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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche
In sintesi
  • Norma soppressa dal 3 marzo 2000: l'art. 33 del DPR 633/1972 disciplinava un regime opzionale di semplificazione delle liquidazioni periodiche e dei versamenti IVA per i contribuenti minori, vigente solo per due anni (09/04/1998 al 03/03/2000).
  • Soglie d'accesso: volume d'affari nell'anno precedente non superiore a 360 milioni di lire (≈ 186.000 euro) per imprese di servizi e arti/professioni, ovvero un miliardo di lire (≈ 516.000 euro) per imprese con altre attività.
  • Meccanica del regime: il contribuente poteva optare per liquidazioni e versamenti trimestrali entro il 5 del secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari, oppure per il versamento dell'imposta annua entro il 15 marzo (o termine della dichiarazione unificata).
  • Maggiorazione interessi: chi si avvaleva dell'opzione doveva maggiorare i versamenti dell'1,50% a titolo di interessi sulla rateazione, contropartita finanziaria della dilazione concessa.
  • Soppressione 2000: il DPR 542/1999 art. 11 rifuse la disciplina nel sistema delle liquidazioni trimestrali ordinarie (oggi disciplinate dall'art. 7 dello stesso DPR 542/1999), eliminando l'opzione speciale e armonizzando il calendario dei versamenti.
  • Rilevanza oggi: zero pratica. La disciplina attuale dei contribuenti trimestrali è quella dell'art. 7 del DPR 542/1999 con soglie aggiornate (€ 400.000 servizi / € 700.000 altre attività, allineate all'art. 32 TUIVA), maggiorazione interessi 1% e versamento entro il 16 del 2° mese successivo al trimestre.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 33 T.U.IVA – Semplificazioni per i contribuenti minori relative alle dichiarazioni e ai versamenti.

In vigore dal 09/04/1998 al 03/03/2000 con effetto dal 01/01/1998

Modificato da: Decreto legislativo del 23/03/1998 n. 56 Articolo 2

Soppresso dal 03/03/2000 da: Decreto del Presidente della Repubblica del 14/10/1999 n. 542 Articolo 11

Nota:Nel dettaglio, per la vigenza, si rinvia all’art. 12, DLG n. 241/97. Nel dettaglio, per la vigenza, si rinvia all’art. 12, DLG n. 241/97. Per l’applicabilita’ vedasi l’art. 4, comma 1, del D.P.R. n. 888/77. Per gli effetti vedasi l’art. 3, ultimo comma, della L. n. 31/80 .”1. I contribuenti che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a trecentosessantamilioni di lire per le
imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti e
professioni, ovvero di lire un miliardo per le imprese aventi per
oggetto altre attivita’, possono optare, dandone comunicazione
all’ufficio competente nella dichiarazione relativa all’anno precedente,
ovvero nella dichiarazione di inizio attivita’:
a) per l’annotazione delle liquidazioni periodiche e dei relativi
versamenti entro il giorno 5 del secondo mese successivo a ciascuno dei
primi tre trimestri solari; qualora l’imposta non superi il limite di
lire cinquantamila il versamento dovra’ essere effettuato insieme a quella
dovuta per il trimestre successivo;
b) per il versamento dell’imposta dovuta entro il 15 marzo di
ciascun anno ovvero entro il termine previsto per il pagamento delle somme
dovute in base alla dichiarazione unificata annuale, maggiorando le somme da
versare degli interessi, nella misura dello 0,50 per cento per ogni mese o
frazione di mese successivo alla predetta data.
2. Nei confronti dei contribuenti che esercitano
contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attivita’ e non
provvedono alla distinta annotazione dei corrispettivi resta
applicabile il limite di trecentosessantamilioni di lire
relativamente a tutte le attivita’ esercitate.
3. Per i soggetti che esercitano l’opzione di cui al comma 1, le somme
da versare devono essere maggiorate degli interessi nella misura
dell’1,50 per cento, previa apposita annotazione nei registri di cui agli
articoli 23 e 24. L’opzione ha effetto a partire dall’anno in cui e’
esercitata e fino a quando non sia revocata. La revoca deve essere
comunicata all’ufficio nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall’anno in
corso.”

