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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche
In sintesi
  • Norma di dettaglio del Titolo IV-bis: l'art. 40-sexies del DPR 633/1972, in vigore dal 18 novembre 2023 (D.Lgs. 18/10/2023 n. 153), elenca puntualmente i dati da conservare dai PSP ai sensi dell'art. 40-ter per i pagamenti transfrontalieri, completando il sistema CESOP con il livello informativo di massimo dettaglio.
  • Identificativi del PSP e del beneficiario (lett. a-f): BIC del PSP, nome/denominazione del beneficiario, eventuale numero IVA o codice fiscale del beneficiario, IBAN del conto del beneficiario (o altro identificativo equivalente), BIC del PSP del beneficiario quando questo non ha un proprio conto di pagamento, indirizzo del beneficiario se disponibile.
  • Dettagli dei pagamenti (lett. g-h): dati granulari dei pagamenti transfrontalieri e dei rimborsi correlati ai pagamenti transfrontalieri, conservati con tutti gli elementi di tracciatura.
  • Sub-dati per pagamenti e rimborsi (comma 2): data e ora dell'operazione, importo e valuta, Stato membro di origine del pagamento o di destinazione del rimborso, riferimento univoco identificativo del pagamento, indicazione se il pagamento è disposto nei locali dell'esercente.
  • Architettura informativa: l'insieme delle informazioni, circa 15 campi distinti, fornisce all'amministrazione fiscale italiana e al sistema CESOP UE la base per ricostruire i flussi commerciali transfrontalieri e identificare anomalie indicative di possibili frodi IVA.
  • Soppressione dal 1° gennaio 2027 per effetto dell'art. 170 D.Lgs. 19/01/2026 n. 10, con presumibile continuità funzionale: la lista dei dati è imposta dalla direttiva UE 2020/284 (allegato VI) e non eliminabile unilateralmente.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 40 sexies T.U.IVA – Dati da conservare.

In vigore dal 18/11/2023 al 01/01/2027

Modificato da: Decreto legislativo del 18/10/2023 n. 153 Articolo 1

Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

“1. La documentazione conservata ai sensi dell’articolo 40-ter contiene le seguenti informazioni:

a) il BIC o altro codice identificativo d’azienda che individui, senza ambiguita’, il prestatore di servizi di pagamento;

b) il nome o la denominazione commerciale del beneficiario del pagamento che figura nella documentazione del prestatore di servizi di pagamento;

c) se disponibile, qualsiasi numero di identificazione IVA o altro numero di codice fiscale nazionale del beneficiario;

d) l’IBAN o, se l’IBAN non e’ disponibile, altro identificativo che individui, senza ambiguita’, il beneficiario e ne fornisce la localizzazione;

e) se il beneficiario riceve fondi senza disporre di un conto di pagamento, il BIC o altro codice identificativo d’azienda che individui, senza ambiguita’, il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario e ne fornisca la localizzazione;

f) se disponibile, l’indirizzo del beneficiario che figura nella documentazione del prestatore di servizi di pagamento;

g) i dettagli dei pagamenti transfrontalieri di cui all’articolo 40-ter;

h) i dettagli dei rimborsi di pagamenti relativi ai pagamenti transfrontalieri di cui alla lettera g).

2. Le informazioni di cui al comma 1, lettere g) e h), contengono i dati seguenti:

a) la data e l’ora del pagamento o del rimborso del pagamento;

b) l’importo e la valuta del pagamento o del rimborso del pagamento;

c) lo Stato membro di origine del pagamento ricevuto dal, o a nome del, beneficiario ovvero lo Stato membro di destinazione del rimborso, nonche’ le informazioni utilizzate per determinare l’origine del pagamento o la destinazione del rimborso;

d) ogni riferimento che individui, senza ambiguita’, il pagamento;

e) se il pagamento e’ disposto nei locali dell’esercente, l’indicazione di tale circostanza.”

