← Torna a T.U. IVA - DPR 633/72
Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 28 TUIVA disciplinava la dichiarazione annuale IVA: testo originario in vigore dal 1° gennaio 1973, abrogato dal 22 luglio 1998 dal D.P.R. 322/1998 art. 9 che ha consolidato in unico testo la disciplina delle dichiarazioni fiscali (IRPEF, IRES, IRAP, IVA, sostituti d'imposta).
  • Disciplina previgente: presentazione della dichiarazione tra il 1° febbraio e il 15 marzo di ciascun anno per l'anno solare precedente, in duplice esemplare, secondo modello pubblicato in G.U. entro il 20 dicembre dell'anno precedente l'utilizzo.
  • Esoneri previgenti: contribuenti che hanno effettuato solo operazioni esenti ex art. 10, salvo obblighi di rettifica detrazioni ex art. 19-bis2; possibilità di presentazione di dichiarazione unificata annuale (IVA + IRPEF/IRES + sostituti) per contribuenti con periodo d'imposta coincidente con anno solare e non più di 10 sostituiti.
  • Disciplina attuale (post-1998): la dichiarazione IVA annuale è regolata dal D.P.R. 322/1998 art. 8 (modello IVA), con presentazione telematica entro il 30 aprile dell'anno successivo (modello IVA stand-alone) o entro il termine della dichiarazione redditi (Modello Redditi PF/SC integrato).
  • L'art. 28 TUIVA è formalmente soppresso dal 1° gennaio 2027 con D.Lgs. 10/2026, ma di fatto è abrogato dal 22 luglio 1998: la sua rilevanza è esclusivamente storica per ricostruire l'evoluzione normativa della dichiarazione IVA italiana.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 28 T.U.IVA – Dichiarazione annuale.

In vigore dal 01/01/1998 al 22/07/1998

Modificato da: Decreto legislativo del 02/09/1997 n. 313 Articolo 4

Soppresso dal 22/07/1998 da: Decreto del Presidente della Repubblica del 22/07/1998 n. 322 Articolo 9

Nota:Per la vigenza si rinvia agli artt. 12, 16 e 25 del DLG n. 241/97. Per l’applicabilita’ vedasi l’art. 4, comma 1, del D.P.R. n. 888/77. Per gli effetti vedasi art. 3 DL 557/93 e successive modificazioni.”1. Tra il 1 febbraio ed il 15 marzo di ciascun anno il contribuente presenta,
in duplice esemplare, la dichiarazione relativa allñanno solare precedente,
redatta in conformita’ al modello approvato con decreto del Ministro delle
finanze da pubblicare nella Gazzetta ufficiale entro il 20 dicembre dell’anno
precedente a quello in cui deve essere utilizzato. Sono esonerati dalla
presentazione della dichiarazione i contribuenti che nell’anno solare
precedente hanno effettuato soltanto operazioni esenti ai sensi dell’articolo
10 salvo che siano tenuti alle rettifiche delle detrazioni di cui all’articolo
19-bis2. I contribuenti con periodo d’imposta coincidente, agli effetti delle
imposte sui redditi, con l’anno solare obbligati alla presentazione anche
della dichiarazione dei redditi e di quella del sostituto d’imposta, qualora
abbiano effettuato ritenute alla fonte nei riguardi di non piu’ di dieci
soggetti, devono presentare, entro il termine di cui all’articolo 9 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la
dichiarazione unificata annuale, redatta in conformita’ all’articolo 8 dello
stesso decreto.
2. La dichiarazione deve indicare i dati e gli elementi necessari per la
individuazione del contribuente, per la determinazione dell’ammontare delle
operazioni e dell’imposta, nonche’ per l’effettuazione dei controlli e gli
altri elementi richiesti nel modello di dichiarazione, esclusi quelli che
l’amministrazione finanziaria e’ in grado di acquisire direttamente.
3. Il contribuente perde il diritto alle detrazioni non esercitate entro il
termine stabilito dall’articolo 19, comma 1, secondo periodo.
4. La dichiarazione annuale deve essere presentata anche dai contribuenti che
non hanno effettuato operazioni imponibili.”

Scopri i nostri servizi fiscali

Visita il nostro blog per informazioni gratuite e assistenza fiscale personalizzata

Commento

Storia e funzione dell'articolo: dichiarazione IVA pre-1998

L'art. 28 TUIVA è uno degli articoli storici del Testo Unico IVA italiano: era in vigore dal 1° gennaio 1973 (data di introduzione dell'IVA in Italia con il DPR 633/1972) e disciplinava la dichiarazione annuale IVA, adempimento centrale del sistema impositivo. La sua vita normativa è terminata il 22 luglio 1998 con l'entrata in vigore del DPR 322/1998 art. 9, che ha consolidato in un unico testo la disciplina di tutte le dichiarazioni fiscali italiane (IRPEF, IRES, allora IRPEG, IRAP, IVA, sostituti d'imposta) in un'ottica di razionalizzazione e armonizzazione.

