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Ultimo aggiornamento: 4 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 23 TUIVA disciplina la registrazione delle fatture emesse: obbligo per il contribuente di annotare in apposito registro IVA vendite le fatture emesse, nell'ordine della loro numerazione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese.
  • Per fatture emesse entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione (regime di fatturazione differita ex art. 21 c. 4 lett. b), la registrazione avviene entro lo stesso termine, mantenendo il riferimento al mese di emissione (criterio di competenza temporale).
  • Contenuto obbligatorio della registrazione per ciascuna fattura: numero progressivo, data di emissione, ammontare imponibile, ammontare dell'imposta distinto per aliquota, ditta/denominazione/ragione sociale del cessionario/committente (o nome e cognome se non impresa).
  • Per fatture in reverse charge (art. 17 c. 2): occorre indicare il cedente/prestatore estero anziché il cessionario/committente italiano. Per operazioni non imponibili o esenti (art. 21 c. 6 e 6-bis): indicare il titolo di inapplicabilità e la relativa norma in luogo dell'imposta.
  • Soppresso dal 1° gennaio 2027 con D.Lgs. 10/2026 (nuovo TU IVA); la disciplina della registrazione fatture è ricodificata con allineamento alla fatturazione elettronica obbligatoria (SDI) che ha automatizzato gran parte degli obblighi storici di registrazione.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 23 T.U.IVA – Registrazione delle fatture.

In vigore dal 24/10/2018 al 01/01/2027

Modificato da: Decreto-legge del 23/10/2018 n. 119 Articolo 12

Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

Nota:Le disposizioni del presente articolo, come modificato, da ultimo, dall’art. 1, comma 330, lett. c) e d) legge 24 dicembre 2012 n. 228, si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1 gennaio 2013.

“Il contribuente deve annotare in apposito registro le fatture emesse, nell’ordine della loro numerazione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni. Le fatture di cui all’articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera b), sono registrate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione e con riferimento al medesimo mese.

Per ciascuna fattura devono essere indicati il numero progressivo e la data di emissione di essa, l’ammontare imponibile dell’operazione o delle operazioni e l’ ammontare dell’imposta, distinti secondo l’aliquota applicata, e la ditta, denominazione o ragione sociale del cessionario del bene o del committente del servizio, ovvero, nelle ipotesi di cui al secondo comma dell’art. 17, del cedente o del prestatore.

Se l’altro contraente non e’ un’impresa, societa’ o ente devono essere indicati, in luogo della ditta, denominazione o ragione sociale, il nome e il cognome. Per le fatture relative alle operazioni di cui all’articolo 21, commi 6 e 6-bis, devono essere indicati, in luogo dell’ammontare dell’imposta, il titolo di inapplicabilita’ di essa ed, eventualmente, la relativa norma.

(Comma abrogato)

Nell’ipotesi di cui al quinto comma dell’articolo 6 le fatture emesse devono essere registrate anche dal soggetto destinatario in apposito registro, bollato e numerato ai sensi dell’articolo 39, secondo modalita’ e termini stabiliti con apposito decreto ministeriale.”

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In sintesi

  • L'art. 23 TUIVA disciplina la registrazione delle fatture emesse: obbligo per il contribuente di annotare in apposito registro IVA vendite le fatture emesse, nell'ordine della loro numerazione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese.
  • Per fatture emesse entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione (regime di fatturazione differita ex art. 21 c. 4 lett. b), la registrazione avviene entro lo stesso termine, mantenendo il riferimento al mese di emissione (criterio di competenza temporale).
  • Contenuto obbligatorio della registrazione per ciascuna fattura: numero progressivo, data di emissione, ammontare imponibile, ammontare dell'imposta distinto per aliquota, ditta/denominazione/ragione sociale del cessionario/committente (o nome e cognome se non impresa).
  • Per fatture in reverse charge (art. 17 c. 2): occorre indicare il cedente/prestatore estero anziché il cessionario/committente italiano. Per operazioni non imponibili o esenti (art. 21 c. 6 e 6-bis): indicare il titolo di inapplicabilità e la relativa norma in luogo dell'imposta.
  • Soppresso dal 1° gennaio 2027 con D.Lgs. 10/2026 (nuovo TU IVA); la disciplina della registrazione fatture è ricodificata con allineamento alla fatturazione elettronica obbligatoria (SDI) che ha automatizzato gran parte degli obblighi storici di registrazione.
Il registro IVA vendite: cuore della contabilità IVA

L'art. 23 TUIVA disciplina uno degli adempimenti centrali del sistema IVA italiano: la registrazione delle fatture emesse nel registro IVA vendite (anche detto "registro fatture emesse"). Si tratta di un registro contabile obbligatorio per tutti i soggetti passivi IVA che emettono fatture (escluse le ipotesi del registro corrispettivi ex art. 24 per commercianti al minuto). La sua funzione è duplice: documentare cronologicamente tutte le operazioni attive imponibili (per controllo amministrativo) e fornire la base di calcolo per le liquidazioni periodiche e annuali dell'IVA.

