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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche
In sintesi
  • Dichiarazione di inizio attività. Chi intende esercitare un'attività d'impresa, arte o professione deve darne comunicazione all'Agenzia delle Entrate prima di effettuare la prima operazione rilevante ai fini IVA, ottenendo l'attribuzione del numero di partita IVA.
  • Dichiarazione di variazione dati. Ogni variazione dei dati comunicati in sede di inizio attività (ragione sociale, sede, natura dell'attività, regime contabile) deve essere comunicata entro 30 giorni dall'evento.
  • Dichiarazione di cessazione attività. La cessazione dell'attività deve essere comunicata entro 30 giorni, con conseguente chiusura della partita IVA. L'ultimo anno d'imposta è considerato periodo d'imposta abbreviato.
  • Trasmissione telematica. Tutte le comunicazioni avvengono in via esclusivamente telematica, tramite i servizi dell'Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline) o tramite intermediari abilitati (commercialisti, CAF).
  • Sanzioni per omissioni e ritardi. L'omessa o tardiva presentazione delle comunicazioni è punita con sanzioni amministrative, salvo il caso di ravvedimento operoso.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 35 T.U.IVA – Disposizione regolamentare concernente le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attivita’.

In vigore dal 22/02/2024 al 01/01/2027

Modificato da: Decreto legislativo del 12/02/2024 n. 13 Articolo 4

Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

“1. I soggetti che intraprendono l’esercizio di un’impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione, devono farne dichiarazione entro trenta giorni ad uno degli uffici locali dell’Agenzia delle entrate ovvero ad un ufficio provinciale dell’imposta sul valore aggiunto della medesima Agenzia; la dichiarazione e’ redatta, a pena di nullita’, su modelli conformi a quelli approvati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. L’ufficio attribuisce al contribuente un numero di partita I.V.A. che restera’ invariato anche nelle ipotesi di variazioni di domicilio fiscale fino al momento della cessazione dell’attivita’ e che deve essere indicato nelle dichiarazioni, nella home-page dell’eventuale sito web e in ogni altro documento ove richiesto.

2. Dalla dichiarazione di inizio attivita’ devono risultare:

a) per le persone fisiche, il cognome e nome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale, la residenza, il domicilio fiscale e l’eventuale ditta;

b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la natura giuridica, la denominazione, ragione sociale o ditta, la sede legale, o in mancanza quella amministrativa, e il domicilio fiscale e deve essere inoltre indicato il codice fiscale per almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza;

c) per i soggetti residenti all’estero, anche l’ubicazione della stabile organizzazione;

d) il tipo e l’oggetto dell’attivita’ e il luogo o i luoghi in cui viene esercitata anche a mezzo di sedi secondarie, filiali, stabilimenti, succursali, negozi, depositi e simili, il luogo o i luoghi in cui sono tenuti e conservati i libri, i registri, le scritture e i documenti prescritti dal presente decreto e da altre disposizioni;

e) per i soggetti che svolgono attivita’ di commercio elettronico, l’indirizzo del sito web ed i dati identificativi dell’internet service provider;

e-bis) per i soggetti che intendono effettuare operazioni intracomunitarie di cui al Titolo II, Capo II del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, la volonta’ di effettuare dette operazioni;

f) ogni altro elemento richiesto dal modello ad esclusione dei dati che l’Agenzia delle entrate e’ in grado di acquisire autonomamente.

3. In caso di variazione di alcuno degli elementi di cui al comma 2 o di cessazione dell’attivita’, il contribuente deve entro trenta giorni farne dichiarazione ad uno degli uffici indicati dal comma 1, utilizzando modelli conformi a quelli approvati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. Se la variazione comporta il trasferimento del domicilio fiscale essa ha effetto dal sessantesimo giorno successivo alla data in cui si e’ verificata. In caso di fusione, scissione, conferimenti di aziende o di altre trasformazioni sostanziali che comportano l’estinzione del soggetto d’imposta, la dichiarazione e’ presentata unicamente dal soggetto risultante dalla trasformazione.

