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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche
In sintesi
  • Norma anti-frode: l'art. 35-quater del DPR 633/1972 obbliga l'Agenzia delle Entrate a rendere disponibile a chiunque, con servizio di libero accesso, la possibilità di verificare la validità delle partite IVA italiane attribuite ex artt. 35 o 35-ter, contrastando le frodi e agevolando la due diligence commerciale.
  • Servizio operativo: oggi accessibile gratuitamente al portale dell'Agenzia delle Entrate (servizio «Verifica Partita IVA»), restituisce stato di attività e denominazione del soggetto o nome/cognome se persona fisica.
  • Finalità di sistema: prevenire e contrastare le cosiddette «frodi carosello» IVA e altre forme di evasione che sfruttano partite IVA fittizie, cessate o intestate a prestanome; consentire al cessionario in buona fede di verificare la regolarità del cedente prima di concludere l'operazione.
  • Rilevanza pratica: la verifica VIES-Italia è un controllo basilare nella due diligence commerciale italiana, raccomandato dalla giurisprudenza tributaria come elemento di prova della «buona fede» del cessionario in caso di contestazione di operazioni soggettivamente inesistenti.
  • Vigenza fino al 31 dicembre 2026; soppressione dal 1° gennaio 2027 per effetto dell'art. 170 D.Lgs. 19/01/2026 n. 10, il servizio sarà presumibilmente trasferito in un articolo equivalente del nuovo TUIVA, con eventuali integrazioni con i servizi europei VIES.
  • Continuità del servizio: l'abrogazione formale dell'art. 35-quater non comporterà alcuna interruzione del servizio, che è oggi un'infrastruttura essenziale del sistema fiscale italiano e del mercato interno UE.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 35 quater T.U.IVA – Pubblicita’ in materia di partita IVA.

In vigore dal 29/04/2012 al 01/01/2027

Modificato da: Decreto-legge del 02/03/2012 n. 16 Articolo 8

Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

“Al fine di contrastare le frodi in materia di imposta sul valore aggiunto, l’Agenzia delle entrate rende disponibile a chiunque, con servizio di libero accesso, la possibilita’ di verificare puntualmente, mediante i dati disponibili in anagrafe tributaria, la validita’ del numero di partita IVA attribuito ai sensi dell’articolo 35 o 35-ter. Il servizio fornisce le informazioni relative allo stato di attivita’ della partita IVA inserita e alla denominazione del soggetto o, in assenza di questa, al cognome e nome della persona fisica titolare.”

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Commento

L'articolo 35-quater del Testo Unico IVA (DPR 633/1972), introdotto dall'art. 8 del DL 2 marzo 2012 n. 16 (conv. in L. 44/2012, cosiddetto «decreto semplificazioni fiscali» del Governo Monti) e in vigore dal 29 aprile 2012, è una norma sintetica ma di notevole importanza pratica: istituisce l'obbligo per l'Agenzia delle Entrate di rendere disponibile pubblicamente un servizio di verifica della validità delle partite IVA italiane. Si tratta dell'infrastruttura informativa che oggi consente a chiunque, operatori commerciali, consumatori, controlli interni aziendali, software gestionali, di accertare in tempo reale se una partita IVA italiana è valida, attiva, e a quale soggetto è intestata. Anche questo articolo è destinato alla soppressione dal 1° gennaio 2027 per effetto dell'art. 170 del D.Lgs. 19 gennaio 2026 n. 10, ma il servizio di verifica continuerà operativamente in continuità funzionale, perché è un'infrastruttura imposta dalla normativa europea e indispensabile per il mercato interno UE.

La ratio: contrastare le frodi IVA mediante trasparenza informativa

Il contesto storico in cui nasce l'art. 35-quater è quello dell'inasprimento della lotta alle frodi IVA in Europa nel decennio 2010-2020. Le cosiddette frodi carosello (carousel frauds), schemi triangolari che sfruttano l'esenzione IVA delle cessioni intracomunitarie per generare crediti fittizi a danno dell'erario, sono uno dei principali canali di evasione fiscale del continente, con perdite stimate dalla Commissione Europea in oltre 50 miliardi di euro annui per gli Stati membri. Una caratteristica ricorrente di queste frodi è l'utilizzo di partite IVA fittizie, intestate a prestanome o a società veicolo create per pochi mesi e poi sciolte (le cosiddette «società cartiere» o missing traders).

