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Ultimo aggiornamento: 31 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 7-bis TUIVA disciplina la territorialità delle cessioni di beni ai fini IVA: l'operazione è considerata effettuata nel territorio dello Stato (e quindi soggetta ad IVA italiana) se il bene è materialmente presente in Italia al momento della cessione.
  • Comma 1, regola generale: le cessioni di beni immobili sono territorialmente rilevanti se l'immobile è in Italia; le cessioni di beni mobili (nazionali, comunitari o in temporanea importazione) sono rilevanti se i beni sono fisicamente presenti in Italia, oppure se sono spediti da altro Stato UE per essere installati/montati/assemblati in Italia.
  • Comma 2, deroga per cessioni a bordo di navi, aerei e treni durante un trasporto intracomunitario: la cessione è territorialmente rilevante in Italia se il luogo di partenza del trasporto è situato in Italia.
  • Comma 3, disciplina specifica per cessioni di gas (sistema gas naturale UE), energia elettrica, calore o freddo (reti di teleriscaldamento/raffreddamento): rilevanza in Italia se il cessionario è soggetto-rivenditore stabilito in Italia, oppure se i beni sono usati/consumati in Italia da altri soggetti.
  • L'articolo è stato integralmente riformato con la L. 217/2011 (art. 8) per recepire la Direttiva 2010/45/UE; resta in vigore fino al 31 dicembre 2026 e sarà soppresso dal 1° gennaio 2027 con il nuovo TU IVA (D.Lgs. 10/2026).

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 7 bis T.U.IVA – Territorialità – Cessioni di beni

In vigore dal 17/01/2012 al 01/01/2027

Modificato da: Legge del 15/12/2011 n. 217 Articolo 8

Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

Nota:Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolocome modificato dall’art. 8, comma 2, Legge 15 dicembre 2011 n. 217vedasi il comma 5 del citato articolo 8.

“1. Le cessioni di beni, diverse da quelle di cui ai commi 2 e 3, si considerano effettuate nel territorio dello Stato se hanno per oggetto beni immobili ovvero beni mobili nazionali, comunitari o vincolati al regime della temporanea importazione, esistenti nel territorio dello stesso ovvero beni mobili spediti da altro Stato membro installati, montati o assiemati nel territorio dello Stato dal fornitore o per suo conto.

2. Le cessioni di beni a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso della parte di un trasporto di passeggeri effettuata all’interno della Comunita’, si considerano effettuate nel territorio dello Stato se il luogo di partenza del trasporto e’ ivi situato.

3. Le cessioni di gas attraverso un sistema di gas naturale situato nel territorio dell’Unione o una rete connessa a tale sistema, le cessioni di energia elettrica e le cessioni di calore o di freddo mediante le reti di riscaldamento o di raffreddamento si considerano effettuate nel territorio dello Stato:

a) quando il cessionario e’ un soggetto passivo-rivenditore stabilito nel territorio dello Stato. Per soggetto passivo-rivenditore si intende un soggetto passivo la cui principale attivita’ in relazione all’acquisto di gas, di energia elettrica, di calore o di freddo e’ costituita dalla rivendita di detti beni ed il cui consumo personale di detti prodotti e’ trascurabile;

b) quando il cessionario e’ un soggetto diverso dal rivenditore, se i beni sono usati o consumati nel territorio dello Stato. Se la totalita’ o parte dei beni non e’ di fatto utilizzata dal cessionario, limitatamente alla parte non usata o non consumata, le cessioni anzidette si considerano comunque effettuate nel territorio dello Stato quando sono poste in essere nei confronti di soggetti, compresi quelli che non agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professioni, stabiliti nel territorio dello Stato; non si considerano effettuate nel territorio dello Stato le cessioni poste in essere nei confronti di stabili organizzazioni all’estero, per le quali sono effettuati gli acquisti da parte di soggetti domiciliati o residenti in Italia.”