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Commento

L'articolo 33 del Testo Unico IVA (DPR 633/1972), nella versione introdotta dal D.Lgs. 56/1998 e in vigore dal 9 aprile 1998 al 3 marzo 2000, è una norma dalla vita brevissima, meno di due anni, e oggi interamente storica, ma rappresenta un tassello significativo nell'evoluzione del sistema delle liquidazioni periodiche IVA per i contribuenti minori. Studiarne i contenuti è utile per comprendere la stratificazione normativa che ha condotto all'attuale disciplina dei contribuenti trimestrali, regolata dal DPR 542/1999 e successive modificazioni, e per cogliere la logica di policy fiscale che ha spinto il legislatore a unificare progressivamente i calendari di versamento.

La genesi: il D.Lgs. 56/1998 e la riforma dei versamenti IVA

L'art. 33, nella sua formulazione del 1998, nasce nel contesto di una più ampia riforma del sistema dei versamenti tributari. Il D.Lgs. 23 marzo 1998 n. 56, provvedimento attuativo della legge delega 662/1996, riscrive in profondità le modalità di liquidazione e versamento dell'IVA, introducendo per la prima volta il versamento unificato F24 (in vigore dal 1° gennaio 1998) e razionalizzando il calendario delle scadenze. In questo quadro, l'art. 33 del TUIVA viene riformulato per offrire ai contribuenti minori un regime opzionale ulteriormente semplificato rispetto al regime ordinario delle liquidazioni mensili.

Le soglie quantitative: 360 milioni di lire / 1 miliardo di lire

Il comma 1 individuava i destinatari del regime con soglie commisurate alla dimensione dell'attività:

  • 360 milioni di lire (circa 186.000 euro al cambio di conversione fissato 1936,27 lire = 1 euro) per le imprese di servizi e per gli esercenti arti e professioni;
  • 1 miliardo di lire (circa 516.000 euro) per le imprese aventi per oggetto altre attività (commercio, produzione di beni).

Per i contribuenti che svolgevano contemporaneamente prestazioni di servizi e altre attività, e che non distinguevano nelle annotazioni i corrispettivi delle due categorie, si applicava la soglia più bassa (360 milioni di lire) relativamente a tutte le attività esercitate. Questa regola, costruita per impedire l'aggiramento delle soglie attraverso una contabilità promiscua, è la stessa che ancora oggi caratterizza l'attuale art. 7 del DPR 542/1999 e l'art. 32 del TUIVA.

Le due opzioni offerte: trimestrale a calendario speciale o annuale

Il comma 1 lett. a) consentiva al contribuente di optare per liquidazioni periodiche trimestrali con versamento entro il 5 del secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari (5 maggio, 5 agosto, 5 novembre). Era prevista una franchigia tecnica per i versamenti minimi: se l'imposta dovuta non superava 50.000 lire (circa 26 euro), il versamento poteva essere effettuato insieme a quello del trimestre successivo, evitando movimentazioni finanziarie sproporzionate al gettito.

Il comma 1 lett. b) offriva invece un'opzione più radicale: il versamento dell'imposta annua entro il 15 marzo dell'anno successivo, oppure entro il termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata annuale. Questa opzione comportava la rinuncia alle liquidazioni periodiche infrannuali, con un effetto di compressione amministrativa molto importante per il piccolo contribuente, che doveva fare i conti con l'IVA solo una volta all'anno. La contropartita era una maggiorazione di interessi dello 0,50% per ogni mese o frazione di mese di rinvio rispetto al 15 marzo.

La maggiorazione di interessi sull'opzione trimestrale: l'1,50%

Il comma 3 introduceva una regola finanziariamente importante: chi optava per il regime semplificato del comma 1 lett. a) doveva maggiorare le somme da versare degli interessi nella misura dell'1,50%, da annotare nei registri IVA fatture emesse (art. 23) e corrispettivi (art. 24). La logica era trasparente: il contribuente trimestrale liquidava ogni tre mesi anziché ogni mese, godendo di un beneficio finanziario (mediamente, un mese e mezzo di dilazione), che il legislatore voleva neutralizzare attraverso un interesse compensativo. La medesima logica sopravvive ancora oggi nell'art. 7 c. 1 del DPR 542/1999, che impone una maggiorazione dell'1% sui versamenti trimestrali, l'aliquota è stata ridotta nel tempo per allinearla al costo del denaro post-introduzione dell'euro.

