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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 6-quater TUIVA disciplina il buono-corrispettivo multiuso (MPV - Multi Purpose Voucher), definito come quello per cui, al momento dell'emissione, NON è ancora nota la disciplina IVA applicabile alla cessione di beni o prestazione di servizi sottostante.
  • I trasferimenti di un buono multiuso precedenti all'utilizzo finale non costituiscono effettuazione della cessione/prestazione: l'IVA è differita al momento in cui il buono viene effettivamente accettato come corrispettivo presso il cedente/prestatore finale.
  • L'effettuazione dell'operazione si verifica al ricorrere degli eventi previsti dall'art. 6 TUIVA (consegna del bene, ultimazione del servizio, pagamento) assumendo come pagamento l'accettazione del buono come corrispettivo totale o parziale.
  • I servizi di distribuzione, intermediazione e simili relativi ai trasferimenti del buono multiuso che non coincidono con l'effettuazione finale sono autonomamente rilevanti ai fini IVA: sono soggetti a fatturazione e imposta separata, secondo l'aliquota propria del servizio.
  • L'articolo è soppresso a decorrere dal 1° gennaio 2027 dal D.Lgs. 10/2026 (nuovo TU IVA), che mantiene la disciplina dei voucher multiuso conforme alla Direttiva UE 2016/1065.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 6 quater T.U.IVA – Buono-corrispettivo multiuso

In vigore dal 29/12/2018 al 01/01/2027

Modificato da: Decreto legislativo del 29/11/2018 n. 141 Articolo 1

Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

“1. Un buono-corrispettivo di cui all’articolo 6-bis si considera multiuso se al momento della sua emissione non e’ nota la disciplina applicabile ai fini dell’imposta sul valore aggiunto alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo da’ diritto.

2. Ogni trasferimento di un buono-corrispettivo multiuso precedente alla accettazione dello stesso come corrispettivo o parziale corrispettivo della cessione dei beni o della prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo da’ diritto non costituisce effettuazione di detta cessione o prestazione.

3. La cessione di beni o la prestazione di servizi a cui il buono-corrispettivo multiuso da’ diritto si considera effettuata al verificarsi degli eventi di cui all’articolo 6 assumendo come pagamento l’accettazione del buono-corrispettivo come corrispettivo o parziale corrispettivo di detti beni o servizi.

4. Per i trasferimenti di un buono-corrispettivo multiuso diversi da quelli che intercorrono tra il soggetto che effettua le operazioni soggette ad imposta ai sensi del comma 3 e i soggetti nei cui confronti tali operazioni sono effettuate, i servizi di distribuzione e simili sono autonomamente rilevanti ai fini dell’imposta.”

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Commento

La logica del buono multiuso: differire l'IVA al momento dell'utilizzo

L'art. 6-quater TUIVA disciplina la seconda categoria di buoni-corrispettivo: i multiuso (Multi Purpose Voucher, MPV nella terminologia comunitaria). La logica è opposta a quella del monouso (art. 6-ter): se al momento dell'emissione del buono non è ancora possibile determinare con certezza la disciplina IVA applicabile alla cessione/prestazione finale, il legislatore non può anticipare l'imposta al trasferimento. L'IVA viene quindi differita al momento dell'utilizzo concreto, quando l'operazione si concretizza con caratteristiche IVA determinate (luogo, aliquota, regime impositivo).

Questa scelta è coerente con il principio fondamentale dell'IVA, che è imposta sul consumo: tassare un voucher al trasferimento, quando ancora non si sa se sarà utilizzato per beni a aliquota 22% o 4%, in Italia o all'estero, sarebbe non solo tecnicamente impossibile (non si saprebbe quale aliquota applicare) ma anche concettualmente incoerente. Il differimento al momento dell'utilizzo riallinea la tassazione al momento del consumo effettivo, in linea con la Direttiva 2006/112/CE come modificata dalla Direttiva 2016/1065.