Sebbene formalmente l'art. 28 sia soppresso dal 22 luglio 1998 dal DPR 322/1998 (norma successiva e speciale che lo abroga), la sua presenza nel testo del TUIVA è stata mantenuta per ragioni di continuità testuale: il TUIVA continua a contenere l'articolato originario del 1972 con annotazioni delle modifiche e abrogazioni successive. La definitiva eliminazione formale dal corpus normativo avverrà con il D.Lgs. 10/2026 (nuovo TU IVA) dal 1° gennaio 2027, che riordinerà l'intero testo unico eliminando articoli abrogati.

La disciplina previgente dell'art. 28: termini, contenuti, esoneri

Il testo originario dell'art. 28 prevedeva una serie di regole sulla dichiarazione IVA annuale che, pur formalmente abrogate, presentano interesse storico per comprendere l'evoluzione del sistema. Termini di presentazione: tra il 1° febbraio e il 15 marzo di ciascun anno per l'anno solare precedente. La dichiarazione era presentata in duplice esemplare (una copia all'amministrazione, una conservata dal contribuente) secondo modello pubblicato in Gazzetta Ufficiale entro il 20 dicembre dell'anno precedente l'utilizzo.

Esoneri: erano esonerati dalla presentazione i contribuenti che nell'anno solare precedente avevano effettuato soltanto operazioni esenti ex art. 10 (es. operazioni bancarie, assicurative, sanitarie). L'esonero non era applicabile ai contribuenti tenuti alle rettifiche delle detrazioni ex art. 19-bis2 (che richiedevano comunque la dichiarazione per gestire le rettifiche).

Dichiarazione unificata: i contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare obbligati alla presentazione anche della dichiarazione dei redditi e di quella del sostituto d'imposta, qualora avessero effettuato ritenute alla fonte nei confronti di non più di 10 soggetti, potevano presentare una dichiarazione unificata annuale, redatta secondo l'art. 8 DPR 600/1973. La dichiarazione unificata era una semplificazione per contribuenti minori (es. piccole imprese e professionisti con pochi dipendenti).

Il passaggio al DPR 322/1998: razionalizzazione delle dichiarazioni

Il DPR 322/1998 ha rappresentato una svolta storica nella disciplina delle dichiarazioni fiscali italiane. Prima del 1998, ogni imposta aveva la propria disciplina dichiarativa nel testo unico di riferimento (art. 28 TUIVA per IVA, art. 1 e seguenti DPR 600/1973 per IRPEF e sostituti, ecc.), con discipline disomogenee e adempimenti separati. Il DPR 322/1998 ha consolidato tutte le discipline dichiarative in un unico regolamento, semplificando l'applicazione e introducendo principi comuni.

Le innovazioni principali del DPR 322/1998: presentazione TELEMATICA obbligatoria della dichiarazione (sostituendo la presentazione cartacea); integrazione automatica nel sistema dell'Agenzia delle Entrate; modello IVA standalone (modello IVA) e modello unificato (Modello UNICO/Redditi) a scelta del contribuente; nuove scadenze armonizzate con quelle delle altre imposte. Le scadenze attuali della dichiarazione IVA: 30 aprile dell'anno successivo per il modello IVA standalone (es. dichiarazione IVA 2026 → entro 30 aprile 2027); termine della dichiarazione dei redditi (generalmente 30 ottobre/30 novembre) se presentata in modalità unificata Modello Redditi.

L'evoluzione tecnologica: dall'unica dichiarazione cartacea alla precompilazione

L'evoluzione della dichiarazione IVA dal 1973 ad oggi è esemplare della trasformazione del sistema fiscale italiano. 1973-1998 (regime art. 28): dichiarazione cartacea presentata in posta o uffici locali, manuale, su modulo prestampato. 1998-2017 (DPR 322/1998 prima fase): dichiarazione telematica via Entratel/Fisconline, ma compilazione ancora manuale del contribuente o consulente. 2018-2022 (introduzione fatturazione elettronica): dichiarazione telematica con dati progressivamente integrati con SDI (fatture elettroniche), riducendo errori e omissioni.

Dal 2022 ad oggi (precompilazione): l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione una dichiarazione IVA precompilata basata sui dati SDI (fatturazione elettronica) e SDI Corrispettivi (RT). Il contribuente riceve una dichiarazione precompilata con tutti i dati delle operazioni attive e passive, può confermare, modificare o integrare. Per il 2024, l'Agenzia ha esteso la precompilazione anche ai registri IVA, automatizzando ulteriormente. La trasformazione tecnologica ha drasticamente ridotto gli oneri dichiarativi e gli errori, ma resta in capo al contribuente la responsabilità finale di correttezza.

