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Ultimo aggiornamento: 27 Aprile 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 15 TUIVA elenca le voci che non concorrono a formare la base imponibile IVA, in deroga al principio generale dell'art. 13 del corrispettivo complessivo: 5 categorie tipiche di componenti accessorie o estranee al valore economico della cessione/prestazione.
  • N. 1), interessi moratori e penalità per ritardi/irregolarità: somme dovute dal cessionario/committente per inadempimento contrattuale, non costituiscono corrispettivo del bene/servizio e quindi sono escluse da IVA.
  • N. 2), beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono (omaggi promozionali) in conformità alle condizioni contrattuali originarie, escluse le cessioni con aliquota IVA più elevata di quella della prestazione principale (per evitare elusioni).
  • N. 3-4-5), rimborsi anticipazioni in nome e per conto del cessionario/committente (con documentazione regolare), imballaggi e contenitori a rendere (con patto di rimborso), rivalsa IVA stessa (l'IVA non si applica a sé stessa, principio cardine).
  • Soppresso dal 1° gennaio 2027 con D.Lgs. 10/2026; le 5 categorie sono in vigore ininterrottamente dal 1° febbraio 1979 (DPR 24/1979) e rappresentano il nucleo storico delle esclusioni base imponibile italiane.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 15 T.U.IVA – Esclusioni dal computo della base imponibile.

In vigore dal 01/02/1979 al 01/01/2027

Modificato da: Decreto del Presidente della Repubblica del 29/01/1979 n. 24 Articolo 1

Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

“Non concorrono a formare la base imponibile:
1) le somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalita’ per ritardi
o altre irregolarita’ nell’adempimento degli obblighi del cessionario o del
committente;
2) il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono in
conformita’ alle originarie condizioni contrattuali, tranne quelli la cui
cessione e’ soggetta ad aliquota piu’ elevata;
3) le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e
per conto della controparte, purche’ regolarmente documentate;
4) l’importo degli imballaggi e dei recipienti, quando ne sia stato
espressamente pattuito il rimborso alla resa;
5) le somme dovute a titolo di rivalsa dell’imposta sul valore aggiunto.
Non si tiene conto, in diminuzione dell’ammontare imponibile, delle somme
addebitate al cedente o prestatore a titolo di penalita’ per ritardi o altre
irregolarita’ nella esecuzione del contratto.”

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In sintesi

  • L'art. 15 TUIVA elenca le voci che non concorrono a formare la base imponibile IVA, in deroga al principio generale dell'art. 13 del corrispettivo complessivo: 5 categorie tipiche di componenti accessorie o estranee al valore economico della cessione/prestazione.
  • N. 1), interessi moratori e penalità per ritardi/irregolarità: somme dovute dal cessionario/committente per inadempimento contrattuale, non costituiscono corrispettivo del bene/servizio e quindi sono escluse da IVA.
  • N. 2), beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono (omaggi promozionali) in conformità alle condizioni contrattuali originarie, escluse le cessioni con aliquota IVA più elevata di quella della prestazione principale (per evitare elusioni).
  • N. 3-4-5), rimborsi anticipazioni in nome e per conto del cessionario/committente (con documentazione regolare), imballaggi e contenitori a rendere (con patto di rimborso), rivalsa IVA stessa (l'IVA non si applica a sé stessa, principio cardine).
  • Soppresso dal 1° gennaio 2027 con D.Lgs. 10/2026; le 5 categorie sono in vigore ininterrottamente dal 1° febbraio 1979 (DPR 24/1979) e rappresentano il nucleo storico delle esclusioni base imponibile italiane.
Indice dei contenuti

La logica delle esclusioni dalla base imponibile

L'art. 15 TUIVA elenca componenti che, pur essendo astrattamente connesse a un'operazione IVA, non rientrano nella base imponibile dell'imposta. La logica è duplice: da un lato, evitare di tassare voci che non sono propriamente "corrispettivi" della cessione/prestazione (ma piuttosto rimborsi, sconti, penalità); dall'altro, evitare la doppia imposizione dell'IVA su sé stessa (rivalsa). Il principio sotteso è che l'IVA colpisce il valore economico effettivamente scambiato, non flussi finanziari accessori privi di natura corrispettiva.

L'art. 15 è in vigore dal 1° febbraio 1979 (DPR 24/1979) ed è una delle norme più stabili del TUIVA: nei decenni successivi non ha subito modifiche sostanziali. La sua redazione tassativa (l'elencazione dei numeri da 1 a 5) costituisce un numerus clausus: solo le 5 categorie elencate sono esenti dalla base imponibile, ogni altra voce concorre. La giurisprudenza ha tendenzialmente interpretato la norma in senso restrittivo, evitando estensioni analogiche delle esclusioni.