3-bis. Nel caso di variazione del luogo in cui sono tenuti e conservati i libri, i registri, le scritture e i documenti di cui alla lettera d) del comma 2, se il contribuente ha affidato a terzi l’incarico di tenuta e conservazione dei predetti libri e documenti e non provvede, in caso di cessazione del relativo incarico, alla presentazione della dichiarazione di cui al comma 3, nei successivi sessanta giorni dalla scadenza del termine ivi previsto il depositario avvisa il contribuente, mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che comunichera’ all’Agenzia delle entrate la cessazione dell’incarico. Il depositario, assolto l’onere comunicativo di cui al precedente periodo, entro i medesimi sessanta giorni provvede all’invio di tale comunicazione all’Agenzia delle entrate. A decorrere dalla data di invio di quest’ultima comunicazione, il luogo di conservazione si presume coincidere con il domicilio fiscale del contribuente. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e’ approvato il modello della comunicazione di cui al primo periodo e sono definite le relative modalita’ di trasmissione telematica alla medesima Agenzia. La comunicazione di cui al primo periodo e’ resa disponibile al soggetto passivo nella propria area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

4. In caso di cessazione dell’attivita’ il termine per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 3 decorre dalla data di ultimazione delle operazioni relative alla liquidazione dell’azienda, per le quali rimangono ferme le disposizioni relative al versamento dell’imposta, alla fatturazione, registrazione, liquidazione e dichiarazione. Nell’ultima dichiarazione annuale deve tenersi conto anche dell’imposta dovuta ai sensi del n. 5) dell’articolo 2, da determinare computando anche le operazioni indicate nel quinto comma dell’articolo 6, per le quali non si e’ ancora verificata l’esigibilita’ dell’imposta.

5. I soggetti che intraprendono l’esercizio di un’impresa, arte o professione, se ritengono di realizzare un volume d’affari che comporti l’applicazione di disposizioni speciali ad esso connesse concernenti l’osservanza di adempimenti o di criteri speciali di determinazione dell’imposta, devono indicarlo nella dichiarazione di inizio attivita’ da presentare a norma del presente articolo e devono osservare la disciplina stabilita in relazione al volume d’affari dichiarato.

6. Le dichiarazioni previste dal presente articolo sono presentate in via telematica secondo le disposizioni di cui ai commi 10 e seguenti ovvero, in duplice esemplare, direttamente ad uno degli uffici di cui al comma 1. Le dichiarazioni medesime possono, in alternativa, essere inoltrate in unico esemplare a mezzo servizio postale mediante raccomandata, con l’obbligo di garantire l’identita’ del soggetto dichiarante mediante allegazione di idonea documentazione; in tal caso si considerano presentate nel giorno in cui risultano spedite.

7. L’ufficio rilascia o invia al contribuente certificato di attribuzione della partita IVA o dell’avvenuta variazione o cessazione dell’attivita’ e nel caso di presentazione diretta consegna la copia della dichiarazione al contribuente debitamente timbrata.

7-bis. L’opzione di cui al comma 2, lettera e-bis), determina l’immediata inclusione nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, di cui all’articolo 17 del regolamento (CE) n. 904/2010, del Consiglio, del 7 ottobre 2010; fatto salvo quanto disposto dal comma 15-bis, si presume che un soggetto passivo non intende piu’ effettuare operazioni intracomunitarie qualora non abbia presentato alcun elenco riepilogativo per quattro trimestri consecutivi, successivi alla data di inclusione nella suddetta banca dati. A tal fine l’Agenzia delle entrate procede all’esclusione della partita IVA dalla banca dati di cui al periodo precedente, previo invio di apposita comunicazione al soggetto passivo.

7-ter. (Comma abrogato, a decorrere dal 13 dicembre 2014, dall’art. 22, comma 1, lett. b) decreto legislativo 21 novembre 2014 n. 175).

