Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 1 T.U.IVA – Operazioni imponibili

In vigore dal 01/02/1979 al 01/01/2027

Modificato da: Decreto del Presidente della Repubblica del 29/01/1979 n. 24 Articolo 1

Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

Nota:Per gli effetti vedasi l’art. 3 del DPR n. 24/79.”L’imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell’esercizio di imprese o nell’esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate.”

Commento del professionista

L’IVA è un’imposta europea, non italiana

Questo è un punto che nella pratica si tende a sottovalutare, ma che ha conseguenze giuridiche enormi. L’IVA non nasce dal legislatore italiano: nasce a livello europeo, con le prime due direttive del 1967 – le direttive 67/227/CEE e 67/228/CEE – emanate da una Comunità che all’epoca contava solo sei Stati membri.

Il punto di svolta arriva nel 1977 con la cosiddetta Sesta Direttiva (77/388/CEE), che riduce drasticamente il margine di discrezionalità lasciato agli Stati membri e introduce regole uniformi per tutto il territorio comunitario. Oggi quella direttiva è stata sostituita dalla direttiva 2006/112/CE, che dal 1° gennaio 2007 costituisce il testo di riferimento dell’intero sistema IVA europeo.

Perché questo conta nella pratica? Perché ogni volta che si interpreta una norma IVA nazionale, bisogna sempre chiedersi se quella norma è compatibile con la direttiva. In caso di contrasto, la direttiva prevale. E se la norma italiana è ambigua, va interpretata in conformità con quella europea. È la Corte di Giustizia dell’Unione Europea – non la Cassazione – l’interprete ultimo di questo sistema.

Accanto alla direttiva, opera anche il Regolamento di esecuzione UE n. 282/2011, adottato dal Consiglio su base dell’art. 397 della direttiva stessa. Questo regolamento – a differenza delle direttive, direttamente applicabile in tutti gli Stati membri senza necessità di recepimento – interviene sui punti che possono dare adito a interpretazioni non uniformi, fissando regole valide in tutta Europa. Come ha chiarito la Corte di Giustizia nella causa C-695/20 (Fenix International), il regolamento è un atto di secondo livello: può specificare e attuare la direttiva, ma non può introdurre norme essenziali che spettano al legislatore primario.

Cos’è davvero l’IVA: la struttura dell’imposta

Prima di analizzare i presupposti dell’art. 1, è utile capire com’è costruita questa imposta, perché la sua struttura spiega molte delle scelte normative che altrimenti sembrano arbitrarie.

L’IVA è un’imposta generale sui consumi. Chi paga davvero l’imposta, alla fine, è il consumatore finale: è lui che acquista il bene o il servizio senza poter recuperare l’IVA versata al venditore. Ma il consumatore finale non ha rapporti diretti con il Fisco: non versa nulla all’erario, non compila dichiarazioni, non emette fatture. È un “contribuente di fatto”, non un soggetto passivo in senso tecnico.

Chi invece ha rapporti diretti con il Fisco è l’operatore economico – l’imprenditore, il professionista – che applica l’IVA sulle proprie vendite (rivalsa), la versa all’erario, e detrae l’IVA che ha pagato sui propri acquisti. Questo meccanismo di rivalsa e detrazione fa sì che in ogni passaggio della catena produttiva e distributiva l’imposta colpisca solo il valore aggiunto in quel singolo stadio, non l’intero prezzo del bene.

Il risultato finale è che l’IVA applicata al consumatore finale corrisponde esattamente alla somma dei valori aggiunti creati in tutti i passaggi precedenti – cioè all’intero prezzo di vendita al consumo. L’operatore economico, dal canto suo, è neutrale rispetto all’imposta: quella che incassa dai clienti la versa all’erario, quella che paga ai fornitori la recupera in detrazione. L’IVA non è un suo costo.

La Corte di Giustizia, nella sentenza Banca Popolare di Cremona (causa C-475/03), ha identificato quattro caratteristiche essenziali di questa imposta che vale la pena ricordare: si applica in modo generale a beni e servizi; è proporzionale al prezzo; viene riscossa in ogni fase della catena produttiva e distributiva; gli importi pagati nelle fasi precedenti vengono detratti, così che il tributo colpisce solo il valore aggiunto di ciascuna fase.

