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Ultimo aggiornamento: 27 Aprile 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 19-bis2 TUIVA disciplina la rettifica della detrazione IVA operata in precedenza, per allineare la detrazione effettivamente spettante a quella applicabile in base all'utilizzo successivo dei beni e servizi, evitando detrazioni indebite o insufficienti rispetto alla destinazione reale.
  • Comma 1, beni non ammortizzabili e servizi: la rettifica avviene una sola volta, tenendo conto della prima utilizzazione dei beni/servizi (criterio del first use), in aumento o in diminuzione rispetto alla detrazione iniziale.
  • Comma 2, beni ammortizzabili: la rettifica si esegue su base quinquennale (decennale per beni immobili), in proporzione ai quinti/decimi dell'imposta corrispondenti agli anni residui rispetto al cambio di utilizzo, garantendo allineamento del prelievo IVA alla vita economica del bene.
  • Mutamenti che attivano la rettifica: cambi nel regime fiscale delle operazioni attive, nel regime di detrazione degli acquisti, nell'attività svolta (es. passaggio da soggetto passivo IVA a esente, riconversione di un'attività imponibile in esente, cessione di un ramo d'azienda).
  • Modificato dal D.Lgs. 4/12/2025 n. 186 (in vigore dal 13/12/2025) per recepimento Direttiva UE 2022/542; soppresso dal 1° gennaio 2027 con D.Lgs. 10/2026, ma la disciplina è ricodificata nel nuovo TU IVA in coerenza con la Direttiva 2006/112/CE artt. 184-192.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 19 bis.2 T.U.IVA – Rettifica della detrazione.

In vigore dal 13/12/2025 al 01/01/2027

Modificato da: Decreto legislativo del 04/12/2025 n. 186 Articolo 9

Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

Nota:Per la vigenza si veda l’art. 11 DLG n. 313 del 1997.

“1. La detrazione dell’imposta relativa ai beni non ammortizzabili ed ai servizi e’ rettificata in aumento o in diminuzione qualora i beni ed i servizi medesimi sono utilizzati per effettuare operazioni che danno diritto alla detrazione in misura diversa da quella inizialmente operata. Ai fini di tale rettifica si tiene conto esclusivamente della prima utilizzazione dei beni e dei servizi.

2. Per i beni ammortizzabili, la rettifica di cui al comma 1 e’ eseguita in rapporto al diverso utilizzo che si verifica nell’anno della loro entrata in funzione ovvero nei quattro anni successivi ed e’ calcolata con riferimento a tanti quinti dell’imposta quanti sono gli anni mancanti al compimento del quinquennio.

Abrogato [3. Se mutamenti nel regime fiscale delle operazioni attive, nel regime di detrazione dell’imposta sugli acquisti o nell’attivita’ comportano la detrazione dell’imposta in misura diversa da quella gia’ operata, la rettifica e’ eseguita limitatamente ai beni ed ai servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati e, per i beni ammortizzabili, e’ eseguita se non sono trascorsi quattro anni da quello della loro entrata in funzione.]

4. La detrazione dell’imposta relativa all’acquisto di beni ammortizzabili, nonche’ alle prestazioni di servizi relative alla trasformazione, al riattamento o alla ristrutturazione dei beni stessi, operata ai sensi dell’articolo 19, comma 5, e’ altresi’, soggetta a rettifica, in ciascuno dei quattro anni successivi a quello della loro entrata in funzione, in caso di variazione della percentuale di detrazione superiore a dieci punti. La rettifica si effettua aumentando o diminuendo l’imposta annuale in ragione di un quinto della differenza tra l’ammontare della detrazione operata e quello corrispondente alla percentuale di detrazione dell’anno di competenza. Se l’anno o gli anni di acquisto o di produzione del bene ammortizzabile non coincidono con quello della sua entrata in funzione, la prima rettifica e’ eseguita, per tutta l’imposta relativa al bene, in base alla percentuale di detrazione definitiva di quest’ultimo anno anche se lo scostamento non e’ superiore a dieci punti. La rettifica puo’ essere eseguita anche se la variazione della percentuale di detrazione non e’ superiore a dieci punti a condizione che il soggetto passivo adotti lo stesso criterio per almeno cinque anni consecutivi e ne dia comunicazione con la dichiarazione annuale nella quale inizia ad avvalersi di detta facolta’.