7-quater. In deroga al primo periodo del comma 7-bis, per i soggetti non residenti in uno Stato membro dell’Unione europea o in uno degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo che adempiono gli obblighi derivanti dall’applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto tramite un rappresentante fiscale, nominato ai sensi dell’ articolo 17, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , l’inclusione nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie avviene previo rilascio di un’idonea garanzia. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono individuati i criteri e le modalita’ di rilascio della garanzia di cui al primo periodo. Il rappresentante fiscale che trasmette all’Agenzia delle entrate la dichiarazione di inizio o variazione attivita’, in cui risulti l’esercizio dell’opzione per l’inclusione del numero di partita IVA nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni prevista dall’ articolo 17 del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010 , di cui al comma 2, lettera e-bis) del presente articolo, ha l’obbligo di verificare la completezza del corredo documentale e informativo prodotto dal contribuente e la relativa corrispondenza alle notizie in suo possesso. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono individuati termini e modalita’ di intervento per la verifica degli adempimenti previsti dal presente comma, da attuarsi anche sulla base di specifici accordi operativi stipulati tra Agenzia delle entrate e Guardia di finanza.

8. I soggetti tenuti all’iscrizione nel registro delle imprese ovvero alla denuncia al repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) ai sensi, rispettivamente, degli articoli 7 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, concernente il regolamento di attuazione dell’articolo 8, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese, possono assolvere gli obblighi di presentazione delle dichiarazioni di cui al presente articolo presentando le dichiarazioni stesse all’ufficio del registro delle imprese, il quale trasmette i dati in via telematica all’Agenzia delle entrate e rilascia apposita certificazione dell’avvenuta operazione. Nel caso di inizio dell’attivita’ l’ufficio del registro delle imprese comunica al contribuente il numero di partita IVA attribuito in via telematica dall’Agenzia delle entrate.

9. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate puo’ essere stabilita la data a decorrere dalla quale le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attivita’ sono presentate esclusivamente all’ufficio del registro delle imprese ovvero in via telematica secondo le disposizioni di cui ai commi successivi.

10. Le dichiarazioni previste dal presente articolo possono essere presentate in via telematica direttamente dai contribuenti o tramite i soggetti di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998; in tal caso si considerano presentate nel giorno in cui sono trasmesse all’Agenzia delle entrate in via telematica e il procedimento di trasmissione si considera concluso nel giorno in cui e’ completata la ricezione da parte dell’Agenzia delle entrate. La prova della presentazione delle dichiarazioni e’ data dalla comunicazione dell’Agenzia delle entrate attestante l’avvenuto ricevimento delle dichiarazioni stesse.

11. I soggetti incaricati di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, restituiscono al contribuente una copia della dichiarazione attestante la data di consegna con l’impegno alla trasmissione in via telematica e rilasciano la certificazione restituita dall’Agenzia delle entrate attestante l’avvenuta operazione e contenente, in caso di inizio attivita’, il numero di partita IVA attribuito al contribuente.

12. In caso di presentazione delle dichiarazioni in via telematica si applicano ai fini della sottoscrizione le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998.

13. I soggetti di cui al comma 3 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, incaricati della predisposizione delle dichiarazioni previste dal presente articolo, sono obbligati alla trasmissione in via telematica delle stesse.

14. Ai fini della conservazione delle dichiarazioni si applicano le disposizioni previste per la conservazione delle dichiarazioni annuali dal decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998.

15. Le modalita’ tecniche di trasmissione in via telematica delle dichiarazioni previste dal presente articolo ed i tempi di attivazione del servizio di trasmissione telematica sono stabiliti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.

15-bis. L’attribuzione del numero di partita IVA determina la esecuzione di riscontri automatizzati per la individuazione di elementi di rischio connessi al rilascio dello stesso nonche’ l’eventuale effettuazione di accessi nel luogo di esercizio dell’attivita’, avvalendosi dei poteri previsti dal presente decreto. Gli Uffici, avvalendosi dei poteri di cui al presente decreto, verificano che i dati forniti da soggetti per la loro identificazione ai fini dell’IVA, siano completi ed esatti. In caso di esito negativo, l’Ufficio emana provvedimento di cessazione della partiva IVA e provvede all’esclusione della stessa dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie. Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabiliti le modalita’ operative per l’inclusione delle partite IVA nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, nonche’ i criteri e le modalita’ di cessazione della partita IVA e dell’esclusione della stessa dalla banca dati medesima.

