Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 34 ter T.U.IVA – Regime fiscale per raccoglitori occasionali

In vigore dal 01/01/2019 al 01/01/2027

Modificato da: Legge del 30/12/2018 n. 145 Articolo 1

Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

“1. I raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe ATECO 02.30, a cui si aggiungono i raccoglitori occasionali di piante officinali spontanee ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75, che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore ad euro 7.000, sono esonerati dal versamento dell’imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale.”

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In sintesi

  • Norma vigente fino al 31 dicembre 2026: l'art. 34-ter del DPR 633/1972 disciplina un regime IVA di esonero per i raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi e di piante officinali spontanee, con soglia di volume d'affari pari a 7.000 euro.
  • Destinatari: raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi del codice ATECO 02.30 (funghi, tartufi, frutti di bosco, castagne, erbe selvatiche, alghe edibili) e raccoglitori occasionali di piante officinali spontanee ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 75/2018.
  • Effetti del regime: esonero totale dal versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale IVA, un esonero pieno, paragonabile a quello dei produttori agricoli ex art. 34 c. 6.
  • Logica della disciplina: il legislatore considera il raccoglitore occasionale assimilabile al piccolo produttore agricolo, riconoscendo l'impossibilità pratica di pretendere adempimenti IVA da chi cerca tartufi nel sottobosco o raccoglie origano selvatico in collina come attività integrativa.
  • Soppressione dal 1° gennaio 2027 per effetto dell'art. 170 D.Lgs. 19/01/2026 n. 10 (riforma fiscale): il regime di esonero per raccoglitori occasionali viene assorbito dal regime forfettario L. 190/2014 o, se applicabile, dal regime ordinario IVA con obblighi semplificati.
  • Rilevanza pratica: la norma è centrale per il settore della raccolta di tartufi, funghi spontanei (dove operano migliaia di cercatori autorizzati) e piante officinali; la sua abrogazione richiederà un coordinamento con le leggi regionali sulla raccolta e con le disposizioni speciali sui tartufi (L. 752/1985 e ss.).
Indice dei contenuti

L'articolo 34-ter del Testo Unico IVA (DPR 633/1972), introdotto dall'art. 1 c. 692 della Legge 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) e in vigore dal 1° gennaio 2019, disciplina un regime molto specifico ma di concreta importanza pratica per un settore tradizionale dell'economia rurale italiana: la raccolta occasionale di prodotti selvatici non legnosi e di piante officinali spontanee. È una di quelle norme «di nicchia» di cui pochi sentono parlare ma che tocca migliaia di operatori, in particolare nei territori montani e collinari del Centro-Nord, dove la raccolta di tartufi, funghi spontanei, frutti di bosco, castagne, erbe selvatiche e piante officinali è una significativa attività economica integrativa per famiglie rurali. Anche questo articolo è destinato alla soppressione dal 1° gennaio 2027 per effetto dell'art. 170 del D.Lgs. 19 gennaio 2026 n. 10 (riforma fiscale), e la sua comprensione è oggi importante sia per la consulenza ordinaria sia per la pianificazione della transizione.

Il contesto: la raccolta dei prodotti selvatici nell'economia italiana

L'Italia è uno dei Paesi europei con la più ricca tradizione di raccolta di prodotti selvatici. Si stima che siano circa 60.000 i raccoglitori autorizzati di tartufi (i cosiddetti «tartufai», con tesserino regionale), centinaia di migliaia i raccoglitori di funghi (con permessi annuali rilasciati dalle Comunità Montane o dalle Regioni), migliaia gli operatori dedicati alla raccolta professionale di piante officinali spontanee per l'industria erboristica e farmaceutica. La maggior parte di questi soggetti sono individui che integrano un reddito principale (lavoro dipendente, pensione, attività agricola autonoma) con la vendita occasionale dei prodotti raccolti a commercianti, ristoranti, industria di trasformazione.

Prima del 2019, il quadro fiscale era controverso. Il raccoglitore di tartufi che vendeva 100 chili di prodotto a un grossista per 5.000 euro non sapeva con certezza se dovesse aprire la partita IVA, registrarsi come imprenditore agricolo, dichiarare il reddito in altra categoria (redditi diversi? lavoro autonomo occasionale?), o se potesse considerarsi semplicemente «non rilevante». La giurisprudenza tributaria era altalenante e la prassi disomogenea tra gli uffici dell'Agenzia delle Entrate.

