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Testo dell'articoloVigente
L’art. 19-bis1 del DPR 633/1972 elenca le esclusioni e riduzioni della detrazione IVA in deroga all’art. 19: riguarda beni e servizi a forte uso promiscuo, come aeromobili, imbarcazioni e veicoli stradali a motore (detrazione al 40% se non usati esclusivamente nell’attività), le relative spese di gestione, gli alimenti e bevande e le spese di rappresentanza, per cui la detrazione è esclusa salvo eccezioni.
Art. 19 bis.1 T.U.IVA – Esclusione o riduzione della detrazione per alcuni beni e servizi
In vigore dal 13/12/2014 al 01/01/2027
Modificato da: Decreto legislativo del 21/11/2014 n. 175 Articolo 30
Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170
“1. In deroga alle disposizioni di cui all’articolo 19:
a) l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di aeromobili e dei relativi componenti e ricambi e’ ammessa in detrazione se i beni formano oggetto dell’attivita’ propria dell’impresa o sono destinati ad essere esclusivamente utilizzati come strumentali nell’attivita’ propria dell’impresa ed e’ in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni;
b) l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione dei beni elencati nell’allegata tabella B e delle navi e imbarcazioni da diporto nonche’ dei relativi componenti e ricambi e’ ammessa in detrazione soltanto se i beni formano oggetto dell’attivita’ propria dell’impresa ed e’ in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni;
c) l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di veicoli stradali a motore, diversi da quelli di cui alla lettera f) dell’allegata tabella B, e dei relativi componenti e ricambi e’ ammessa in detrazione nella misura del 40 per cento se tali veicoli non sono utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione. La disposizione non si applica, in ogni caso, quando i predetti veicoli formano oggetto dell’attivita’ propria dell’impresa nonche’ per gli agenti e rappresentanti di commercio. Per veicoli stradali a motore si intendono tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non e’ superiore a otto;
d) l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di carburanti e lubrificanti destinati ad aeromobili, natanti da diporto e veicoli stradali a motore, nonche’ alle prestazioni di cui al terzo comma dell’articolo 16 e alle prestazioni di custodia, manutenzione, riparazione e impiego, compreso il transito stradale, dei beni stessi, e’ ammessa in detrazione nella stessa misura in cui e’ ammessa in detrazione l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di detti aeromobili, natanti e veicoli stradali a motore. L’avvenuta effettuazione dell’operazione deve essere provata dal pagamento mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, o da altro mezzo ritenuto parimenti idoneo individuato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate;(1)
e) salvo che formino oggetto dell’attivita’ propria dell’impresa, non e’ ammessa in detrazione l’imposta relativa a prestazioni di trasporto di persone;
f) non e’ ammessa in detrazione l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di alimenti e bevande ad eccezione di quelli che formano oggetto dell’attivita’ propria dell’impresa o di somministrazione in mense scolastiche, aziendali o interaziendali o mediante distributori automatici collocati nei locali dell’impresa;
g) (lettera abrogata);
h) non e’ ammessa in detrazione l’imposta relativa alle spese di rappresentanza, come definite ai fini delle imposte sul reddito, tranne quelle sostenute per l’acquisto di beni di costo unitario non superiore ad euro cinquanta;
i) non e’ ammessa in detrazione l’imposta relativa all’acquisto di fabbricati, o di porzione di fabbricato, a destinazione abitativa ne’ quella relativa alla locazione o alla manutenzione, recupero o gestione degli stessi, salvo che per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell’attivita’ esercitata la costruzione dei predetti fabbricati o delle predette porzioni. La disposizione non si applica per i soggetti che esercitano attivita’ che danno luogo ad operazioni esenti di cui al numero 8) dell’articolo 10 che comportano la riduzione della percentuale di detrazione a norma dell’articolo 19, comma 5, e dell’articolo 19-bis.”
—————-(1) Comma così modificato dal comma 923 dell’art. 1 della Legge n. 205 del 27/12/2017. Per la sua applicazione vedi il comma dal 916 della Legge 205/2017.
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In sintesi
Indice dei contenuti
La logica delle limitazioni alla detrazione
L'art. 19-bis1 TUIVA è una delle norme più operative e applicative dell'IVA italiana: disciplina i casi in cui la detrazione dell'imposta sui beni acquistati è esclusa o ridotta, in deroga al principio generale di detraibilità integrale (art. 19 TUIVA). Le limitazioni nascono da una constatazione: alcuni beni acquistati dall'impresa o dal professionista hanno frequentemente un uso anche personale o extra-aziendale (auto, telefoni, computer, immobili, ecc.), e ammettere la detrazione integrale dell'IVA su tali beni significherebbe, di fatto, sussidiare consumi privati con denaro pubblico (mancato gettito IVA).