La trasparenza informativa è uno dei principali strumenti di contrasto: se l'operatore italiano che acquista da un fornitore può verificare in pochi secondi che la partita IVA del fornitore è effettivamente attiva e intestata al soggetto dichiarato, il rischio di operare con cartiere si riduce drasticamente. Inoltre, la verifica preventiva è un elemento di prova della «buona fede» del cessionario nelle controversie tributarie su operazioni soggettivamente inesistenti, dove la giurisprudenza della Cassazione (es. Sez. V, sentenze nn. 6229/2013, 25778/2014, e numerose successive) richiede al cessionario di aver effettuato i controlli «esigibili secondo l'ordinaria diligenza commerciale» per non perdere il diritto alla detrazione IVA in caso di frode del cedente.

L'oggetto del servizio: dati restituiti

L'art. 35-quater stabilisce che il servizio di libero accesso fornisca:

  • Lo stato di attività della partita IVA inserita: attiva, cessata, sospesa, in fase di lavorazione (per casi di partite IVA appena richieste);
  • La denominazione del soggetto intestatario per le persone giuridiche (società di capitali, società di persone, enti);
  • In assenza di denominazione, il cognome e nome della persona fisica titolare della partita IVA (per ditte individuali e professionisti).

Il servizio non restituisce informazioni sensibili (codice fiscale, indirizzo della sede, attività esercitata, situazione fiscale del soggetto) per ragioni di tutela della privacy ex GDPR e art. 8 della Carta UE dei diritti fondamentali. La finalità non è infatti quella di profilare i contribuenti, ma di consentire la verifica formale dell'esistenza e attività della partita IVA, che è un'informazione di interesse pubblico nel funzionamento del mercato.

Le modalità tecniche di accesso al servizio

Il servizio è oggi accessibile attraverso vari canali:

  • Portale dell'Agenzia delle Entrate sezione «Verifica Partita IVA» (URL: agenziaentrate.gov.it sezione servizi senza autenticazione), accesso libero senza credenziali;
  • Portale VIES UE (ec.europa.eu/taxation_customs/vies), sistema europeo che integra le banche dati italiana e degli altri Stati membri, utile per verificare partite IVA italiane da soggetti esteri e viceversa;
  • API telematiche dell'Agenzia delle Entrate, integrabili nei software gestionali dei commercialisti e delle imprese per verifiche batch o controlli automatici a ogni nuova fattura;
  • App mobile dell'Agenzia delle Entrate, utile per controlli rapidi sul campo (es. ricezione di una fattura cartacea da un nuovo fornitore).

Il servizio è erogato in modalità real-time con aggiornamento praticamente immediato dopo le variazioni anagrafiche del contribuente (apertura, cessazione, modifica denominazione). Il limite tecnico è il numero di interrogazioni consecutive: il portale pubblico è soggetto a un rate-limit anti-abuso (qualche decina di query al minuto da un singolo IP), mentre l'API ufficiale per i software gestionali consente volumi molto superiori previa autorizzazione.

Il rapporto con il VIES europeo

Il servizio italiano dell'art. 35-quater è coordinato con il VIES (VAT Information Exchange System), il sistema europeo di scambio di informazioni IVA istituito dal Regolamento UE 904/2010 (precedente Reg. CEE 1798/2003). Il VIES consente di verificare la validità delle partite IVA di tutti gli Stati membri UE e ha rilevanza specifica per le operazioni intracomunitarie, dove l'IVA è esente solo se il cessionario è un soggetto passivo identificato in un altro Stato membro.

