Indice
- Subingresso degli eredi. Gli eredi del contribuente che esercitava un'attività d'impresa, arte o professione subentrano negli obblighi e nei diritti IVA del defunto per le operazioni già effettuate e per quelle poste in essere durante il periodo di prosecuzione dell'attività ereditata.
- Comunicazione all'Agenzia delle Entrate. Gli eredi devono comunicare il decesso del contribuente e l'eventuale prosecuzione dell'attività entro 30 giorni dal decesso, tramite l'apposita dichiarazione di variazione.
- Prosecuzione o cessazione. Gli eredi possono scegliere se proseguire l'attività (assumendo i relativi obblighi IVA) o cessarla; in entrambi i casi devono adempiere agli obblighi relativi alle operazioni già effettuate dal de cuius.
- Crediti e debiti IVA. Il credito IVA maturato dal de cuius è trasferibile agli eredi, che possono utilizzarlo in detrazione o chiederne il rimborso. Analogamente, i debiti IVA del defunto si trasferiscono agli eredi nei limiti della quota ereditaria.
- Adempimenti dichiarativi. Gli eredi sono tenuti a presentare la dichiarazione IVA per il periodo d'imposta del decesso (dall'1° gennaio alla data di morte) e, se proseguono l'attività, le dichiarazioni per gli anni successivi.
Testo dell'articoloVigente
Art. 35 bis T.U.IVA – Eredi del contribuente
In vigore dal 01/01/1999 al 01/01/2027
Modificato da: Decreto legislativo del 09/07/1997 n. 241 Articolo 11
Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170
Nota:Nel dettaglio, per la vigenza, si rinvia all’art. 12, DLG n. 241/97.”Gli obblighi derivanti, a norma del presente decreto, dalle operazioni effettuate dal contribuente deceduto possono essere adempiuti dagli eredi,
ancorche’ i relativi termini siano scaduti non oltre quattro mesi prima della data della morte del contribuente, entro i sei mesi da tale data.
Resta ferma la disciplina stabilita dal presente decreto per le operazioni effettuate, anche ai fini della liquidazione dell’azienda, dagli eredi
dell’imprenditore.”
Commento del professionista
Inquadramento della norma
La morte di un soggetto passivo IVA — imprenditore, artista o professionista — non estingue automaticamente le obbligazioni tributarie sorte durante l’attività. Queste si trasmettono agli eredi, i quali si trovano a dover gestire una situazione spesso complessa: adempimenti del defunto rimasti in sospeso, operazioni ancora da fatturare o da registrare, e talvolta un’azienda da liquidare o proseguire.
L’art. 35-bis del D.P.R. 633/1972, introdotto nel 1979 e modificato nel 1997, fornisce la disciplina di riferimento per questi casi. Il testo è volutamente sintetico — appena due commi — ma le implicazioni operative sono tutt’altro che banali. Vale segnalare che, a decorrere dal 1° gennaio 2027, l’intero D.P.R. 633/1972 sarà abrogato e sostituito dal nuovo Testo Unico IVA (D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10): i riferimenti normativi si intenderanno trasferiti alle disposizioni corrispondenti del nuovo testo.
La norma si articola intorno a due situazioni distinte che è fondamentale non confondere: le operazioni effettuate dal contribuente deceduto prima della morte (disciplinate dal comma 1) e le operazioni effettuate dagli eredi dopo il decesso (disciplinate dal comma 2).
1. Il comma 1: adempimenti sulle operazioni del defunto
Il primo comma stabilisce una regola di grande importanza pratica: gli obblighi IVA derivanti dalle operazioni già effettuate dal contribuente deceduto possono essere adempiuti dagli eredi entro sei mesi dalla data della morte. La proroga opera anche quando i relativi termini ordinari siano già scaduti, purché non siano scaduti da più di quattro mesi prima del decesso.
In altri termini, la norma costruisce una finestra temporale con due confini:
sul fronte del passato, copre tutti gli adempimenti i cui termini ordinari siano scaduti entro i quattro mesi precedenti il decesso (si tratta di una sorta di rimessione in termini, pensata per quei casi in cui il contribuente, già malato, non abbia potuto provvedere nei tempi ordinari);
sul fronte del futuro, copre tutti gli adempimenti che scadono entro i sei mesi successivi al decesso.