15-bis.1. Ai fini del rafforzamento del presidio di cui al comma 15-bis, l’Agenzia delle entrate effettua specifiche analisi del rischio connesso al rilascio di nuove partite IVA, all’esito delle quali l’ufficio dell’Agenzia delle entrate invita il contribuente a comparire di persona presso il medesimo ufficio, ai sensi dell’articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per esibire la documentazione di cui agli articoli 14 e 19 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, ove obbligatoria, per consentire in ogni caso la verifica dell’effettivo esercizio dell’attivita’ di cui agli articoli 4 e 5 del presente decreto e per dimostrare, sulla base di documentazione idonea, l’assenza dei profili di rischio individuati. In caso di mancata comparizione di persona del contribuente ovvero di esito negativo dei riscontri operati sui documenti eventualmente esibiti, l’ufficio emana provvedimento di cessazione della partita IVA.

15-bis.2. Ferma restando la disciplina applicabile nelle ipotesi in cui la cessazione della partita IVA comporti l’esclusione della stessa dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie, in caso di cessazione ai sensi dei commi 15-bis e 15-bis.1, la partita IVA puo’ essere successivamente richiesta dal medesimo soggetto, come imprenditore individuale, lavoratore autonomo o rappresentante legale di societa’, associazione o ente, con o senza personalita’ giuridica, costituiti successivamente al provvedimento di cessazione della partita IVA, solo previo rilascio di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per la durata di tre anni dalla data del rilascio e per un importo non inferiore a 50.000 euro. In caso di eventuali violazioni fiscali commesse antecedentemente all’emanazione del provvedimento di cessazione, l’importo della fideiussione deve essere pari alle somme, se superiori a 50.000 euro, dovute a seguito di dette violazioni fiscali, sempreche’ non sia intervenuto il versamento delle stesse. (1)

15-bis.3. I medesimi effetti di cui al comma 15-bis.2 si producono anche in conseguenza della notifica da parte dell’ufficio di un provvedimento che accerta la sussistenza dei presupposti per la cessazione della partita IVA, in relazione al periodo di attivita’, ai sensi dei commi 15-bis e 15-bis.1, nei confronti dei contribuenti che nei dodici mesi precedenti abbiano comunicato la cessazione dell’attivita’ ai sensi del comma 3. Si applica in ogni caso la sanzione di cui all’articolo 11, comma 7-quater, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. [Comma inserito dall’articolo 1, comma 99, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024)]

15-ter. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono individuate:

a) specifiche informazioni da richiedere all’atto della dichiarazione di inizio di attivita’;

b) tipologie di contribuenti per i quali l’attribuzione del numero di partita IVA determina la possibilita’ di effettuare gli acquisti di cui all’articolo 38 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, a condizione che sia rilasciata polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per la durata di tre anni dalla data del rilascio e per un importo rapportato al volume d’affari presunto e comunque non inferiore a 50.000 euro;

c) (lettera abrogata).

15-quater. (Comma abrogato, a decorrere dal 13 dicembre 2014, dall’art. 22, comma 1, lett. d) decreto legislativo 21 novembre 2014 n. 175)

15-quinquies. L’Agenzia delle entrate procede d’ufficio alla chiusura delle partite IVA dei soggetti che, sulla base dei dati e degli elementi in suo possesso, risultano non aver esercitato nelle tre annualita’ precedenti attivita’ di impresa ovvero attivita’ artistiche o professionali. Sono fatti salvi i poteri di controllo e accertamento dell’amministrazione finanziaria. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalita’ di applicazione del presente comma, prevedendo forme di comunicazione preventiva al contribuente.”

—————

(1) I commi 15-bis.1 e 15-bis.2 sono stati inseriti dall’articolo 1, comma 148, della legge n. 197/2022 (legge di bilancio 2023).

Commento del professionista

L’art. 35-bis del DPR 633/1972 disciplina gli adempimenti IVA in caso di decesso del contribuente, distinguendo tra operazioni effettuate dal defunto e operazioni poste in essere dagli eredi.

Per quanto riguarda le operazioni effettuate dal contribuente prima della morte, la norma consente agli eredi di subentrare negli obblighi fiscali, prevedendo una proroga dei termini. In particolare, gli adempimenti relativi a operazioni i cui termini siano scaduti da non oltre quattro mesi prima del decesso, nonché quelli in scadenza entro i sei mesi successivi, possono essere effettuati dagli eredi entro sei mesi dalla data della morte. Tale disciplina ha la funzione di evitare penalizzazioni nei casi in cui il contribuente non abbia potuto adempiere per ragioni legate, ad esempio, al proprio stato di salute.

