Indice
- Norma soppressa dal 1° gennaio 1992 per effetto dell'art. 4 della Legge 413/1991: l'art. 31 del DPR 633/1972 disciplinava il primo regime forfettario IVA italiano dedicato ai contribuenti minimi.
- Funzionamento storico: chi nell'anno solare precedente aveva realizzato un volume d'affari non superiore a 18 milioni di lire poteva ridurre l'imposta dovuta applicando percentuali forfettarie (10% per arti e professioni, 23% per imprese di servizi, 48% per le altre imprese).
- Meccanica: si calcolava prima l'IVA piena sulle operazioni imponibili registrate, poi si abbatteva la base con la percentuale di settore, ottenendo un'imposta netta significativamente più bassa rispetto al regime ordinario.
- Esclusioni: la norma non si applicava alle società di capitali, agli enti, alle stabili organizzazioni di non residenti né alle attività agricole, di pesca o di agenzie di viaggio (artt. 34, 74, 74-ter del decreto).
- Eredità: l'art. 31, pur abrogato, è il progenitore concettuale di tutti i successivi regimi agevolati IVA per piccole partite IVA, dal regime supersemplificato del 1993 ai minimi del 2007 fino agli attuali forfettari di cui alla Legge 190/2014.
- Rilevanza pratica oggi: zero per chi opera oggi (la disciplina vigente è quella della L. 190/2014); la norma resta utile per ricostruire l'evoluzione storica della tassazione delle piccole imprese e degli abusi che ne provocarono la soppressione.
Testo dell'articoloVigente
Art. 31 T.U.IVA – Applicazione dell’imposta per i contribuenti minimi.
In vigore dal 30/04/1989 al 01/01/1992
Modificato da: Decreto del Presidente della Repubblica del 31/03/1979 n. 94 Articolo 9
Soppresso dal 01/01/1992 da: Legge del 30/12/1991 n. 413 Articolo 4
“1. Per i contribuenti che nell’anno solare precedente hanno realizzato un
volume di affari, ragguagliato ad anno, non superiore a 18 milioni di lire, l’imposta dovuta e’ determinata riducendo l’ammontare dell’ imposta sul
valore aggiunto relativa alle operazioni imponibili effettuate, registrate nell’anno, della percentuale del 10 per cento se trattasi di esercizio di
arti e professioni, del 23 per cento se trattasi di esercizio di impresa consistente nella prestazione di servizi, e del 48 per cento se trattasi di
esercizio di impresa avente per oggetto altre attivita’. Per i soggetti che iniziano l’attivita’ il volume di affari dichiarato in via presuntiva e’
ragguagliato ad anno. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 valgono agli effetti della
dichiarazione annuale, delle liquidazioni periodiche e dei relativi versamenti di cui agli articoli 28, 30 e 33.
3. Per i contribuenti che esercitano attivita’ in relazione alle quali sono previste percentuali diverse, l’imposta sul valore aggiunto e’ calcolata
separatamente per ciascuna attivita’ a condizione che le operazioni effettuate siano annotate distintamente nei registri di cui agli articoli 23
e 24. In mancanza della distinta annotazione si applica, relativamente a tutte le attivita’, la percentuale piu’ elevata.
4. Se nel corso dell’anno il limite di 18 milioni di lire e’ superato, le disposizioni di cui ai precedenti commi cessano di avere applicazione dalla
liquidazione relativa al trimestre nel corso del quale il limite e’ superato e l’ imposta dovuta per l’ anno e’ calcolata nei modi ordinari; tuttavia
l’imposta dovuta per l’anno non puo’ comunque essere inferiore all’ importo determinato applicando il rapporto tra 18 milioni di lire e l’ ammontare
complessivo delle operazioni effettuate, registrate nell’ anno, all’ ammontare dell’ imposta relativa alle operazioni imponibili effettuate,
registrate nell’ anno, ulteriormente ridotto della percentuale di cui al comma 1 stabilita per il tipo di attivita’ esercitata.
