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Testo dell'articoloAbrogato
Art. 41 T.U.IVA – Violazioni dell’obbligo di fatturazione.
In vigore dal 11/08/1994 al 01/04/1998 con effetto dal 01/04/1979
Modificato da: Decreto-legge del 10/06/1994 n. 357 Articolo 7
Soppresso dal 01/04/1998 da: Decreto legislativo del 18/12/1997 n. 471 Articolo 16
“Chi effettua operazioni imponibili senza emettere la fattura, essendo obbligato ad emetterla, e’ punito con la pena pecuniaria da due a quattro
volte l’imposta relativa all’operazione, calcolata secondo le disposizioni del Titolo primo. Alla stessa sanzione e’ soggetto chi emette la fattura
senza l’indicazione dell’imposta o indicando un’imposta inferiore, nel quale ultimo caso la pena pecuniaria e’ commisurata all’imposta indicata in meno.
Chi effettua operazioni non imponibili o esenti senza emettere la fattura, essendo obbligato ad emetterla, o indicando nella fattura corrispettivi
inferiori a quelli reali, e’ punito con la pena pecuniaria da trecentomila a un milione duecentomila lire.
Se la fattura emessa non contiene le indicazioni prescritte dall’art. 21, n. 1), o contiene indicazioni incomplete o inesatte tali da non consentire la
identificazione delle parti, si applica la pena pecuniaria da seicentomila a tre milioni di lire, salvo che le irregolarita’ siano imputabili
esclusivamente al cessionario del bene o al committente del servizio. Per la violazione degli obblighi di fatturazione previsti dagli artt. 17, terzo
comma, e 34, terzo comma, si applicano le pene pecuniarie di cui ai commi precedenti, fermo rimanendo l’obbligo del pagamento dell’imposta. Tuttavia,
qualora la violazione degli obblighi previsti al quarto comma non comporti variazioni nelle risultanze delle liquidazioni periodiche o in sede di
dichiarazione annuale, si applicano esclusivamente le sanzioni previste all’articolo 47, primo comma, n. 3) e non e’ dovuto pagamento d’imposta.
Il cessionario o committente che nell’esercizio di imprese, arti o professioni abbia acquistato beni o servizi senza emissione della fattura o
con emissione di fattura irregolare da parte del soggetto obbligato ad emetterla, e’ tenuto a regolarizzare l’operazione con le seguenti modalita’:
a) se non ha ricevuto la fattura entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell’operazione deve presentare all’ufficio competente nei
suoi confronti, entro il trentesimo giorno successivo, un documento in duplice esemplare contenente le indicazioni prescritte dall’art. 21 e
deve contemporaneamente versare la relativa imposta; b) se ha ricevuto una fattura irregolare deve presentare all’ufficio
competente nei suoi confronti, entro il quindicesimo giorno successivo a quello in cui ha registrato la fattura stessa, un documento integrativo, in
duplice esemplare, contenente tutte le indicazioni prescritte dall’art. 21 e deve contemporaneamente versare la maggior imposta
eventualmente dovuta. Un esemplare del documento, con l’attestazione dell’avvenuto pagamento o della intervenuta regolarizzazione, e’
restituito dall’ufficio all’interessato che deve annotarlo a norma dell’art. 25. In caso di mancata regolarizzazione si applicano al
cessionario o committente le pene pecuniarie previste dai primi tre commi, oltre al pagamento della imposta, salvo che la fattura risulti
emessa. Le presunzioni di cui all’art. 53 valgono anche agli effetti del presente
articolo.”
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Stesso numero, altri codici
- Art. 41 Cod. Amb. — [Abrogato]
- Art. 41 D.Lgs. 159/2011 — Gestione delle aziende sequestrate
- Art. 41 D.Lgs. 209/2005 — Contratti direttamente collegati ad indici o a quote di organismi di investimento collettivo del risparmio
- Art. 41 D.Lgs. 42/2004 — Obblighi di versamento agli Archivi di Stato dei documenti conservati dalle amministrazioni statali
- Art. 41 CAD — Procedimento e fascicolo informatico
- Art. 41 Codice Civile: Responsabilità dei componenti
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
Commento
Articolo abrogato.
Articolo abrogato
L'art. 41 del Testo Unico IVA è stato abrogato dal 1° aprile 1998 per effetto dell'art. 16 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471. La disposizione disciplinava in origine le sanzioni amministrative per le violazioni dell'obbligo di fatturazione (omessa fatturazione, fattura senza imposta o con imposta inferiore, indicazioni mancanti o irregolari).
La materia delle sanzioni IVA è oggi disciplinata fuori dal Testo Unico IVA, in modo organico, dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, che ha riformato il sistema sanzionatorio tributario. La norma di riferimento per le violazioni dell'obbligo di fatturazione è oggi l'art. 6 D.Lgs. 471/1997, che prevede sanzioni dal 90% al 180% dell'imposta non documentata, con minimo di 500 euro, ridotte in caso di ravvedimento operoso.
Per gli obblighi formali di fatturazione resta riferimento l'art. 21 T.U.IVA (oggetto di soppressione dal 1° gennaio 2027 per effetto del nuovo Testo Unico IVA, D.Lgs. 10/2026).
Vedi anche