Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 2 bis T.U.IVA – Cessioni di beni facilitate dalle interfacce elettroniche

In vigore dal 30/06/2021 al 01/01/2027

Modificato da: Decreto legislativo del 25/05/2021 n. 83 Articolo 1

Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

“1. Le seguenti cessioni di beni si considerano effettuate dal soggetto passivo che facilita le stesse tramite l’uso di un’interfaccia elettronica, quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi:

a) le vendite a distanza intracomunitarie di beni di cui all’articolo 38-bis, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e le cessioni di beni con partenza e arrivo della spedizione o del trasporto nel territorio dello stesso Stato membro a destinazione di non soggetti passivi, effettuate da soggetti passivi non stabiliti nell’Unione europea;

b) le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o da paesi terzi, di cui all’articolo 38-bis, commi 2 e 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro.

2. Il soggetto passivo che facilita tramite l’uso di un’interfaccia elettronica le cessioni di beni di cui al comma 1 si considera cessionario e rivenditore di detti beni.”

Commento del professionista 

Perché è nata questa norma

Negli ultimi anni il commercio online è cresciuto in modo esponenziale. Sempre più acquisti vengono effettuati attraverso marketplace digitali – Amazon, eBay, piattaforme simili – dove a vendere non è la piattaforma stessa, ma migliaia di venditori terzi, molti dei quali stabiliti fuori dall’Unione Europea.

Il problema era chiaro: questi venditori extraeuropei raramente applicavano correttamente l’IVA sulle vendite ai consumatori europei, e recuperare l’imposta da soggetti stabiliti in Paesi con i quali non esistono accordi di cooperazione fiscale era – ed è – praticamente impossibile.

La soluzione adottata dal legislatore europeo, recepita in Italia con il D.Lgs. 83/2021, è stata di tipo pratico: anziché inseguire il venditore estero, si coinvolge direttamente la piattaforma digitale nella riscossione dell’IVA. È la piattaforma – soggetto identificabile, strutturato, presente sul territorio – a diventare debitore dell’imposta. Nasce così l’art. 2-bis.

Cos’è il soggetto che “facilita” le cessioni

La norma parla di soggetto passivo che “facilita” le cessioni tramite un’interfaccia elettronica – un marketplace, una piattaforma, un portale o strumenti analoghi.

Il termine “facilita” merita una spiegazione, perché può trarre in inganno. Non si tratta di un soggetto che partecipa all’accordo commerciale tra venditore e acquirente, né di un mandatario che assume obblighi per concludere l’affare. La piattaforma mette semplicemente a disposizione uno strumento tecnologico attraverso il quale venditore e acquirente si trovano, negoziano e concludono la transazione.

Il Regolamento UE n. 282/2011 chiarisce che per “facilitare” si intende consentire a un acquirente e a un fornitore di stabilire un contatto che porti a una cessione di beni tramite l’interfaccia elettronica. La conclusione dell’operazione – l’ordine, il checkout – avviene sulla piattaforma, ma la consegna fisica del bene può essere effettuata o meno dalla piattaforma stessa: questo è irrilevante ai fini della norma.

In pratica: il gestore del marketplace non compra e non vende nulla nella realtà economica. Ma la legge lo tratta come se lo facesse. Questa è la finzione giuridica al cuore dell’art. 2-bis.

A chi si applica: le tre categorie di operazioni

La norma non si applica a tutte le vendite che passano per una piattaforma digitale. Il campo di applicazione è preciso e riguarda tre categorie specifiche di cessioni a distanza.

Prima categoria. Le vendite a distanza intracomunitarie di beni effettuate da soggetti non stabiliti nell’Unione Europea, nei confronti di consumatori finali. Esempio: un venditore americano vende un prodotto a un consumatore italiano tramite una piattaforma, con il bene che parte da un magazzino in Germania. In questo caso la piattaforma diventa il soggetto passivo IVA.

Rientra in questa categoria anche la cessione di beni che partono e arrivano nello stesso Stato membro – operazione puramente domestica – quando però il cedente è stabilito fuori dall’Unione Europea. Esempio: venditore cinese con magazzino in Italia che vende a consumatori italiani tramite piattaforma.

Seconda categoria. Le vendite a distanza di beni importati da Paesi terzi o territori terzi, in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro. Questa soglia – che corrisponde alla franchigia doganale – è quella più rilevante nella pratica quotidiana: copre la grandissima parte dei pacchi acquistati online da fuori Europa. A differenza delle prime due categorie, qui la norma si applica indipendentemente da dove è stabilito il cedente: anche un venditore europeo che spedisce beni da fuori UE in colli sotto i 150 euro rientra nel perimetro.