5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle societa’, agli enti e alle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non
residenti di cui all’articolo 87, comma 1, lettere a), b) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; non si applicano altresi’ per le attivita’ di cui agli articoli 34, compresa quella di esercizio della pesca
marittima, 74, e 74 ter del presente decreto. 6. I contribuenti che applicano l’imposta ai sensi del comma 1 non possono
avvalersi della facolta’ di acquistare o importare beni o servizi senza applicazione dell’imposta di cui ai commi 1, lettera c), e 2 dell’articolo 8
e al comma 2 degli articoli 8 bis e 9 e all’articolo 68, lettera a); le imprese manufatturiere che acquistano rottami o altri beni di cui al sesto
comma dell’articolo 74 sono tenute al pagamento della relativa imposta e devono a tal fine tenerne distintamente conto nella liquidazione relativa al
periodo in cui sono state annotate le fatture ricevute o emesse. 7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti che
optano per l’applicazione dell’imposta nel modo normale nella dichiarazione annuale relativa all’anno precedente ovvero che esercitano tale opzione
nella dichiarazione di inizio dell’ attivita’. L’opzione vale per tutte le attivita’ esercitate, salvo quanto disposto nel comma 5; essa ha effetto,
fino a quando non e’ revocata e in ogni caso per almeno un triennio.”
Scopri i nostri servizi fiscali
Visita il nostro blog per informazioni gratuite e assistenza fiscale personalizzata
Commento
L'articolo 31 del Testo Unico IVA (DPR 633/1972) è oggi una norma archeologica: vigente dal 30 aprile 1989 al 1° gennaio 1992, meno di tre anni, ma di grandissima rilevanza storica perché rappresenta il primo tentativo organico del legislatore italiano di costruire un regime agevolato IVA per i piccoli contribuenti. Comprenderne struttura, ratio e fallimento è indispensabile per capire perché oggi i forfettari di cui alla Legge 190/2014 sono costruiti come sono, ovvero come regime di franchigia dall'imposta e non come riduzione percentuale dell'IVA dovuta.
Il contesto storico: il problema dei contribuenti minimi nel sistema IVA degli anni '80
Quando il sistema IVA italiano viene introdotto con il DPR 633/1972, in attuazione delle direttive comunitarie 67/227/CEE e 67/228/CEE, il legislatore costruisce un meccanismo unico per tutti i soggetti passivi: fatturazione, registrazione, liquidazione periodica, dichiarazione annuale, versamenti. Il sistema è pensato per imprese strutturate, ma viene applicato indistintamente anche al milione abbondante di artigiani, commercianti al dettaglio e piccoli professionisti che caratterizzano il tessuto produttivo italiano. Già nei primi anni '80 emerge il problema: gli adempimenti IVA sono sproporzionati rispetto al gettito generato dai piccoli contribuenti, l'evasione è strutturalmente alta, e i costi di compliance soffocano l'iniziativa autonoma.
La risposta legislativa arriva con il DL 69/1989, convertito in L. 154/1989, che riscrive l'art. 31 del TUIVA introducendo il regime forfettario per i contribuenti minimi. La logica è semplice: chi rimane sotto un volume d'affari modesto (18 milioni di lire, circa 9.300 euro di valore odierno una volta corretto per l'inflazione, ma all'epoca rappresentava davvero un'attività piccola di sussistenza) paga l'IVA piena sulle vendite ma poi può abbattere l'imposta dovuta di una percentuale forfettaria, calibrata sul presunto incidenza media dell'IVA assolta sugli acquisti tipici del settore.
Il meccanismo di calcolo: percentuali forfettarie per settore
L'art. 31 stabiliva tre aliquote di abbattimento, costruite sulla base di studi statistici dell'epoca circa il margine medio per categoria:
L'imposta dovuta in regime forfettario era quindi calcolata così: si determinava prima l'IVA piena sulle operazioni imponibili registrate nell'anno (ad esempio: vendite per 15 milioni di lire al 19% = 2.850.000 lire di IVA); poi si abbatteva l'importo con la percentuale di settore (per un commerciante: 2.850.000 × 48% = 1.368.000 lire). Era poi questa IVA ridotta che il contribuente liquidava periodicamente e versava con F24 (allora ancora il bollettario), senza alcun obbligo di tenere registrazioni dettagliate degli acquisti né di conservare le fatture passive ai fini del calcolo del tributo.