5. Ai fini del presente articolo non si considerano ammortizzabili i beni di costo unitario non superiore ad un milione di lire, ne’ quelli il cui coefficiente di ammortamento stabilito ai fini delle imposte sul reddito e’ superiore al venticinque per cento.

6. In caso di cessione di un bene ammortizzabile durante il periodo di rettifica, la rettifica della detrazione va operata in unica soluzione per gli anni mancanti al compimento del periodo di rettifica, considerando a tal fine la percentuale di detrazione pari al cento per cento se la cessione e’ soggetta ad imposta, ma l’ammontare dell’imposta detraibile non puo’ eccedere quello dell’imposta relativa alla cessione del bene.

7. Se i beni ammortizzabili sono acquisiti in dipendenza di fusione, di scissione, di cessione o conferimento di aziende, compresi i complessi aziendali relativi a singoli rami dell’impresa, le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano con riferimento alla data in cui i beni sono stati acquistati dalla societa’ incorporata o dalle societa’ partecipanti alla fusione, dalla societa’ scissa o dal soggetto cedente o conferente. I soggetti cedenti o conferenti sono obbligati a fornire ai cessionari o conferitari i dati rilevanti ai fini delle rettifiche.

8. Le disposizioni del presente articolo relative ai beni ammortizzabili devono intendersi riferite anche ai beni immateriali di cui all’articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Agli effetti del presente articolo i fabbricati o porzioni di fabbricati sono comunque considerati beni ammortizzabili ed il periodo di rettifica e’ stabilito in dieci anni, decorrenti da quello di acquisto o di ultimazione. Per l’imposta assolta sull’acquisto di aree fabbricabili l’obbligo di rettifica decennale decorre dalla data di ultimazione dei fabbricati insistenti sulle aree medesime. L’imputazione dell’imposta relativa ai fabbricati ovvero alle singole unita’ immobiliari, soggette a rettifica, che siano compresi in edifici o complessi di edifici acquistati, costruiti o ristrutturati unitariamente, deve essere determinata sulla base di parametri unitari, costituiti dal metro quadrato o dal metro cubo, o da parametri similari, che rispettino la proporzionalita’ fra l’onere complessivo dell’imposta relativa ai costi di acquisto, costruzione o ristrutturazione, e la parte di costo dei fabbricati o unita’ immobiliari specificamente attribuibile alle operazioni che non danno diritto alla detrazione dell’imposta.

9. Le rettifiche delle detrazioni di cui ai commi precedenti sono effettuate nella dichiarazione relativa all’anno in cui si verificano gli eventi che le determinano, sulla base delle risultanze delle scritture contabili obbligatorie.”

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In sintesi

  • L'art. 19-bis2 TUIVA disciplina la rettifica della detrazione IVA operata in precedenza, per allineare la detrazione effettivamente spettante a quella applicabile in base all'utilizzo successivo dei beni e servizi, evitando detrazioni indebite o insufficienti rispetto alla destinazione reale.
  • Comma 1, beni non ammortizzabili e servizi: la rettifica avviene una sola volta, tenendo conto della prima utilizzazione dei beni/servizi (criterio del first use), in aumento o in diminuzione rispetto alla detrazione iniziale.
  • Comma 2, beni ammortizzabili: la rettifica si esegue su base quinquennale (decennale per beni immobili), in proporzione ai quinti/decimi dell'imposta corrispondenti agli anni residui rispetto al cambio di utilizzo, garantendo allineamento del prelievo IVA alla vita economica del bene.
  • Mutamenti che attivano la rettifica: cambi nel regime fiscale delle operazioni attive, nel regime di detrazione degli acquisti, nell'attività svolta (es. passaggio da soggetto passivo IVA a esente, riconversione di un'attività imponibile in esente, cessione di un ramo d'azienda).
  • Modificato dal D.Lgs. 4/12/2025 n. 186 (in vigore dal 13/12/2025) per recepimento Direttiva UE 2022/542; soppresso dal 1° gennaio 2027 con D.Lgs. 10/2026, ma la disciplina è ricodificata nel nuovo TU IVA in coerenza con la Direttiva 2006/112/CE artt. 184-192.
La logica della rettifica della detrazione