Rientrano in questo ambito tutti gli obblighi IVA connessi alle operazioni già effettuate dal defunto, quali fatturazione, registrazione, liquidazioni periodiche, versamenti e dichiarazione annuale. Gli eredi possono quindi regolarizzare tali adempimenti entro il termine di sei mesi senza applicazione di sanzioni. Qualora non vi provvedano, restano comunque dovute le imposte, che si trasferiscono agli eredi, mentre non si applicano le sanzioni.

Un aspetto particolarmente rilevante riguarda i professionisti. In questo caso, l’attività non si considera cessata fino a quando non siano definiti tutti i rapporti professionali, ossia fino all’incasso dei compensi e all’emissione delle relative fatture. Ne consegue che, anche dopo il decesso, gli eredi sono tenuti a fatturare le prestazioni già eseguite dal professionista, operando in nome del defunto. La partita IVA, pertanto, non può essere chiusa finché non risultano completati tutti gli adempimenti connessi alle operazioni attive e passive; se già chiusa, deve essere riaperta per consentire la corretta gestione fiscale.

Gli eredi sono inoltre tenuti a presentare, entro trenta giorni dal decesso, la dichiarazione di variazione dati o di cessazione dell’attività. La cessazione può essere comunicata solo quando non vi siano ulteriori operazioni da compiere; diversamente, in presenza di crediti da incassare o attività di liquidazione, la partita IVA deve rimanere attiva e deve essere comunicata esclusivamente la variazione.

Diversamente, per le operazioni effettuate dagli eredi dopo il decesso, trova applicazione il comma 2 dell’art. 35-bis, che impone il rispetto degli ordinari termini IVA. In tali casi, gli eredi operano come autonomi soggetti passivi per le attività svolte, anche ai fini della liquidazione dell’azienda.

Infine, sotto il profilo dichiarativo, non è prevista una separazione tra le operazioni del defunto e quelle degli eredi: entrambe confluiscono in un’unica dichiarazione annuale IVA presentata dagli eredi. Nel caso di impresa individuale, a seguito del decesso si instaura una situazione di comunione ereditaria, durante la quale gli eredi devono comunque rispettare gli obblighi IVA per le operazioni compiute, comprese quelle finalizzate alla liquidazione dell’attività, che restano soggette a imposta.

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Commento

Ratio

L'art. 35 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, disciplina gli obblighi dichiarativi legati all'inizio, alla variazione e alla cessazione dell'attività ai fini IVA. La norma risponde a una duplice esigenza: da un lato, consentire all'Amministrazione finanziaria di costituire e aggiornare l'anagrafe tributaria dei soggetti passivi IVA, strumento indispensabile per l'attività di controllo e di incrocio delle dichiarazioni; dall'altro, attribuire al contribuente il numero di partita IVA, codice univoco che lo identifica in tutti i rapporti fiscali e commerciali, in Italia e nell'Unione Europea.

Il numero di partita IVA non è una mera formalità burocratica: è il codice attraverso cui il sistema IVA «riconosce» il soggetto passivo e gli consente di emettere fatture, esercitare la detrazione, partecipare agli scambi intracomunitari e adempiere agli obblighi dichiarativi periodici. La dichiarazione di inizio attività è dunque il primo e necessario atto di ingresso nel sistema IVA.

Analisi

Dichiarazione di inizio attività. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.P.R. 633/1972, i soggetti che intraprendono l'esercizio di un'impresa, arte o professione devono presentare la dichiarazione di inizio attività prima di effettuare la prima operazione. La dichiarazione deve essere trasmessa in via telematica e contenere: generalità del contribuente (o dati della società/ente), natura dell'attività (codice ATECO), sede legale o domicilio fiscale, regime contabile prescelto (contabilità ordinaria, semplificata, forfettario), eventuali opzioni per regimi speciali IVA.