Queste quattro caratteristiche non sono descrittive: sono il criterio per distinguere l’IVA da altre imposte sui consumi e per valutare la legittimità europea di eventuali imposte nazionali che potrebbero sovrapporsi ad essa.

I tre presupposti dell’art. 1: tutti necessari, nessuno sufficiente da solo

Tornando all’art. 1, la norma individua tre condizioni che devono ricorrere contemporaneamente perché un’operazione sia soggetta a IVA. Non basta che ne ricorra una o due: servono tutte e tre. E la mancanza di anche una sola di esse esclude l’applicazione del tributo.

Primo presupposto: la qualificazione oggettiva dell’operazione

L’operazione deve essere qualificabile come “cessione di beni” o “prestazione di servizi” ai sensi della legge IVA. Non ogni trasferimento di denaro, non ogni accordo tra parti, non ogni attività economica costituisce automaticamente una cessione o una prestazione rilevante.

La definizione di cessione di beni è contenuta nell’art. 2 del D.P.R. 633/1972, quella di prestazione di servizi nell’art. 3. Queste due norme – che meritano ciascuna un commento dedicato – costruiscono un sistema di qualificazione progressiva che include, amplia ed esclude determinate operazioni. È il presupposto oggettivo, e tra i tre è quello che ha la preminenza logica: se l’operazione non è né una cessione né una prestazione, non si pongono nemmeno le questioni relative al soggetto che la effettua o al territorio in cui avviene.

Occorre aggiungere che il requisito oggettivo comprende anche il cosiddetto fatto generatore dell’imposta – il momento in cui si realizzano le condizioni necessarie perché l’imposta diventi esigibile. Le regole sul momento di effettuazione delle operazioni (art. 6 del D.P.R. 633/1972) e quelle sulla territorialità (artt. 7 e seguenti) si innestano su questo presupposto e ne dipendono.

Secondo presupposto: la qualifica soggettiva dell’operatore

Non basta che l’operazione sia oggettivamente qualificabile come cessione o prestazione: deve essere effettuata nell’esercizio di un’impresa, di un’arte o di una professione. Le operazioni poste in essere da privati consumatori, che non agiscono in qualità di operatori economici, sono fuori dal campo IVA.

Questo presupposto soggettivo è disciplinato dagli artt. 4 e 5 del D.P.R. 633/1972. Ma è importante notare che la norma europea – l’art. 9 della direttiva 2006/112/CE – dà una definizione di soggetto passivo profondamente diversa da quella domestica: è soggetto passivo chiunque eserciti un’attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di tale attività. Il criterio europeo guarda alla sostanza economica dell’attività, non alla forma giuridica.

In particolare, la direttiva richiede che l’attività produca introiti aventi carattere di stabilità. La Corte di Giustizia ha chiarito, nella causa C-230/94 (Enkler), che la stabilità non si presume ma va valutata caso per caso sulla base di elementi concreti: la durata dell’attività, l’entità della clientela, l’ammontare dei ricavi. Questa impostazione ha conseguenze dirette sulla qualificazione di attività occasionali o marginali, che possono rientrare nel campo IVA quando assumono caratteri di regolarità e sistematicità.

Terzo presupposto: la territorialità dell’operazione

L’operazione deve essere effettuata nel territorio dello Stato italiano. Le regole di territorialità – contenute negli artt. 7 e seguenti del D.P.R. 633/1972, in attuazione degli artt. 31 e seguenti della direttiva – determinano in quale Stato membro l’IVA è dovuta, quando più Paesi possono in astratto rivendicare la tassazione di una stessa operazione transfrontaliera.

Questo presupposto interagisce strettamente con quello oggettivo: le regole sulla territorialità delle prestazioni di servizi, ad esempio, cambiano a seconda che il committente sia un soggetto passivo (regola B2B, art. 7-ter) o un consumatore finale (regola B2C), e questa distinzione rimanda necessariamente alla qualificazione oggettiva e soggettiva dell’operazione.

Le importazioni: il caso particolare

L’art. 1 conclude con un inciso di grande rilievo pratico: l’IVA si applica anche sulle importazioni “da chiunque effettuate”. Questa precisazione rompe la logica dei tre presupposti appena descritta.