Il meccanismo: cessionario e rivenditore allo stesso tempo

Il comma 2 dell’art. 2-bis stabilisce la conseguenza giuridica di questa finzione: il gestore della piattaforma si considera contemporaneamente cessionario – acquirente dal venditore originale – e rivenditore – cedente nei confronti del consumatore finale.

Questo crea una doppia catena di cessioni, anche se nella realtà economica le merci passano direttamente dal venditore al consumatore:

La prima cessione è quella “a monte”: dal venditore originale alla piattaforma. Il trattamento IVA di questa operazione dipende dalla tipologia (cessione intracomunitaria, importazione, cessione interna) ma in ogni caso è il venditore a emetterla verso la piattaforma.

La seconda cessione è quella “a valle”: dalla piattaforma al consumatore finale. È qui che l’IVA viene applicata e versata. La piattaforma è debitore dell’imposta propria dello Stato membro di destinazione del bene.

Il confronto con il contratto di commissione: cosa cambia

Per capire la portata innovativa dell’art. 2-bis, è utile confrontarlo con il contratto di commissione alla vendita, che è il meccanismo di intermediazione opaca già previsto dall’ordinamento IVA.

Nel contratto di commissione, il commissionario agisce in nome proprio ma per conto del committente. Anche qui si creano due cessioni distinte – una a monte e una a valle – ma il presupposto è l’esistenza di un mandato contrattuale: ci deve essere un accordo tra le parti che attribuisce al commissionario l’incarico di agire per conto del committente.

La Corte di Giustizia, nella causa C-734/19 (ITH Comercial Timișoara), ha chiarito che le norme sulla commissione si applicano solo quando ricorrono due condizioni: l’esistenza di un mandato effettivo, e l’identità tra le operazioni acquisite dal commissionario e quelle cedute al committente.

Qui sta la differenza fondamentale rispetto all’art. 2-bis: il marketplace non ha un mandato. Non si è accordato contrattualmente con i venditori per agire per loro conto nella cessione dei beni. Il gestore della piattaforma si limita a fornire uno strumento tecnologico. Senza una norma specifica come l’art. 2-bis, il meccanismo della commissione non potrebbe applicarsi.

È proprio per questo motivo che il legislatore europeo ha dovuto introdurre una norma ad hoc per le cessioni di beni: per le prestazioni di servizi rese tramite piattaforme digitali era già sufficiente il meccanismo previsto dall’art. 28 della direttiva e la presunzione di cui all’art. 9-bis del Regolamento n. 282/2011. Per i beni, invece, quella strada non era percorribile.

La nozione di “cessione di beni” nella giurisprudenza europea: un punto di attenzione

Per comprendere bene perché era necessaria una norma specifica, occorre richiamare come la Corte di Giustizia ha definito nel tempo la nozione di cessione di beni ai fini IVA.

Secondo l’orientamento prevalente, ciò che conta non è il trasferimento della proprietà in senso civilistico, ma il trasferimento del potere di disporre del bene come se se ne fosse proprietari – in termini economici, non giuridici. Chi ha il potere concreto di decidere come, quando e per quali fini utilizzare il bene è il vero cessionario ai fini IVA.

Questo principio è emerso con chiarezza in alcuni casi emblematici. Nella causa C-185/01 (Auto Lease Holland), la Corte ha escluso che la società di leasing si fosse interposta come commissionaria nell’acquisto di carburante dai distributori, perché era il locatario del veicolo – non la società – a scegliere liberamente la stazione di servizio, la qualità e la quantità del carburante. La società di leasing non aveva mai avuto il potere di disporre del bene: il suo ruolo era puramente finanziario. La cessione è avvenuta direttamente tra il gestore della stazione e il conducente.

Lo stesso principio è stato confermato nelle cause C-526/13 (Fast Bunkering) e C-235/18 (Vega International), sempre in materia di acquisto di carburante tramite intermediari: in entrambi i casi la Corte ha escluso la cessione a favore degli intermediari perché questi non avevano mai avuto il potere di disporre materialmente del bene.

La direzione opposta emerge invece dalla causa C-42/14 (Wojskowa Agencja Mieszkaniowa), dove la Corte ha ritenuto che il proprietario di immobili che stipulava a proprio nome contratti di fornitura di energia e gas per poi ribaltarne i costi ai conduttori si interponesse effettivamente nella catena, perché era lui ad acquistare le forniture: i conduttori non avevano alcun rapporto diretto con i fornitori di energia.