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In sintesi

  • L'art. 7-bis TUIVA disciplina la territorialità delle cessioni di beni ai fini IVA: l'operazione è considerata effettuata nel territorio dello Stato (e quindi soggetta ad IVA italiana) se il bene è materialmente presente in Italia al momento della cessione.
  • Comma 1, regola generale: le cessioni di beni immobili sono territorialmente rilevanti se l'immobile è in Italia; le cessioni di beni mobili (nazionali, comunitari o in temporanea importazione) sono rilevanti se i beni sono fisicamente presenti in Italia, oppure se sono spediti da altro Stato UE per essere installati/montati/assemblati in Italia.
  • Comma 2, deroga per cessioni a bordo di navi, aerei e treni durante un trasporto intracomunitario: la cessione è territorialmente rilevante in Italia se il luogo di partenza del trasporto è situato in Italia.
  • Comma 3, disciplina specifica per cessioni di gas (sistema gas naturale UE), energia elettrica, calore o freddo (reti di teleriscaldamento/raffreddamento): rilevanza in Italia se il cessionario è soggetto-rivenditore stabilito in Italia, oppure se i beni sono usati/consumati in Italia da altri soggetti.
  • L'articolo è stato integralmente riformato con la L. 217/2011 (art. 8) per recepire la Direttiva 2010/45/UE; resta in vigore fino al 31 dicembre 2026 e sarà soppresso dal 1° gennaio 2027 con il nuovo TU IVA (D.Lgs. 10/2026).
Indice dei contenuti

La funzione sistematica della territorialità nell'IVA

L'IVA è imposta armonizzata a livello UE che colpisce il consumo: il principio cardine è che ogni operazione sia tassata una sola volta, nel luogo in cui avviene il consumo effettivo. Le regole di territorialità servono proprio a localizzare l'operazione in uno specifico Stato membro (o extra-UE), determinando quale ordinamento applichi l'imposta. Senza queste regole, le operazioni transfrontaliere sarebbero esposte a doppia imposizione (più Stati che pretendono l'IVA sulla stessa cessione) o a non imposizione (nessuno Stato che la rivendica), entrambe situazioni che il sistema comunitario armonizzato vuole evitare.

L'art. 7-bis TUIVA, introdotto dalla L. 217/2011 (art. 8) in attuazione della Direttiva 2010/45/UE, stabilisce le regole italiane di territorialità per le cessioni di beni, separandole nettamente dalla territorialità delle prestazioni di servizi (artt. 7-ter, 7-quater, 7-quinquies, 7-sexies, 7-septies, 7-octies). La distinzione tra cessioni di beni e prestazioni di servizi è quindi il primo passaggio interpretativo: per i beni si guarda alla loro localizzazione fisica, per i servizi alla qualificazione delle parti e al luogo di stabilimento.

Comma 1: la regola generale per cessioni di beni

Il comma 1 dell'art. 7-bis dispone la regola generale: "Le cessioni di beni, diverse da quelle di cui ai commi 2 e 3, si considerano effettuate nel territorio dello Stato se hanno per oggetto beni immobili ovvero beni mobili nazionali, comunitari o vincolati al regime della temporanea importazione, esistenti nel territorio dello stesso ovvero beni mobili spediti da altro Stato membro installati, montati o assiemati nel territorio dello Stato dal fornitore o per suo conto". La norma copre tre fattispecie distinte.

Beni immobili: le cessioni di terreni, fabbricati, e ogni altro bene immobile (anche unità immobiliari, parcheggi, posti auto) sono territorialmente rilevanti in Italia se l'immobile è situato sul territorio nazionale. La regola è applicata in modo rigoroso: la nazionalità delle parti, il loro luogo di stabilimento, la valuta dei pagamenti sono irrilevanti, conta solo il luogo dell'immobile. Conseguentemente, una cessione di un immobile in Italia tra due soggetti tedeschi è soggetta a IVA italiana; una cessione tra due soggetti italiani di un immobile in Spagna è soggetta a IVA spagnola.

