variabile;
  • Vino: aliquota IVA 22%, percentuale di compensazione del 12,3%, il produttore versa la differenza pari al 9,7% sul fatturato vino;
  • Olio d'oliva: aliquota 4%, compensazione 4%, sostanzialmente nulla;
  • Carni bovine, suine, ovine: aliquote 10% (vivo) o 22% (lavorato), compensazione fra 7% e 8,8%.

Il calcolo concreto: un'azienda viticola che fattura nel trimestre 100.000 euro di vino al 22% (IVA debito 22.000 euro) detrae forfettariamente 12.300 euro (compensazione 12,3% sui 100.000 euro di base imponibile) e versa la differenza di 9.700 euro. Non importa quale sia stata l'IVA effettivamente assolta sugli acquisti del trimestre (carburanti, manodopera, manutenzione mezzi, ecc.): la detrazione è cristallizzata sulla percentuale di compensazione del prodotto venduto.

I tre regimi sotto un unico articolo

Il comma 2 dell'art. 34 chiarisce chi sono i destinatari del regime speciale, identificandone tre tipologie distinte:

Lettera a), Produttori agricoli individuali e società. I soggetti che esercitano le attività indicate nell'art. 2135 del codice civile (coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse), nonché chi esercita pesca in acque dolci, piscicoltura, mitilicoltura, ostricoltura, coltura di altri molluschi e crostacei, allevamento di rane. Il riferimento all'art. 2135 c.c. è centrale: per essere produttore agricolo ai fini IVA bisogna esercitare un'attività «connessa al ciclo biologico animale o vegetale» e non una mera attività di trasformazione industriale.

Lettera b), Organismi agricoli di intervento. Soggetti che effettuano cessioni di prodotti agricoli in applicazione di regolamenti dell'Unione Europea concernenti l'organizzazione comune dei mercati (PAC, OCM ortofrutta, OCM lattiero-casearia, ecc.). È una categoria residuale rispetto alla prima.

Lettera c), Cooperative e consorzi. Le cooperative agricole e i loro consorzi (D.Lgs. 228/2001 art. 1 c. 2), le associazioni di produttori agricoli costituite ai sensi della legislazione vigente (riconosciute come «Organizzazioni di Produttori» ai sensi del Reg. UE 1308/2013), e gli enti che provvedono per legge alla vendita collettiva dei prodotti dei soci. Per queste entità il regime è applicabile anche se ricevono prodotti dai soci e li ricedono dopo manipolazione o trasformazione, purché i prodotti siano «prevalentemente» di provenienza dai soci.

Il regime di esonero per i piccolissimi: comma 6

Il comma 6 dell'art. 34 introduce un secondo regime, sovrapposto al primo, dedicato ai produttori agricoli con volume d'affari modestissimo. I requisiti sono cumulativi:

  • Volume d'affari nell'anno solare precedente (o stimato per chi inizia) non superiore a 7.000 euro;
  • Il volume d'affari deve essere costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli di cui al comma 1 (la regola dei «2/3 prodotti agricoli» distingue il puro produttore agricolo dal soggetto che svolge attività promiscue).

Il produttore in regime di esonero è dispensato da: versamento dell'imposta, dichiarazione annuale IVA, tenuta dei registri IVA, liquidazioni periodiche, pagamento di ogni adempimento documentale tipico dei soggetti passivi. Restano dovuti solo: numerazione e conservazione delle fatture passive ricevute e delle bollette doganali (art. 39). I cessionari e i committenti che acquistano dal produttore in esonero, se operano nell'esercizio dell'impresa, devono autoemettere fattura per conto del produttore (cosiddetta «autofattura agricola» o «fattura di provenienza»), indicando l'IVA determinata applicando le aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione.

L'autofattura agricola del comma 6 è una particolarità che ha pochissimi paralleli in altri regimi IVA italiani. La sua ratio è proteggere il piccolissimo produttore agricolo da qualsiasi adempimento, scaricando l'onere amministrativo sul cliente B2B (tipicamente un commerciante o un trasformatore), e al tempo stesso garantire al cessionario la detraibilità dell'IVA mediante un documento valido.