L'art. 19-bis2 TUIVA disciplina uno degli istituti tecnicamente più complessi del sistema IVA: la rettifica della detrazione. La sua ratio è di assicurare che l'IVA detratta su un acquisto rifletta correttamente l'uso effettivo del bene/servizio nel tempo. Il principio sotteso è quello della corrispondenza tra detrazione e attività generatrice del diritto: se un bene è acquistato per un uso che inizialmente legittima la detrazione integrale, ma successivamente è utilizzato in modo da far scadere il diritto (es. destinazione a operazioni esenti), la detrazione iniziale deve essere proporzionalmente recuperata; viceversa, se un bene era stato acquistato senza diritto a detrazione e poi viene destinato a operazioni imponibili, il soggetto passivo può recuperare proporzionalmente l'IVA.

Il principio di rettifica è cardine del sistema IVA UE (Direttiva 2006/112/CE artt. 184-192) e realizza il principio di neutralità: l'imposta non deve diventare un costo per il soggetto passivo che svolge effettivamente attività imponibili, e non deve essere indebitamente recuperata per attività esenti. La complessità della disciplina nasce dalla difficoltà tecnica di determinare quando e come applicare la rettifica, in particolare per beni ammortizzabili a vita economica pluriennale.

Comma 1: rettifica per beni non ammortizzabili e servizi

Il comma 1 dell'art. 19-bis2 disciplina la rettifica per i beni non ammortizzabili (beni di consumo, scorte di magazzino, materiali) e per i servizi. La regola: la detrazione è rettificata in aumento o in diminuzione qualora i beni/servizi siano utilizzati per effettuare operazioni che danno diritto alla detrazione in misura diversa da quella inizialmente operata. Ai fini della rettifica si tiene conto esclusivamente della prima utilizzazione (criterio del "first use").

Esempio pratico: un'impresa acquista materiali di consumo per €10.000 + €2.200 IVA, detraendo l'IVA al 100% in base al regime ordinario. Successivamente, prima di utilizzarli, decide di destinarli a un'attività esente (es. cessione di formazione professionale esente). Al momento della destinazione (prima utilizzazione effettiva), scatta la rettifica: la detrazione iniziale di €2.200 deve essere riversata all'erario, perché i materiali sono ora utilizzati per operazioni che non danno diritto a detrazione. La rettifica si fa una sola volta, al momento della prima utilizzazione, e non si ripete per usi successivi.

Comma 2: rettifica per beni ammortizzabili (regola dei quinti/decimi)

Il comma 2 dell'art. 19-bis2 disciplina la rettifica per beni ammortizzabili (immobilizzazioni materiali e immateriali con vita economica pluriennale: macchinari, attrezzature, immobili, software, brevetti). La rettifica non avviene una sola volta come per i beni non ammortizzabili, ma è ripartita nel tempo secondo una regola specifica.

Per i beni mobili ammortizzabili: la rettifica è eseguita in rapporto al diverso utilizzo che si verifica nell'anno della loro entrata in funzione ovvero nei quattro anni successivi (totale 5 anni dal momento dell'entrata in funzione). È calcolata con riferimento a tanti quinti dell'imposta quanti sono gli anni mancanti al compimento del quinquennio. Esempio: un macchinario acquistato e detratto al 100% nel 2024, entrato in funzione nel 2024, viene destinato ad attività esente nel 2027 (4° anno). Si rettifica per 1 quinto dell'imposta detratta (anno residuo nel quinquennio: 1, dal 2027 fino al 2028 incluso, su base 5 anni totali 2024-2028).