Il legislatore comunitario ha riconosciuto questa esigenza nella Direttiva 2006/112/CE art. 176, che permette agli Stati membri di mantenere o introdurre esclusioni/limitazioni della detrazione per categorie specifiche di beni a uso promiscuo. L'Italia ha esercitato tale facoltà con l'art. 19-bis1, identificando le categorie più frequentemente oggetto di uso misto e fissando regole puntuali per ciascuna. Il sistema italiano è uno dei più articolati in UE in questa materia, con circa 11 lettere di disposizioni specifiche (a-i, con sub-lettere).
Lett. a): aeromobili e ricambi
La lett. a) regola la detrazione IVA per acquisto/importazione di aeromobili e relativi componenti/ricambi. La regola: detrazione ammessa SE i beni formano oggetto dell'attività propria dell'impresa (es. compagnia aerea, scuola di volo, manutenzione aeromobili) OPPURE sono destinati ad essere utilizzati esclusivamente come strumentali nell'attività propria dell'impresa (es. aeromobile aziendale per trasporti business critical). DETRAZIONE ESCLUSA in ogni caso per gli esercenti arti e professioni (medici, avvocati, commercialisti, ingegneri).
La logica dell'esclusione per professionisti riflette la constatazione empirica: l'aereo aziendale del professionista è frequentemente usato anche per scopi personali (vacanze, voli di piacere), e l'amministrazione finanziaria ha preferito una regola netta di esclusione totale invece di gestire la prova caso per caso dell'uso esclusivamente professionale. Per le imprese che gestiscono aeromobili come oggetto dell'attività (compagnie aeree, taxi aerei), la detrazione è integrale.
Lett. b): beni di lusso (tabella B) e nautica da diporto
La lett. b) limita la detrazione per beni elencati nella tabella B allegata al TUIVA (beni di lusso) e per navi/imbarcazioni da diporto e relativi componenti/ricambi. La tabella B include: gioielli e oreficerie, pellicce di pregio, arazzi e tappeti pregiati, opere d'arte di valore, e altri beni di lusso. Per la nautica da diporto, si fa riferimento alle definizioni della L. 50/1971 (yacht, barche, imbarcazioni private). La regola: detrazione ammessa SOLTANTO se i beni formano oggetto dell'attività propria dell'impresa (es. gioielleria, galleria d'arte, charter nautico professionale). DETRAZIONE ESCLUSA in ogni caso per gli esercenti arti e professioni.
La differenza con la lett. a) è la mancanza della clausola "esclusivamente strumentali": per i beni di lusso e la nautica, anche l'uso esclusivamente strumentale all'attività dell'impresa NON consente la detrazione, salvo che i beni siano oggetto dell'attività stessa (es. yacht acquistato da società di chartering nautico per noleggio). La regola è particolarmente rigida e riflette la difficoltà di distinguere uso aziendale da uso privato per beni di alto valore e prestigio personale.
Lett. c): veicoli stradali a motore (la regola del 40%)
La lett. c) è probabilmente la disposizione più applicata dell'art. 19-bis1: regola la detrazione IVA su veicoli stradali a motore (autoveicoli, motocicli, ciclomotori) e relativi componenti/ricambi. La regola base: detrazione del 40% dell'IVA se i veicoli non sono utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione (uso promiscuo). Detrazione integrale (100%) solo nei casi specifici previsti dalla norma.
Casi di detrazione integrale: (1) veicoli che formano oggetto dell'attività propria dell'impresa (autonoleggi, concessionarie, autoscuole, taxi, NCC); (2) agenti e rappresentanti di commercio (per i quali il veicolo è strumentale all'attività di vendita itinerante); (3) veicoli destinati ad essere esclusivamente utilizzati come strumentali nell'attività dell'impresa (es. furgoni di trasporto, mezzi cantiere, autoambulanze). Per gli autoveicoli aziendali a uso "normale" (auto manageriale, auto del rappresentante non commerciale, auto del professionista per spostamenti misti), si applica la regola del 40%.
L'evoluzione normativa: dalla totale indetraibilità al 40%
L'attuale regola del 40% è il frutto di una lunga evoluzione storica. Originariamente (TUIVA 1972), l'IVA sui veicoli stradali a motore era totalmente indetraibile per i soggetti passivi (salvo le eccezioni dell'attività propria/strumentale). La regola della totale indetraibilità è stata oggetto di numerose proroghe ("prorogata da ultimo al 31 dicembre 2000 dall'art. 7 c. 3 della L. 488/1999" come ricorda la nota integrativa dell'articolo). Negli anni 2000, sotto pressione della giurisprudenza UE (sentenza CGUE C-228/05 Stradasfalti) che ha contestato la totale indetraibilità come sproporzionata, il sistema italiano ha gradualmente liberalizzato.