Importante distinguere: una partita IVA italiana attiva ai fini interni (verificabile col servizio art. 35-quater) può non essere automaticamente «abilitata» al VIES per operazioni intracomunitarie. L'abilitazione VIES richiede una richiesta separata all'Agenzia delle Entrate (modulo «opzione VIES»), che valuta la coerenza tra l'attività dichiarata e le operazioni UE che si intendono svolgere. Per le operazioni intra-UE, il cedente UE deve quindi verificare due cose: (a) che la partita IVA italiana del cessionario sia attiva (servizio art. 35-quater) e (b) che sia abilitata al VIES (servizio VIES europeo).

L'utilizzo nella due diligence commerciale

Il servizio dell'art. 35-quater è oggi parte integrante della due diligence commerciale italiana in più contesti:

  • Onboarding di nuovi fornitori: prima di avviare un rapporto commerciale, le aziende strutturate verificano la partita IVA del fornitore tramite servizio art. 35-quater (controllo formale) integrato con verifica della Camera di Commercio (controllo sostanziale di attività e legali rappresentanti);
  • Controllo automatico delle fatture passive: i software contabili moderni (es. Aruba, TeamSystem, Zucchetti, Fatture in Cloud) integrano automaticamente la verifica al momento della registrazione di una fattura passiva, segnalando anomalie come partite IVA cessate o non corrispondenti al fornitore;
  • Tutela in giudizio: in caso di accertamento per operazioni soggettivamente inesistenti, l'evidenza dell'avvenuta verifica preventiva della partita IVA del fornitore (con stampa o screenshot del servizio) è elemento di prova della «buona fede» del cessionario, decisivo per evitare il recupero dell'IVA detratta.
I limiti del servizio

È importante essere consapevoli dei limiti del servizio art. 35-quater. La verifica restituisce un'informazione formale (esistenza e attività della partita IVA), ma non garantisce automaticamente che:

  • il soggetto sia effettivamente operativo nel settore in cui dichiara di operare (la partita IVA può essere attiva ma il soggetto può essere una cartiera «ferma» in attesa di emettere fatture per frodi);
  • il soggetto abbia sostanzialmente la struttura per svolgere le operazioni di cui rilascia fattura (capacità produttiva, dipendenti, sede operativa);
  • il soggetto sia in regola con i versamenti IVA (informazione coperta da segreto fiscale, non accessibile);
  • il rappresentante legale dichiarato sia effettivamente attivo o non sia un prestanome.

Per queste ragioni, la giurisprudenza tributaria richiede al cessionario, in caso di operazioni di rilievo, controlli ulteriori: visura camerale, verifica della sede operativa, eventuale incontro fisico con il legale rappresentante, congruità dei prezzi praticati rispetto al mercato. Il servizio art. 35-quater è il primo livello di verifica, non l'unico né il più approfondito.

L'abrogazione 2027 e la continuità sostanziale

L'art. 170 del D.Lgs. 19 gennaio 2026 n. 10 sopprime formalmente l'art. 35-quater dal 1° gennaio 2027. Tuttavia, il servizio di verifica delle partite IVA è imposto dal Regolamento UE 904/2010 (cooperazione amministrativa IVA) e dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE come strumento essenziale del mercato interno: gli Stati membri non possono abolirlo sostanzialmente. La riforma fiscale 2026 si limita quindi a riorganizzare il testo normativo, trasponendo la disciplina dell'art. 35-quater in un articolo equivalente del nuovo TUIVA, presumibilmente con integrazioni e ampliamenti del servizio (più dati restituiti, integrazione con anagrafica imprese, accesso multilingue per soggetti esteri).

Il servizio web dell'Agenzia delle Entrate, gli URL di accesso, l'integrazione VIES, le API per software gestionali continueranno a funzionare ininterrottamente. Per gli utenti del servizio (commercialisti, imprese, software house) la transizione 2026-2027 sarà sostanzialmente trasparente.

