Indice
- Per soggetti che esercitano più attività, l'IVA si applica unitariamente sul volume d'affari complessivo, salvo deroghe
- Esercizio contemporaneo di imprese e arti/professioni: applicazione separata dell'imposta
- Più imprese o più attività nell'ambito della stessa impresa: opzione per l'applicazione separata, con contabilità separata
- L'opzione ha effetto fino a revoca e per almeno un triennio
- Detrazione esclusa per i beni non ammortizzabili utilizzati promiscuamente
- Riforma 2027: art. 36 sarà soppresso e sostituito dal nuovo Testo Unico IVA (D.Lgs. 10/2026)
Testo dell'articoloVigente
Art. 36 T.U.IVA – Esercizio di piu’ attivita’.
In vigore dal 01/01/2013 al 01/01/2027
Modificato da: Legge del 24/12/2012 n. 228 Articolo 1
Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170
Nota:Le disposizioni del presente articolo, come modificato, da ultimo,dall’art. 1, comma 520, lett. b) legge 24 dicembre 2012 n. 228, siapplicano alleoperazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2013.
“Nei confronti dei soggetti che esercitano piu’ attivita’ l’imposta si applica unitariamente e cumulativamente per tutte le attivita’, con riferimento al volume di affari complessivo, salvo quanto stabilito nei successivi commi.
Se il soggetto esercita contemporaneamente imprese e arti o professioni l’imposta si applica separatamente per l’esercizio di imprese e per l’esercizio di arti o professioni, secondo le rispettive disposizioni e con riferimento al rispettivo volume d’affari.
I soggetti che esercitano piu’ imprese o piu’ attivita’ nell’ambito della stessa impresa, ovvero piu’ arti o professioni, hanno facolta’ di optare per l’applicazione separata dell’imposta relativamente ad alcune delle attivita’esercitate, dandone comunicazione all’ufficio nella dichiarazione relativa all’anno precedente o nella dichiarazione di inizio dell’attivita’. In tal caso la detrazione di cui all’art. 19 spetta a condizione che l’attivita’ sia gestita con contabilita’ separata ed e’ esclusa, in deroga a quanto stabilito nell’ultimo comma, per l’imposta relativa ai beni non ammortizzabili utilizzati promiscuamente. L’opzione ha effetto fino a quando non sia revocata e in ogni caso per almeno un triennio. Se nel corso di un anno sono acquistati beni ammortizzabili la revoca non e’ ammessa fino al termine del periodo di rettifica della detrazione di cui all’art. 19-bis. La revoca deve essere comunicata all’ufficio nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall’anno in corso. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai soggetti che effettuano sia locazioni, o cessioni, esenti da imposta, di fabbricati o porzioni di fabbricato a destinazione abitativa che comportano la riduzione della percentuale di detrazione a norma dell’articolo 19, comma 5, e dell’articolo 19-bis, sia locazioni o cessioni di altri fabbricati o di altri immobili, con riferimento a ciascuno di tali settori di attivita’. Le disposizioni del presente comma si applicano, altresi’, ai soggetti che svolgono sia il servizio di gestione individuale di portafogli, ovvero prestazioni di mandato, mediazione o intermediazione relative al predetto servizio, sia attivita’ esenti dall’imposta ai sensi dell’articolo 10, primo comma.
L’imposta si applica in ogni caso separatamente, secondo le rispettive disposizioni e con riferimento al volume di affari di ciascuna di esse, per le attivita’ di commercio al minuto di cui al terzo comma dell’art. 24, comprese le attivita’ ad esse accessorie e quelle non rientranti nell’attivita’ propria dell’impresa, nonche’ per le attivita’ di cui all’art. 34, fermo restando il disposto dei commi secondo e terzo dello stesso articolo e per quelle di cui all’art. 74, sesto comma, per le quali la detrazione prevista dall’art. 19 sia applicata forfettariamente e per quelle di cui al comma 5 dell’articolo 74-quater.
In tutti i casi nei quali l’imposta e’ applicata separatamente per una determinata attivita’ la detrazione di cui all’articolo 19, se ridotta ai sensi del terzo comma dello stesso articolo ovvero se applicata forfettariamente, e’ ammessa per l’imposta relativa ai beni e ai servizi utilizzati promiscuamente, nei limiti della parte imputabile all’esercizio dell’attivita’ stessa; i passaggi di servizi all’attivita’ soggetta a detrazione ridotta o forfettaria costituiscono prestazioni di servizio ai sensi dell’art. 3 e si considerano effettuati, in base al loro valore normale, nel momento in cui sono rese. Per i passaggi interni dei beni tra attivita’ separate si applicano le disposizioni degli artt. 21 e seguenti, con riferimento al loro valore normale, e le annotazioni di cui agli artt. 23 e 25 devono essere eseguite nello stesso mese. Per i passaggi dei beni all’attivita’ di commercio al minuto di cui al terzo comma dell’art. 24 e per quelli da questa ad altra attivita’, l’imposta non e’ dovuta, ma i passaggi stessi devono essere annotati, in base al corrispettivo di acquisto dei beni, entro il giorno non festivo successivo a quello del passaggio. Le annotazioni devono essere eseguite, distintamente in base all’aliquota applicabile per le relative cessioni, nei registri di cui agli artt. 23, 24 e 25 ovvero in apposito registro tenuto a norma dell’art. 39. La dichiarazione annuale deve essere presentata su un unico modello per tutte le attivita’ secondo le modalita’ stabilite nel decreto di cui al primo comma dell’art. 28 e i versamenti di cui agli artt. 27, 30 e 33 devono essere eseguiti per l’ammontare complessivo dovuto, al netto delle eccedenze detraibili.”