L'introduzione dell'art. 34-ter: la Legge di Bilancio 2019

La Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Bilancio 2019) all'art. 1 c. 692 ha introdotto l'art. 34-ter del TUIVA con un duplice obiettivo: fare chiarezza fiscale sul trattamento IVA di un settore in penombra normativa e, parallelamente, incentivare l'emersione di un'attività che era largamente sommersa. La logica è semplice: se il raccoglitore occasionale è esonerato da ogni adempimento IVA fino a 7.000 euro, non ha più alcun incentivo a operare in nero per evitare burocrazia inutile, e il sistema può canalizzare almeno la tracciabilità documentale dei flussi (fatture passive emesse dai cessionari).

I destinatari del regime: due categorie di raccoglitori

Il comma 1 dell'art. 34-ter individua due categorie distinte di soggetti beneficiari:

(1) Raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi classificati nella classe ATECO 02.30. Questa classificazione comprende:

  • Funghi spontanei (porcini, ovoli, finferli, gallinacci, prataioli selvatici);
  • Tartufi (bianco pregiato, nero pregiato, scorzone, bianchetto, ecc.);
  • Frutti di bosco (mirtilli, lamponi, more, fragoline di bosco);
  • Castagne raccolte da vegetazione spontanea (non da castagneto coltivato, che invece rientra nell'art. 34 ordinario);
  • Alghe e altri prodotti acquatici eduli raccolti spontaneamente in acque di uso pubblico;
  • Resine, semenze e altri prodotti accessori del bosco quando raccolti senza coltivazione strutturata.

(2) Raccoglitori occasionali di piante officinali spontanee ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 21 maggio 2018 n. 75 (testo unico delle piante officinali). Si tratta delle erbe medicinali, aromatiche e da profumeria raccolte spontaneamente in natura, comprendenti specie come lavanda selvatica, camomilla, melissa, salvia officinale, rosmarino selvatico, finocchio selvatico, ecc., destinate all'industria erboristica, farmaceutica, alimentare o della profumeria.

La distinzione fra le due categorie è importante perché soggette a discipline regolamentari diverse (norme regionali sulla raccolta funghi/tartufi vs disciplina nazionale per le piante officinali), ma ai fini IVA godono entrambe del medesimo regime di esonero.

Il requisito quantitativo: volume d'affari ≤ 7.000 euro

Il regime si applica solo se il raccoglitore ha realizzato nell'anno solare precedente, o stima di realizzare, se inizia l'attività, un volume d'affari non superiore a 7.000 euro. La soglia è la stessa prevista dall'art. 34 c. 6 per il regime di esonero dei piccoli produttori agricoli, e da molte altre disposizioni di nicchia: rappresenta la quota convenzionale di «attività integrativa marginale» che il legislatore considera fiscalmente non rilevante.

Diversamente dal regime di esonero dei produttori agricoli ex art. 34 c. 6 (che richiede composizione almeno 2/3 da prodotti agricoli del comma 1), per il raccoglitore occasionale non esiste un vincolo di composizione: l'intero volume d'affari deve essere generato dalla raccolta dei prodotti elencati, ma non c'è una quota minima percentuale rispetto ad altri redditi del soggetto. Il raccoglitore può quindi avere un reddito principale da lavoro dipendente o pensione e una piccola attività di raccolta entro la soglia di 7.000 euro.

Gli effetti del regime: esonero totale

Il comma 1 dell'art. 34-ter è netto: il raccoglitore in regime è esonerato dal versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale. Si tratta dell'esonero più ampio possibile nel sistema IVA italiano:

  • nessun obbligo di apertura partita IVA come soggetto IVA pieno;
  • nessun obbligo di tenere registri IVA (fatture emesse, acquisti, corrispettivi);
  • nessun obbligo di liquidazione periodica IVA;
  • nessun obbligo di emissione di fattura per le cessioni effettuate;
  • nessun obbligo di trasmissione di LIPE o dichiarazione annuale IVA;
  • nessun obbligo di versamento IVA periodico o annuale.

Il regime è ancora più semplificato di quello degli artt. 34 c. 6 e 32-bis (oggi soppressi) perché non prevede neppure obblighi residuali di numerazione e conservazione delle fatture passive, il legislatore ha riconosciuto che il raccoglitore occasionale non riceve sostanzialmente fatture passive (raccoglie nei boschi, non acquista materie prime).