Quando un buono è qualificato multiuso

Il comma 1 dell'art. 6-quater rinvia alla definizione dell'art. 6-bis e qualifica come multiuso il voucher per il quale "al momento della sua emissione non è nota la disciplina applicabile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo dà diritto". L'incertezza può derivare da diversi fattori: cataloghi misti con beni/servizi a aliquote IVA differenti (es. gift card di un grande magazzino con prodotti al 22%, 10% e 4%); territorialità multipla, con il voucher utilizzabile in più Stati (es. carte regalo di catene retail multinazionali); servizi non specificati, dove il voucher dà diritto a una varietà di prestazioni con regimi IVA diversi (es. ricariche telefoniche utilizzabili per chiamate, internet, contenuti digitali).

Esempi tipici di buoni multiuso: gift card di catene retail multi-prodotto (Amazon, ipermercati, grandi magazzini), voucher esperienze utilizzabili in cataloghi misti (Smartbox con scelta tra cene, soggiorni, attività), ricariche telefoniche post-2019 per servizi multipli, carte prepagate per piattaforme digitali con contenuti a aliquote diverse, voucher viaggio utilizzabili in più Paesi. La qualificazione come multiuso è la regola residuale: se anche solo uno degli elementi IVA non è determinabile all'emissione, il buono è multiuso.

I trasferimenti del buono multiuso: irrilevanza ai fini IVA

Il comma 2 dell'art. 6-quater introduce la regola fondamentale: "Ogni trasferimento di un buono-corrispettivo multiuso precedente alla accettazione dello stesso come corrispettivo o parziale corrispettivo della cessione dei beni o della prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo dà diritto non costituisce effettuazione di detta cessione o prestazione". In altre parole, ogni passaggio del voucher nella catena distributiva (emittente → distributore → consumatore) è IRRILEVANTE ai fini IVA: nessuna fatturazione del valore del buono, nessuna liquidazione di IVA su quel valore, nessun obbligo dichiarativo specifico.

Conseguenza pratica: un emittente che vende a un distributore un voucher Smartbox da 100 € non emette fattura sul valore del voucher come operazione IVA (perché l'aliquota e la territorialità saranno noti solo al momento dell'utilizzo). Il pagamento del distributore all'emittente è trattato come anticipazione finanziaria, non come corrispettivo IVA. Anche la rivendita del distributore al consumatore finale per 100 € non comporta IVA sul valore del voucher. L'IVA si attiva solo nel momento finale dell'utilizzo.

L'effettuazione finale: l'utilizzo come momento di esigibilità

Il comma 3 dell'art. 6-quater dispone che la cessione/prestazione a cui il buono multiuso dà diritto "si considera effettuata al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 6 assumendo come pagamento l'accettazione del buono-corrispettivo come corrispettivo o parziale corrispettivo di detti beni o servizi". La norma rinvia all'art. 6 TUIVA (regole generali sull'effettuazione delle operazioni) e qualifica l'accettazione del voucher da parte dell'esercente come momento di pagamento.

Concretamente: quando il consumatore presenta il voucher Smartbox presso un hotel convenzionato per un soggiorno, l'hotel effettua la prestazione di servizi (alloggio) e accetta il voucher come pagamento. In quel momento si verifica l'effettuazione dell'operazione IVA: l'hotel emette fattura/scontrino al consumatore per il valore del soggiorno, applicando l'aliquota IVA del servizio alberghiero (10%). L'IVA è dovuta dall'hotel secondo le regole ordinarie di liquidazione mensile/trimestrale. La differenza rispetto al monouso è temporale: nel monouso l'IVA era dovuta al momento del trasferimento del voucher (anche mesi prima dell'utilizzo); nel multiuso è dovuta solo all'utilizzo concreto.