Per le importazioni, il presupposto soggettivo non opera: anche un privato cittadino che importa un bene da fuori dell’Unione Europea è soggetto a IVA all’importazione. Non serve essere imprenditori o professionisti. La ratio è di equiparare, sotto il profilo del carico fiscale, i beni provenienti da Paesi terzi a quelli prodotti e commercializzati all’interno dell’Unione: se così non fosse, i beni extraeuropei godrebbero di un vantaggio competitivo sleale rispetto a quelli comunitari.

Da segnalare che, con l’introduzione del regime transitorio IVA dal 1° gennaio 1993, il termine “importazione” si riferisce tecnicamente all’introduzione di beni provenienti da Paesi terzi – cioè da fuori UE. I movimenti di beni tra Stati membri dell’Unione, che prima del 1993 erano trattati come importazioni ed esportazioni, sono oggi disciplinati dalle norme sugli acquisti e sulle cessioni intracomunitarie (D.L. 331/1993), che costituiscono un fatto generatore del tributo autonomo e distinto.

La classificazione delle operazioni: una mappa necessaria

Un punto spesso trascurato ma fondamentale per lavorare correttamente con l’IVA riguarda la classificazione delle operazioni. Non tutte le operazioni che “toccano” l’IVA sono uguali, e confondere le diverse categorie porta a errori applicativi – e a sanzioni – evitabili.

Operazioni imponibili sono quelle che soddisfano tutti e tre i presupposti dell’art. 1 e alle quali si applica un’aliquota IVA (ordinaria al 22%, ridotta al 10% o al 4%). Queste operazioni fanno sorgere sia l’obbligo di applicare l’imposta sia il diritto di detrarre l’IVA sugli acquisti correlati. Rientrano in questa categoria anche le cosiddette operazioni imponibili ad aliquota zero – un’espressione tecnica che indica operazioni che si comportano come le imponibili ordinarie (e danno quindi diritto alla detrazione) ma alle quali non si applica materialmente nessuna imposta.

Operazioni non imponibili sono quelle che, pur avendo i tre presupposti, beneficiano di un regime di non applicazione dell’imposta in ragione della loro proiezione internazionale. È il caso delle esportazioni, delle cessioni intracomunitarie, dei servizi connessi agli scambi internazionali. La non imponibilità è “relativa”: dipende dalla situazione in cui si trova il bene o il servizio (ad esempio, il fatto che sia destinato all’esportazione). Il vantaggio pratico di questa categoria, rispetto alle esenzioni, è che non pregiudica il diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisti.

Operazioni esenti sono quelle indicate specificamente dall’art. 10 del D.P.R. 633/1972 – e dalla direttiva agli artt. 132-135 – alle quali l’imposta non si applica per ragioni di politica legislativa (operazioni finanziarie, sanitarie, educative, immobiliari in certi casi). L’esenzione è “assoluta” e “oggettiva”: non dipende da fattori esterni ma dalla natura stessa dell’operazione, e riguarda un elenco tassativo che non ammette estensioni analogiche. Il costo dell’esenzione, a differenza della non imponibilità, è che pregiudica il diritto alla detrazione: chi effettua operazioni esenti non può detrarre l’IVA sugli acquisti correlati.

Operazioni non soggette sono quelle cui manca uno dei tre presupposti dell’art. 1: o non sono cessioni né prestazioni (difetto oggettivo), o sono effettuate da un privato (difetto soggettivo), o avvengono fuori dal territorio rilevante (difetto territoriale). Queste operazioni sono completamente al di fuori del campo IVA: non danno luogo ad obblighi formali, né a diritti di detrazione.

Operazioni escluse dalla base imponibile sono un caso particolare: operazioni che, pur non essendo soggette all’imposta, sono strettamente collegate ad altre operazioni imponibili e il cui valore è già compreso nella base imponibile di queste ultime. L’esempio classico è la formula commerciale “3×2”: il terzo bene ceduto gratuitamente non è soggetto a IVA autonomamente, perché il suo valore è già incluso nel prezzo – e quindi nella base imponibile – dei beni ceduti a pagamento.

Operazioni senza pagamento dell’imposta sono operazioni normalmente imponibili per le quali, in presenza di particolari condizioni soggettive o oggettive, l’imposta viene sospesa o trasferita su un altro soggetto. Vi rientrano le cessioni agli esportatori abituali (lettera di intento), le operazioni nei depositi IVA, lo split payment nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, e il reverse charge – sia interno sia nelle operazioni transfrontaliere – che trasferisce l’obbligo di applicare e versare l’imposta dal cedente/prestatore al cessionario/committente.