Il meccanismo dell'autofattura del cessionario

Pur non essendo esplicitamente disciplinato nell'art. 34-ter (che è molto sintetico), nella prassi (circolare AdE n. 14/E del 2019 e successive) si applica un meccanismo simile a quello dell'autofattura agricola del comma 6 dell'art. 34: il cessionario nell'esercizio dell'impresa che acquista dal raccoglitore in regime emette autofattura per conto del cedente, indicando l'aliquota IVA propria del prodotto (per i tartufi 22%, per i funghi 10%, per i frutti di bosco 4-10% a seconda del tipo) e versando l'imposta in detrazione. L'autofattura consente al cessionario di tracciare l'acquisto, all'erario di incassare l'IVA su almeno la parte di filiera B2B, e al raccoglitore di restare totalmente fuori dal sistema fiscale IVA.

Sul piano dei redditi, il raccoglitore occasionale tassa il proprio reddito come reddito diverso ex art. 67 c. 1 lett. i) TUIR (attività commerciale non esercitata abitualmente) o, se ha la qualifica di imprenditore agricolo, come reddito agrario ex art. 32 TUIR. Non è un reddito di lavoro autonomo professionale e non concorre al cumulo IRPEF degli altri redditi se sotto soglie minime previste da specifiche norme.

Il rapporto con la disciplina speciale dei tartufi

I tartufi meritano una nota specifica. Per la raccolta dei tartufi vige in Italia una disciplina autonoma dettata dalla Legge 16 dicembre 1985 n. 752 e dalle leggi regionali attuative. La raccolta richiede tesserino di idoneità rilasciato dalla Regione, è soggetta a periodi di chiusura/apertura stagionali, prevede tasse di concessione regionali. La cessione tra raccoglitori e commercianti/ristoratori è disciplinata dalle stesse leggi regionali. Tutto questo è autonomo dalla disciplina IVA dell'art. 34-ter, che si limita a stabilire l'esonero fiscale: i tartufai devono comunque essere tesserati e rispettare le regole regionali di raccolta, ma ai fini IVA godono dell'esonero se rientrano nei 7.000 euro.

L'abrogazione dal 2027: cosa cambierà

L'art. 170 del D.Lgs. 19 gennaio 2026 n. 10 sopprime l'art. 34-ter dal 1° gennaio 2027, in coerenza con la più ampia riforma del regime IVA agricolo. Le conseguenze pratiche per i raccoglitori:

  • Per i raccoglitori che operano abitualmente con volumi sotto 85.000 euro/anno: opzione naturale è il regime forfettario L. 190/2014, che offre franchigia totale dall'IVA con imposta sostitutiva al 15% (5% per i primi 5 anni). Il forfettario è leggermente più oneroso del regime di esonero attuale (richiede l'apertura formale di partita IVA, la tenuta di un registro semplificato, la presentazione della dichiarazione redditi modello PF), ma resta una soluzione molto leggera.
  • Per i raccoglitori veramente occasionali con volume d'affari minimo (es. 1.500 euro/anno): valutare la qualificazione come lavoro autonomo occasionale ex art. 67 c. 1 lett. l) TUIR, che è fuori dal campo IVA per definizione (non esercizio abituale di attività). Il limite tipico è 5.000 euro/anno per evitare la riqualificazione come attività abituale.
  • Per i tartufai professionisti: probabile passaggio al regime ordinario IVA con apertura partita IVA piena, salvo rientrare nel forfettario.
  • Sul piano regolamentare: le norme regionali sui tesserini di raccolta, le tasse di concessione, i periodi di apertura/chiusura non sono toccate dalla riforma 2026 e restano vigenti.

Pianificazione 2026 per il commercialista

Nel corso del 2026, per i clienti che si avvalgono attualmente dell'art. 34-ter occorre:

  • Verificare il volume d'affari medio degli ultimi tre anni e proiettare il 2027;
  • Per chi opera stabilmente entro 7.000 euro: aprire partita IVA in regime forfettario L. 190/2014 a inizio 2027 (o dal 2026 se si vuole testare anticipatamente);
  • Per chi è davvero occasionale (tartufaio del weekend, raccoglitore di erbe per piacere personale con vendita sporadica): considerare la qualificazione come reddito diverso ex art. 67 c. 1 lett. i) o lavoro autonomo occasionale lett. l), purché si rispetti il carattere non abituale;
  • Coordinarsi con eventuali esperti regionali per la conferma di tesserini, autorizzazioni e tasse di concessione che restano dovute indipendentemente dal regime IVA.