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Commento

L'articolo 40-sexies del Testo Unico IVA (DPR 633/1972), introdotto dall'art. 1 del D.Lgs. 18 ottobre 2023 n. 153 in attuazione della direttiva UE 2020/284 e in vigore dal 18 novembre 2023, è la norma di chiusura del Titolo IV-bis del TUIVA dedicato agli obblighi anti-frode IVA dei prestatori di servizi di pagamento. Mentre l'art. 40-ter individua il principio dell'obbligo di conservazione, l'art. 40-quater regola la trasmissione e l'art. 40-quinquies stabilisce i criteri di localizzazione, l'art. 40-sexies elenca puntualmente quali informazioni devono essere raccolte, archiviate e successivamente trasmesse al sistema CESOP. È la norma più tecnica e operativamente densa del Titolo IV-bis: definisce il «contenuto informativo» del sistema CESOP italiano, determinando in modo dettagliato cosa entra nel patrimonio informativo a disposizione del Fisco italiano e degli altri Stati membri UE. Anche questo articolo è destinato alla soppressione dal 1° gennaio 2027 per effetto dell'art. 170 del D.Lgs. 19 gennaio 2026 n. 10, ma con presumibile continuità funzionale nel nuovo TUIVA, perché la lista dei dati è imposta dalla direttiva UE 2020/284 (allegato VI).

Lo scopo della norma: dare contenuto al concetto di «documentazione» dell'art. 40-ter

L'art. 40-ter impone ai PSP di conservare la «documentazione che riporta le informazioni di cui all'articolo 40-sexies dei beneficiari e dei pagamenti», cioè rinvia espressamente all'art. 40-sexies per il contenuto specifico dell'obbligo. Senza l'art. 40-sexies, l'art. 40-ter sarebbe una norma in bianco, priva di concretezza applicativa. Insieme, le due norme costruiscono un sistema completo: l'art. 40-ter dice chi conserva e quando, l'art. 40-sexies dice cosa conserva.

L'elenco dell'art. 40-sexies è strutturato in due livelli: il comma 1 individua otto categorie principali di informazioni (lett. a-h); il comma 2 dettaglia i sub-dati specifici delle categorie più articolate, in particolare lett. g) e h) relative ai pagamenti e ai rimborsi.

Le otto categorie del comma 1: una mappa informativa del pagamento

Lett. a) BIC o altro codice identificativo del PSP. Il PSP che conserva i dati registra anzitutto il proprio identificativo (BIC, codice univoco bancario o equivalente). Questa informazione è essenziale per l'AdE e per il sistema CESOP per identificare il PSP responsabile della trasmissione, per coordinare eventuali approfondimenti istruttori, e per verificare la copertura completa del mercato dei pagamenti.

Lett. b) nome o denominazione commerciale del beneficiario. Si tratta del nome del soggetto destinatario dei fondi come risulta dalla documentazione del PSP. La specifica «che figura nella documentazione del prestatore di servizi di pagamento» è importante: il PSP non ha l'obbligo di verificare l'identità reale del beneficiario, ma solo di registrare il nome quale risulta dai propri archivi. Eventuali falsità nei dati identificativi del beneficiario non sono responsabilità del PSP, salvo che esistano indicatori di anomalia evidenti.

Lett. c) numero di identificazione IVA o altro codice fiscale del beneficiario, se disponibile. Il dato è opzionale: il PSP lo registra solo se è disponibile nei propri sistemi (tipicamente per beneficiari business B2B il PSP raccoglie partita IVA o codice fiscale; per beneficiari consumer questi dati spesso mancano). La presenza di questo dato è cruciale per l'efficacia dei controlli incrociati: l'AdE confronta il numero IVA registrato dal PSP con quelli dichiarati dal contribuente nelle proprie dichiarazioni IVA, evidenziando discrepanze.

Lett. d) IBAN del conto del beneficiario o, in mancanza, altro identificativo univoco. L'IBAN è l'identificativo principale: tracciando IBAN su cui arrivano i fondi, il PSP determina la localizzazione del beneficiario (ai sensi dell'art. 40-quinquies) e fornisce un riferimento granulare per i controlli. In assenza di IBAN (es. money transfer, pagamenti via wallet senza IBAN), si registra qualunque altro identificativo univoco disponibile (codice cliente del PSP, ID transazione del sistema di pagamento alternativo).