Il filo conduttore di queste sentenze è la valorizzazione della volontà contrattuale delle parti come criterio fondamentale per qualificare l’operazione ai fini IVA. La Cassazione italiana ha recepito questo orientamento, precisando che le categorie contrattuali del diritto interno vanno interpretate in chiave tributaria, dando prevalenza alla realtà economica e commerciale anche rispetto al testo dei contratti.

Applicando questi principi al gestore di un marketplace, sarebbe praticamente impossibile – salvo costruzioni contrattuali specifiche – affermare che esso abbia il potere di disporre dei beni venduti dai terzi sulla sua piattaforma. Il marketplace non sceglie cosa vendere, non gestisce il magazzino del venditore, non decide il prezzo. Ecco perché era indispensabile l’art. 2-bis.

Cosa accade fuori dal perimetro dell’art. 2-bis: il contratto di commissione ordinario

Un punto spesso trascurato nella pratica è che l’art. 2-bis non esaurisce l’intera disciplina IVA dei marketplace. La norma si applica a specifiche categorie di operazioni: vendite B2C da cedenti extraeuropei e importazioni sotto i 150 euro.

Per tutte le altre situazioni – vendite B2B, vendite B2C di beni già in territorio UE effettuate da cedenti comunitari, importazioni sopra soglia – il sistema ordinario resta in vigore.

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 101/2022, ha confermato che in queste ipotesi è possibile configurare tra il venditore e la piattaforma un vero e proprio contratto di commissione alla vendita, a condizione che ne ricorrano i presupposti. In tal caso si applicano le regole ordinarie del mandato senza rappresentanza: due cessioni distinte, una dal committente al commissionario e una dal commissionario al cliente finale, con i rispettivi trattamenti IVA.

Questa possibilità ha conseguenze pratiche rilevanti. Per esempio, nel caso di vendite intracomunitarie B2B gestite tramite un commissionario stabilito in altro Stato membro, il cedente nazionale applica il regime di non imponibilità previsto per le cessioni intracomunitarie (art. 41 del D.L. 331/1993), e il commissionario diventa debitore dell’acquisto intracomunitario nello Stato in cui è identificato.

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In sintesi

  • Finzione giuridica del cedente interposto. L'interfaccia elettronica (marketplace) che facilita determinate cessioni è considerata dalla norma come se acquistasse i beni dal fornitore sottostante e li rivendesse al consumatore finale, con conseguenti obblighi IVA propri.
  • Ambito di applicazione. La disposizione si applica alle piattaforme che facilitano: (a) vendite di beni importati da paesi extra-UE in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro; (b) cessioni di beni già presenti in UE da parte di soggetti non stabiliti in UE a consumatori finali.
  • Soggetti coinvolti. Sono interessati i gestori di marketplace (piattaforme digitali, siti di e-commerce multi-vendor) operanti nel commercio elettronico transfrontaliero, indipendentemente dalla loro localizzazione.
  • Recepimento della Direttiva OSS. L'art. 2-bis è stato introdotto in attuazione della Direttiva (UE) 2017/2455 e del pacchetto IVA e-commerce, operativo dal 1° luglio 2021, che ha riformato la tassazione delle vendite a distanza intracomunitarie.
  • Impatto pratico. I marketplace diventano debitori d'imposta in luogo del fornitore effettivo: devono identificarsi ai fini IVA nello Stato di consumo (o aderire al regime OSS) e versare l'imposta sulle vendite facilitate.
Indice dei contenuti

Ratio

L'art. 2-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall'art. 2 del D.Lgs. 25 maggio 2021, n. 83 in recepimento della Direttiva (UE) 2017/2455 (cd. «pacchetto IVA e-commerce»), risponde a una specifica esigenza di contrasto all'evasione fiscale nel settore del commercio elettronico transfrontaliero. Prima della sua introduzione, i fornitori extra-UE che vendevano beni a consumatori europei tramite piattaforme digitali evadevano sistematicamente l'IVA: il consumatore finale acquistava senza che alcun soggetto versasse l'imposta, sfruttando l'anonimato garantito dall'intermediazione dei marketplace e l'assenza di una stabile organizzazione identificabile negli Stati di consumo.

La soluzione normativa adottata dall'Unione Europea e recepita in Italia è radicale: si introduce una finzione giuridica (deemed supplier) per cui la piattaforma digitale che facilita determinate operazioni è considerata, ai fini IVA, come se fosse essa stessa il soggetto che acquista i beni dal fornitore sottostante e li rivende al consumatore finale. In questo modo il marketplace - soggetto identificabile, con struttura giuridica consolidata e rapporto diretto con l'Amministrazione finanziaria - diventa il debitore dell'imposta, semplificando l'accertamento e il recupero del tributo.