Gli adempimenti interessati da questa proroga sono tutti quelli tipici del ciclo IVA: la fatturazione delle operazioni già effettuate, la registrazione nei registri IVA, le liquidazioni periodiche con i relativi versamenti e la presentazione della dichiarazione annuale. Il termine speciale dei sei mesi assorbe quello ordinario, ma solo quando quest’ultimo sia più breve: se l’adempimento ordinario scadesse in un momento successivo ai sei mesi, prevarrebbe il termine ordinario.
Un esempio chiarisce meglio: se il contribuente decede il 15 marzo, le fatture relative a prestazioni rese e incassate nei mesi di novembre-gennaio precedenti possono essere emesse dagli eredi fino al 15 settembre dello stesso anno (sei mesi dal decesso), anche se i termini ordinari di fatturazione sarebbero già scaduti. Entro lo stesso termine possono essere effettuate le registrazioni e le liquidazioni periodiche, senza applicazione di sanzioni.
Se gli eredi non provvedono agli adempimenti omessi dal de cuius, non incorrono in sanzioni per effetto dell’art. 8 del D.Lgs. 472/1997 (che esclude la trasmissibilità delle sanzioni agli eredi), ma il debito d’imposta rimane e si trasferisce all’eredità: l’Erario potrà agire nei confronti degli eredi per recuperare l’imposta dovuta.
2. Il nodo cruciale per i professionisti: quando si può chiudere la partita IVA?
La disciplina degli eredi del contribuente professionista — avvocato, commercialista, medico, consulente — presenta aspetti di particolare delicatezza che la prassi amministrativa ha progressivamente chiarito, non senza qualche complicazione.
Il punto di partenza è il principio ormai consolidato, affermato dalla Cassazione a Sezioni Unite (sent. n. 8059/2016), secondo cui il fatto generatore dell’IVA nelle prestazioni di servizi è la materiale esecuzione della prestazione, non il momento del pagamento. Quest’ultimo identifica solo l’esigibilità dell’imposta — e quindi il momento in cui va emessa la fattura — ma non sposta la rilevanza fiscale dell’operazione.
Ne consegue che le prestazioni eseguite dal professionista prima della morte rimangono pienamente soggette a IVA anche se non ancora fatturate o incassate al momento del decesso. Gli eredi che ricevono il pagamento di quelle prestazioni hanno l’obbligo di fatturare non in nome proprio, ma in nome del de cuius, avvalendosi della sua partita IVA.
Questo principio, confermato dall’Agenzia delle Entrate (risposta a interpello n. 785 del 19 novembre 2021 e, da ultimo, risposta a interpello n. 118 del 22 aprile 2025), comporta una conseguenza pratica di rilievo: gli eredi non possono chiudere la partita IVA del professionista defunto finché esistano prestazioni già eseguite ma ancora da fatturare o da incassare, il cui incasso sia ragionevolmente possibile.
Se la partita IVA è già stata chiusa nel frattempo, l’Agenzia impone la riapertura: l’erede deve richiedere il ripristino della posizione fiscale del de cuius e procedere alla fatturazione. Solo quando l’erede rimanga inerte — e quindi la partita IVA non possa essere riaperta — scattano meccanismi alternativi: ad esempio, nel caso di pagamento da parte di una curatela fallimentare, il compenso dovrà essere corrisposto all’erede al lordo dell’IVA, il quale avrà l’onere di riaprire la partita IVA del de cuius per assolvere i relativi obblighi; solo in caso di persistente inerzia dell’erede la curatela dovrà effettuare la comunicazione dell’irregolarità all’Agenzia delle Entrate (come chiarito dalla risposta a interpello n. 118/2025, che ha parzialmente superato le indicazioni della risposta n. 52/2020 alla luce delle modifiche all’art. 6, comma 8, del D.Lgs. 471/1997).
3. Adempimenti da assolvere entro 30 giorni: la comunicazione agli uffici
Indipendentemente dalla scelta di proseguire o meno l’attività, gli eredi devono presentare all’Agenzia delle Entrate — entro trenta giorni dal decesso — la dichiarazione di variazione dati o di cessazione dell’attività prevista dall’art. 35, commi 3 e 4, del D.P.R. 633/1972.
Le modalità operative dipendono dalla situazione concreta.
Se l’erede non intende proseguire l’attività e non residuano operazioni da compiere, deve presentare la dichiarazione di cessazione attività compilando il quadro E del modello, indicando se stesso come rappresentante del contribuente nel quadro D. Questa comunicazione determina l’automatica estinzione della partita IVA del defunto.