Beni mobili nazionali, comunitari o in temporanea importazione: la cessione di beni mobili è rilevante in Italia se i beni sono fisicamente presenti sul territorio nazionale al momento della cessione. La qualificazione "nazionali, comunitari o vincolati al regime della temporanea importazione" copre praticamente tutti i beni mobili che possono essere oggetto di compravendita ordinaria in Italia, escludendo solo specifici regimi doganali speciali (depositi IVA, transito esterno, ecc.). Esempio: la vendita di un macchinario industriale stoccato in un magazzino italiano è territorialmente rilevante in Italia, anche se il venditore è francese e l'acquirente è tedesco.

Beni installati/montati/assemblati in Italia: una specifica fattispecie riguarda i beni mobili spediti da altro Stato membro UE in Italia per essere installati, montati o assemblati dal fornitore (o per suo conto) sul territorio italiano. In tal caso, la cessione si considera effettuata in Italia, anche se il bene fisicamente proviene da altro Stato. La ratio è collegare l'operazione al luogo in cui il bene diventa funzionalmente operativo (il luogo di consumo finale tramite installazione). Tipico esempio: la vendita di un impianto industriale prodotto in Germania, spedito in Italia e qui installato da tecnici tedeschi presso lo stabilimento italiano dell'acquirente.

Comma 2: deroga per cessioni a bordo di mezzi di trasporto

Il comma 2 dell'art. 7-bis introduce una deroga specifica per le cessioni di beni effettuate a bordo di una nave, di un aereo o di un treno durante un trasporto di passeggeri intracomunitario. La regola è semplice: la cessione si considera effettuata nello Stato in cui si trova il luogo di partenza del trasporto. Esempio: la vendita di prodotti a bordo di un volo Roma-Parigi è territorialmente rilevante in Italia (luogo di partenza); la vendita su un treno Vienna-Milano è territorialmente rilevante in Austria.

La ratio della deroga è semplificare gli adempimenti per gli operatori dei mezzi di trasporto, evitando che debbano calcolare l'IVA in funzione del territorio attraversato in ogni momento (il volo Roma-Parigi attraversa cieli italiani, francesi e svizzeri; il treno Milano-Vienna passa per Italia, Austria, Germania). Localizzare l'operazione al luogo di partenza è una scelta convenzionale che semplifica enormemente la fatturazione e la liquidazione IVA. La regola opera solo per la parte intracomunitaria del trasporto: se il volo prosegue verso un Paese terzo (Roma-Parigi-New York), per la parte extra-UE si applicano regole diverse.

Comma 3: disciplina specifica per gas, energia elettrica, calore e freddo

Il comma 3 detta una disciplina specifica per cessioni di prodotti energetici fungibili attraverso reti: gas naturale (sistema UE o rete connessa), energia elettrica, calore e freddo (mediante reti di teleriscaldamento/raffreddamento). Questi beni hanno caratteristiche peculiari (immateriali, fungibili, distribuiti via infrastrutture di rete) che rendono difficile applicare la regola generale del comma 1: il "luogo del bene" non è facilmente individuabile per energia che fluisce continuamente attraverso reti transfrontaliere.

Il legislatore distingue due ipotesi. Cessione a soggetto passivo-rivenditore: la cessione si considera effettuata nel territorio dello Stato se il cessionario è un soggetto-rivenditore stabilito in Italia. La nozione di "soggetto passivo-rivenditore" è specifica: si tratta di un soggetto la cui principale attività in relazione all'acquisto del prodotto energetico è la rivendita, e il cui consumo personale di tali prodotti è trascurabile. Sono soggetti-rivenditori tipici le società elettriche o del gas che acquistano per rivendere a clienti finali.

