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Ultimo aggiornamento: 21 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 6-ter TUIVA disciplina il buono-corrispettivo monouso (SPV - Single Purpose Voucher), definito come quello per cui, al momento dell'emissione, è già nota la disciplina IVA applicabile alla cessione di beni o prestazione di servizi a cui il buono dà diritto.
  • Per qualificare un buono come monouso devono essere noti al momento dell'emissione il luogo della cessione/prestazione (territorialità ex artt. 7-ter e ss. TUIVA), l'aliquota IVA applicabile e le altre regole impositive che incidono sull'imposta dovuta.
  • Ogni trasferimento di un buono monouso, precedente alla cessione/prestazione sottostante, costituisce esso stesso effettuazione dell'operazione ai fini IVA: è quindi soggetto a fatturazione e versamento dell'imposta come se fosse l'operazione finale.
  • Quando la cessione/prestazione è effettuata da un soggetto diverso dall'emittente del buono (es. retailer convenzionato), si considera resa nei confronti dell'emittente: ne deriva un'operazione fittizia interna alla catena distributiva, rilevante ai fini IVA.
  • L'articolo è soppresso a decorrere dal 1° gennaio 2027 dal D.Lgs. 10/2026 (nuovo TU IVA), che ricodifica la disciplina dei voucher monouso in coerenza con la Direttiva UE 2016/1065.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 6 ter T.U.IVA – Buono-corrispettivo monouso

In vigore dal 29/12/2018 al 01/01/2027

Modificato da: Decreto legislativo del 29/11/2018 n. 141 Articolo 1

Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

“1. Un buono-corrispettivo di cui all’articolo 6-bis si considera monouso se al momento della sua emissione e’ nota la disciplina applicabile ai fini dell’imposta sul valore aggiunto alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo da’ diritto.

2. Ogni trasferimento di un buono-corrispettivo monouso precedente alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo da’ diritto costituisce effettuazione di detta cessione o prestazione.

3. La cessione di beni o la prestazione di servizi a cui il buono-corrispettivo monouso da’ diritto, se effettuata da un soggetto diverso da quello che ha emesso detto buono-corrispettivo, e’ rilevante ai fini dell’imposta sul valore aggiunto e si considera resa nei confronti del soggetto che ha emesso il buono-corrispettivo.”

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Commento

La logica del buono monouso: anticipare l'IVA al trasferimento

L'art. 6-ter TUIVA introduce nel sistema italiano la categoria del buono-corrispettivo monouso (Single Purpose Voucher, SPV nella terminologia comunitaria), che è la prima delle due grandi categorie in cui l'art. 6-bis suddivide tutti i voucher. La logica del monouso è molto chiara: se al momento dell'emissione del buono sono già noti tutti gli elementi che determinano l'imposizione IVA (territorialità, aliquota, regime impositivo), il legislatore non ha motivo di attendere l'utilizzo concreto del voucher per riscuotere l'imposta. L'IVA è già determinabile, dunque è già dovuta. Il trasferimento del buono diventa esso stesso un'operazione IVA, equiparata alla cessione/prestazione finale.

Questa scelta del legislatore comunitario (Direttiva 2016/1065) e del legislatore italiano (D.Lgs. 141/2018) risponde a un'esigenza di certezza fiscale e di anti-elusione. Anticipare l'IVA al trasferimento evita il rischio che il voucher venga emesso, trasferito più volte e poi non utilizzato, con perdita di gettito per l'erario. Inoltre, allinea la tassazione al momento del flusso economico effettivo (il pagamento del corrispettivo per il voucher) e semplifica gli adempimenti per gli operatori.

I requisiti per qualificare un buono come monouso

Il comma 1 dell'art. 6-ter dispone che un buono è monouso se "al momento della sua emissione è nota la disciplina applicabile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo dà diritto". Questa formulazione richiede che siano determinabili in modo univoco, già all'emissione, almeno i seguenti elementi: il luogo dell'operazione (territorialità ai sensi degli artt. 7, 7-bis, 7-ter e ss. TUIVA), in particolare se l'operazione è da considerare effettuata in Italia, in altro Stato membro UE o extra-UE; l'aliquota IVA applicabile (ordinaria 22%, ridotta 10% o 5%, super-ridotta 4%, esenzione, non imponibilità); l'identificazione del cedente/prestatore, ove diversa dall'emittente, perché il regime IVA può variare in base al soggetto.