Se invece esistono operazioni ancora pendenti — prestazioni da fatturare, crediti da riscuotere, un’azienda da liquidare — la partita IVA non può essere chiusa. In questo caso la comunicazione deve indicare la data del decesso come data di variazione, senza compilare il quadro E.
4. Il comma 2: le operazioni effettuate dagli eredi dopo il decesso
Mentre il comma 1 guarda al passato (le operazioni del defunto), il comma 2 guarda al futuro: disciplina le operazioni che gli eredi compiono in proprio dopo il decesso, in particolare ai fini della liquidazione dell’azienda ereditata.
Per queste operazioni non si applica alcuna proroga: gli eredi devono rispettare i termini ordinari previsti dalla disciplina IVA, esattamente come qualsiasi altro soggetto passivo. La dichiarazione annuale che presenteranno dovrà comprendere sia le operazioni effettuate in proprio dagli eredi sia quelle precedentemente compiute dal de cuius nel corso dello stesso anno d’imposta: non è richiesta una dichiarazione separata per le operazioni dell’anno che vanno dall’1 gennaio alla data del decesso.
La Cassazione (sent. n. 9464/2018) ha precisato che, in caso di impresa individuale, fino a quando gli eredi non manifestino — in modo espresso o tacito — la volontà di proseguire l’attività imprenditoriale, la gestione dell’azienda rimane soggetta alle regole della comunione ereditaria. Durante questo periodo, tutte le operazioni effettuate ai fini della liquidazione dell’azienda sono soggette a IVA ai sensi del comma 2 dell’art. 35-bis, con piena applicazione della disciplina ordinaria del tributo.
5. Il trattamento degli eredi del professionista: un’estensione interpretativa
La norma, nel suo testo letterale, fa espresso riferimento agli “eredi dell’imprenditore” nel comma 2, senza menzionare esplicitamente i professionisti. Questo ha generato un dibattito interpretativo.
L’orientamento oggi prevalente — sostenuto dall’Agenzia delle Entrate (ris. n. 34/2019) e dalla dottrina maggioritaria — è che il comma 2 si applichi per analogia sistematica anche agli eredi del professionista: una lettura sistematica dell’articolo consente di estendere la disciplina, evitando un’ingiustificata disparità di trattamento tra le diverse categorie di soggetti passivi. Ne consegue che anche gli eredi del professionista devono adempiere in proprio agli obblighi IVA per le operazioni che eventualmente continuino a porre in essere dopo il decesso, nei termini ordinari.
6. La dichiarazione annuale: un caso pratico
Un aspetto che in pratica crea spesso incertezza riguarda la presentazione della dichiarazione IVA annuale da parte degli eredi.
Le istruzioni per la dichiarazione IVA chiariscono che gli adempimenti relativi alle operazioni effettuate dal contribuente deceduto e non assolti negli ultimi quattro mesi prima del decesso — inclusa la presentazione della dichiarazione annuale — possono essere adempiuti dagli eredi entro i sei mesi successivi al decesso. Se il contribuente decede tra il 1° gennaio e la data ordinaria di presentazione della dichiarazione, la dichiarazione relativa all’anno precedente può essere presentata entro i sei mesi dal decesso, anziché entro la scadenza ordinaria. Gli eredi dovranno poi presentare anche la dichiarazione relativa all’anno del decesso, per i mesi in cui l’attività è stata esercitata.
Conclusione
L’art. 35-bis è una norma che il professionista o il consulente deve avere ben presente ogni volta che si trova a gestire la successione di un soggetto passivo IVA. La distinzione tra operazioni del defunto e operazioni degli eredi è il primo nodo da sciogliere; la questione della partita IVA aperta in presenza di crediti non ancora fatturati o incassati è il secondo, spesso sottovalutato. In entrambi i casi, un’analisi puntuale della situazione — con riferimento ai principi chiariti dalla giurisprudenza di legittimità e dalla prassi dell’Agenzia delle Entrate — è indispensabile per evitare errori con conseguenze sia economiche che sanzionatorie a carico degli eredi.