Cessione a soggetto diverso dal rivenditore: in questo caso la rilevanza territoriale dipende dal luogo di uso/consumo. Se i beni sono usati o consumati in Italia, la cessione è territorialmente rilevante in Italia. Se non sono usati/consumati in Italia, la rilevanza italiana scatta comunque per la parte non utilizzata se la cessione è verso soggetti stabiliti in Italia (anche non operatori economici). Si tratta di una regola anti-elusiva che evita che l'energia venga "acquistata" formalmente da soggetti italiani senza essere effettivamente consumata sul territorio nazionale per sottrarsi all'IVA italiana.

Coordinamento con la disciplina delle cessioni intracomunitarie e delle esportazioni

L'art. 7-bis individua quando un'operazione è territorialmente rilevante ai fini IVA italiana, ma non determina ancora se l'operazione sia imponibile, esente, non imponibile o esclusa. Per le cessioni intracomunitarie (verso altri Stati UE), si applica la disciplina dell'art. 41 D.L. 331/1993 (non imponibilità con reverse charge nello Stato di destinazione). Per le esportazioni (verso Paesi extra-UE), si applica l'art. 8 TUIVA (non imponibilità con esposizione a procedure doganali).

Esempio sintetico: una società italiana cede un macchinario stoccato in Italia a una società tedesca. L'operazione è territorialmente rilevante in Italia ai sensi dell'art. 7-bis c. 1 (bene mobile esistente in Italia). Tuttavia, la cessione configura una cessione intracomunitaria ai sensi dell'art. 41 D.L. 331/1993, dunque è non imponibile IVA in Italia (art. 41 c. 1) ed è soggetta a reverse charge in Germania (l'acquirente tedesco autoliquida l'IVA tedesca). La tassazione effettiva avviene in Germania, dove il bene viene utilizzato.

La transizione al nuovo TU IVA dal 2027

L'art. 7-bis è soppresso a decorrere dal 1° gennaio 2027 dall'art. 170 del D.Lgs. 19 gennaio 2026 n. 10 (nuovo Testo Unico dell'IVA), che riordina e codifica la disciplina dell'IVA italiana in un testo organico. La riforma non modifica la sostanza della territorialità delle cessioni di beni (vincolata dalla Direttiva 2006/112/CE, principio fondamentale del sistema IVA UE), ma trasferisce la disciplina in articoli del nuovo TU mantenendo invariati i criteri di localizzazione.

Per i contribuenti, la transizione è seamless dal punto di vista sostanziale: stesse regole, stessi adempimenti, stesso trattamento delle cessioni transfrontaliere. Cambiano i riferimenti normativi nei sistemi gestionali, nelle fatture elettroniche e nei contratti commerciali, che dovranno essere aggiornati entro il 1° gennaio 2027 per riportare i nuovi numeri di articolo del TU IVA. La prassi dell'Agenzia delle Entrate ha già iniziato a pubblicare guide alla transizione e tabelle di concordanza tra vecchi e nuovi articoli.

Profili applicativi: errori comuni e best practice

Le contestazioni più frequenti in materia di territorialità delle cessioni di beni riguardano: la qualificazione di operazioni con beni mobili in regime di deposito IVA (errore: applicare territorialità italiana quando il bene è in deposito IVA non interno); la fatturazione delle cessioni a navi/aerei senza distinguere la parte intracomunitaria da quella extra-UE; l'applicazione della regola dei beni installati senza verificare la qualificazione del fornitore (la regola opera solo se l'installazione è del fornitore o per suo conto, non se è effettuata da terzi indipendenti).

Best practice consigliata dall'Agenzia delle Entrate: documentare in modo chiaro nei contratti e nelle fatture il luogo di partenza e di destinazione del bene, la qualificazione delle parti (soggetti passivi UE, extra-UE, consumatori finali), eventuali servizi accessori di trasporto e installazione. Per operazioni complesse, si raccomanda interpello preventivo per evitare contestazioni successive su qualificazione territoriale e regime applicabile.

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Risposta a interpello

n. 637 del 2021

Affronta i criteri di territorialita' delle cessioni di beni ai sensi degli articoli 7-bis e 2, primo comma, DPR 633/1972, chiarendo quando una cessione si considera effettuata in Italia in base alla localizzazione fisica del bene al momento dell'operazione.