Riferimenti normativi

Norma vigente fino al 31/12/2026: art. 34-ter DPR 633/1972 (TUIVA), introdotto dall'art. 1 c. 692 L. 30/12/2018 n. 145 (Legge di Bilancio 2019), in vigore dal 1° gennaio 2019. Norma di abrogazione: art. 170 D.Lgs. 19 gennaio 2026 n. 10, attuativo della delega L. 111/2023, con effetto dal 1° gennaio 2027. Norme correlate: art. 3 D.Lgs. 21/05/2018 n. 75 (TU piante officinali); L. 16 dicembre 1985 n. 752 (raccolta tartufi); leggi regionali sulla raccolta funghi (es. L.R. Lombardia 31/2008, L.R. Toscana 16/1999); art. 67 c. 1 lett. i) e l) TUIR (redditi diversi e lavoro autonomo occasionale); art. 32 TUIR (reddito agrario); art. 34 c. 6 TUIVA (regime di esonero produttori agricoli, parallelo); L. 190/2014 art. 1 commi 54-89 (regime forfettario alternativo).

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Provvedimento

Scheda informativa AE - Contribuenti esonerati dalla dichiarazione IVA

L'Agenzia delle Entrate, nella sezione dedicata ai contribuenti esonerati dalla dichiarazione IVA, conferma che i raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi (classe ATECO 02.30) e di piante officinali spontanee ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 75/2018, con volume d'affari dell'anno precedente non superiore a 7.000 euro, sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA ex art. 34-ter del DPR 633/1972.

Domande frequenti

Chi può applicare il regime di esonero IVA dell'art. 34-ter?

Due categorie di soggetti, purché abbiano realizzato (o stimino di realizzare) un volume d'affari nell'anno solare precedente non superiore a 7.000 euro: (1) i raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi del codice ATECO 02.30, funghi, tartufi, frutti di bosco, castagne spontanee, alghe edibili, resine; (2) i raccoglitori occasionali di piante officinali spontanee ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 75/2018 (erbe medicinali, aromatiche, da profumeria).

Quali obblighi sono esonerati dal regime?

Tutti gli obblighi IVA: versamento dell'imposta, dichiarazione annuale, tenuta registri (fatture, acquisti, corrispettivi), liquidazioni periodiche, emissione di fatture per le cessioni effettuate. È l'esonero più ampio del sistema IVA italiano. Nella prassi, il cessionario nell'esercizio dell'impresa che acquista dal raccoglitore emette autofattura per tracciare l'operazione e versare l'IVA dovuta secondo l'aliquota propria del prodotto.

Il regime art. 34-ter si applica anche ai tartufi?

Sì, i tartufi rientrano fra i prodotti selvatici non legnosi della classe ATECO 02.30. Il raccoglitore di tartufi entro la soglia di 7.000 euro annui è esonerato da tutti gli adempimenti IVA. Restano tuttavia dovuti gli obblighi della disciplina speciale tartufi (L. 752/1985 e leggi regionali): tesserino di idoneità, rispetto dei periodi di raccolta, tasse di concessione regionali.

Come tasso il reddito da raccolta sotto art. 34-ter?

Il reddito da raccolta occasionale è qualificato come reddito diverso ex art. 67 c. 1 lett. i) TUIR (attività commerciale non esercitata abitualmente) e dichiarato nel quadro RL del modello redditi PF. Se il soggetto ha la qualifica di imprenditore agricolo iscritto alla CCIAA, il reddito può essere assorbito nel reddito agrario ex art. 32 TUIR. Il reddito è autonomo dall'IVA: l'esonero IVA non implica esonero IRPEF.

Cosa cambia con la soppressione dal 1° gennaio 2027?

L'art. 170 del D.Lgs. 10/2026 sopprime il regime dal 2027. Per chi continua a raccogliere abitualmente: passaggio al regime forfettario L. 190/2014 (franchigia IVA + imposta sostitutiva 15%, 5% per primi 5 anni). Per chi è davvero occasionale (sotto 5.000 euro): valutare lavoro autonomo occasionale ex art. 67 c. 1 lett. l) TUIR, fuori dal campo IVA. Le norme regionali su tesserini, autorizzazioni e tasse di raccolta restano invariate.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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