I servizi di distribuzione e intermediazione: rilevanza autonoma

Il comma 4 dell'art. 6-quater regola un aspetto operativo importante: "Per i trasferimenti di un buono-corrispettivo multiuso diversi da quelli che intercorrono tra il soggetto che effettua le operazioni soggette ad imposta ai sensi del comma 3 e i soggetti nei cui confronti tali operazioni sono effettuate, i servizi di distribuzione e simili sono autonomamente rilevanti ai fini dell'imposta". La norma distingue tra il trasferimento del valore del voucher (irrilevante ex comma 2) e i servizi di distribuzione, intermediazione, marketing che gli operatori della catena prestano agli emittenti (rilevanti autonomamente).

Esempio tipico: una piattaforma di distribuzione di voucher (es. catena retail che vende gift card di terzi alla cassa) presta all'emittente un servizio di distribuzione, per il quale riceve una commissione (es. 5% del valore facciale del voucher). Questa commissione è soggetta autonomamente a IVA, con aliquota propria del servizio di distribuzione (22% ordinaria), fatturata dal distributore all'emittente. Il valore del voucher resta irrilevante (è multiuso), ma il servizio di distribuzione ha la sua autonoma rilevanza IVA. Lo stesso vale per servizi di marketing, gestione tecnologica, customer service prestati nell'ambito della catena distributiva.

Differenza con il monouso: implicazioni per la cassa e la pianificazione

La distinzione tra monouso e multiuso ha implicazioni rilevanti sulla cassa degli operatori e sulla pianificazione finanziaria. Per i buoni monouso, l'IVA è anticipata: l'emittente versa all'erario al momento della vendita, anche se il voucher non viene utilizzato per mesi (o mai). Per i buoni multiuso, l'IVA è differita: l'erario riceve l'imposta solo all'utilizzo, con effetti finanziari di ritardo. Per i voucher non utilizzati (cosiddetti "breakage" o "slippage", quota di voucher emessi ma non riscossi, tipicamente 5-15% nel mercato italiano), nel multiuso l'IVA non viene mai versata; nel monouso è già stata versata, ma l'emittente non può chiedere il rimborso.

Questa differenza spinge alcuni operatori a strutturare i propri voucher come multiuso quando possibile, per ottimizzare la cassa e ridurre l'esposizione fiscale sui voucher non utilizzati. La giurisprudenza tributaria e l'Agenzia delle Entrate sono attente a verificare che la qualificazione multiuso sia sostanziale e non meramente formale.

Adempimenti per emittenti, distributori, esercenti

Sul piano operativo, gli adempimenti differiscono significativamente per ciascun attore della catena. Emittente: emette il voucher senza fatturare il valore facciale (sarà l'esercente finale a fatturare). Le entrate dalla vendita di voucher multiuso sono trattate contabilmente come "acconti incassati" o "debiti verso utilizzatori", non come ricavi IVA. Solo se l'emittente svolge anche servizi di distribuzione propri, fattura quei servizi separatamente.

Distributore intermediario: incassa il pagamento dal consumatore (o da un sub-distributore) ma non fattura IVA sul valore del voucher; fattura all'emittente la propria commissione di distribuzione (servizio autonomo, IVA al 22%). Esercente finale: al momento dell'utilizzo del voucher da parte del consumatore, fattura/scontrina l'operazione applicando l'aliquota propria del bene/servizio ceduto, e contabilizza il voucher come pagamento ricevuto. È in capo all'esercente finale che si concentra l'esigibilità IVA dell'operazione.

La transizione al nuovo TU IVA dal 2027

L'art. 6-quater è soppresso dal 1° gennaio 2027 con il D.Lgs. 10/2026, che codifica la disciplina dei voucher multiuso negli articoli del nuovo TU IVA mantenendo invariati i principi sostanziali della Direttiva UE 2016/1065. La continuità è garantita: stessa distinzione monouso/multiuso, stesso regime di esigibilità differita, stessa autonomia dei servizi di distribuzione. I contribuenti dovranno aggiornare i riferimenti normativi nei sistemi gestionali, nei contratti con esercenti convenzionati e nelle procedure interne. Per i voucher emessi prima del 31 dicembre 2026 e utilizzati dopo il 1° gennaio 2027 vale il regime transitorio: si applicano le regole del TUIVA previgente fino all'esaurimento del voucher.