Le opzioni: rinuncia al regime speciale e ritorno al regime ordinario

I commi successivi (in particolare i commi 11 e 12 nella versione vigente) consentono al produttore agricolo di rinunciare al regime speciale e applicare il regime ordinario IVA. La rinuncia è di norma vincolante per almeno tre anni, in coerenza con la disciplina generale delle opzioni IVA del DPR 442/1997. La scelta è economicamente sensata quando l'azienda effettua massicci investimenti in beni strumentali (macchinari, fabbricati, impianti irrigui) e l'IVA effettivamente assolta supera la detrazione forfettaria che otterrebbe con il regime speciale: rinunciando si recupera l'IVA piena sugli acquisti, accettando in cambio la maggior complessità contabile.

L'abrogazione 2027: implicazioni sistemiche

Il D.Lgs. 19 gennaio 2026 n. 10, decreto attuativo della delega fiscale L. 111/2023, all'art. 170 prevede la soppressione dell'art. 34 del TUIVA con efficacia dal 1° gennaio 2027. La scelta è coerente con la direttiva 2006/112/CE (cosiddetta «direttiva IVA»), che agli artt. 295-305 ammette il regime forfettario per produttori agricoli solo come opzione transitoria, da abbandonare quando il sistema fiscale nazionale è abbastanza maturo per gestire l'agricoltura in regime ordinario. La Commissione Europea ha più volte sollecitato l'Italia a uniformare il regime agricolo a quello degli altri settori, e la riforma fiscale Meloni accoglie questa indicazione.

Cosa cambierà concretamente dal 1° gennaio 2027:

  • I produttori agricoli passeranno al regime ordinario IVA, con detrazione dell'imposta effettivamente assolta sugli acquisti (anziché forfettaria);
  • Non scompariranno tuttavia le aliquote agevolate sui prodotti agricoli (4% e 10% sulla tabella A parti II e III), che restano disciplinate da norme separate non oggetto di abrogazione;
  • Il regime di esonero del comma 6 (produttori ≤ 7.000 euro) verrà parimenti abrogato; i piccolissimi produttori potranno valutare l'accesso al regime forfettario L. 190/2014 (soglia 85.000 euro), che offre franchigia totale dall'IVA con imposta sostitutiva;
  • Le cooperative agricole conserveranno particolari agevolazioni IRES e ICI/IMU previste da norme specifiche non interessate dall'abrogazione;
  • Aumento significativo della complessità contabile per le aziende agricole non strutturate; necessità di adeguamento dei software gestionali e dei flussi documentali entro il 31 dicembre 2026.
Pianificazione operativa per il commercialista 2026

Per i clienti agricoli, il 2026 sarà l'anno della transizione. Le indicazioni operative:

  • Censire le aziende attualmente in regime art. 34: regime speciale ordinario, regime di esonero, cooperative;
  • Per ciascuna azienda, simulare l'impatto del passaggio al regime ordinario: se l'IVA effettiva sugli acquisti è superiore alla detrazione forfettaria attuale, il passaggio è economicamente neutro o vantaggioso; in caso contrario, valutare la rinuncia al regime speciale già nel 2026 per testare la nuova configurazione;
  • Per i produttori sotto la soglia di 85.000 euro di volume d'affari, valutare il passaggio al regime forfettario L. 190/2014, che semplificherà gli adempimenti riducendo gli oneri al di sotto del livello attuale del regime di esonero comma 6;
  • Aggiornare la software house del cliente sull'esigenza di nuovi tracciati elettronici (fatturazione elettronica, registri IVA full, dichiarazione annuale ordinaria);
  • Coordinarsi con consulenze agronomiche per la pianificazione degli investimenti 2026-2028: posticipare al 2027 acquisti rilevanti di beni strumentali può massimizzare il vantaggio della detrazione ordinaria.
Riferimenti normativi

Norma vigente fino al 31/12/2026: art. 34 DPR 633/1972 (TUIVA), nel testo modificato dal DL 262/2006 art. 2 conv. in L. 286/2006. Norma di abrogazione: art. 170 D.Lgs. 19 gennaio 2026 n. 10, attuativo della delega L. 111/2023, con efficacia dal 1° gennaio 2027. Norme correlate: art. 2135 c.c. (definizione di imprenditore agricolo); D.M. 12 maggio 1992 e ss. (percentuali di compensazione); Direttiva 2006/112/CE artt. 295-305 (regime forfettario produttori agricoli UE); D.Lgs. 228/2001 (cooperative agricole); art. 39 TUIVA (conservazione documenti); DPR 442/1997 (opzioni IVA); L. 190/2014 art. 1 commi 54-89 (regime forfettario alternativo).