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Stesso numero, altri codici
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- Art. 35-bis L. 354/1975 — Reclamo giurisdizionale
In sintesi
Indice dei contenuti
Ratio
L'art. 35-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, disciplina una fattispecie peculiare ma di rilevante impatto pratico: la successione degli eredi negli obblighi e nei diritti IVA del contribuente defunto. La norma risponde all'esigenza di evitare che il decesso del soggetto passivo crei una «lacuna» nel sistema IVA: le operazioni già effettuate dal de cuius e non ancora dichiarate o liquidate devono trovare un soggetto responsabile che le porti a compimento davanti all'Amministrazione finanziaria; allo stesso tempo, se l'attività continua nella gestione degli eredi, occorre una disciplina che regoli il passaggio degli obblighi.
La norma si inserisce nel più ampio sistema del diritto successorio tributario, per il quale la morte del contribuente non estingue i rapporti tributari già sorti ma li trasferisce agli eredi, secondo le regole generali della successione (artt. 752 e ss. c.c.) adattate alle specificità del diritto fiscale.
Analisi
Comunicazione del decesso. Gli eredi devono comunicare all'Agenzia delle Entrate il decesso del contribuente entro 30 giorni, utilizzando la dichiarazione di variazione dati (modello AA9 per persone fisiche). In questa sede comunicano se intendono proseguire o cessare l'attività. La comunicazione determina le modalità di gestione degli adempimenti successivi.
Responsabilità per le operazioni del de cuius. Gli eredi rispondono degli obblighi IVA relativi alle operazioni poste in essere dal defunto durante il periodo d'imposta del decesso: pagamento dell'IVA a debito risultante dalle liquidazioni periodiche, presentazione della dichiarazione IVA per il periodo abbreviato (dall'1° gennaio alla data di morte), versamento dell'eventuale saldo a debito. La responsabilità degli eredi è limitata alla quota dell'attivo ereditario ricevuto (art. 752 c.c.: gli eredi rispondono dei debiti ereditari proporzionalmente alla quota).
Crediti IVA del de cuius. Il credito IVA maturato dal defunto alla data del decesso si trasferisce agli eredi. Gli eredi possono: (a) utilizzarlo in compensazione con altri tributi propri (tramite modello F24); (b) riportarlo nella dichiarazione IVA del periodo del decesso per recuperarlo in detrazione; (c) chiederne il rimborso ex art. 30 D.P.R. 633/1972 se il credito è rimborsabile. La procedura pratica richiede coordinamento con il commercialista degli eredi per la corretta imputazione.
Prosecuzione dell'attività. Se gli eredi decidono di continuare l'attività, assumono tutti gli obblighi del cedente: emissione di fatture, liquidazioni periodiche, dichiarazioni annuali, tenuta dei registri IVA. Occorre tuttavia procedere all'apertura di una nuova partita IVA intestata all'erede che gestisce l'attività (o alla nuova impresa costituita dagli eredi), poiché la partita IVA è un codice personale e non si trasferisce per successione. Durante il periodo di transizione (dalla morte all'apertura della nuova partita IVA), è prassi che gli eredi continuino a utilizzare la partita IVA del defunto per le operazioni strettamente necessarie alla continuità, previa comunicazione all'Agenzia delle Entrate.
Cessazione dell'attività. Se gli eredi decidono di non proseguire, devono presentare la dichiarazione di cessazione entro 30 giorni dal decesso e liquidare tutte le posizioni aperte: IVA a debito sulle operazioni in corso, crediti IVA da recuperare, registri da chiudere, dichiarazione finale da presentare. I beni aziendali che passano agli eredi a titolo di successione non sono soggetti a IVA, in quanto la successione è un trasferimento a titolo gratuito fuori campo IVA.
Quando si applica
L'art. 35-bis si applica quando muore un soggetto passivo IVA (imprenditore individuale, lavoratore autonomo, titolare di ditta individuale). Non si applica alla cessazione delle persone giuridiche (società, associazioni), per le quali la liquidazione e la successione sono disciplinate dal diritto societario e dagli artt. 74 e ss. D.P.R. 633/1972. Nel caso di società di persone, la morte di un socio non estingue la soggettività IVA della società; si applicano le disposizioni del codice civile sulla continuazione della società tra i soci superstiti e gli eredi del defunto.