Analisi

L'art. 2-bis D.P.R. 633/1972 dispone che un soggetto passivo che facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale (marketplace), una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, talune cessioni di beni si considera aver ricevuto e ceduto i beni medesimi (cd. «finzione del cedente interposto» o deemed supplier). La norma crea dunque due operazioni fittizie distinte: (1) una cessione dal fornitore effettivo all'interfaccia elettronica, esente da IVA o non imponibile; (2) una cessione dall'interfaccia elettronica al consumatore finale, imponibile con IVA nello Stato di consumo.

Fattispecie coperte. La finzione si applica in due ipotesi cumulative e alternative:

Prima ipotesi: l'interfaccia elettronica facilita cessioni di beni importati da paesi o territori terzi in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro, a qualsiasi acquirente (anche soggetti passivi che acquistano per uso privato). Il limite di 150 euro coincide con la soglia di esenzione doganale abolita dal 1° luglio 2021 per le importazioni di e-commerce.

Seconda ipotesi: l'interfaccia elettronica facilita cessioni di beni già presenti nel territorio dell'Unione Europea effettuate da un soggetto passivo non stabilito nell'UE nei confronti di consumatori finali (persone non soggetti passivi o persone che si qualificano come consumatori privati). In questa ipotesi non vi è limite di valore.

Struttura della doppia cessione fittizia. Nella prima cessione (fornitore → piattaforma), il luogo di partenza del bene è il paese del fornitore; questa operazione è considerata non assoggettata a IVA nello Stato membro di consumo. Nella seconda cessione (piattaforma → consumatore), il luogo dell'operazione coincide con il luogo di arrivo del bene, ossia lo Stato membro in cui il consumatore riceve il bene. La piattaforma è tenuta al versamento dell'IVA in quello Stato o attraverso il regime OSS (One Stop Shop) - regime speciale che permette di dichiarare e versare l'IVA di tutti i Paesi UE tramite un'unica dichiarazione nello Stato di identificazione.

Esenzione della prima cessione. La cessione fittizia dal fornitore alla piattaforma beneficia di un trattamento agevolato: è considerata non imponibile o esente con diritto a detrazione (zero-rated), per evitare una doppia imposizione nella catena. La platea effettiva dei costi fiscali è concentrata sull'ultima cessione verso il consumatore.

Obblighi della piattaforma. Il marketplace deve: identificarsi ai fini IVA nello Stato membro di consumo oppure aderire al regime OSS nel proprio Stato di identificazione nell'UE; emettere la documentazione fiscale appropriata; tenere registri delle operazioni facilitate per un periodo di dieci anni (art. 54-bis Direttiva 2006/112/CE); comunicare periodicamente i dati delle transazioni alle autorità fiscali.

Quando si applica

La finzione del deemed supplier si attiva quando ricorrono congiuntamente: (a) il soggetto è un'interfaccia elettronica che «facilita» la cessione, intendendo con questo termine un ruolo attivo - non meramente tecnico - nella gestione dell'ordine, del pagamento, della consegna o della promozione dell'offerta; (b) il venditore sottostante è un soggetto non stabilito nell'UE (nella seconda ipotesi) o i beni provengono da paesi terzi in spedizioni sotto 150 euro (prima ipotesi); (c) l'acquirente finale è un consumatore o un soggetto che acquista per uso non professionale.

Non si applica quando la piattaforma svolge un ruolo puramente tecnico di hosting senza intervenire nella transazione (es. semplici motori di ricerca, piattaforme che si limitano a mostrare annunci senza gestire pagamenti). In tali casi resta applicabile la disciplina generale dell'art. 2 D.P.R. 633/1972, con gli obblighi IVA a carico del fornitore effettivo.

Connessioni

L'art. 2-bis si inserisce nel quadro del recepimento della Direttiva (UE) 2017/2455 e va letto in combinato disposto con: art. 2 D.P.R. 633/1972 (cessioni di beni); art. 7-bis D.P.R. 633/1972 (territorialità per le cessioni di beni); art. 40-bis D.P.R. 633/1972 (regime OSS per le vendite a distanza intracomunitarie di beni); art. 74-quinquies D.P.R. 633/1972 (dichiarazione IVA OSS). A livello europeo, il riferimento è l'art. 14-bis Direttiva 2006/112/CE, introdotto dalla Direttiva (UE) 2017/2455 e operativo dal 1° luglio 2021. Rilevante anche il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2026 che disciplina gli obblighi di tenuta dei registri per le interfacce elettroniche.