N. 1: interessi moratori e penalità

Le somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalità per ritardi o altre irregolarità nell'adempimento degli obblighi del cessionario/committente non concorrono alla base imponibile. La logica è chiara: queste somme sono conseguenza di inadempimenti contrattuali (pagamento tardivo, ritardo nella ricezione del bene, mancata cooperazione), non corrispettivo della cessione/prestazione. Sono dovute al cedente/prestatore a titolo risarcitorio o sanzionatorio, non a titolo di pagamento.

Esempio: un fornitore vende beni per €10.000 + €2.200 IVA, con pagamento a 30 giorni. Il cliente paga in ritardo dopo 60 giorni, e il contratto prevede interessi moratori al 5% per il periodo di ritardo (€41,67 circa). Gli interessi moratori non sono soggetti a IVA, possono essere fatturati separatamente come operazione fuori campo IVA. La fattura totale al cliente è €12.241,67 (€12.200 + €41,67 interessi). Stessa logica per le penalità contrattuali per ritardi nella consegna, per inadempienze qualitative, per violazione di clausole accessorie.

Il secondo periodo dell'art. 15 specifica simmetricamente: "Non si tiene conto, in diminuzione dell'ammontare imponibile, delle somme addebitate al cedente o prestatore a titolo di penalità per ritardi o altre irregolarità nella esecuzione del contratto". Quindi: le penalità a carico del cedente/prestatore (es. ritardo nella consegna) non riducono la base imponibile dell'operazione principale; sono trattate come operazioni separate fuori campo IVA, oppure (più spesso) come componenti finanziarie che non incidono sull'IVA.

N. 2: sconti, premi e abbuoni in beni

Il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono, in conformità alle originarie condizioni contrattuali, è escluso dalla base imponibile. La regola riguarda gli omaggi promozionali, i premi fedeltà in beni, gli abbuoni in merce: tutti casi in cui il cedente consegna beni gratuiti al cessionario in connessione a un'operazione principale. Esempio: "compra 10 pezzi e ricevine uno gratis", il pezzo gratis non concorre alla base imponibile dei 10 pezzi venduti; rimane fuori campo IVA come sconto merce.

Eccezione importante: la disciplina non si applica se i beni omaggio hanno un'aliquota IVA più elevata di quella della prestazione principale. Esempio: se vendo libri (aliquota 4%) e do in omaggio un cartone di vino (aliquota 22%), il vino non beneficia dell'esclusione perché la sua aliquota è superiore a quella del libro principale. La regola anti-elusione evita che i fornitori usino "omaggi" di beni a aliquota alta per ridurre l'IVA complessiva di operazioni a aliquota bassa. Il vino in tal caso costituisce operazione autonoma soggetta a IVA al 22% sul suo valore normale.

Le condizioni applicative sono: l'omaggio deve essere previsto nelle originarie condizioni contrattuali (non aggiunto successivamente come libera scelta del cedente); deve essere documentato (fattura, scontrino con menzione omaggio, contratto promozionale); deve essere effettivamente accessorio all'operazione principale (non costituire un'operazione autonoma). Se queste condizioni non ricorrono, l'omaggio è autoconsumo soggetto a IVA su valore normale (artt. 2 c. 2 nn. 4-5 e 13-14 TUIVA).

N. 3: rimborso di anticipazioni in nome e per conto del cliente

Le somme dovute al cedente/prestatore a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate, sono escluse dalla base imponibile. La regola si applica al caso in cui un fornitore anticipa per conto del cliente delle spese imputabili al cliente stesso, e poi le rifattura come puro rimborso. Esempio classico: un avvocato anticipa al notaio €500 per imposte di registro relative a un atto fatto per conto del cliente; quando rifattura al cliente, addebita le sue prestazioni professionali (con IVA) e rimborsa le imposte di registro (senza IVA, perché è rimborso spese in nome e per conto).

Le condizioni applicative sono molto rigorose: il rimborso deve essere "in nome e per conto" del cliente, cioè la spesa deve essere effettivamente imputabile al cliente, e il fornitore deve agire come mero anticipatario. Le condizioni sono: (1) il documento di spesa originario deve essere intestato al cliente, non al fornitore; (2) il fornitore deve consegnare al cliente l'originale del documento; (3) la rifatturazione deve indicare la spesa come "rimborso anticipazione in nome e per conto". Se queste condizioni non ricorrono, la spesa entra nella base imponibile come componente del corrispettivo del fornitore.