L'Agenzia delle Entrate attribuisce il numero di partita IVA immediatamente all'atto della ricezione telematica della dichiarazione (in pratica: al momento della trasmissione, se effettuata correttamente). Il numero di partita IVA è composto da 11 cifre: le prime 7 identificano il contribuente, le successive 3 identificano l'ufficio provinciale, l'ultima è una cifra di controllo.

Dichiarazione di variazione dati. Il comma 3 dell'art. 35 prevede l'obbligo di comunicare ogni variazione dei dati registrati entro 30 giorni dall'evento che ha generato la variazione. Le variazioni più frequenti riguardano: cambio di sede (domicilio fiscale o sede legale), variazione della natura dell'attività o del codice ATECO, apertura o chiusura di sedi secondarie, variazione del regime contabile o IVA, cambio di rappresentante legale (per le persone giuridiche). La dichiarazione di variazione dati va trasmessa con lo stesso modello della dichiarazione di inizio attività (modello AA9 per persone fisiche, AA7 per altri soggetti), barrando la casella «variazione».

Dichiarazione di cessazione attività. Quando l'attività cessa, il contribuente deve comunicarlo entro 30 giorni dalla data di cessazione. Con la cessazione si chiude la partita IVA; il soggetto perde la qualifica di soggetto passivo IVA per le operazioni successive. Le operazioni effettuate dopo la comunicazione di cessazione senza partita IVA integrano la violazione degli obblighi di registrazione e comportano l'applicazione delle relative sanzioni. L'ultimo anno d'imposta, ai fini della dichiarazione annuale IVA, si chiude alla data di cessazione e il contribuente deve presentare la dichiarazione per il periodo abbreviato.

Partita IVA fittizia e controlli preventivi. A seguito di fenomeni di apertura fraudolenta di partite IVA (cd. «partite IVA fantasma»), il D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (cd. decreto Bersani) e successive modifiche hanno introdotto meccanismi di controllo preventivo: l'Agenzia delle Entrate può richiedere ulteriori informazioni o documentazione prima di attribuire la partita IVA, o può sospendere l'attribuzione in presenza di elementi che facciano presumere operazioni fraudolente. L'apertura di partite IVA per operazioni inesistenti (cd. «cartiere») è un grave illecito tributario.

Comunicazione per le persone fisiche. Per i lavoratori autonomi e i titolari di ditte individuali, la dichiarazione di inizio attività si presenta con il modello AA9 (persone fisiche). Per società di persone, di capitali, enti e altri soggetti, si usa il modello AA7. Entrambi i modelli sono disponibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate e si trasmettono telematicamente. I commercialisti e gli altri intermediari abilitati possono trasmettere per conto dei propri clienti.

Quando si applica

L'art. 35 si applica a tutti i soggetti che iniziano, variano o cessano un'attività economica soggetta a IVA nel territorio italiano. Non si applica ai privati consumatori, che non sono soggetti passivi. L'obbligo di dichiarazione preventiva (prima dell'inizio) riguarda esclusivamente la dichiarazione di inizio attività; per le variazioni e la cessazione, il termine è di 30 giorni dall'evento. Le violazioni dell'art. 35 sono sanzionate dall'art. 5, comma 6, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, con sanzione da 500 a 2.000 euro per l'omessa presentazione e da 250 a 2.000 euro per la presentazione con dati inesatti.

Connessioni

L'art. 35 D.P.R. 633/1972 è collegato a: art. 1 (presupposto soggettivo IVA: la partita IVA identificativa del soggetto passivo), art. 4 (esercizio di impresa), art. 5 (esercizio di arti e professioni), art. 36 (attività separate, per cui possono coesistere attività distinte con un'unica partita IVA), art. 74-bis (regime forfettario, che richiede comunicazione in sede di apertura), D.Lgs. 471/1997, art. 5 (sanzioni per violazioni). A livello procedurale, la norma è integrata dal D.M. 18 febbraio 1999 sulle modalità telematiche di presentazione e dai provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate che definiscono i modelli AA7 e AA9. Sul piano europeo, l'obbligo di identificazione IVA è previsto dagli artt. 213-216 della Direttiva 2006/112/CE.

Prassi e linee guida

Provvedimento · Istruzioni per la dichiarazione di inizio, variazione o cessazione attività

L'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello AA9/12 per persone fisiche, da utilizzare per comunicare l'inizio, la variazione dei dati o la cessazione dell'attività entro 30 giorni dall'evento, come prescritto dall'art. 35 del decreto IVA.

Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.it

Scheda informativa · art. 35, comma 15-quinquies

L'Agenzia individua i titolari di partita IVA inattivi e procede d'ufficio alla chiusura della posizione fiscale, dandone comunicazione preventiva al contribuente. La misura riduce le partite IVA dormienti e contrasta gli usi fraudolenti del numero identificativo.

Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.it

Casi pratici

Caso 1: Apertura partita IVA per nuovo professionista

Tizio, neolaureato in ingegneria, decide di avviare un'attività di consulenza tecnica in forma individuale. Prima di emettere la prima fattura, deve presentare la dichiarazione di inizio attività tramite il modello AA9 per via telematica, indicando codice ATECO, domicilio fiscale e regime contabile (ad es. regime forfettario se rispetta le condizioni). L'Agenzia delle Entrate attribuisce immediatamente la partita IVA, che Tizio utilizzerà su tutte le fatture emesse. Se Tizio iniziasse a fatturare senza partita IVA, incorrerebbe nella sanzione prevista dall'art. 5, comma 6, D.Lgs. 471/1997.

Caso 2: Variazione di sede e comunicazione tardiva

Caio, commerciante, trasferisce la propria sede operativa da Milano a Roma. Dimentica di comunicare la variazione nei 30 giorni previsti dall'art. 35, comma 3, D.P.R. 633/1972. Si accorge dell'omissione 60 giorni dopo il trasferimento. Può avvalersi del ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997) presentando tardivamente la dichiarazione di variazione e versando la sanzione ridotta. Più lungo è il ritardo, maggiore sarà la sanzione minima applicabile secondo i coefficienti di ravvedimento.

Domande frequenti

Quando devo aprire la partita IVA?

Prima di effettuare la prima operazione IVA rilevante (emissione fattura, inizio prestazione, ecc.). L'art. 35 D.P.R. 633/1972 impone la presentazione della dichiarazione di inizio attività prima dell'inizio. La partita IVA viene attribuita immediatamente in via telematica. Non è necessario attendere l'inizio concreto delle operazioni: si può aprire la partita IVA anche prima di aver acquisito il primo cliente.

Devo comunicare il cambio di indirizzo all'Agenzia delle Entrate?

Sì. Qualunque variazione dei dati comunicati in sede di inizio attività deve essere dichiarata entro 30 giorni dall'evento, ai sensi dell'art. 35, comma 3, D.P.R. 633/1972. Il cambio di sede (domicilio fiscale) va comunicato con il modello AA9 (persone fisiche) o AA7 (altri soggetti), barrando la casella «variazione dati». La comunicazione avviene in via telematica.

Cosa succede se chiudo l'attività senza comunicare la cessazione?

La mancata comunicazione di cessazione entro 30 giorni integra una violazione dell'art. 35 D.P.R. 633/1972, sanzionata dall'art. 5, comma 6, D.Lgs. 471/1997. Inoltre, la partita IVA rimane aperta e il contribuente continua formalmente a essere soggetto agli adempimenti periodici (dichiarazioni, liquidazioni). È possibile sanare l'omissione tramite ravvedimento operoso.

Posso avere due attività diverse con un'unica partita IVA?

Sì. L'art. 36 D.P.R. 633/1972 prevede che chi esercita più attività possa tenere contabilità separate per ciascuna, ma con un'unica partita IVA (salvo opzione per la separazione ai fini del pro-rata). È possibile indicare più codici ATECO nella dichiarazione di inizio o variazione attività. Per attività separate con esigenze di gestione distinta dell'IVA è invece possibile optare per la separazione contabile.

Un freelance che guadagna poco deve comunque aprire la partita IVA?

Sì, se l'attività è esercitata in modo abituale e autonomo, indipendentemente dall'ammontare dei compensi. Non esiste una soglia di reddito minima per l'obbligo di aprire la partita IVA: l'obbligo scatta con l'abitualità dell'esercizio dell'attività. Il regime forfettario (soglia 85.000 euro di ricavi) consente di semplificare gli adempimenti, ma non esonera dall'apertura della partita IVA.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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