Il superamento della soglia: una regola peculiare anti-abuso
Il comma 4 dell'art. 31 introduceva una regola di sorveglianza durante l'anno: se nel corso dell'esercizio il volume d'affari superava i 18 milioni di lire, le agevolazioni cessavano immediatamente dalla liquidazione del trimestre nel corso del quale il limite era stato sforato. Tuttavia, per evitare che l'uscita dal regime fosse traumatica e che il fisco perdesse gettito, il legislatore inseriva un meccanismo di imposta minima ricostruttiva: l'imposta annua dovuta non poteva essere comunque inferiore a quella che si sarebbe ottenuta applicando il rapporto fra 18 milioni e il volume effettivo, con riproporzionamento della percentuale di abbattimento. Questa regola era concepita per impedire che il contribuente sforasse deliberatamente la soglia a fine anno per uscire dal regime e dichiarare poi un'imposta normale ridotta artificialmente con detrazioni concentrate negli ultimi mesi.
Le esclusioni soggettive e oggettive
Il comma 5 escludeva dal regime tutti i soggetti strutturalmente più articolati: società di capitali, enti commerciali e non commerciali, stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Il regime era pensato esclusivamente per la persona fisica imprenditore o professionista, in coerenza con la finalità di semplificazione per il piccolo contribuente individuale. Erano altresì escluse le attività che già godevano di regimi speciali con detrazione forfettaria propria, agricoltura (art. 34), pesca marittima, agenzie di viaggio (art. 74-ter), per evitare la sovrapposizione di agevolazioni e doppi regimi forfettari.
Il comma 6 portava un altro vincolo importante: i contribuenti in regime forfettario IVA non potevano avvalersi del plafond degli esportatori abituali (artt. 8, 8-bis, 9, 68 lett. a). La logica era impeccabile: chi calcolava l'imposta in modo forfettario non doveva poter cumulare l'agevolazione con la facoltà di acquistare senza IVA, perché ciò avrebbe trasformato la riduzione percentuale in azzeramento totale del tributo per soggetti già modesti.
Perché il regime fu abrogato dopo soli due anni e mezzo
L'art. 31 viene soppresso a partire dal 1° gennaio 1992 per effetto dell'art. 4 della Legge 30 dicembre 1991 n. 413, la cosiddetta legge fiscale 1992 del Governo Andreotti VII. Le ragioni dell'abrogazione, ricostruibili dalla relazione governativa al disegno di legge e dai dibattiti parlamentari dell'epoca, sono essenzialmente tre.
Primo: il regime era diventato strutturalmente lassista. La percentuale di abbattimento del 48% per le imprese commerciali superava sistematicamente l'incidenza reale dell'IVA sugli acquisti per molte categorie merceologiche, soprattutto nella distribuzione di prodotti a basso valore aggiunto, generando un beneficio fiscale superiore a quello giustificato dalla logica del regime. Per molte attività, il regime forfettario art. 31 era diventato una vera e propria area di evasione «legalizzata».
Secondo: il regime non era armonizzato con la Sesta direttiva IVA 77/388/CEE. L'allora Comunità Economica Europea pretendeva che le franchigie e i regimi agevolati per i piccoli contribuenti seguissero schemi standardizzati, prevalentemente di esenzione/franchigia totale (cosiddetto schema dell'art. 24 della direttiva), non di riduzione percentuale dell'imposta dovuta. Lo schema italiano dell'art. 31 era anomalo nel panorama europeo e generava difficoltà di armonizzazione.
Terzo: l'aumento dell'aliquota IVA ordinaria dal 19% al 19% maggiorato e poi al 20% dal 1997 e successivamente al 21% e al 22% dal 2013 avrebbe progressivamente reso le percentuali forfettarie originali (calibrate sul 19%) tecnicamente obsolete.
L'eredità storica: dalla L. 413/1991 ai forfettari odierni
La soppressione dell'art. 31 non chiude il problema dei contribuenti minimi, ma apre una stagione di sperimentazioni durata quasi trent'anni:
La direzione evolutiva è chiara: dal forfettario «a sconto» dell'art. 31 alla franchigia totale dei forfettari L. 190/2014. La logica della riduzione percentuale dell'IVA è stata abbandonata in favore di un esonero pieno dall'imposta sul valore aggiunto, sostituito da un'imposta sostitutiva sul reddito. Questa è la lezione di policy fiscale che possiamo trarre dalla parabola dell'art. 31: i regimi forfettari che lasciano l'IVA in piedi e si limitano a ridurla percentualmente sono fragili, perché si prestano facilmente all'arbitraggio e all'abuso; molto più solidi sono i regimi che escludono integralmente i piccoli contribuenti dal sistema IVA, sostituendolo con un'imposta semplice sul reddito.