Esempi tipici di buoni monouso: gift card di una specifica catena di ristoranti italiana per consumazioni in Italia (territorialità Italia + aliquota 10% nota); buono spa per un singolo trattamento estetico (servizio specifico + aliquota ordinaria); voucher per un singolo biglietto cinematografico (servizio specifico + aliquota ridotta 10%). In tutti questi casi, al momento dell'emissione tutti i parametri IVA sono determinabili.

Il regime IVA: trasferimento equiparato a effettuazione

Il comma 2 dell'art. 6-ter introduce la regola operativa fondamentale: "Ogni trasferimento di un buono-corrispettivo monouso precedente alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo dà diritto costituisce effettuazione di detta cessione o prestazione". In altre parole, ogni passaggio del buono nella catena distributiva (dall'emittente al rivenditore, dal rivenditore al consumatore finale) viene trattato ai fini IVA come se fosse la cessione/prestazione finale: si emette fattura, si applica l'aliquota nota all'emissione, si liquida l'IVA secondo le regole ordinarie.

Conseguenza pratica: se un emittente vende a un distributore un buono monouso da 100 € più IVA al 22%, l'emittente fattura al distributore 100 € + 22 € IVA. Quando il distributore rivende al consumatore, fattura/scontrina anch'esso 100 € + 22 € IVA. Il distributore detrae l'IVA pagata all'emittente e riscuote l'IVA sulla rivendita. Quando il consumatore finale utilizza il buono presso un esercente convenzionato, l'utilizzo non costituisce un'ulteriore operazione IVA (l'IVA è già stata pagata nella catena precedente): l'esercente che riceve il buono lo "incassa" come pagamento, senza generare una nuova esigibilità IVA verso il consumatore.

Il rapporto tra emittente ed esercente convenzionato

Il comma 3 dell'art. 6-ter regola il caso (frequente) in cui la cessione/prestazione finale a cui il buono dà diritto sia effettuata da un soggetto diverso dall'emittente del buono, tipicamente un esercente convenzionato. La norma stabilisce che, in tal caso, la cessione/prestazione "si considera resa nei confronti del soggetto che ha emesso il buono-corrispettivo". Si tratta di una finzione giuridica che ha un duplice scopo.

Da un lato, evita la doppia imposizione IVA sulla stessa operazione economica (il consumatore ha già pagato l'IVA acquistando il buono, dunque non può essergliene chiesta una seconda al momento dell'utilizzo presso l'esercente). Dall'altro, ricostruisce contabilmente il rapporto tra emittente ed esercente convenzionato come una vera operazione IVA: l'esercente fattura all'emittente la cessione/prestazione effettuata in suo nome, applicando l'aliquota già determinata, e l'emittente detrae l'IVA pagata all'esercente nei limiti delle regole di detrazione (art. 19 TUIVA).

Questa ricostruzione è importante per le piattaforme di voucher (es. Smartbox, Wonderbox, gift card retail) e per i sistemi di buoni pasto: l'emittente assume formalmente il rischio IVA dell'operazione finale, fattura al consumatore al momento della vendita del voucher, e poi rifattura internamente con l'esercente al momento dell'utilizzo. Il flusso di IVA è anticipato rispetto al modello tradizionale.

Distinzione tra buoni monouso e multiuso: criteri pratici

La distinzione tra monouso (art. 6-ter) e multiuso (art. 6-quater) si basa unicamente sulla determinabilità della disciplina IVA al momento dell'emissione. Alcuni casi tipici aiutano a chiarire la frontiera. Sicuramente monouso: gift card per un singolo prodotto/servizio specifico con territorialità e aliquota note (es. abbonamento mensile a un servizio streaming italiano, biglietto teatrale, trattamento estetico in un singolo centro). Sicuramente multiuso: voucher utilizzabili per cataloghi misti di beni e servizi con aliquote IVA diverse (es. gift card di un grande magazzino spendibile su prodotti con aliquota 22%, 10% e 4%); voucher esperienze utilizzabili in Italia o all'estero (territorialità non determinabile); ricariche telefoniche multi-servizio.

Casi borderline: gift card di catene retail con aliquota uniforme (22%) ma con cataloghi che includono prodotti a diverse aliquote, la prassi dell'Agenzia delle Entrate (risposte a interpello varie) ha generalmente qualificato come multiuso quando esiste anche solo un prodotto a aliquota differente; voucher utilizzabili da un network di esercenti italiani per servizi sostanzialmente omogenei, sono monouso se aliquota e territorialità sono uniformi, multiuso altrimenti.