Dal 2007 (L. 296/2006), introduzione della detraibilità del 40% per uso promiscuo, allineata alle prassi di altri Stati membri UE e alla giurisprudenza comunitaria. La quota del 40% è stata calcolata come media statistica dell'uso effettivo aziendale dei veicoli a uso promiscuo (basata su rilevazioni ISTAT e prassi consolidata). Successive sentenze CGUE (C-228/05 Stradasfalti, C-228/08 Skripa, e altre) hanno confermato la legittimità della regola del 40% come compromesso ragionevole tra esigenze di gettito e principio di neutralità IVA.
Le altre lettere dell'art. 19-bis1: telefoni, alberghi, ristoranti, intrattenimento
L'art. 19-bis1 contiene altre lettere con specifiche limitazioni alla detrazione. Lett. d-h): telecomunicazioni (telefonia mobile inizialmente con detrazione 50%, poi liberalizzata; telefonia fissa detraibile integralmente); lett. i): prestazioni alberghiere e di ristorazione (prima totalmente indetraibili, dal 2008 detraibili integralmente in molti casi); spese di rappresentanza: spese per ospitalità clienti, regalia commerciali, eventi promozionali, disciplina specifica con detrazione limitata o esclusa secondo natura della spesa.
La direzione storica delle lettere dell'art. 19-bis1 è di progressiva liberalizzazione: regole originariamente molto restrittive sono state gradualmente allentate sotto pressione UE e per allinearsi a prassi di altri Stati membri. Le restrizioni residue si concentrano sui beni a forte componente di uso personale (auto, beni di lusso, aeromobili, nautica da diporto) dove la prova dell'uso aziendale esclusivo è complessa.
Profili applicativi e errori comuni
Le contestazioni più frequenti dell'amministrazione finanziaria sull'art. 19-bis1 riguardano: auto manageriali con uso esclusivo aziendale dichiarato, l'Agenzia richiede prova rigorosa (logbook chilometrici, documentazione di utilizzo, fringe benefit assenti); in caso di dubbio, applica la regola del 40%. Yacht/barche presentate come uso aziendale, l'Agenzia presume uso personale e applica la regola dell'esclusione totale. Telefoni con uso promiscuo, generalmente accettata detrazione integrale per la telefonia fissa, attenta verifica per la mobile.
Best practice per i contribuenti: documentare rigorosamente l'uso aziendale dei beni promiscui (logbook, schede di utilizzo, autodichiarazioni); in caso di dubbio, applicare la detrazione limitata (40% per auto, 0% per yacht/aerei) per evitare sanzioni; presentare interpello all'Agenzia delle Entrate per casi specifici complessi; conservare documentazione per almeno 10 anni (termine accertamento esteso per ipotesi di evasione).
La transizione al nuovo TU IVA dal 2027
L'art. 19-bis1 è soppresso dal 1° gennaio 2027 con il D.Lgs. 10/2026 (nuovo TU IVA), che codifica le esclusioni e riduzioni della detrazione negli articoli del nuovo testo unico mantenendo invariata la struttura. La continuità è totale, in coerenza con la Direttiva 2006/112/CE art. 176 (divieti di detrazione armonizzati UE). Le specifiche regole per auto (40%), aeromobili, yacht, beni di lusso, telecomunicazioni, ristorazione restano invariate, con eventuali aggiornamenti di soglie e parametri secondo le evoluzioni della prassi.
L'evoluzione futura della disciplina è prevedibile su alcuni fronti: ulteriore liberalizzazione di alcune categorie (telefonia mobile, ristorazione) sotto pressione UE; eventuale revisione della regola del 40% per auto in base a evoluzioni del lavoro ibrido (smart working, riduzione di trasferte); allineamento a prassi UE su beni a uso misto (es. computer e device elettronici); recepimento di sentenze CGUE su casi specifici. Gli operatori (in particolare le aziende con flotte auto e i professionisti con auto/aerei aziendali) devono mantenere alta l'attenzione su queste evoluzioni.
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Risposta a interpello
L'Agenzia chiarisce l'applicazione dell'art. 19-bis.1, lett. c) e d) sulla detrazione IVA relativa ai costi di acquisto e impiego dei veicoli stradali a motore: la detrazione è ammessa nella misura forfettaria del 40% in caso di uso promiscuo, salvo prova dell'utilizzo esclusivamente strumentale all'attività d'impresa.