Circolare

n. 37/E del 29 luglio 2011

Illustra la disciplina IVA in materia di territorialita' a seguito del recepimento delle direttive UE. Pur centrata sui servizi (artt. 7-ter ss.), fornisce inquadramento sistematico utile anche all'art. 7-bis sulle cessioni di beni: criteri di collegamento territoriale, status del cliente, momento di effettuazione.

Domande frequenti

Come si determina la territorialità IVA di una cessione di beni immobili?

La regola dell'art. 7-bis comma 1 è univoca: la cessione di beni immobili è territorialmente rilevante in Italia se l'immobile è situato sul territorio nazionale, indipendentemente dalla nazionalità o dallo stabilimento delle parti. Una vendita di immobile in Italia tra due soggetti stranieri è soggetta a IVA italiana; una vendita tra italiani di un immobile estero è soggetta all'IVA dello Stato dove si trova l'immobile. La regola si applica anche a unità immobiliari, terreni, parcheggi, posti auto e ogni altro bene qualificabile come immobile.

Quando una cessione di beni mobili è soggetta a IVA italiana?

Ai sensi dell'art. 7-bis c. 1, la cessione è territorialmente rilevante in Italia se i beni sono fisicamente presenti sul territorio nazionale al momento della cessione (beni nazionali, comunitari o in temporanea importazione). La nazionalità del venditore o dell'acquirente è irrilevante: conta solo la localizzazione fisica del bene. Inoltre, la cessione è territorialmente rilevante in Italia anche se il bene è spedito da altro Stato UE per essere installato/montato/assemblato in Italia dal fornitore o per suo conto, perché il consumo si concretizza con l'installazione nel territorio italiano.

Come si applica la territorialità alle cessioni di beni a bordo di navi, aerei o treni?

L'art. 7-bis c. 2 prevede una regola convenzionale: per la parte intracomunitaria del trasporto, la cessione si considera effettuata nello Stato in cui si trova il luogo di partenza del trasporto. Esempio: vendite a bordo di un volo Roma-Parigi sono territorialmente rilevanti in Italia (partenza); vendite su un treno Vienna-Milano sono rilevanti in Austria. La regola semplifica enormemente la fatturazione, evitando di calcolare l'IVA in funzione del territorio fisicamente attraversato in ogni momento. Per la parte del trasporto verso Paesi extra-UE si applicano regole specifiche differenti.

Come si determina la territorialità per le cessioni di gas, energia elettrica, calore e freddo?

L'art. 7-bis c. 3 distingue tra due fattispecie. Cessione a soggetto passivo-rivenditore (società elettrica o del gas la cui attività principale è la rivendita e il cui consumo personale è trascurabile) stabilito in Italia: la cessione è territorialmente rilevante in Italia. Cessione a soggetto diverso dal rivenditore: la rilevanza italiana dipende dal luogo di uso/consumo dei beni; se l'energia è usata in Italia, la cessione è rilevante qui. Per la parte non effettivamente utilizzata, la rilevanza italiana scatta comunque se la cessione è verso soggetti stabiliti in Italia, come regola anti-elusiva.

La territorialità ai sensi dell'art. 7-bis determina anche l'imponibilità IVA?

No, sono due piani distinti. L'art. 7-bis individua quando un'operazione è territorialmente rilevante in Italia ai fini IVA, ma non determina se l'operazione sia imponibile, esente, non imponibile o esclusa. Per esempio: una cessione di beni mobili stoccati in Italia da una società italiana a una società tedesca è territorialmente rilevante in Italia (art. 7-bis c. 1), ma se configura una cessione intracomunitaria ai sensi dell'art. 41 D.L. 331/1993 è non imponibile IVA in Italia (con reverse charge in Germania). La verifica della territorialità è il primo passo, poi si applicano le ulteriori discipline su imponibilità/esenzione/non imponibilità.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
Fonti consultate: 2 fontei verificate
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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