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- Art. 36 D.Lgs. 209/2005 — Articolo abrogato
- Art. 36 D.Lgs. 42/2004 — Erogazione del contributo
- Art. 36 CAD — Revoca e sospensione dei certificati qualificati
- Art. 36 Codice Civile: Ordinamento e amministrazione delle
Commento
Commento del professionista
L'art. 36 del Testo Unico IVA disciplina il regime dei soggetti che esercitano più attività: una situazione frequente nella pratica (società che svolgono attività commerciali differenti, professionisti con anche attività imprenditoriali, imprese con rami d'azienda eterogenei). La regola di base è l'applicazione unitaria dell'imposta su un volume d'affari complessivo, ma il sistema consente, in casi tipici, l'applicazione separata, con specifici vantaggi e adempimenti. Per il commercialista, la corretta gestione dell'art. 36 è strumento di pianificazione fiscale: la scelta tra regime unitario e separato può incidere significativamente sull'onere IVA del cliente.
Il regime unitario: la regola generale
Il primo comma stabilisce che, per i soggetti che esercitano più attività, l'imposta si applica unitariamente e cumulativamente per tutte le attività, con riferimento al volume di affari complessivo. La regola realizza una semplificazione operativa: un soggetto con più attività gestisce una sola partita IVA, una sola contabilità IVA, una sola dichiarazione. La detrazione è consentita su tutta l'IVA assolta sugli acquisti, salvo le limitazioni del pro rata se vi sono operazioni esenti.
Il regime unitario presenta vantaggi: semplicità contabile e dichiarativa; possibilità di compensazione interna dell'IVA tra le diverse attività (l'IVA a debito di un'attività può essere compensata con l'IVA a credito di un'altra); uniformità del trattamento. Presenta tuttavia svantaggi quando le diverse attività hanno regimi IVA molto diversi (per esempio, un soggetto con sia attività imponibile sia attività esente subisce il pro rata che limita la detrazione complessiva).
L'applicazione separata: due scenari
Il sistema prevede due ipotesi di applicazione separata dell'imposta. Il secondo comma stabilisce un caso di applicazione separata obbligatoria: il soggetto che esercita contemporaneamente attività di imprese e attività di arti o professioni applica l'imposta separatamente per ciascuna delle due categorie, secondo le rispettive disposizioni e con riferimento ai rispettivi volumi d'affari. La distinzione è strutturale: i due regimi (impresa ex art. 4 vs arti e professioni ex art. 5) hanno regole diverse di fatturazione, momento di effettuazione, regime contabile, e devono restare separati.
Il terzo comma introduce un'ipotesi di applicazione separata opzionale: i soggetti che esercitano più imprese, più attività nell'ambito della stessa impresa, o più arti e professioni, possono optare per l'applicazione separata limitatamente ad alcune delle attività esercitate. L'opzione si comunica nella dichiarazione relativa all'anno precedente o nella dichiarazione di inizio attività. Vincola per un periodo minimo di un triennio (con eccezioni in caso di acquisto di beni ammortizzabili) e ha effetto fino a revoca.
Vantaggi e svantaggi dell'applicazione separata
L'applicazione separata richiede contabilità separata per ciascuna attività: registri distinti, fatture distinte, liquidazioni distinte. L'onere amministrativo è maggiore. In compenso: ciascuna attività determina autonomamente la propria detrazione (senza pro rata aggregato); la compensazione interna tra attività non opera (ciò che è svantaggio se un'attività è in credito e l'altra in debito, ma vantaggio se le diverse attività hanno tassi di pro rata differenti).
L'applicazione separata è particolarmente vantaggiosa quando: una delle attività è esente (con pro rata bassissimo se considerata insieme alle altre) e altre attività sono imponibili (con pieno diritto di detrazione); le diverse attività hanno regimi IVA differenti per natura (per esempio attività agricola con regime forfettario ex art. 34, accanto ad attività commerciale ordinaria); si vogliono separare cessioni di beni e prestazioni di servizi per regimi specifici.