L'opzione era pluriennale e revocabile per dichiarazione

L'ultima parte del comma 3 stabiliva che l'opzione produceva effetti dall'anno della comunicazione e proseguiva fino a revoca espressa. La revoca doveva essere comunicata all'ufficio nella dichiarazione annuale e produceva effetti dall'anno in corso. Questa struttura, opzione tacitamente confermata, revoca espressa, è ancora oggi caratteristica delle scelte opzionali nel sistema IVA italiano (art. 1 DPR 442/1997 in materia di opzioni).

Perché l'art. 33 è stato soppresso dopo soli due anni

L'abrogazione arriva con il DPR 14 ottobre 1999 n. 542, articolo 11, in vigore dal 3 marzo 2000. Il DPR 542/1999, un regolamento di delegificazione adottato in attuazione della L. 437/1997, riscrive integralmente la disciplina delle liquidazioni periodiche IVA, accorpando in un unico testo le regole prima sparse fra TUIVA, decreti ministeriali e circolari. La soppressione dell'art. 33 risponde a tre logiche convergenti.

Prima logica: razionalizzazione del calendario. L'art. 33 prevedeva versamenti il 5 del secondo mese (5 maggio/agosto/novembre), mentre il regime ordinario prevedeva il 16 del mese successivo al trimestre (16 aprile/luglio/ottobre). Avere due calendari paralleli per gli stessi contribuenti minori era inefficiente. Il DPR 542/1999 unifica tutto sul giorno 16, allineando l'IVA agli altri tributi pagati con F24.

Seconda logica: eliminazione dell'opzione di versamento annuale. Il comma 1 lett. b) dell'art. 33 (versamento al 15 marzo) era una concessione molto generosa che il legislatore ha ritenuto antieconomica per le casse erariali (un anno di dilazione su gettito IVA non genera abbastanza interesse al ritmo dello 0,50%/mese per compensare il costo del denaro pubblico) e tecnicamente complessa (richiedeva controlli specifici). È stata abolita senza sostituzione.

Terza logica: armonizzazione delle soglie. Le soglie del 1998 (360 mln/1 mld lire) erano disallineate rispetto a quelle dell'art. 32 TUIVA (sui contribuenti minori bollettario). Il DPR 542/1999, integrato dalle successive modifiche, ha gradualmente armonizzato i parametri portandoli all'attuale schema 400.000 euro servizi / 700.000 euro altre attività, comune sia alla disciplina trimestrale sia al bollettario.

L'attuale disciplina sostitutiva: art. 7 DPR 542/1999

Il regime trimestrale opzionale per contribuenti minori è oggi disciplinato dall'art. 7 del DPR 14 ottobre 1999 n. 542 e successive modificazioni. Le caratteristiche principali sono:

  • Soglie d'accesso: volume d'affari anno precedente non superiore a € 400.000 per imprese di servizi e arti/professioni, o € 700.000 per imprese aventi altre attività (allineate all'art. 32 TUIVA);
  • Liquidazioni e versamenti trimestrali entro il giorno 16 del secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari (16 maggio, 16 agosto, 16 novembre) e saldo annuale entro il 16 marzo dell'anno successivo;
  • Maggiorazione interessi dell'1% (ridotta dall'1,50% del 1998) sui versamenti dovuti, da indicare nelle dichiarazioni periodiche LIPE;
  • Comunicazione dell'opzione tramite la dichiarazione annuale IVA o, per i nuovi contribuenti, con la dichiarazione di inizio attività.