N. 4: imballaggi e contenitori a rendere

L'importo degli imballaggi e dei recipienti, quando ne sia stato espressamente pattuito il rimborso alla resa, è escluso dalla base imponibile. La regola si applica ai cd. "contenitori a rendere" usati nella distribuzione di beni: bottiglie di vetro, casse di plastica, bancali, container. Quando il cessionario riceve la merce con il contenitore, paga un deposito cauzionale per il contenitore stesso (importo che sarà rimborsato alla restituzione). Questo deposito non è corrispettivo della merce, ma cauzione: non concorre alla base imponibile.

Esempio: una bevanda venduta in bottiglie di vetro a rendere, €0,50 a bottiglia. La fattura indica il valore della bevanda (su cui si applica IVA) e separatamente il deposito sulle bottiglie (cauzione, fuori IVA). Quando il cliente restituisce le bottiglie vuote, riceve il rimborso del deposito senza variazioni IVA. Se il cliente non restituisce le bottiglie (rotture, perdite), il deposito viene trattenuto e diventa corrispettivo per la cessione delle bottiglie stesse: in tal caso, scatta l'IVA con applicazione dell'aliquota propria delle bottiglie (22%, beni di vetro).

N. 5: rivalsa IVA

Le somme dovute a titolo di rivalsa dell'IVA sono escluse dalla base imponibile. Il principio è cardine del sistema IVA: l'imposta non si applica a sé stessa. La fattura di un fornitore include il corrispettivo (su cui si calcola l'IVA) e l'IVA stessa (rivalsa); quest'ultima non concorre alla base imponibile per evitare un effetto a cascata. Esempio: bene venduto per €100 + €22 IVA = totale €122. La base imponibile è €100, non €122. L'IVA di €22 è solo "transitata" attraverso il fornitore (che la versa all'erario) e non costituisce un suo profitto economico.

La regola è coerente con l'architettura del sistema IVA: imposta plurifase e neutrale, dove ogni operatore intermedio addebita IVA sulla propria base e detrae l'IVA pagata sui propri acquisti. L'IVA non è componente di costo (per i soggetti passivi con piena detrazione) e non deve quindi rientrare nella base imponibile delle proprie operazioni a valle.

Coordinamento con altre norme: sconti finanziari, abbuoni

L'art. 15 si coordina con altre disposizioni TUIVA su sconti e abbuoni. Gli sconti finanziari per pagamento anticipato ("sconto cassa") sono trattati come riduzioni del corrispettivo: riducono direttamente la base imponibile dell'operazione principale. Esempio: vendita per €1.000 + IVA, con sconto del 2% per pagamento entro 10 giorni. Se il cliente paga entro i termini, l'IVA si calcola su €980, non su €1.000.

Gli abbuoni post-vendita (es. revisione del prezzo per qualità inferiore) sono gestiti tramite note di credito ex art. 26 TUIVA: il fornitore emette nota di credito per ridurre la base imponibile e l'IVA della fattura originaria. Stesso meccanismo per resi di merce, riduzioni per inadempimenti, rettifiche di errori. La regola anti-elusione: le rettifiche tardive (oltre il termine di un anno previsto dall'art. 26) non sono ammesse, salvo casi specifici di sentenze, fallimenti, procedure concorsuali.

La transizione al nuovo TU IVA dal 2027

L'art. 15 è soppresso dal 1° gennaio 2027 con il D.Lgs. 10/2026 (nuovo TU IVA), che codifica le esclusioni dalla base imponibile negli articoli del nuovo testo unico mantenendo invariate tutte le 5 categorie elencate. La continuità è totale: stesse esclusioni, stessi requisiti applicativi, stessa eccezione per omaggi a aliquota più alta. Cambieranno solo i riferimenti normativi nei sistemi gestionali e nelle fatture.

Il nuovo TU IVA potrà chiarire alcuni casi borderline emersi nella prassi: trattamento IVA di scarti e sottoprodotti di lavorazione (in coordinamento con art. 11), rimborsi spese per servizi digitali (es. costi di hosting rifatturati), nuove forme di sconto in token o NFT. La giurisprudenza UE continua a fornire indicazioni interpretative, e la prassi dell'Agenzia delle Entrate aggiorna periodicamente le proprie posizioni in risposta a interpelli specifici.