Sul piano interpretativo, è probabile che la prassi dell'Agenzia delle Entrate continui a evolvere nei prossimi anni, in particolare sui casi borderline (voucher con cataloghi quasi-omogenei, servizi digitali transfrontalieri, criptovaluterie come strumenti di pagamento). Gli operatori del settore voucher dovranno mantenere alta l'attenzione su risposte a interpello e circolari per evitare contestazioni.

Prassi e linee guida

Risposta a interpello · n. 147 del 3 marzo 2021

L'Agenzia delle Entrate illustra la disciplina IVA dei buoni corrispettivo introdotta dagli artt. 6-bis, 6-ter e 6-quater del DPR 633/1972: il buono multiuso e' quello per il quale al momento dell'emissione non e' nota la disciplina IVA applicabile alla cessione o prestazione sottostante; la sua circolazione e' irrilevante ai fini IVA, mentre l'imposta si applica al momento dell'effettiva cessione del bene o prestazione del servizio in cambio del buono.

Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.it

Risposta a interpello · n. 579 del 24 novembre 2022

L'Agenzia delle Entrate ribadisce l'irrilevanza ai fini IVA dell'acquisto del buono multiuso ex art. 6-quater: l'operazione e' equiparata al trasferimento di denaro o crediti in denaro ex art. 2, comma 3, lett. a) e non costituisce ne' cessione di beni ne' prestazione di servizi. La rilevanza IVA si concretizza solo al momento del riscatto del buono per l'acquisto del bene o servizio.

Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.it

Risposta a interpello · n. 519 del 9 dicembre 2019

L'Agenzia chiarisce il trattamento tributario dei buoni corrispettivo monouso e multiuso a seguito del recepimento della Direttiva UE 2016/1065: distingue i buoni monouso (assoggettati a IVA all'emissione, con disciplina nota) dai buoni multiuso ex art. 6-quater (rilevanti solo al momento del riscatto), specificando obblighi documentali e momento impositivo.

Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.it

Casi pratici

Caso 1: Tizio gestore centro commerciale emette MPV multimarca

Tizio, gestore di un centro commerciale, emette buoni-corrispettivo da 50 euro spendibili presso negozi del centro con aliquote IVA diverse (abbigliamento 22%, libri 4%, alimentari 10%). Trattandosi di MPV ex art. 6-quater, al momento dell'emissione la disciplina IVA non è determinabile: la cessione del buono al cliente è fuori campo IVA. L'imposta sorge solo al riscatto, quando il consumatore sceglie il bene.

Caso 2: Caio distributore percepisce commissione su MPV venduti

Caio, edicolante, distribuisce per conto di una piattaforma MPV digitali ricevendo una commissione del 5% su ogni buono venduto. La cessione dell'MPV al cliente finale resta fuori campo IVA ex art. 6-quater co. 1. Tuttavia il servizio di distribuzione e promozione reso da Caio alla piattaforma costituisce prestazione autonoma imponibile: Caio deve fatturare la commissione con IVA 22%.

Caso 3: Sempronio acquista MPV da 100 euro che scade

Sempronio acquista per 100 euro un MPV multiuso valido 12 mesi spendibile in una catena retail; allo scadere non lo utilizza. Poiché la cessione iniziale era fuori campo IVA (art. 6-quater co. 1), il mancato riscatto non genera un'operazione imponibile: non si verifica mai il momento di effettuazione ex art. 6 TUIVA. L'importo trattenuto resta fuori campo IVA.

Caso 4: Commento applicativo

L'art. 6-quater, introdotto dal D.Lgs. 141/2018 in attuazione della Direttiva UE 2016/1065, distingue nettamente l'MPV dal buono monouso disciplinato dall'art. 6-bis: nell'MPV l'aliquota e/o il luogo di tassazione non sono noti all'emissione, quindi le cessioni precedenti il riscatto sono fuori campo IVA. Il momento di effettuazione ex art. 6 TUIVA slitta al riscatto effettivo. Restano sempre imponibili autonomamente i servizi di distribuzione e intermediazione (co. 2).