Inoltre, dal 1° gennaio 2017 (DL 193/2016) la disciplina è integrata dall'obbligo di trasmissione telematica delle liquidazioni periodiche IVA (LIPE) con le scadenze del 31 maggio, 30 settembre, 30 novembre e 28 febbraio, scadenze che valgono per tutti i contribuenti (mensili e trimestrali) e che hanno introdotto un livello di monitoraggio quasi continuo del comportamento fiscale dei soggetti passivi.

Rilevanza per il commercialista oggi: solo storica

L'art. 33 del TUIVA è oggi una norma di studio. Nessun contribuente lo applica, nessun avviso di accertamento può fondarsi su di esso (i termini di decadenza per accertamenti su periodi d'imposta 1998-1999 sono ampiamente decorsi: 5 anni ordinari + raddoppio in caso di violazione penale = al massimo fino al 2009). Resta tuttavia significativo come tassello dell'evoluzione del sistema dei versamenti IVA italiano, e in particolare come esempio di una norma «buon proposito» (offrire al piccolo contribuente la massima semplificazione possibile) rapidamente abbandonata per ragioni di sistema (esigenza di controllo continuo del gettito, armonizzazione dei calendari, eliminazione di opzioni gratuite per le casse erariali).

Riferimenti normativi

Norma soppressa: art. 33 DPR 633/1972 (TUIVA), nel testo riformulato dall'art. 2 D.Lgs. 56/1998. Norma abrogatrice: art. 11 DPR 14 ottobre 1999 n. 542, in vigore dal 3 marzo 2000. Disciplina vigente sostitutiva: art. 7 DPR 542/1999 (liquidazioni trimestrali per contribuenti minori); DL 193/2016 art. 4 (trasmissione telematica LIPE); art. 32 TUIVA (soglie armonizzate per contribuenti minori); DPR 442/1997 (regime delle opzioni IVA).

Domande frequenti

L'art. 33 del TUIVA è ancora applicabile?

No. La norma è stata soppressa dal 3 marzo 2000 per effetto dell'art. 11 del DPR 14 ottobre 1999 n. 542. Vigente solo per circa due anni (1998-2000), è oggi norma storica senza applicazione pratica. La disciplina vigente delle liquidazioni trimestrali per contribuenti minori è l'art. 7 del DPR 542/1999, con soglie 400.000 euro servizi / 700.000 euro altre attività.

Quali soglie prevedeva il regime art. 33?

Volume d'affari nell'anno solare precedente non superiore a 360 milioni di lire (≈ 186.000 euro) per le imprese di servizi e per gli esercenti arti e professioni, ovvero a 1 miliardo di lire (≈ 516.000 euro) per le imprese aventi per oggetto altre attività. Per chi svolgeva attività promiscue senza distinte annotazioni si applicava la soglia più bassa a tutte le attività esercitate.

Quali due opzioni offriva l'art. 33?

Lett. a) liquidazione trimestrale con versamento entro il 5 del secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari, con franchigia tecnica per somme inferiori a 50.000 lire; lett. b) versamento dell'imposta annua entro il 15 marzo dell'anno successivo (o termine della dichiarazione unificata), con maggiorazione interessi 0,50% per ogni mese di dilazione.

Perché l'art. 33 è stato soppresso?

Per tre ragioni: razionalizzazione del calendario (eliminazione del giorno 5 in favore del giorno 16 unificato), abolizione dell'opzione di versamento annuale al 15 marzo (giudicata antieconomica per le casse erariali), armonizzazione delle soglie con quelle dell'art. 32 TUIVA. Il DPR 542/1999 ha rifuso tutta la disciplina dei contribuenti trimestrali nel suo art. 7.

Qual è la disciplina vigente che ha sostituito l'art. 33?

L'art. 7 del DPR 14 ottobre 1999 n. 542 e successive modificazioni: liquidazioni trimestrali con versamenti entro il 16 maggio, 16 agosto, 16 novembre per i primi tre trimestri e saldo entro il 16 marzo dell'anno successivo, maggiorazione interessi 1%, soglie attuali 400.000 euro servizi e 700.000 euro altre attività. La disciplina è integrata dall'obbligo LIPE introdotto dal DL 193/2016 art. 4.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.