Rilevanza per il commercialista oggi: zero pratico, alto valore didattico
L'art. 31 del TUIVA è oggi una norma di studio storico, senza alcuna applicazione pratica. Nessun contribuente lo applica, nessuna verifica fiscale lo richiama, nessun avviso di accertamento può fondarsi su di esso (i termini di decadenza per l'accertamento di violazioni 1989-1991 sono ampiamente decorsi). Resta tuttavia significativo per chi vuole comprendere l'evoluzione del sistema IVA italiano e le ragioni profonde delle scelte di policy odierne. Per il professionista che assiste forfettari, conoscere il fallimento dell'art. 31 aiuta a capire perché oggi la franchigia totale è preferibile alla riduzione percentuale, perché le soglie attuali (85.000 euro) sono molto più alte di quelle storiche (18 milioni di lire = circa 9.300 euro di potere d'acquisto), e perché il legislatore ha scelto di abbinare la franchigia IVA con un'imposta sostitutiva sul reddito anziché con uno sconto IVA.
Riferimenti normativi
Norma soppressa: art. 31 DPR 633/1972 (TUIVA), nel testo modificato dal DL 69/1989 conv. in L. 154/1989. Norma abrogatrice: art. 4 L. 413/1991, in vigore dal 1° gennaio 1992. Norme attualmente vigenti per i piccoli contribuenti: art. 1 commi 54-89 L. 190/2014 (regime forfettario, novellato dalla Legge di Bilancio 2023 L. 197/2022 e dalla L. 207/2024). Per gli adempimenti residuali ancora applicabili a chi non rientra nei forfettari: artt. 21, 23, 28, 30, 32 del TUIVA.
Prassi e linee guida
Agenzia delle Entrate · modulistica e istruzioni
Dichiarazioni IVA
Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.itDomande frequenti
L'art. 31 del TUIVA è ancora applicabile?
No. La norma è stata soppressa dal 1° gennaio 1992 per effetto dell'art. 4 della L. 413/1991. Nessun contribuente può oggi avvalersi del regime forfettario IVA da essa disciplinato. La disciplina vigente per i piccoli contribuenti è il regime forfettario di cui alla L. 190/2014 art. 1 commi 54-89, con soglia attuale di 85.000 euro di volume d'affari.
Quali percentuali di abbattimento prevedeva l'art. 31?
Il comma 1 stabiliva tre percentuali forfettarie applicabili all'IVA piena calcolata sulle operazioni imponibili: 10% per arti e professioni, 23% per imprese di servizi, 48% per imprese aventi per oggetto altre attività (tipicamente commercio e produzione di beni). Le percentuali riflettevano l'incidenza media stimata dell'IVA sugli acquisti tipici di ciascun settore.
Quali soggetti erano esclusi dal regime art. 31?
Le esclusioni soggettive (comma 5) coprivano società di capitali, enti, stabili organizzazioni in Italia di non residenti. Le esclusioni oggettive escludevano attività già beneficiarie di regimi speciali: agricoltura (art. 34 TUIVA), pesca marittima, agenzie di viaggio (art. 74-ter TUIVA). Era inoltre vietato cumulare il regime con il plafond degli esportatori abituali.
Perché l'art. 31 è stato abrogato?
Per tre ragioni convergenti: (1) le percentuali forfettarie erano diventate troppo generose rispetto all'incidenza reale dell'IVA sugli acquisti per molte categorie, generando un beneficio sproporzionato; (2) lo schema italiano non era armonizzato con la Sesta direttiva CEE 77/388, che prediligeva schemi di franchigia totale; (3) la successiva evoluzione delle aliquote IVA avrebbe reso obsolete le percentuali calibrate sul 19%.
Qual è la disciplina che ha sostituito l'art. 31?
Dopo la soppressione, il legislatore ha sperimentato vari regimi: il supersemplificato della L. 537/1993, l'art. 32-bis del TUIVA (2007-2008), il regime dei minimi della L. 244/2007 art. 1 commi 96-117 (2008-2014), e infine il regime forfettario della L. 190/2014 art. 1 commi 54-89, attualmente vigente con soglia di 85.000 euro, imposta sostitutiva 15% (5% per le nuove attività nei primi 5 anni) e franchigia totale IVA.
Vedi anche