Domande frequenti

Quando un buono-corrispettivo è classificato come multiuso ai sensi dell'art. 6-quater?

Un buono è multiuso quando, al momento della sua emissione, NON è possibile determinare con certezza la disciplina IVA applicabile alla cessione/prestazione finale. Le incertezze tipiche riguardano: cataloghi misti con aliquote IVA diverse (gift card di grandi magazzini), territorialità multipla (voucher utilizzabili in più Paesi), servizi non specificati (ricariche telefoniche multi-servizio post-2019). La qualificazione multiuso è residuale: se anche uno solo degli elementi IVA (luogo, aliquota, regime impositivo) non è determinabile all'emissione, il buono è multiuso e ricade nel regime dell'art. 6-quater.

Quando si applica l'IVA su un buono multiuso?

L'IVA è differita al momento dell'utilizzo concreto del voucher, non al trasferimento. I passaggi del voucher tra emittente, distributori e consumatore non sono operazioni IVA: il valore del voucher "viaggia" senza generare imposta. Solo quando il consumatore finale presenta il voucher all'esercente convenzionato per ottenere il bene/servizio si verifica l'effettuazione dell'operazione IVA: l'esercente fattura applicando l'aliquota propria del bene/servizio ceduto, considerando il voucher come pagamento ricevuto. Questa è una delle differenze fondamentali rispetto ai buoni monouso (art. 6-ter), dove l'IVA è dovuta a ogni trasferimento.

I servizi di distribuzione del buono multiuso sono soggetti a IVA?

Sì, autonomamente. Il comma 4 dell'art. 6-quater chiarisce che i servizi di distribuzione, intermediazione e simili prestati nell'ambito della catena di vendita dei voucher multiuso sono autonomamente rilevanti ai fini IVA, anche se il valore del voucher resta irrilevante. Esempio: una catena retail che vende gift card di terzi alla cassa presta all'emittente un servizio di distribuzione (commissione 5-10% del valore facciale): quella commissione è soggetta a IVA al 22% (aliquota ordinaria dei servizi). L'aliquota e la territorialità del servizio di distribuzione sono indipendenti dal voucher distribuito.

Cosa succede se un buono multiuso non viene mai utilizzato?

Nel regime dei voucher multiuso, l'IVA non è mai versata se il buono non viene utilizzato ("breakage" o slippage). Questo è un vantaggio finanziario significativo per gli emittenti rispetto ai buoni monouso, dove l'IVA è già stata versata al trasferimento e non può essere recuperata. Il breakage tipico nel mercato italiano è 5-15% del valore emesso. Sul piano contabile, il valore dei voucher non utilizzati alla scadenza diventa ricavo dell'emittente (sopravvenienza attiva), soggetto a IRES/IRAP ma non a IVA. Le best practice contabili impongono accantonamenti prudenziali e revisione annuale del breakage stimato.

Una gift card multimarca con prodotti a aliquote diverse è sempre multiuso?

Sì, la prassi dell'Agenzia delle Entrate ha generalmente confermato che le gift card di catene retail con cataloghi che includono prodotti a aliquote IVA differenti (es. alimentari al 4%, parafarmacia al 10%, abbigliamento al 22%) sono buoni multiuso ai sensi dell'art. 6-quater. La determinabilità dell'aliquota richiede uniformità del catalogo, non solo prevalenza. In alcuni casi limite (es. gift card per cataloghi al 95% omogenei in aliquota, con eccezioni residuali), si può presentare interpello all'Agenzia per chiarire la qualificazione. La prudente strategia degli emittenti è di qualificare come multiuso ogni voucher che presenti anche solo una potenziale aliquota difforme.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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