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Scheda informativa

IVA - esclusioni ed esenzioni

L'Agenzia chiarisce che non concorrono a formare la base imponibile IVA, ai sensi dell'art. 15, le somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalità per ritardi o altre irregolarità nell'adempimento degli obblighi, nonché le anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte purché regolarmente documentate.

Risposta a interpello

n. 588 del 2022

Affronta il trattamento delle somme escluse dalla base imponibile IVA ai sensi dell'art. 15, con particolare riferimento al rimborso di spese documentate sostenute in nome e per conto del cliente e alla loro corretta indicazione in fattura senza addebito d'imposta.

Domande frequenti

Gli interessi moratori per pagamento ritardato sono soggetti a IVA?

No, l'art. 15 n. 1 TUIVA esclude espressamente dalla base imponibile gli interessi moratori e le penalità per ritardi o irregolarità nell'adempimento. Sono somme di natura risarcitoria/sanzionatoria, non corrispettivo della cessione/prestazione, quindi fuori campo IVA. Il fornitore può addebitarli al cliente con fattura o nota separata, indicando "Operazione fuori campo IVA ai sensi dell'art. 15 n. 1 TUIVA". Stesso trattamento per le penalità contrattuali (es. per ritardo nella consegna) e per gli interessi di mora ex lege (D.Lgs. 231/2002). Simmetricamente, le penalità a carico del cedente non riducono la base imponibile dell'operazione principale.

Gli omaggi promozionali (es. 'compra 10 prendine 11') sono fuori IVA?

Sì, generalmente, ai sensi dell'art. 15 n. 2 TUIVA. Il valore dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono in conformità alle originarie condizioni contrattuali è escluso dalla base imponibile. ECCEZIONE IMPORTANTE: se i beni omaggio hanno aliquota IVA più elevata di quella della prestazione principale, l'esclusione non si applica. Esempio: vendita di libri (aliquota 4%) con omaggio di vino (aliquota 22%), il vino è soggetto autonomamente a IVA al 22% sul suo valore normale. Condizioni applicative: l'omaggio deve essere previsto nel contratto originario, documentato adeguatamente, ed effettivamente accessorio all'operazione principale (non costituire operazione autonoma).

Come si rifatturano le anticipazioni fatte per conto del cliente (es. imposte di registro)?

L'art. 15 n. 3 TUIVA permette al fornitore di rifatturare al cliente le anticipazioni in nome e per conto, escludendole dalla base imponibile. CONDIZIONI RIGOROSE: (1) il documento di spesa originario deve essere intestato al cliente, non al fornitore; (2) il fornitore deve consegnare al cliente l'originale del documento; (3) la rifatturazione deve indicare "rimborso anticipazione in nome e per conto del cliente". Esempio: avvocato che anticipa €500 di imposte di registro per un atto fatto per il cliente, può rifatturare come rimborso senza IVA. Se il documento è intestato all'avvocato (e non al cliente), la spesa entra nella base imponibile come componente del compenso (con IVA al 22%).

Il deposito sulle bottiglie a rendere è soggetto a IVA?

No, ai sensi dell'art. 15 n. 4 TUIVA. L'importo degli imballaggi e dei recipienti destinati al rimborso alla resa è escluso dalla base imponibile, purché il rimborso sia espressamente pattuito nel contratto. Esempio: bevanda venduta con bottiglie a rendere, il deposito sulle bottiglie (es. €0,50 cad.) è cauzione fuori campo IVA, da indicare separatamente in fattura. Quando il cliente restituisce le bottiglie vuote, riceve il rimborso del deposito senza variazioni IVA. Se le bottiglie non vengono restituite (rotture, perdite), il deposito trattenuto diventa corrispettivo della cessione delle bottiglie stesse, soggetto a IVA al 22% (aliquota beni di vetro).

L'IVA si applica anche su sé stessa?

No, è il principio cardine del sistema IVA codificato dall'art. 15 n. 5 TUIVA: le somme dovute a titolo di rivalsa IVA sono escluse dalla base imponibile. L'IVA è imposta plurifase neutrale: ogni operatore intermedio addebita IVA sulla propria base imponibile e detrae l'IVA pagata sui propri acquisti, senza che l'imposta diventi componente di costo (per soggetti con piena detrazione). Esempio: bene venduto per €100 + €22 IVA = totale €122. La base imponibile è €100, non €122. Senza questa esclusione, si avrebbe un effetto a cascata con IVA che si applica progressivamente sull'IVA, distorcendo l'intero sistema. La regola è universale nel sistema IVA UE.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
Fonti consultate: 2 fontei verificate
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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