Adempimenti operativi per gli emittenti di buoni monouso

L'emissione e il trasferimento di buoni monouso comportano per l'emittente gli adempimenti tipici di una cessione/prestazione: emissione di fattura elettronica (o scontrino fiscale per cessioni B2C), liquidazione e versamento dell'IVA secondo le scadenze ordinarie (mensili o trimestrali), registrazione dell'operazione nei registri IVA. La fattura deve indicare l'aliquota applicabile e i riferimenti al voucher emesso (numero, importo, beni/servizi a cui dà diritto).

Quando il consumatore utilizza il buono presso un esercente convenzionato, quest'ultimo deve documentare l'utilizzo (scontrino o ricevuta di accettazione) e fatturare all'emittente l'operazione corrispondente, applicando la stessa aliquota già determinata all'emissione del buono. La fattura tra esercente ed emittente costituisce la regolarizzazione contabile interna che ricostruisce il rapporto economico effettivo.

La transizione al nuovo TU IVA dal 2027

L'art. 6-ter è soppresso dal 1° gennaio 2027 con il D.Lgs. 10/2026, che codifica la disciplina dei voucher monouso negli articoli del nuovo TU IVA mantenendo invariati i principi sostanziali derivati dalla Direttiva UE 2016/1065. La continuità normativa è garantita: i contribuenti non subiranno cambi di regime sostanziale, ma dovranno aggiornare i riferimenti normativi nei sistemi gestionali, nelle fatture elettroniche e nelle procedure interne. Il regime transitorio prevede che i buoni emessi prima del 31 dicembre 2026 siano disciplinati dalle norme del previgente TUIVA, anche se utilizzati dopo il 1° gennaio 2027.

Sul piano pratico, il passaggio al nuovo TU IVA è un'occasione per gli emittenti di voucher per rivedere le proprie procedure di qualificazione monouso/multiuso, aggiornare i contratti con esercenti convenzionati e verificare la coerenza con la prassi più recente dell'Agenzia delle Entrate.

Prassi e linee guida

Risposta a interpello · n. 519 del 2019

L'Agenzia delle Entrate analizza il trattamento tributario dei buoni-corrispettivo ai sensi degli artt. 6-bis e 6-ter DPR 633/1972, con particolare attenzione alla qualificazione del buono monouso (al momento dell'emissione è nota la disciplina IVA applicabile alla cessione/prestazione).

Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.it

Risposta a interpello · n. 147 del 3 marzo 2021

Chiarimenti sulla disciplina IVA dei buoni corrispettivo, con focus sulla distinzione tra buono monouso (rilevanza IVA all'emissione) e multiuso, in linea con la direttiva UE 2016/1065 attuata in Italia con gli artt. 6-bis e 6-ter DPR 633/1972.

Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.it

Risposta a interpello · n. 617 del 23 dicembre 2020

L'Agenzia chiarisce il trattamento IVA dei voucher distinguendo tra buoni monouso (art. 6-ter: IVA esigibile al momento dell'emissione/cessione) e multiuso, con indicazioni operative su fatturazione e momento impositivo.

Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.it

Casi pratici

Caso 1: Tizio palestra emette SPV abbonamento mensile

Tizio gestisce una palestra a Milano e in dicembre 2025 emette 500 voucher cartacei «Abbonamento 1 mese fitness» a 60 € l'uno. Poiché la prestazione è già individuata (servizio sportivo, Italia, IVA 22%), il voucher è buono-corrispettivo monouso (SPV). Tizio applica l'IVA al 22% all'emissione, emette scontrino elettronico per ciascuna vendita e versa l'imposta nella liquidazione di dicembre.

Caso 2: Caio rivenditore cede SPV a società di welfare

Caio, distributore di voucher fitness, acquista 200 SPV palestra da Tizio a 50 € + IVA 22% e li rivende a una società di welfare aziendale a 58 € + IVA 22%. Trattandosi di cessione di SPV nella catena distributiva, ogni passaggio è autonomamente rilevante IVA: Caio detrae l'IVA sull'acquisto e applica IVA 22% sulla rivendita. Il riscatto finale non genererà ulteriore IVA.