Il registro è strutturato secondo un ordine progressivo che segue la numerazione delle fatture emesse, con dati anagrafici e quantitativi tali da permettere all'amministrazione finanziaria di verificare la coerenza tra fatture emesse, operazioni dichiarate e IVA versata. La disciplina dell'art. 23 si è evoluta nel tempo, con semplificazioni progressive (Legge 228/2012, D.L. 119/2018) per allineare gli obblighi di registrazione alla nuova realtà della fatturazione elettronica obbligatoria.

Termini di registrazione: il principio del 15 del mese successivo

La regola fondamentale dell'art. 23 è che le fatture emesse devono essere annotate nel registro entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, e con riferimento allo stesso mese di effettuazione. Esempio: una fattura emessa per un'operazione del 20 marzo deve essere registrata entro il 15 aprile, ma con riferimento al mese di marzo (per le liquidazioni IVA periodiche). Questo principio di competenza temporale è cruciale: la fattura va annotata nel mese in cui è stata effettuata l'operazione (non quello di emissione/registrazione), in modo che la liquidazione IVA del periodo di competenza includa l'imposta dovuta.

Per le fatture in regime di fatturazione differita (art. 21 c. 4 lett. b TUIVA, fattura emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di consegna del bene o prestazione di servizio per operazioni documentate da DDT o equipollenti), la registrazione avviene entro lo stesso termine (15 del mese successivo) ma il riferimento è al mese di emissione della fattura (non al mese di effettuazione). La distinzione è importante per le liquidazioni IVA: la fatturazione differita comporta uno slittamento dell'imposizione di un mese rispetto alla regola ordinaria.

Contenuto obbligatorio della registrazione

Per ciascuna fattura registrata, l'art. 23 elenca gli elementi obbligatori. Numero progressivo: il numero univoco identificativo della fattura nel sistema di numerazione del soggetto passivo. Data di emissione: la data riportata sulla fattura. Ammontare imponibile dell'operazione: la base imponibile su cui è calcolata l'IVA, esclusa l'IVA stessa e le voci escluse ex art. 15 TUIVA. Ammontare dell'imposta distinto per aliquota: l'IVA addebitata, separata in colonne diverse per ciascuna aliquota applicata (22%, 10%, 5%, 4%, esenti, non imponibili).

Ditta, denominazione o ragione sociale del cessionario/committente: identificazione del cliente. Per persone fisiche non imprenditori, in luogo della denominazione sociale si indicano nome e cognome. Per le fatture in regime di reverse charge (art. 17 c. 2 TUIVA, autofatturazione per servizi UE B2B), si indica il cedente/prestatore estero anziché il cessionario/committente italiano (perché in quell'ipotesi è l'autofattura emessa dall'italiano a fronte di un servizio di operatore estero). Per operazioni non imponibili, esenti o escluse (art. 21 c. 6 e 6-bis TUIVA): in luogo dell'ammontare dell'imposta, si indica il titolo di inapplicabilità (es. "non imponibile ex art. 8", "esente ex art. 10 n. 18", "fuori campo IVA ex art. 7-ter") ed eventualmente la norma di riferimento.

L'integrazione con la fatturazione elettronica obbligatoria

Dal 1° gennaio 2019, in Italia la fatturazione elettronica è obbligatoria per la maggior parte dei soggetti passivi IVA (con alcune esenzioni per regime forfettario sotto soglie specifiche). Il sistema SDI (Sistema di Interscambio dell'Agenzia delle Entrate) gestisce l'invio, validazione e ricezione delle fatture elettroniche, automatizzando gran parte degli adempimenti storici di registrazione. In pratica, il registro IVA vendite oggi è generato automaticamente dai software gestionali integrati con SDI: ogni fattura inviata e accettata da SDI viene automaticamente annotata nel registro elettronico con tutti i dati richiesti dall'art. 23.