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Circolare

n. 44/E del 15 novembre 2004

L'Agenzia delle Entrate chiarisce l'ambito applicativo del regime speciale per i produttori agricoli, con particolare riferimento alle attivita' connesse e all'imputazione delle operazioni allo stesso soggetto che esercita l'attivita' agricola principale. Documento di riferimento per individuare i prodotti agevolati elencati in Tabella A, parte prima.

Circolare

n. 6/E del 16 febbraio 2005

Chiarimenti sul coordinamento tra regime speciale agricolo ex art. 34 e attivita' agrituristiche, con indicazioni operative su separazione contabile e applicazione delle percentuali di compensazione previste dal D.M. di attuazione.

Risposta a interpello

n. 228 del 2020

Conferma che il regime IVA speciale dell'art. 34 si applica alle cessioni dei prodotti agricoli e ittici tassativamente elencati nella Tabella A, parte I, con detrazione forfettizzata mediante percentuali di compensazione. Operazione utile per la corretta qualificazione del cedente agricolo.

Domande frequenti

Cos'è il regime speciale IVA per produttori agricoli ex art. 34 TUIVA?

È il regime IVA dei produttori agricoli che sostituisce la detrazione ordinaria con una detrazione forfettaria, calcolata applicando alla base imponibile delle vendite le percentuali di compensazione stabilite per gruppi di prodotti dal D.M. 12 maggio 1992. L'IVA si applica con le aliquote proprie dei prodotti venduti (4%, 10%, 22%), ma la detrazione segue la percentuale di compensazione, riproducendo in media l'incidenza effettiva degli acquisti agricoli.

Chi può applicare il regime speciale agricolo?

Tre categorie: (a) produttori agricoli individuali e società che esercitano attività ex art. 2135 c.c. o pesca/piscicoltura/mitilicoltura/ostricoltura/coltura di molluschi/allevamento rane; (b) organismi agricoli di intervento UE; (c) cooperative agricole, loro consorzi, associazioni di produttori riconosciute, enti per la vendita collettiva dei prodotti dei soci, anche dopo manipolazione o trasformazione purché di provenienza prevalente dai soci.

Cos'è il regime di esonero del comma 6?

È un regime ulteriormente semplificato per i produttori agricoli con volume d'affari non superiore a 7.000 euro e composizione almeno 2/3 da prodotti agricoli del comma 1. Il produttore è esonerato dal versamento IVA, dalla dichiarazione annuale e dai registri; il cessionario nell'esercizio dell'impresa deve emettere autofattura agricola per conto del produttore, con IVA determinata applicando le aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione.

Conviene rinunciare al regime speciale?

Conviene quando l'IVA effettivamente assolta sugli acquisti supera la detrazione forfettaria che si otterrebbe con il regime speciale, tipicamente in fasi di forti investimenti (macchinari, impianti, fabbricati). La rinuncia è vincolante per almeno tre anni (DPR 442/1997). Va ponderata caso per caso simulando entrambi i regimi sui dati reali del cliente per più anni; spesso il regime speciale è più conveniente per chi non investe in modo straordinario.

Cosa cambia con la soppressione dal 1° gennaio 2027?

Per effetto dell'art. 170 del D.Lgs. 10/2026 (riforma fiscale Meloni), dal 2027 i produttori agricoli passeranno al regime IVA ordinario con detrazione effettiva sugli acquisti. Restano le aliquote agevolate sui prodotti agricoli. Per i piccolissimi produttori (≤ 85.000 euro) sarà valutabile l'accesso al regime forfettario L. 190/2014, che offrirà franchigia totale dall'IVA con imposta sostitutiva. Pianificare la transizione entro il 2026 con software gestionale aggiornato e simulazioni economiche.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
Fonti consultate: 3 fontei verificate
A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.