Caso 3: Sempronio non riscatta SPV entro scadenza

Sempronio acquista in ottobre 2025 un SPV «Cena degustazione» a 80 € (IVA 10% inclusa) presso un ristorante, scadenza 12 mesi. Non si presenta e il voucher scade in ottobre 2026 senza riscatto. Il ristorante non deve restituire né rettificare l'IVA: l'imposta è stata correttamente assolta all'emissione ex art. 6-ter, perché l'operazione si considera effettuata in quel momento.

Caso 4: Commento applicativo

L'art. 6-ter attua la Dir. UE 2016/1065 recepita con D.Lgs. 141/2018, distinguendo dal MPV (art. 6-bis): nel SPV sono già noti luogo della cessione/prestazione e aliquota IVA al momento dell'emissione. Conseguenze: l'IVA si applica all'emissione e a ogni trasferimento nella catena distributiva, mentre il riscatto materiale non è operazione rilevante. La corretta qualificazione SPV/MPV è dirimente per timing del versamento.

Domande frequenti

Quando un buono-corrispettivo è classificato come monouso ai sensi dell'art. 6-ter?

Un buono è monouso quando, al momento della sua emissione, sono già noti tutti gli elementi che determinano l'imposizione IVA: il luogo dell'operazione (territorialità), l'aliquota IVA applicabile, il regime impositivo. Esempi tipici: gift card per un singolo ristorante italiano (territorialità Italia + aliquota 10% nota), voucher per un trattamento estetico specifico, biglietto teatrale, abbonamento a un servizio streaming. Se anche solo uno di questi elementi non è determinabile all'emissione, il buono ricade nella categoria multiuso (art. 6-quater).

Quando si applica l'IVA su un buono monouso?

L'IVA è dovuta al momento di ogni trasferimento del buono, non al momento dell'utilizzo finale. Ogni passaggio del buono nella catena distributiva (emittente → distributore → consumatore) costituisce un'operazione IVA autonoma, soggetta a fatturazione e liquidazione dell'imposta. L'utilizzo del buono presso l'esercente convenzionato non genera una nuova esigibilità IVA verso il consumatore (l'IVA è già stata pagata nei trasferimenti precedenti). Tra esercente ed emittente si configura invece un'operazione interna fatturata e fiscalmente rilevante.

Cosa succede se il buono monouso viene utilizzato presso un esercente convenzionato?

L'art. 6-ter c. 3 stabilisce una finzione giuridica: la cessione/prestazione effettuata dall'esercente si considera resa nei confronti dell'emittente (non del consumatore). L'esercente fattura quindi all'emittente l'operazione effettuata, applicando l'aliquota già determinata all'emissione del buono. L'emittente detrae l'IVA pagata all'esercente secondo le regole dell'art. 19 TUIVA. Questa ricostruzione evita la doppia imposizione e permette di chiudere correttamente il flusso IVA tra i soggetti coinvolti (emittente, esercente, consumatore finale).

Come si distingue un buono monouso da un multiuso nella pratica?

Il criterio è la determinabilità della disciplina IVA all'emissione. Sono monouso i buoni con aliquota e territorialità note (es. gift card per uno specifico servizio italiano con aliquota uniforme); sono multiuso quelli con cataloghi misti a aliquote diverse, territorialità multiple (utilizzabili in più Paesi), o servizi non identificati. Casi borderline: gift card di grandi catene retail con prodotti a aliquote diverse (Agenzia delle Entrate generalmente li qualifica come multiuso); voucher esperienze valide in più Stati (multiuso per territorialità non determinabile). In caso di dubbio, l'emittente può presentare interpello all'Agenzia delle Entrate per la qualificazione.

Cosa cambia per i buoni monouso con il nuovo TU IVA dal 2027?

L'art. 6-ter viene soppresso dal D.Lgs. 19 gennaio 2026 n. 10 a partire dal 1° gennaio 2027, ma la disciplina dei voucher monouso viene trasferita in articoli del nuovo Testo Unico IVA mantenendo invariati i principi sostanziali derivanti dalla Direttiva UE 2016/1065. Non ci sono cambi di regime per i contribuenti: stesse regole su aliquote, territorialità, momento di esigibilità dell'IVA, fatturazione tra emittente ed esercente. Operativamente, gli emittenti dovranno aggiornare i riferimenti normativi nei sistemi gestionali. I buoni emessi prima del 31 dicembre 2026 continuano a seguire le regole del TUIVA previgente, anche se utilizzati nel 2027 o successivamente.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.