Operazioni in regime speciale sono operazioni soggette a IVA ma che non danno luogo al diritto di detrazione in capo all’acquirente. In queste ipotesi, l’applicazione dell’imposta coincide con il passaggio al consumo del bene o del servizio, e il meccanismo ordinario di rivalsa e detrazione viene derogato.

Il rapporto tra i presupposti: non sono autonomi, dialogano tra loro

Una lettura superficiale dell’art. 1 potrebbe indurre a pensare che i tre presupposti – oggettivo, soggettivo, territoriale – siano compartimenti stagni, ognuno con le sue regole e le sue norme di riferimento. Non è così.

I presupposti interagiscono tra loro in modo che potremmo definire verticale, oltre che orizzontale. Orizzontalmente, concorrono insieme a determinare se un’operazione è IVA rilevante. Verticalmente, il presupposto oggettivo ha una preminenza logica sugli altri: è il primo a doversi verificare, e il suo accertamento condiziona anche il modo in cui si applica il presupposto soggettivo e quello territoriale.

La norma europea, in questo, è più coerente di quella domestica. L’art. 2 della direttiva definisce l’operazione economica come condizione pregiudiziale per l’ingresso nel sistema IVA. L’art. 9 definisce il soggetto passivo in funzione dell’attività economica che svolge. Il principio di economicità pervade tutto il sistema: l’IVA si applica a operazioni economiche, effettuate da soggetti che svolgono attività economiche, in un territorio economicamente rilevante.

Questa prospettiva aiuta a risolvere molti casi dubbi: quando ci si chiede se una certa somma di denaro ricevuta costituisca o meno il corrispettivo di un’operazione rilevante, la risposta passa sempre dall’analisi della sostanza economica del rapporto, non dalla sua forma giuridica.

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⚖ Aggiornato dalla Legge di Bilancio 2026
Questo articolo è interessato da 5 commi della Legge 30 dicembre 2025, n. 199.

In sintesi

  • Presupposto oggettivo. Sono imponibili le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese, arti o professioni.
  • Presupposto soggettivo. L'IVA si applica quando l'operazione è compiuta da un soggetto passivo, cioè da chi esercita abitualmente un'attività economica in forma autonoma.
  • Presupposto territoriale. L'operazione deve essere eseguita nel territorio italiano secondo i criteri di territorialità degli artt. 7 e seguenti del D.P.R. 633/1972.
  • Importazioni. L'art. 1 ricomprende anche le importazioni di beni, chiunque le effettui, quale terzo presupposto autonomo di imponibilità.
  • Aliquote e struttura. L'IVA si applica sull'imponibile secondo le aliquote ordinaria (22%) e ridotte (10%, 5%, 4%), definite dalla tariffa allegata al D.P.R. 633/1972.
Indice dei contenuti

Ratio

L'art. 1 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - il cosiddetto Testo Unico IVA - costituisce la norma definitoria fondante dell'intera disciplina dell'imposta sul valore aggiunto in Italia. La sua funzione è duplice: da un lato identifica il campo di applicazione dell'imposta, circoscrivendo le fattispecie imponibili; dall'altro pone le basi per la struttura tripartita del tributo, articolata sui tre presupposti classici - oggettivo, soggettivo e territoriale - che devono ricorrere cumulativamente affinché l'operazione sia assoggettabile a IVA.

La ratio profonda risiede nella natura dell'IVA quale imposta sul consumo finale: il tributo colpisce ogni stadio della produzione e distribuzione di beni e servizi, ma mediante il meccanismo della detrazione dell'imposta sugli acquisti (art. 19 D.P.R. 633/1972) il carico effettivo ricade sul consumatore finale, lasciando neutrale l'imposta per gli operatori economici a monte.

Analisi

L'art. 1 D.P.R. 633/1972 dispone che «L'imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate». La norma racchiude in un'unica proposizione i tre presupposti dell'imposta.

Presupposto oggettivo. Le operazioni imponibili si suddividono in due macro-categorie: le cessioni di beni (art. 2 D.P.R. 633/1972) e le prestazioni di servizi (art. 3 D.P.R. 633/1972). Le cessioni comprendono gli atti a titolo oneroso che importano trasferimento della proprietà o costituzione/trasferimento di diritti reali di godimento. Le prestazioni di servizi comprendono le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d'opera, appalto, mandato, agenzia, mediazione, deposito e ogni altro contratto obbligatorio a contenuto patrimoniale. La formulazione residuale dell'art. 3 è deliberatamente ampia, in accordo con la direttiva IVA (Direttiva 2006/112/CE del Consiglio) che definisce «prestazione di servizi» qualsiasi operazione che non costituisce cessione di beni.