Connessioni
L'art. 35-bis D.P.R. 633/1972 è connesso a: art. 35 (dichiarazioni di variazione, da cui dipende l'obbligo di comunicazione del decesso), art. 30 (rimborso del credito IVA, eventualmente spettante agli eredi), art. 6 (effettuazione delle operazioni, per determinare il periodo d'imposta rilevante), artt. 752-754 c.c. (responsabilità degli eredi per i debiti ereditari). Sul piano procedurale: D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 (dichiarazioni dei redditi, con norme analoghe per IRPEF degli eredi), D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (imposta sulle successioni, per i profili relativi al trasferimento dell'azienda agli eredi).
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Risposta a interpello
L'Agenzia delle Entrate chiarisce gli obblighi di certificazione IVA in capo agli eredi del professionista deceduto: i compensi devono essere fatturati a nome del de cuius, riattivando se necessario la partita IVA chiusa. In mancanza, il committente segnala l'irregolarita' tramite codice TD29 senza emettere autofattura ne' versare IVA, in applicazione del nuovo articolo 6, comma 8.
Casi pratici
Caso 1: Eredi che cessano l'attività del de cuius
Tizio, artigiano falegname con partita IVA, decede improvvisamente. I suoi eredi, Caio e Sempronia (figli), non vogliono continuare l'attività. Entro 30 giorni comunicano il decesso all'Agenzia delle Entrate con la dichiarazione di variazione. Il commercialista presenta la dichiarazione IVA per il periodo dal 1° gennaio alla data di morte, liquidando l'IVA sulle fatture ancora aperte. Il credito IVA di 3.000 euro risultante dalla dichiarazione viene richiesto a rimborso dagli eredi, che lo riceveranno proporzionalmente alla quota ereditaria (50% ciascuno).
Caso 2: Erede che prosegue l'attività
Mevio, titolare di un negozio di abbigliamento, muore. Sua figlia Filana decide di continuare l'attività. Comunica la prosecuzione all'Agenzia delle Entrate, apre una nuova partita IVA a proprio nome e rileva i beni aziendali tramite atto notarile (la cessione di azienda è fuori campo IVA ex art. 2, comma 3, lett. b) D.P.R. 633/1972). Filana si assume l'obbligo di presentare la dichiarazione IVA finale per il padre (periodo fino al decesso) e continua con propria dichiarazione dall'anno successivo. I debiti IVA residui del padre si trasferiscono a Filana nella misura della sua quota ereditaria.
Domande frequenti
Cosa devono fare gli eredi di un titolare di partita IVA alla morte del contribuente?
Entro 30 giorni dal decesso devono comunicare il decesso all'Agenzia delle Entrate tramite la dichiarazione di variazione dati (modello AA9). Devono poi decidere se proseguire o cessare l'attività. In entrambi i casi, sono tenuti a presentare la dichiarazione IVA per il periodo dal 1° gennaio alla data di morte e a versare l'eventuale IVA a debito.
Il credito IVA del defunto passa agli eredi?
Sì. Il credito IVA maturato dal de cuius si trasferisce agli eredi, che possono utilizzarlo in compensazione tramite modello F24 o chiederne il rimborso ex art. 30 D.P.R. 633/1972. Il credito si divide tra gli eredi proporzionalmente alla quota ereditaria ricevuta.
Un erede che continua l'attività può usare la partita IVA del defunto?
No, la partita IVA è un codice personale e non è trasferibile per successione. L'erede che intende proseguire deve aprire una nuova partita IVA a proprio nome. Durante il brevissimo periodo di transizione, è opportuno coordinarsi con l'Agenzia delle Entrate per la gestione delle operazioni già avviate dal de cuius.
I debiti IVA del defunto ricadono sugli eredi?
Sì, nei limiti della quota ereditaria. Gli eredi rispondono dei debiti ereditari proporzionalmente alla propria quota (art. 752 c.c.), salvo abbiano accettato l'eredità con beneficio di inventario (art. 490 c.c.), nel qual caso rispondono solo nei limiti dell'attivo ereditario ricevuto. L'Agenzia delle Entrate può agire nei confronti degli eredi per il recupero dei debiti IVA del de cuius.
Il trasferimento dell'azienda agli eredi è soggetto a IVA?
No. La successione mortis causa è un trasferimento a titolo gratuito fuori campo IVA (art. 2, comma 3, lett. b) D.P.R. 633/1972 esclude le cessioni di azienda). Il trasferimento dell'azienda agli eredi non è assoggettato a IVA, ma può essere soggetto all'imposta sulle successioni (D.Lgs. 346/1990), con le franchigie e le agevolazioni previste per i trasferimenti d'azienda a familiari.