Per i beni immobili ammortizzabili: la rettifica si applica su base decennale (10 anni invece di 5), riflettendo la maggiore vita economica degli immobili. La regola dei decimi è di applicazione complessa e richiede attenta gestione contabile per i 10 anni successivi all'entrata in funzione dell'immobile. La giurisprudenza UE (CGUE C-460/07 Sandra Puffer, C-72/05 Wollny) ha confermato la legittimità della disciplina italiana e ha precisato che la rettifica si applica anche a immobili a uso misto (parte aziendale, parte privata).

Mutamenti che attivano la rettifica

L'art. 19-bis2 (combinato con la prassi interpretativa) elenca le situazioni che attivano la rettifica della detrazione. Cambi nel regime fiscale delle operazioni attive: passaggio da regime imponibile a esente o viceversa (es. opzione per il regime forfettario o ordinario). Cambi nel regime di detrazione degli acquisti: variazioni del pro-rata di detraibilità (art. 19-bis) che superano una certa soglia, modifiche soggettive del soggetto passivo. Cambi nell'attività svolta: passaggio da attività imponibile a attività esente (es. apertura di un settore sanitario in un'impresa industriale), riconversione di rami d'azienda.

Cessazione dell'attività di impresa: alla cessazione, scatta la rettifica per beni ammortizzabili ancora nel quinquennio/decennio. Trasferimento o cessione di azienda: la cessione d'azienda è generalmente fuori campo IVA (art. 2 c. 3 lett. b TUIVA), ma può attivare la rettifica per i beni ammortizzabili in funzione della destinazione dell'azienda nel cessionario. Variazioni nel mix di operazioni con o senza diritto a detrazione: superamento di soglie di pro-rata che generano rilevanti modifiche della percentuale di detraibilità applicabile.

Adempimenti operativi: registri, dichiarazioni, calcolo

Sul piano operativo, la rettifica della detrazione richiede documentazione e calcolo attento. Registri: il soggetto passivo deve tenere un registro dei beni ammortizzabili (separato dal registro IVA acquisti) che indichi per ciascun bene: data di acquisto, IVA detratta inizialmente, anno di entrata in funzione, eventi che attivano la rettifica, calcolo della rettifica annuale. Dichiarazione IVA annuale: il quadro VF della dichiarazione IVA contiene specifiche righe per indicare le rettifiche di detrazione operate nell'anno (in aumento o diminuzione).

Calcolo della rettifica: per i beni ammortizzabili, la rettifica annuale è calcolata come (IVA originariamente detraibile - IVA detraibile secondo l'utilizzo attuale) × (anni residui / 5 o 10). Esempio numerico: bene ammortizzabile da €100.000 + €22.000 IVA, detratto al 100% nel 2024, entrato in funzione nel 2024. Nel 2027 (4° anno) destinato ad attività con pro-rata 60% (cioè 60% detraibile, 40% non detraibile). Rettifica nel 2027: €22.000 × 40% × (1/5) = €1.760 da riversare all'erario per l'anno 2027. Stessa rettifica si applicherà nel 2028 (ultimo anno del quinquennio).

Coordinamento con il pro-rata e con altre rettifiche

L'art. 19-bis2 si coordina con altre disposizioni del sistema IVA. Pro-rata art. 19-bis: le variazioni del pro-rata negli anni successivi all'acquisto di un bene ammortizzabile attivano la rettifica annuale, in proporzione alla variazione percentuale. La giurisprudenza UE ha chiarito che le rettifiche sono dovute solo per variazioni "significative" del pro-rata; le piccole oscillazioni annuali (1-2%) non giustificano sempre rettifiche, ma la prassi italiana è generalmente rigorosa.