Lett. e) BIC del PSP che agisce per conto del beneficiario, quando il beneficiario non ha un conto di pagamento. Questa lettera copre i casi residuali in cui il beneficiario riceve fondi senza disporre di un proprio conto: tipicamente le rimesse di denaro ricevute in contanti agli sportelli di money transfer. Si registra il BIC dell'agente che ha erogato i fondi al beneficiario, da cui si ricava la localizzazione.

Lett. f) indirizzo del beneficiario, se disponibile. Anche questo dato è opzionale, raccolto se figura nelle anagrafiche del PSP. Per beneficiari business l'indirizzo è generalmente disponibile (sede legale o operativa); per consumer è meno frequente. L'indirizzo migliora la qualità dell'identificazione e facilita le verifiche incrociate.

Lett. g) dettagli dei pagamenti transfrontalieri ex art. 40-ter. Si tratta dei dati relativi a ogni singola operazione di pagamento transfrontaliera registrata, con i sub-dati specificati dal comma 2.

Lett. h) dettagli dei rimborsi di pagamenti relativi ai pagamenti transfrontalieri. I rimborsi (storni di pagamenti, restituzioni per resi, chargeback per controversie) sono tracciati separatamente per consentire la riconciliazione corretta dei flussi: senza i rimborsi, l'analisi anti-frode rischierebbe di leggere come «pagamento effettivo» qualcosa che è stato successivamente annullato.

I cinque sub-dati per pagamenti e rimborsi: comma 2

Il comma 2 dettaglia il contenuto delle lettere g) e h) del comma 1, identificando cinque sub-dati che caratterizzano ogni pagamento o rimborso registrato:

Lett. a) data e ora del pagamento o del rimborso. La precisione temporale è importante per la cronologia delle operazioni e per l'analisi dei pattern (es. pagamenti notturni, weekend, festivi possono essere indicatori di anomalia). L'ora è registrata in formato standard UTC.

Lett. b) importo e valuta. L'importo è registrato nella valuta originale dell'operazione. Per i pagamenti in valuta diversa dall'euro (USD, GBP, JPY, CHF, ecc.), il sistema CESOP applica conversioni standardizzate per le analisi aggregate. La presenza dei dati nella valuta originale è importante per riconoscere transazioni che a posteriori vengano artatamente convertite o ridenominate.

Lett. c) Stato membro di origine del pagamento o di destinazione del rimborso, e informazioni utilizzate per determinarlo. Si registra non solo il risultato (Stato membro di origine/destinazione) ma anche i dati che hanno portato alla classificazione (IBAN dichiarato, BIC del PSP, eventuali altri elementi). Questo consente all'AdE e al CESOP di verificare la correttezza della classificazione e di rilevare incoerenze.

Lett. d) riferimento univoco identificativo del pagamento. Ogni pagamento ha un identificativo unico nel sistema del PSP (transaction ID), che permette di richiamare l'operazione in eventuali approfondimenti istruttori. Il riferimento univoco è anche essenziale per la riconciliazione delle eventuali rettifiche successive.

Lett. e) indicazione se il pagamento è disposto nei locali dell'esercente. Questo è un dato peculiare e molto specifico: distingue i pagamenti effettuati in punto vendita fisico (POS dell'esercente) da quelli online o remoti. La distinzione è rilevante per le frodi nell'e-commerce (i pagamenti online sono il canale più esposto a frodi internazionali) e per le analisi macroeconomiche dei flussi di consumo. Tipicamente il PSP riconosce automaticamente la natura del pagamento (presence of card al POS = pagamento in punto vendita; CNP, Card Not Present, = pagamento online).