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Risposta a interpello

n. 205 del 21 aprile 2022

L'Agenzia chiarisce l'ambito applicativo dell'art. 2-bis sulle cessioni di beni facilitate da interfacce elettroniche: la piattaforma assume il ruolo di cedente fittizio ai fini IVA per le vendite a distanza di beni importati di valore intrinseco non superiore a 150 euro e per le cessioni interne effettuate da soggetti non stabiliti nell'Unione Europea.

Documento esplicativo

Note esplicative UE sull'e-commerce IVA - ottobre 2020

L'Agenzia pubblica le note esplicative della Commissione europea sulle nuove regole IVA per il commercio elettronico in vigore dal 1° luglio 2021, che hanno introdotto il meccanismo del cedente fittizio (deemed supplier) recepito dall'art. 2-bis con il D.Lgs. 83/2021.

Casi pratici

Caso 1: Marketplace che vende prodotti cinesi sotto 150 euro

Tizio gestisce un marketplace europeo attraverso cui Caio, venditore cinese senza partita IVA europea, vende articoli di abbigliamento a consumatori italiani per 80 euro a spedizione. Ai sensi dell'art. 2-bis D.P.R. 633/1972, Tizio (il marketplace) è considerato aver acquistato i beni da Caio (cessione fittizia non imponibile) e averli rivenduti al consumatore italiano (cessione imponibile in Italia con IVA 22%). Tizio deve versare l'IVA italiana, eventualmente tramite il regime OSS nello Stato UE in cui è registrato.

Caso 2: Venditore non UE che usa piattaforma per vendere beni già in Europa

Sempronio, residente negli USA, ha immagazzinato prodotti elettronici in un magazzino in Germania e li vende tramite una piattaforma di e-commerce a consumatori finali italiani per 300 euro a pezzo. Poiché Sempronio non è stabilito nell'UE e i beni sono già in territorio comunitario, la piattaforma è ritenuta cedente interposta ex art. 2-bis, seconda ipotesi. La piattaforma è debitrice dell'IVA italiana sulla vendita al consumatore italiano, indipendentemente dal valore della spedizione.

Domande frequenti

Cosa significa che una piattaforma digitale è 'considered to have received and supplied' i beni?

L'art. 2-bis D.P.R. 633/1972 introduce una finzione giuridica: la piattaforma (marketplace) è trattata come se acquistasse i beni dal venditore sottostante e li rivendesse al consumatore finale. Questo significa che la piattaforma diventa il debitore dell'IVA verso l'erario, anche se economicamente non è proprietaria dei beni e non li gestisce fisicamente.

Tutti i marketplace sono soggetti all'art. 2-bis del D.P.R. 633/1972?

No. La norma si applica solo ai marketplace che 'facilitano' attivamente le vendite - gestendo ordini, pagamenti o condizioni di vendita. Le piattaforme con ruolo puramente passivo (hosting di annunci, motori di ricerca) non rientrano nella finzione. Inoltre le fattispecie coperte sono specifiche: importazioni sotto 150 euro e vendite di soggetti non UE tramite beni già presenti in UE.

Come può un marketplace assolvere gli obblighi IVA in tutti i Paesi UE?

Tramite il regime OSS (One Stop Shop), operativo dal 1° luglio 2021: il marketplace si registra una sola volta nello Stato UE di sua scelta, presenta un'unica dichiarazione IVA trimestrale, e versa l'imposta per tutti i Paesi UE in cui ha effettuato vendite. L'Amministrazione fiscale dello Stato di identificazione distribuisce poi le somme agli altri Paesi.

Qual è il limite di valore per le importazioni da paesi extra-UE?

Il limite è di 150 euro di valore intrinseco per spedizione. Sotto questa soglia, le importazioni facilitate da marketplace sono coperte dalla finzione del cedente interposto. Sopra 150 euro, si applicano le normali procedure doganali con IVA all'importazione, e la finzione dell'art. 2-bis non opera automaticamente per la componente importazione.

Cosa succede se il marketplace non adempie agli obblighi IVA previsti dall'art. 2-bis?

Il marketplace che non versa l'IVA dovuta in qualità di cedente interposto è soggetto alle sanzioni amministrative tributarie previste dal D.Lgs. 471/1997, oltre al recupero dell'imposta evasa. Nelle situazioni più gravi, l'Amministrazione finanziaria può richiedere la nomina di un rappresentante fiscale o disporre il blocco delle attività della piattaforma nel territorio italiano.

Fonti consultate: 2 fontei verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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