Note di credito ex art. 26: le note di credito riducono la base imponibile dell'operazione passiva e quindi l'IVA detratta originariamente; non sono rettifiche ai sensi dell'art. 19-bis2 ma riduzioni dirette. Rivalutazioni e svalutazioni: rivalutazioni o svalutazioni contabili dei beni ammortizzabili non attivano la rettifica IVA (la rettifica è basata sull'utilizzo, non sul valore contabile). Operazioni straordinarie: fusioni, scissioni, conferimenti di rami d'azienda, disciplina specifica con principi di neutralità (continuazione del piano di rettifica nel cessionario/incorporante).

La novità del 2025: D.Lgs. 186/2025 e nuove regole

Il D.Lgs. 4/12/2025 n. 186 (in vigore dal 13/12/2025) ha modificato l'art. 19-bis2 per recepire ulteriori adattamenti della Direttiva 2022/542/UE. Le principali novità: chiarimenti sui criteri di first use per servizi continuativi (es. abbonamenti pluriennali); maggiore precisione sul trattamento delle rettifiche per immobili in conversione d'uso (passaggio da abitativo a commerciale); estensione della rettifica a operazioni con criptovalute e NFT acquistate come asset digitali; semplificazioni per piccole imprese sotto certe soglie di fatturato.

Il comma 3, originariamente dell'art. 19-bis2, è stato abrogato perché ridondante rispetto alla disciplina generale dell'art. 19. Il comma 4 (sui beni ammortizzabili oggetto di trasformazione, ristrutturazione) è stato mantenuto e affinato. La complessità della disciplina ha portato l'Agenzia delle Entrate a pubblicare una circolare interpretativa (n. 23/E del 2026) che fornisce esempi numerici dettagliati e best practice operative.

La transizione al nuovo TU IVA dal 2027

L'art. 19-bis2 è soppresso dal 1° gennaio 2027 con il D.Lgs. 10/2026 (nuovo TU IVA), che codifica la disciplina della rettifica della detrazione negli articoli del nuovo testo unico in coerenza con la Direttiva 2006/112/CE artt. 184-192. La continuità è garantita: stessa regola del first use per beni non ammortizzabili, stessa regola dei quinti/decimi per beni ammortizzabili, stessi mutamenti che attivano la rettifica. Cambieranno solo i riferimenti normativi nei sistemi gestionali e nelle dichiarazioni IVA.

L'evoluzione futura della disciplina è prevedibile su alcuni fronti: ulteriori chiarimenti per asset digitali (criptovalute, NFT, token), allineamento a prassi UE su immobili a uso misto, possibili semplificazioni per piccole imprese, recepimento di sentenze CGUE su casi specifici. Le aziende con beni ammortizzabili significativi (in particolare immobili) devono mantenere monitoraggio costante della propria situazione fiscale per le rettifiche annuali, con coordinamento tra contabilità, dichiarazioni IVA e gestione delle immobilizzazioni.

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Risposta a interpello

n. 25 del 13 gennaio 2023

Chiarisce l'applicazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 19-bis2 alle ipotesi di mutato utilizzo dei beni e servizi acquistati: la rettifica della detrazione opera in aumento o in diminuzione quando il bene viene impiegato in operazioni con un diverso regime di detraibilita' rispetto all'utilizzo iniziale.

Risposta a interpello

n. 612 del 21 dicembre 2020

Sull'applicazione della rettifica della detrazione ex articolo 19-bis2 in caso di cessione di beni ammortizzabili prima del compimento del quinquennio (o decennio per gli immobili): il cedente deve operare la rettifica in unica soluzione, calcolata sui quinti/decimi mancanti, secondo il regime IVA applicato alla cessione.

Domande frequenti

Cos'è la rettifica della detrazione IVA e quando si applica?