Presupposto soggettivo. Il soggetto che effettua l'operazione deve essere un soggetto passivo: imprenditore (art. 4 D.P.R. 633/1972) o esercente arti o professioni (art. 5 D.P.R. 633/1972). L'abitualità dell'esercizio è elemento qualificante: non si richiede esclusività, ma una certa sistematicità. Sono compresi anche gli enti pubblici e privati che svolgono attività commerciali o agricole, ancorché in via non esclusiva. Le persone fisiche che agiscono in qualità di privati consumatori restano fuori dal campo di applicazione dell'imposta.

Presupposto territoriale. L'operazione deve essere «effettuata nel territorio dello Stato». I criteri di territorialità sono articolati negli artt. 7, 7-bis, 7-ter, 7-quater, 7-quinquies, 7-sexies e 7-septies D.P.R. 633/1972, che distinguono in base alla natura del bene o del servizio e alla qualità del committente (soggetto passivo o consumatore finale). La riforma della territorialità dei servizi, attuata con il D.Lgs. 18 febbraio 2010, n. 11 in recepimento della Direttiva 2008/8/CE, ha introdotto la regola generale del luogo del committente per i servizi B2B e del luogo del prestatore per i servizi B2C, con numerose eccezioni per tipologie specifiche (servizi relativi a immobili, trasporti, manifestazioni, ristorazione, locazione di mezzi di trasporto, servizi elettronici a consumatori).

Importazioni. Il terzo presupposto autonomo è l'importazione di beni da paesi extra-UE, assoggettabile a IVA «da chiunque effettuata», quindi anche da privati consumatori, in quanto l'IVA all'importazione è riscossa in dogana e ha natura equivalente a un dazio.

Struttura dell'imposta. L'IVA è calcolata applicando l'aliquota d'imposta all'imponibile, che corrisponde al corrispettivo pattuito (art. 13 D.P.R. 633/1972). L'aliquota ordinaria è del 22%; le aliquote ridotte del 10%, 5% e 4% si applicano alle operazioni elencate nella Tabella A allegata al Decreto. Il meccanismo detrazione-rivalsa garantisce la neutralità per gli operatori: chi effettua l'operazione addebita l'IVA al committente (rivalsa, art. 18 D.P.R. 633/1972) e detrae l'IVA sugli acquisti (art. 19 D.P.R. 633/1972), versando la differenza all'erario.

Quando si applica

I tre presupposti devono verificarsi contestualmente. Mancando anche uno solo, l'operazione è fuori campo IVA - non esente, non non-imponibile, ma semplicemente estranea all'ambito applicativo del tributo. Le conseguenze pratiche sono rilevanti: un'operazione fuori campo non dà luogo a obblighi di fatturazione IVA, non genera né debito né credito d'imposta, e l'IVA pagata a monte su acquisti connessi esclusivamente ad operazioni fuori campo non è detraibile.

Casi pratici frequenti di fuori campo IVA: operazioni tra privati consumatori (es. vendita di beni usati tra persone fisiche non imprenditori); operazioni che non hanno natura di cessione di beni né di prestazione di servizi (es. risarcimenti danni puri, contributi in conto capitale non collegati a controprestazioni); operazioni effettuate da soggetti privi della qualifica di soggetto passivo.

Le operazioni esenti (art. 10 D.P.R. 633/1972) si distinguono dal fuori campo: rientrano nell'ambito IVA ma sono esonerate dall'applicazione dell'imposta, con limitazioni al diritto di detrazione. Le operazioni non imponibili (artt. 8, 8-bis, 9 D.P.R. 633/1972) riguardano esportazioni e operazioni assimilate, con aliquota zero e pieno diritto a detrazione.