Risposta a interpello
Tratta dell'art. 19-bis.1, comma 1, lett. i) sull'indetraibilità oggettiva dell'IVA relativa a fabbricati abitativi: l'imposta non è detraibile, salvo che si tratti di imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività la costruzione o la rivendita degli stessi.
Domande frequenti
Qual è la regola IVA per le auto aziendali a uso promiscuo?
L'art. 19-bis1 lett. c) prevede la detrazione del 40% dell'IVA per veicoli stradali a motore (autoveicoli, motocicli) non utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione. La regola si applica alla maggior parte delle auto aziendali manageriali e dei professionisti che le usano anche per spostamenti privati (uso promiscuo). Detrazione integrale (100%) solo nei casi: (1) veicoli oggetto dell'attività propria (autonoleggi, concessionarie, autoscuole, taxi, NCC); (2) agenti e rappresentanti di commercio; (3) veicoli esclusivamente strumentali (furgoni, mezzi cantiere, ambulanze). Per il restante 60% di IVA non detraibile su uso promiscuo, l'imposta diventa costo non deducibile.
Posso detrarre l'IVA sull'acquisto di un aereo aziendale?
Dipende dal soggetto passivo e dall'utilizzo. L'art. 19-bis1 lett. a) prevede: detrazione AMMESSA se l'aereo forma oggetto dell'attività propria dell'impresa (compagnia aerea, scuola di volo, taxi aereo, manutenzione aeromobili) o è destinato ad uso esclusivamente strumentale (es. aereo aziendale per trasporti business critical, con prova rigorosa dell'uso esclusivo). DETRAZIONE ESCLUSA in ogni caso per gli esercenti arti e professioni (medici, avvocati, commercialisti, ingegneri). La logica è che per i professionisti l'aereo aziendale è frequentemente usato anche per scopi personali, e l'amministrazione preferisce regola netta di esclusione totale invece di gestire prova caso per caso. Per le imprese, prova rigorosa di uso esclusivamente strumentale.
L'IVA su yacht e barche da diporto è detraibile?
Solo in casi molto limitati. L'art. 19-bis1 lett. b) prevede: detrazione AMMESSA soltanto se la nave/imbarcazione forma oggetto dell'attività propria dell'impresa (es. società di charter nautico professionale, cantieri navali, scuole di vela). DETRAZIONE ESCLUSA in ogni caso per gli esercenti arti e professioni. A differenza della lett. a) per gli aerei, la lett. b) NON prevede l'eccezione per uso esclusivamente strumentale: anche se l'imprenditore può dimostrare uso aziendale esclusivo dello yacht (es. per intrattenimento clienti VIP), la detrazione resta esclusa. La regola è particolarmente rigida e riflette la difficoltà di distinguere uso aziendale da uso privato per beni di prestigio personale come yacht e barche da diporto.
Cos'è la tabella B richiamata dall'art. 19-bis1 lett. b)?
La tabella B è un allegato al DPR 633/1972 che elenca i "beni di lusso" per cui si applica la limitazione di detraibilità prevista dall'art. 19-bis1 lett. b). Include: gioielli e oreficerie di valore, pellicce di pregio (visone, ermellino, ecc.), arazzi e tappeti pregiati, opere d'arte di valore (quadri, sculture), e altri beni di alto valore commerciale e prestigio personale. La regola: detrazione IVA esclusa salvo che i beni formino oggetto dell'attività propria dell'impresa (es. gioielleria, galleria d'arte, antiquariato professionale). Per gli esercenti arti e professioni, la detrazione è in ogni caso esclusa. La tabella B è stata ampliata e modificata negli anni per allinearla alle definizioni doganali UE di beni di lusso.
Come si è evoluta la regola del 40% per auto aziendali nel tempo?
Storicamente, l'IVA sulle auto aziendali a uso promiscuo era TOTALMENTE INDETRAIBILE in Italia (regola originaria TUIVA 1972). La regola è stata mantenuta con varie proroghe annuali fino al 2000. A partire dal 2007 (L. 296/2006), introduzione della detrazione del 40% sotto pressione della giurisprudenza UE (sentenza CGUE C-228/05 Stradasfalti) che aveva contestato la totale indetraibilità come sproporzionata. La quota del 40% è stata calcolata come media statistica dell'uso effettivo aziendale dei veicoli promiscui (basata su rilevazioni ISTAT). Successive sentenze CGUE hanno confermato la legittimità della regola del 40% come compromesso ragionevole tra esigenze di gettito e principio di neutralità IVA. Per il futuro, possibili evoluzioni con il lavoro ibrido (smart working) potrebbero influenzare la riconsiderazione della soglia.
Fonti consultate: 2 fontei verificate