L'integrazione nei sistemi PSP

L'implementazione dell'art. 40-sexies ha richiesto ai PSP italiani sforzi di integrazione informatica significativi. I principali aspetti operativi:

  • Mappatura dei dati: i sistemi gestionali bancari devono mappare i campi interni con le specifiche dell'art. 40-sexies, talvolta con necessità di arricchire dati che storicamente erano archiviati in modo frammentario;
  • Filtri e classificazioni: applicare i criteri di localizzazione (art. 40-quinquies), identificare i pagamenti transfrontalieri, applicare la soglia dei 25 per beneficiario;
  • Estrazione strutturata: produrre tracciati XML conformi alle specifiche CESOP UE e AdE per la trasmissione trimestrale ex art. 40-quater;
  • Conservazione triennale: archiviare i dati strutturati per 3 anni civili dalla fine dell'anno del pagamento, garantendo accessibilità e immutabilità;
  • Privacy e sicurezza: il trattamento di questi dati deve rispettare il GDPR; il PSP è titolare del trattamento e deve fornire informativa ai propri clienti, nonché garantire misure di sicurezza adeguate (crittografia, access control, log di audit).
Il rapporto con il GDPR

Il trattamento dei dati ex art. 40-sexies da parte dei PSP solleva questioni di privacy non banali: si tratta di dati personali (identificativi del beneficiario, in alcuni casi del pagatore) trattati per finalità tributarie. La base giuridica del trattamento è l'art. 6 lett. c) GDPR (obbligo legale): il PSP non può rifiutare il trattamento perché è imposto dalla legge. Tuttavia restano applicabili tutti i diritti GDPR (informazione, accesso, cancellazione decorso il termine di conservazione, opposizione per finalità diverse). I PSP italiani devono fornire informativa privacy specifica per il trattamento CESOP, integrata nelle informative bancarie generali.

L'utilizzo dei dati per i controlli AdE

Una volta nei database CESOP/AdE, i dati dell'art. 40-sexies sono utilizzati per:

  • Controlli incrociati con la fatturazione elettronica: confronto fra pagamenti ricevuti da beneficiari italiani e fatture elettroniche emesse, per identificare incoerenze (es. pagamenti senza fattura corrispondente o viceversa);
  • Profilo di rischio dei contribuenti: aggregazione dei dati per beneficiario per costruire un profilo di attività che alimenta i sistemi di selezione automatica per i controlli;
  • Indagini transfrontaliere: scambio di informazioni con le altre amministrazioni fiscali UE attraverso Eurofisc per indagini su frodi internazionali;
  • Monitoraggio macroeconomico: analisi aggregate dei flussi commerciali transfrontalieri per finalità di policy (statistiche di interscambio, monitoraggio di settori specifici).
L'abrogazione 2027 e la continuità

L'art. 170 del D.Lgs. 19 gennaio 2026 n. 10 sopprime l'art. 40-sexies dal 1° gennaio 2027. Tuttavia, la lista dei dati è imposta dall'allegato VI della direttiva UE 2020/284 e non può essere abolita unilateralmente. Il nuovo TUIVA conterrà presumibilmente un articolo equivalente con la stessa lista di dati, eventualmente integrata con nuovi campi previsti dall'evoluzione del pacchetto pagamenti UE 2024-2026 (es. campi specifici per pagamenti istantanei, pagamenti in moneta digitale dell'euro, pagamenti via crypto-asset).

Indicazioni operative per il commercialista
  • Per i clienti PSP: verificare che le procedure di estrazione coprano tutti i 15+ campi richiesti dall'art. 40-sexies; i provider di soluzioni CESOP-as-a-service offrono integrazioni standard ai principali gestionali bancari;
  • Per i clienti commerciali: la presenza di partita IVA correttamente registrata presso il PSP è cruciale per evitare segnalazioni anomale; verificare l'aggiornamento delle anagrafiche presso le proprie banche;
  • Per i clienti consumer: l'inclusione del proprio nome e indirizzo nelle informazioni CESOP è automatica e non richiede azioni; i clienti hanno diritto di richiedere accesso ai propri dati ex GDPR, ma non possono rifiutarne il trattamento;
  • Per consulenze di pianificazione fiscale: il livello di dettaglio dei dati CESOP rende oggi tracciabile l'intera catena dei pagamenti internazionali; pianificazioni che si basano sull'opacità informativa sono ad alto rischio.
Riferimenti normativi

Norma vigente fino al 31/12/2026: art. 40-sexies DPR 633/1972 (TUIVA), introdotto dall'art. 1 D.Lgs. 18/10/2023 n. 153, in vigore dal 18 novembre 2023. Norma di abrogazione: art. 170 D.Lgs. 19 gennaio 2026 n. 10, attuativo della delega L. 111/2023, con effetto dal 1° gennaio 2027. Quadro UE: direttiva UE 2020/284 allegato VI (lista dei dati); regolamento UE 904/2010 art. 24-ter come modificato dal Reg. UE 2020/283. Norme correlate: artt. 40-bis, 40-ter, 40-quater, 40-quinquies TUIVA (Titolo IV-bis); regolamento UE 2016/679 GDPR (privacy); D.Lgs. 153/2023 art. 2 (sanzioni); regolamento UE 260/2012 (SEPA, IBAN, BIC).