L'evoluzione tecnologica ha trasformato l'art. 23 in una norma di principio più che di adempimento operativo: i contribuenti non devono più fisicamente compilare registri cartacei o elettronici, ma il sistema gestionale automatizza tutto. Tuttavia, restano obblighi di verifica della completezza e correttezza dei dati registrati, di archiviazione dei registri elettronici secondo le regole dell'AgID e del CAD (Codice Amministrazione Digitale), e di disponibilità dei dati in caso di accertamento dell'amministrazione finanziaria.

Sanzioni per omessa o irregolare registrazione

L'omessa o irregolare registrazione delle fatture comporta sanzioni amministrative previste dal D.Lgs. 471/1997 art. 6. Le principali ipotesi: omessa registrazione, sanzione dal 90% al 180% dell'IVA omessa di registrazione (riducibile mediante ravvedimento operoso); registrazione irregolare (errori nei dati, mancata indicazione di elementi obbligatori), sanzione fissa o proporzionale secondo la gravità; registrazione tardiva, sanzione proporzionale alla durata del ritardo.

Il ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997) consente di sanare gli errori con sanzioni ridotte: 1/9 della sanzione minima entro 30 giorni, 1/8 entro 90 giorni, 1/7 entro un anno, 1/6 oltre. Per gli errori meramente formali (es. trascrizione di un dato sbagliato senza incidere sull'IVA dovuta), l'amministrazione applica generalmente sanzioni minime, mentre per omissioni sostanziali con effetti sull'imposta dovuta sono previste sanzioni più gravose.

Casistica applicativa: settori e operazioni particolari

Operazioni intracomunitarie: le cessioni intracomunitarie ex art. 41 D.L. 331/1993 sono registrate con dicitura specifica "non imponibile ex art. 41". Gli acquisti intracomunitari (con autofatturazione dal cessionario italiano) sono registrati nel registro acquisti con dicitura "reverse charge ex art. 17 c. 2". Operazioni con regime margine beni usati (D.L. 41/1995): registrazione speciale con indicazione del regime e del margine imponibile.

Esportazioni: registrate con "non imponibili ex art. 8". Operazioni con split payment (art. 17-ter): registrate normalmente con IVA esposta + dicitura "scissione dei pagamenti". Note di credito e debito (art. 26): registrate con riferimento all'operazione originaria oggetto di rettifica, con indicazione del segno (positivo o negativo) della variazione. Fatture estere ricevute (acquisti UE/extra-UE): registrate nel registro acquisti con applicazione del reverse charge in caso di servizi B2B intracomunitari, con annotazione anche nel registro vendite per pareggio contabile.

La transizione al nuovo TU IVA dal 2027

L'art. 23 è soppresso dal 1° gennaio 2027 con il D.Lgs. 10/2026 (nuovo TU IVA), che codifica la disciplina della registrazione fatture negli articoli del nuovo testo unico in coerenza con la Direttiva 2006/112/CE artt. 244-251. La disciplina sostanziale resta invariata: stesso termine di registrazione (15 del mese successivo), stesso contenuto obbligatorio, stesso coordinamento con la fatturazione elettronica. La continuità è totale, e il nuovo TU IVA è soprattutto un'occasione di razionalizzazione del testo.

L'evoluzione futura della disciplina è prevedibile su alcuni fronti: ulteriore integrazione tra fatturazione elettronica e dichiarazioni IVA precompilate (l'Agenzia delle Entrate sta sviluppando precompilazione automatica delle dichiarazioni IVA basata sui dati SDI); possibile riduzione di obblighi di registrazione formale per operatori interamente in fatturazione elettronica; allineamento con la disciplina UE sui registri digitali armonizzati. Gli operatori dovranno mantenere alta l'attenzione su queste evoluzioni nei prossimi anni.

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Provvedimento

FAQ AE - Registrazione e conservazione delle fatture

L'Agenzia delle Entrate chiarisce gli obblighi di registrazione delle fatture emesse ex art. 23 del DPR 633/1972: il cedente o prestatore deve annotare la fattura nel registro IVA vendite entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. Per le fatture elettroniche non e' obbligatorio adottare registri sezionali, purche' sia garantita l'identificazione univoca di ciascuna fattura.

Provvedimento

Guida AE alla compilazione delle fatture elettroniche e dell'Esterometro (v. 1.10 aprile 2025)

L'Agenzia delle Entrate, nella guida ufficiale alla fatturazione elettronica, illustra gli adempimenti di emissione, trasmissione tramite SdI e registrazione delle fatture ai sensi dell'art. 23 del DPR 633/1972. Il documento fornisce indicazioni operative su numerazione progressiva, conservazione digitale a norma e relazione tra registro IVA vendite e flusso telematico.