Coordinamento con LIPE e dichiarazione annuale

La disciplina attuale della dichiarazione IVA si coordina con la LIPE (Comunicazione delle Liquidazioni Periodiche IVA, obbligatoria dal 2017): la LIPE è una comunicazione trimestrale che riassume i dati delle liquidazioni mensili/trimestrali; la dichiarazione IVA annuale (modello IVA o Modello Redditi unificato) è la dichiarazione di sintesi con dati definitivi. La coerenza tra LIPE periodiche e dichiarazione annuale è verificata automaticamente dall'Agenzia delle Entrate.

Differenze rispetto al regime previgente dell'art. 28: la disciplina attuale è più articolata ma anche più automatizzata grazie a fatturazione elettronica e RT; la dichiarazione annuale non è più solo "liquidazione finale" ma documento di sintesi e controllo; la presentazione cartacea è scomparsa, sostituita interamente dalla via telematica.

Profili applicativi residuali

Sebbene l'art. 28 sia abrogato da oltre 25 anni, la sua presenza formale nel testo del TUIVA può creare confusione interpretativa per chi consulta il testo unico senza considerare le modifiche successive. La giurisprudenza tributaria e l'amministrazione finanziaria fanno costante riferimento al DPR 322/1998 come disciplina vigente delle dichiarazioni; l'art. 28 TUIVA è citato esclusivamente per ricostruire la storia normativa o per casi specifici di periodi d'imposta pre-1998 ancora in contenzioso (rari ma possibili per cause di lunga durata).

Per gli operatori e i consulenti fiscali, il riferimento operativo per la dichiarazione IVA è il DPR 322/1998 e i decreti annuali del MEF che approvano i modelli IVA, non l'art. 28 TUIVA. La definitiva eliminazione formale dell'art. 28 dal corpus normativo del TUIVA con il nuovo TU IVA del 2026-2027 risolverà l'ambiguità testuale, allineando il testo alla realtà normativa effettiva.

Significato storico e didattico dell'art. 28

L'art. 28 ha rilevanza storica e didattica significativa. Dimostra l'evoluzione del sistema dichiarativo italiano: dal 1973 al 1998, ciascuna imposta aveva la propria disciplina dichiarativa in testi unici separati; dal 1998 in poi, la razionalizzazione DPR 322/1998 ha consolidato tutte le discipline. Documenta la transizione dalla dichiarazione cartacea a quella telematica: il regime previgente prevedeva presentazione cartacea in duplice esemplare presso uffici locali; oggi tutto è telematico e progressivamente automatizzato.

Illustra la centralità dell'art. 19-bis2 (rettifica detrazioni): già nel 1973, la disciplina previgente prevedeva l'esonero dalla dichiarazione per contribuenti con sole operazioni esenti, ma con eccezione per chi doveva applicare rettifiche di detrazioni, riflettendo il principio di neutralità IVA che richiede comunque dichiarazione quando ci sono variazioni significative. Mostra l'origine della dichiarazione unificata: la possibilità di unificare IVA + redditi + sostituti era già prevista nel 1973 per piccoli contribuenti, e si è poi sviluppata nel modello UNICO (oggi Modello Redditi) ancora oggi utilizzato.

La transizione al nuovo TU IVA dal 2027

L'art. 28 è formalmente soppresso dal 1° gennaio 2027 con il D.Lgs. 10/2026 (nuovo TU IVA), ma di fatto è abrogato dal 22 luglio 1998 da oltre 25 anni e non ha più applicazione operativa. Il nuovo TU IVA non riprenderà l'articolo: la disciplina della dichiarazione IVA resta nel DPR 322/1998 (con eventuali aggiornamenti normativi). La soppressione formale del 2027 risolve l'ambiguità testuale derivante dalla mantenuta presenza dell'articolo abrogato nel TUIVA, allineando il testo alla realtà normativa.

Per gli operatori, niente cambia nella pratica: la disciplina vigente della dichiarazione IVA è quella del DPR 322/1998 e dei modelli IVA approvati annualmente dal MEF. La prossima fase evolutiva del sistema dichiarativo IVA è prevedibilmente quella della precompilazione completa e automatizzata, con il contribuente che diventa progressivamente "verificatore" dei dati precompilati anziché compilatore originario.

Prassi e linee guida

Circolare · n. 8/E dell'11 aprile 2024

Documento di prassi sugli adempimenti dichiarativi 2024, con specifica trattazione della dichiarazione IVA annuale: termini di presentazione, modelli, integrazioni e correzioni ex art. 8 DPR 322/1998. Indicazioni operative sui visti di conformita' e sulle modifiche al modello rispetto al 2023.

Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.it

Provvedimento · periodo d'imposta 2023

Documento ufficiale con modello e istruzioni per la dichiarazione annuale IVA prevista dall'art. 28 del DPR 633/1972, da presentare in via telematica ex art. 8 DPR 322/1998. Contiene quadri, frontespizio, modalita' di compilazione e termini per i contribuenti e gli intermediari abilitati.

Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.it

Domande frequenti

L'art. 28 TUIVA è ancora in vigore?

No, è abrogato dal 22 luglio 1998 dal DPR 322/1998 art. 9 che ha consolidato la disciplina di tutte le dichiarazioni fiscali italiane (IVA, IRPEF, IRES, IRAP, sostituti d'imposta) in un unico regolamento. Sebbene il testo dell'art. 28 sia formalmente ancora presente nel TUIVA per ragioni di continuità testuale, non ha più applicazione operativa da oltre 25 anni. La definitiva eliminazione formale dal corpus normativo avverrà dal 1° gennaio 2027 con il D.Lgs. 10/2026 (nuovo TU IVA). Per gli operatori, il riferimento operativo per la dichiarazione IVA è esclusivamente il DPR 322/1998 e i decreti annuali del MEF che approvano i modelli IVA.

Quali erano i termini di presentazione della dichiarazione IVA secondo l'art. 28?

Il testo originario dell'art. 28 prevedeva la presentazione della dichiarazione tra il 1° febbraio e il 15 marzo di ciascun anno per l'anno solare precedente, in duplice esemplare (cartacea), secondo modello pubblicato in Gazzetta Ufficiale entro il 20 dicembre dell'anno precedente l'utilizzo. Discipline diverse rispetto a oggi: la disciplina attuale del DPR 322/1998 prevede presentazione telematica entro il 30 aprile dell'anno successivo (modello IVA standalone) o entro il termine della dichiarazione redditi (Modello Redditi unificato). Il DPR 322/1998 ha esteso significativamente i termini, allineandoli con quelli delle altre dichiarazioni fiscali.

Cos'è la dichiarazione IVA precompilata e quando è iniziata?

Dal 2022 (per periodi d'imposta dal 2021), l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti una dichiarazione IVA precompilata basata sui dati raccolti automaticamente via SDI (fatturazione elettronica obbligatoria dal 1° gennaio 2019) e SDI Corrispettivi (RT obbligatori dal 1° gennaio 2020). Il contribuente riceve una dichiarazione precompilata con i dati delle operazioni attive e passive, e può confermare, modificare o integrare. Dal 2024, l'Agenzia ha esteso la precompilazione anche ai registri IVA. La precompilazione riduce drasticamente errori e oneri dichiarativi, ma resta in capo al contribuente la responsabilità finale della correttezza dei dati. È l'evoluzione naturale del sistema fiscale digitalizzato italiano.

Cosa è cambiato con il DPR 322/1998 rispetto all'art. 28 TUIVA?

Il DPR 322/1998 ha rappresentato una svolta storica: ha consolidato in un unico regolamento la disciplina di TUTTE le dichiarazioni fiscali italiane (IVA, IRPEF, IRES, IRAP, sostituti d'imposta), che prima erano disperse in testi unici separati con discipline disomogenee. Innovazioni principali: presentazione TELEMATICA obbligatoria (sostituendo la cartacea); integrazione automatica nel sistema dell'Agenzia delle Entrate; modello IVA standalone + modello unificato (UNICO, oggi Modello Redditi); scadenze armonizzate. La dichiarazione unificata era già prevista nell'art. 28 TUIVA per piccoli contribuenti con non più di 10 sostituiti, ma è stata estesa a tutti dal 1998. La razionalizzazione ha semplificato significativamente gli adempimenti per imprese e professionisti.

Quale è oggi la disciplina vigente della dichiarazione IVA annuale?

DPR 322/1998 art. 8 (modello IVA) integrato dai decreti annuali del MEF che approvano il modello specifico per ciascun anno. Modalità di presentazione: telematica obbligatoria via servizi Entratel/Fisconline dell'Agenzia delle Entrate. Termini: 30 aprile dell'anno successivo per il modello IVA standalone (es. IVA 2026 → entro 30 aprile 2027); termine della dichiarazione dei redditi (30 ottobre/30 novembre tipicamente) se presentata in modalità unificata Modello Redditi. Strumenti di supporto: dichiarazione precompilata dell'Agenzia delle Entrate (dal 2022), registri IVA precompilati (dal 2024). Coordinamento con LIPE (Comunicazione Liquidazioni Periodiche, dal 2017, trimestrale). Sanzioni per omessa/tardiva: D.Lgs. 471/1997 e 472/1997 con ravvedimento operoso applicabile.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.