Riferimenti normativi

Norma vigente fino al 31/12/2026: art. 35-quater DPR 633/1972 (TUIVA), introdotto dall'art. 8 DL 2/03/2012 n. 16 conv. in L. 44/2012, in vigore dal 29 aprile 2012. Norma di abrogazione: art. 170 D.Lgs. 19 gennaio 2026 n. 10, attuativo della delega L. 111/2023, con effetto dal 1° gennaio 2027 (continuità funzionale del servizio garantita). Norme correlate: art. 35 TUIVA (dichiarazione di inizio attività e attribuzione partita IVA); art. 35-ter TUIVA (identificazione diretta non residenti); Regolamento UE 904/2010 (cooperazione amministrativa IVA, sistema VIES); Direttiva 2006/112/CE artt. 213-216 (obblighi identificativi soggetti passivi); giurisprudenza Cassazione tributaria su operazioni soggettivamente inesistenti (Sez. V nn. 6229/2013, 25778/2014, 27566/2018 e ss.).

Prassi e linee guida

Provvedimento · Provvedimento del Direttore AE del 15 dicembre 2014

Definisce le modalita' operative per l'inclusione nell'archivio VIES dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie, ai sensi dell'art. 17 del Reg. UE 904/2010 e dell'art. 35, comma 7-bis, DPR 633/1972, in attuazione del regime di pubblicita' della partita IVA disciplinato dall'art. 35-quater.

Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.it

Circolare · n. 39/E del 1 agosto 2011

Illustra l'adeguamento alla normativa unionale in materia di operazioni intracomunitarie ai fini del contrasto alle frodi IVA. Chiarisce procedure di iscrizione e cancellazione dal VIES e regole di pubblicita' della partita IVA collegate all'art. 35-quater.

Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.it

Domande frequenti

Cos'è il servizio di verifica delle partite IVA dell'art. 35-quater?

È il servizio di libero accesso, oggi disponibile sul portale dell'Agenzia delle Entrate sezione «Verifica Partita IVA», che consente a chiunque di accertare la validità di una partita IVA italiana, lo stato di attività (attiva, cessata, sospesa) e la denominazione del soggetto intestatario o, se persona fisica, cognome e nome. È accessibile gratuitamente senza autenticazione.

Qual è la finalità del servizio?

Contrastare le frodi IVA, in particolare le frodi carosello, fornendo trasparenza informativa sulle partite IVA. Consente al cessionario in buona fede di verificare la regolarità del cedente prima di concludere operazioni, riducendo il rischio di operare con società cartiere o partite IVA fittizie. La verifica preventiva è inoltre elemento di prova della «buona fede» nelle controversie tributarie su operazioni soggettivamente inesistenti.

Il servizio è sufficiente per garantire la regolarità di un fornitore?

No. Il servizio restituisce un'informazione formale (esistenza e attività della partita IVA), ma non garantisce che il soggetto sia operativo nel settore dichiarato, che abbia struttura adeguata o che sia in regola con i versamenti. Per operazioni di rilievo la giurisprudenza richiede controlli ulteriori: visura camerale, verifica sede operativa, incontro con il legale rappresentante, congruità dei prezzi. Il servizio art. 35-quater è il primo livello di due diligence, non l'unico.

Qual è il rapporto fra art. 35-quater e VIES europeo?

Il servizio italiano dell'art. 35-quater verifica la validità della partita IVA per operazioni interne italiane. Il VIES (VAT Information Exchange System), istituito dal Regolamento UE 904/2010, integra le banche dati di tutti gli Stati membri ed è specifico per le operazioni intracomunitarie. Una partita IVA italiana attiva può non essere automaticamente abilitata al VIES per operazioni intra-UE: l'abilitazione VIES richiede una richiesta separata all'Agenzia delle Entrate.

Cosa cambia con la soppressione dal 1° gennaio 2027?

L'art. 170 del D.Lgs. 10/2026 sopprime formalmente l'art. 35-quater, ma il servizio di verifica delle partite IVA è imposto dalla normativa UE e non può essere abolito sostanzialmente. La disciplina sarà trasposta in un articolo equivalente del nuovo TUIVA, con probabili ampliamenti del servizio (più dati restituiti, integrazione anagrafica imprese, accesso multilingue). Il portale web e le API continueranno a funzionare in continuità; la transizione sarà trasparente per gli utenti.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.