Domande frequenti

Entro quale termine vanno registrate le fatture emesse?

L'art. 23 TUIVA prevede che le fatture emesse vadano annotate nel registro IVA vendite entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, con riferimento allo stesso mese. Esempio: fattura per operazione del 20 marzo → registrazione entro il 15 aprile con riferimento marzo. Per fatture in regime di fatturazione differita (art. 21 c. 4 lett. b, fattura emessa entro il 15 del mese successivo a operazioni documentate da DDT), la registrazione avviene entro lo stesso termine (15 del mese successivo) ma il riferimento è al mese di emissione. Importante: le liquidazioni IVA periodiche includono le operazioni del mese di competenza, non del mese di registrazione.

Quali dati devo indicare per ciascuna fattura nel registro IVA vendite?

L'art. 23 TUIVA elenca gli elementi obbligatori: (1) numero progressivo della fattura; (2) data di emissione; (3) ammontare imponibile dell'operazione (escluse IVA e voci escluse ex art. 15); (4) ammontare dell'imposta distinto per aliquota (separati 22%, 10%, 5%, 4%, esenti, non imponibili); (5) ditta, denominazione o ragione sociale del cessionario/committente (per privati: nome e cognome). Per fatture in reverse charge (art. 17 c. 2): si indica il cedente/prestatore estero. Per operazioni non imponibili o esenti (art. 21 c. 6 e 6-bis): si indica il titolo di inapplicabilità (es. "non imponibile art. 8", "esente art. 10 n. 18") in luogo dell'imposta.

Come funziona la registrazione con la fatturazione elettronica obbligatoria?

Dal 1° gennaio 2019 la fatturazione elettronica è obbligatoria per la maggior parte dei soggetti passivi IVA. Il sistema SDI dell'Agenzia delle Entrate gestisce invio, validazione e ricezione delle fatture, automatizzando gran parte degli adempimenti dell'art. 23. In pratica: i software gestionali integrati con SDI generano automaticamente il registro IVA vendite con tutti i dati richiesti, ad ogni fattura accettata da SDI. Il contribuente non deve più compilare manualmente registri cartacei, ma deve verificare la completezza/correttezza dei dati, archiviare i registri elettronici secondo regole AgID, e renderli disponibili in caso di accertamento. L'art. 23 è oggi più norma di principio che di adempimento operativo manuale.

Quali sono le sanzioni per omessa o tardiva registrazione delle fatture?

Le sanzioni sono previste dal D.Lgs. 471/1997 art. 6. Omessa registrazione: sanzione dal 90% al 180% dell'IVA omessa di registrazione. Registrazione irregolare (errori nei dati): sanzione fissa o proporzionale secondo gravità. Registrazione tardiva: sanzione proporzionale alla durata del ritardo. Il ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997) permette di ridurre significativamente le sanzioni: 1/9 della sanzione minima entro 30 giorni, 1/8 entro 90 giorni, 1/7 entro un anno, 1/6 oltre. Per errori meramente formali (es. trascrizione errata senza effetto sull'IVA dovuta), si applicano sanzioni minime; per omissioni sostanziali con effetto sull'imposta, sanzioni più gravose. La fatturazione elettronica obbligatoria ha drasticamente ridotto le ipotesi di omessa registrazione.

Come si registrano le fatture per operazioni intracomunitarie ed esportazioni?

Le cessioni intracomunitarie ex art. 41 D.L. 331/1993 sono registrate nel registro vendite con dicitura "non imponibile ex art. 41" e indicazione del numero VIES del cessionario UE. Le esportazioni (artt. 8/8-bis TUIVA): registrate con "non imponibile ex art. 8" e riferimento alla documentazione doganale. Gli acquisti intracomunitari (cessioni in entrata da altro Stato UE): autofatturazione dal cessionario italiano con doppia annotazione, registro acquisti per IVA detraibile e registro vendite per IVA a debito (effetto neutro se piena detrazione). Servizi UE B2B ricevuti: stesso meccanismo di reverse charge ex art. 17 c. 2 con doppia annotazione. Operazioni con split payment (art. 17-ter): registrate normalmente con IVA esposta + dicitura "scissione dei pagamenti".

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
Fonti consultate: 2 fontei verificate
A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.