Profili pratici e contenzioso
Per il commercialista, l'analisi della convenienza dell'applicazione separata richiede simulazioni concrete: confronto tra IVA dovuta nel regime unitario e nel regime separato, considerando il pro rata, le specificità dei settori. La scelta è strategica e vincola per almeno un triennio. La revoca tardiva può comportare obblighi di rettifica delle detrazioni (D.M. attuativo).
Le contestazioni dell'Agenzia delle Entrate sono frequenti su: corretta tenuta delle contabilità separate; gestione dei beni utilizzati promiscuamente (per i beni non ammortizzabili usati per più attività la detrazione è esclusa, salvo eccezioni); rispetto del vincolo triennale dell'opzione. Una corretta organizzazione amministrativa è la migliore difesa.
L'art. 36 sarà soppresso dal 1° gennaio 2027 per effetto del nuovo Testo Unico IVA (D.Lgs. 10/2026). La sostanza del regime delle attività multiple resterà, con riformulazione e possibili semplificazioni.
Prassi e linee guida
Risposta a interpello · n. 23 del 16 gennaio 2023
Agenzia delle Entrate
L'Agenzia chiarisce le condizioni per esercitare l'opzione di separazione delle attivita' ex art. 36, comma 3, in particolare per i settori immobiliari (locazione e cessione di fabbricati abitativi vs. strumentali). La separazione richiede attivita' oggettivamente distinguibili e gestione contabile autonoma.
Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.itRisposta a interpello · n. 608 del 18 dicembre 2020
Agenzia delle Entrate
Conferma che attivita' ricadenti nello stesso codice ATECO possono essere separate ai fini IVA quando presentano elementi uniformi al loro interno e criteri oggettivi consentono di distinguere gli acquisti riferibili a ciascuna attivita'. Indicazione operativa essenziale per imprese plurisettoriali.
Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.itRisposta a interpello · n. 639 del 28 settembre 2021
Agenzia delle Entrate
Affronta i riflessi delle operazioni straordinarie sulla separazione delle attivita' gia' esercitata ai sensi dell'art. 36, comma 3, con indicazioni sulla continuita' dell'opzione in capo al soggetto risultante dall'operazione.
Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.itDomande frequenti
Cosa succede se esercito più attività ai fini IVA?
L'art. 36, comma 1 T.U.IVA stabilisce che l'imposta si applica unitariamente e cumulativamente per tutte le attività, con riferimento al volume d'affari complessivo. È quindi una sola partita IVA, una sola dichiarazione, una sola contabilità. Eccezione: se si esercitano contemporaneamente imprese e arti/professioni, l'applicazione è obbligatoriamente separata; per più imprese o più attività nell'ambito di una stessa impresa, l'applicazione separata è opzionale.
Quando conviene l'applicazione separata dell'IVA?
Quando le diverse attività hanno regimi IVA molto differenti, in particolare quando una delle attività è esente o ha pro rata bassissimo, e le altre sono imponibili con pieno diritto di detrazione. Nel regime unitario, il pro rata aggregato penalizzerebbe le attività imponibili; nel regime separato, ciascuna attività gode del proprio pro rata indipendente. La scelta richiede simulazioni concrete e vincola per almeno un triennio.
L'applicazione separata richiede una sola dichiarazione?
Sì. Anche con applicazione separata, il soggetto presenta un'unica dichiarazione IVA, ma ciascuna attività è gestita con propria contabilità separata, propri registri, proprie liquidazioni. La dichiarazione consolida i dati delle diverse attività ma con distinzione contabile. Le compensazioni tra attività non operano: l'IVA a credito di una non si compensa con l'IVA a debito di un'altra (eccetto in sede di liquidazione finale annuale).
Posso revocare l'opzione per l'applicazione separata?
Sì, ma con vincoli. L'opzione ha effetto per un periodo minimo di un triennio (art. 36, comma 3 T.U.IVA). La revoca prima della scadenza non è ammessa, salvo eccezioni espresse (per esempio in caso di acquisto di beni ammortizzabili che modifichi la situazione contabile). La revoca tempestiva si comunica nella dichiarazione annuale e produce effetti dall'anno successivo. La revoca tardiva può comportare obblighi di rettifica delle detrazioni applicate nel periodo di vigenza dell'opzione.
Come si gestiscono i beni utilizzati per più attività?
Per i beni ammortizzabili utilizzati promiscuamente (per più attività in regime separato), la detrazione è ammessa secondo criteri di proporzionalità all'uso. Per i beni non ammortizzabili usati promiscuamente, l'art. 36, comma 3 T.U.IVA esclude la detrazione, in deroga alle regole generali. La regola tutela contro abusi: senza tale limite, sarebbe possibile detrarre IVA su beni di consumo destinati promiscuamente a un'attività con piena detrazione, sottraendoli all'attività con detrazione limitata.
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