Prassi e linee guida

Scheda informativa · Imprese - Agenzia delle Entrate

Illustra gli obblighi a carico degli operatori, residenti e non, che utilizzano interfacce o piattaforme elettroniche per facilitare le vendite a distanza di beni importati o gia' presenti nell'UE. Indica le modalita' di trasmissione e conservazione dei dati dei fornitori previste anche dall'art. 40-sexies DPR 633/1972 in materia di antifrode IVA.

Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.it

Risposta a interpello · n. 205 del 21 aprile 2022

Affronta gli obblighi documentali e di conservazione dei dati per le cessioni di beni facilitate tramite interfacce elettroniche, in coerenza con la disciplina degli artt. 40-bis e 40-sexies DPR 633/1972 in materia di scambi facilitati da piattaforme digitali.

Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.it

Domande frequenti

Quali dati devono conservare i PSP ai sensi dell'art. 40-sexies?

Otto categorie principali: BIC del PSP, nome o denominazione del beneficiario, numero IVA o codice fiscale del beneficiario (se disponibile), IBAN del conto del beneficiario o altro identificativo univoco, BIC del PSP del beneficiario quando questo non ha un conto, indirizzo del beneficiario (se disponibile), dettagli dei pagamenti transfrontalieri, dettagli dei rimborsi correlati. Per ogni pagamento e rimborso si registrano data e ora, importo e valuta, Stato di origine/destinazione, riferimento univoco e indicazione se il pagamento è disposto in punto vendita.

I PSP devono verificare l'identità del beneficiario?

No. La lett. b) precisa che il nome del beneficiario è quello «che figura nella documentazione del prestatore di servizi di pagamento». Il PSP non ha obbligo di verificare l'identità reale, ma solo di registrare il nome quale risulta dai propri archivi. Eventuali falsità nei dati identificativi del beneficiario non sono responsabilità del PSP, salvo presenza di indicatori di anomalia evidenti che attivano gli obblighi anti-riciclaggio (D.Lgs. 231/2007).

Come si tratta il dato se il beneficiario non ha un conto di pagamento?

Si applica la lett. e) del comma 1: si registra il BIC del PSP che agisce per conto del beneficiario e che ha erogato i fondi (es. agente di money transfer che paga in contanti). Da questo BIC si ricava la localizzazione del beneficiario ai sensi dell'art. 40-quinquies. Tipicamente questa fattispecie si applica alle rimesse di denaro tradizionali e ai sistemi di remittance senza conto (Western Union, MoneyGram).

Cosa significa «pagamento disposto nei locali dell'esercente»?

È la distinzione fra pagamenti effettuati in punto vendita fisico (POS, dove la carta o il dispositivo del cliente è fisicamente presente, Card Present) e pagamenti effettuati a distanza (online, telefonico, e-commerce, Card Not Present). La distinzione è importante per le analisi anti-frode: i pagamenti CNP sono il canale più esposto a frodi internazionali. Il PSP riconosce automaticamente la natura del pagamento dai metadati tecnici dell'operazione.

Come si concilia il trattamento dati CESOP con il GDPR?

La base giuridica del trattamento è l'art. 6 lett. c) GDPR (obbligo legale): il PSP non può rifiutare il trattamento perché è imposto dalla legge italiana e dalla direttiva UE 2020/284. Restano applicabili tutti i diritti GDPR: informazione (informativa privacy specifica fornita dal PSP), accesso ai propri dati, cancellazione decorso il termine di conservazione, opposizione per finalità diverse. I PSP italiani forniscono informativa privacy specifica per il trattamento CESOP integrata nelle informative bancarie generali.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.