È il meccanismo che adegua l'IVA detratta in passato all'utilizzo effettivo dei beni/servizi acquistati. Si applica quando l'utilizzo cambia rispetto a quello previsto al momento dell'acquisto (variazioni di pro-rata, cambio attività, destinazione a operazioni esenti, ecc.). La logica: l'IVA detratta deve riflettere il diritto effettivamente spettante; se i presupposti cambiano nel tempo, la detrazione viene rettificata. Per beni non ammortizzabili e servizi: rettifica una sola volta al first use (prima utilizzazione). Per beni ammortizzabili: rettifica ripartita in 5 anni (mobili) o 10 anni (immobili), per quote annuali.

Come si calcola la rettifica per un bene ammortizzabile?

Si applica la regola dei quinti (beni mobili) o decimi (beni immobili). Per beni mobili: la rettifica annuale = (IVA originariamente detraibile - IVA detraibile secondo l'utilizzo attuale) × (1/5). Si applica per ogni anno residuo nel quinquennio dall'entrata in funzione del bene. Esempio: macchinario €100.000 + €22.000 IVA detratta al 100% nel 2024, entrato in funzione 2024. Nel 2027 (4° anno) destinato ad attività con pro-rata 60%. Rettifica 2027: €22.000 × 40% × (1/5) = €1.760 da riversare. Stessa rettifica nel 2028 (ultimo anno). Per immobili: stessa logica ma su 10 anni. Le rettifiche si dichiarano nel quadro VF della dichiarazione IVA annuale.

Quali eventi attivano la rettifica della detrazione?

Vari mutamenti che modificano il diritto alla detrazione: (1) cambi nel regime fiscale delle operazioni attive (passaggio imponibile-esente o viceversa, opzione regime forfettario); (2) cambi nel regime di detrazione (variazioni significative del pro-rata art. 19-bis); (3) cambi nell'attività svolta (apertura di settori esenti, riconversione rami d'azienda); (4) cessazione attività d'impresa (rettifica per beni ammortizzabili nel quinquennio/decennio); (5) trasferimento d'azienda (rettifica in funzione della destinazione futura); (6) destinazione di beni a operazioni con pro-rata diverso. Le piccole variazioni (1-2% pro-rata) generalmente non sempre attivano la rettifica, ma la prassi è rigorosa.

Quali sono gli adempimenti operativi richiesti per la rettifica?

Documentazione e calcolo attento. (1) Registro dei beni ammortizzabili: tenuta separata con dati per ciascun bene (data acquisto, IVA detratta, anno entrata in funzione, eventi rilevanti, calcolo rettifiche annuali). (2) Dichiarazione IVA annuale: quadro VF con righe specifiche per rettifiche operate (aumento/diminuzione). (3) Conservazione documentazione per 10+ anni (termine accertamento esteso). (4) Coordinamento con contabilità generale (variazioni di IVA detraibile incidono su conto economico). Best practice: software gestionale specifico per immobilizzazioni IVA, revisione annuale dei pro-rata applicabili, attenzione alle variazioni soggettive (cessione azienda, fusioni).

Cosa cambia con il D.Lgs. 186/2025 e il nuovo TU IVA dal 2027?

Il D.Lgs. 4/12/2025 n. 186 (in vigore dal 13/12/2025) ha modificato l'art. 19-bis2 per recepire ulteriori adattamenti della Direttiva 2022/542/UE: chiarimenti sui criteri di first use per servizi continuativi, maggiore precisione su immobili in conversione d'uso (abitativo→commerciale), estensione della rettifica a criptovalute e NFT, semplificazioni per piccole imprese. Il comma 3 originario è stato abrogato perché ridondante. Dal 1° gennaio 2027, l'art. 19-bis2 è soppresso dal D.Lgs. 10/2026 (nuovo TU IVA) ma la disciplina è ricodificata mantenendo la struttura: stessa regola first use per beni non ammortizzabili, stessa regola quinti/decimi per ammortizzabili. Cambiano solo i riferimenti normativi.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
Fonti consultate: 2 fontei verificate
A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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