Connessioni

L'art. 1 D.P.R. 633/1972 è il cardine attorno a cui ruotano tutte le disposizioni successive: l'art. 2 (cessioni di beni), l'art. 3 (prestazioni di servizi), gli artt. 4 e 5 (soggetti passivi), gli artt. 7 e ss. (territorialità), l'art. 10 (operazioni esenti), l'art. 13 (base imponibile), l'art. 18 (rivalsa), l'art. 19 (detrazione). A livello europeo, la norma interna è speculare all'art. 2 della Direttiva 2006/112/CE (Direttiva IVA rifusa), che definisce le operazioni soggette all'IVA negli Stati membri.

Connessioni rilevanti anche con: art. 17 D.P.R. 633/1972 (reverse charge per operazioni con soggetti non residenti), art. 21 D.P.R. 633/1972 (obbligo di fatturazione), art. 23 D.P.R. 633/1972 (registro delle fatture emesse), art. 25 D.P.R. 633/1972 (registro degli acquisti). Sul piano sistematico, la distinzione tra operazioni imponibili, esenti, non imponibili e fuori campo è cruciale per determinare il pro-rata di detrazione di cui all'art. 19-bis D.P.R. 633/1972, applicabile a chi effettua sia operazioni che danno diritto a detrazione sia operazioni esenti.

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Casi pratici

Caso 1: Consulente che fattura a cliente estero B2B

Tizio, commercialista italiano con partita IVA, presta servizi di consulenza fiscale a Caio, una società tedesca con partita IVA tedesca. Ai sensi dell'art. 7-ter D.P.R. 633/1972, il servizio si considera effettuato in Germania (Stato del committente soggetto passivo). Tizio emette fattura senza IVA italiana con dicitura «inversione contabile - art. 7-ter D.P.R. 633/1972» e la società tedesca applicherà il reverse charge in Germania. L'operazione è fuori campo IVA italiana ma rimane nell'ambito del sistema IVA europeo.

Caso 2: Privato che vende bene usato

Sempronio, privato consumatore senza partita IVA, vende la propria automobile usata a Mevio, anch'egli privato. L'operazione manca del presupposto soggettivo: Sempronio non è soggetto passivo IVA. La vendita è fuori campo IVA, non richiede fattura IVA e non genera obblighi tributari ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Eventuale plusvalenza potrà rilevare ai fini IRPEF solo in specifiche circostanze.

Domande frequenti

Cosa si intende per 'operazioni imponibili' ai fini IVA?

Sono imponibili le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti passivi (imprenditori, artigiani, professionisti) nell'esercizio della propria attività, nonché le importazioni da chiunque eseguite. Devono ricorrere contestualmente i presupposti oggettivo, soggettivo e territoriale previsti dall'art. 1 D.P.R. 633/1972.

Un privato cittadino che vende un bene deve applicare l'IVA?

No. Il privato consumatore non è soggetto passivo IVA: manca il presupposto soggettivo dell'art. 1 D.P.R. 633/1972. L'IVA si applica solo quando l'operazione è effettuata nell'esercizio di un'impresa o di un'arte o professione. Chi vende occasionalmente beni personali non è tenuto ad applicare l'imposta.

Qual è la differenza tra operazione fuori campo IVA e operazione esente?

Un'operazione fuori campo IVA non rientra nell'ambito applicativo dell'art. 1 D.P.R. 633/1972 (es. manca il presupposto soggettivo o territoriale): non genera obblighi IVA né detrazione. Un'operazione esente (art. 10 D.P.R. 633/1972) è invece all'interno del sistema IVA ma non è soggetta a imposta: limita il diritto di detrazione dell'IVA sugli acquisti connessi.

Quali sono le aliquote IVA applicabili in Italia?

L'aliquota ordinaria è del 22%. Esistono aliquote ridotte: 10% per prodotti alimentari, trasporti, turismo e altri beni/servizi elencati in Tabella A; 5% per specifiche tipologie di servizi sociali e beni alimentari; 4% per prodotti di prima necessità come generi alimentari di base, giornali, libri, abitazioni. L'aliquota applicabile dipende dalla natura del bene o servizio.

Un'associazione non profit deve applicare l'IVA sulle proprie attività?

Dipende dall'attività svolta. Le associazioni non profit sono soggetti passivi IVA nella misura in cui svolgono attività commerciali o di prestazione di servizi verso corrispettivo, ai sensi dell'art. 4 D.P.R. 633/1972. Le attività istituzionali senza corrispettivo specifico sono tendenzialmente fuori campo IVA. Occorre valutare caso per caso la natura concreta delle operazioni poste in essere.

Fonti consultate: 2 fontei verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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