Testo dell'articoloVigente
Art. 87 T.U.IVA – Detrazione dell’imposta di fabbricazione sui filati.
In vigore dal 01/01/1973 al 01/01/2027
Soppresso dal 01/01/2027 da: Testo unico del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170
“I contribuenti, compresi quelli indicati nel terzo comma dell’art. 4, che esercitano attivita’ industriali dirette alla produzione di filati delle
varie fibre tessili naturali, artificiali, sintetiche e di vetro e relativi tessuti e manufatti, possono detrarre dall’imposta sul valore aggiunto
l’ammontare dell’imposta e sovrimposta di fabbricazione gia’ assolta in relazione ai filati, tessuti e manufatti tuttora posseduti alla data del 31
dicembre 1972. Per ottenere la detrazione gli interessati devono presentare all’ufficio
dell’imposta sul valore aggiunto e all’ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, entro il termine del 10 gennaio 1973, prorogabile per
giustificati motivi, una dichiarazione, sottoscritta a pena di nullita’ dal contribuente o da un suo rappresentante legale o negoziale, contenente
l’indicazione dell’ammontare dell’imposta detraibile e delle quantita’ di filati, tessuti e manufatti posseduti alla data del 31 dicembre 1972,
distinti per titolo e qualita’. Si applicano le disposizioni degli articoli 85 e 86.
Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano relativamente ai prodotti per i quali l’imposta di fabbricazione e’ stata sospesa per effetto
dei decreti legge 7 ottobre 1965, n. 1118 e 2 luglio 1969, n. 319, convertiti con modificazioni nelle leggi 4 dicembre 1965, n. 1309 e 1 agosto
1969, n. 478, e successive modificazioni.”
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In sintesi
Indice dei contenuti
Il caso speciale dei tessili: una detrazione una tantum «aggiuntiva» per il settore industriale di punta
L'art. 87 del DPR 633/1972 introduce una detrazione una tantum specifica per il settore tessile, che si aggiunge alle detrazioni generali degli artt. 82 (beni strumentali) e 83 (scorte). Il motivo della disciplina speciale risiede nella struttura tributaria del settore tessile italiano negli anni Cinquanta-Settanta: i filati delle varie fibre (naturali, artificiali, sintetiche, di vetro) e i relativi tessuti e manufatti erano soggetti a un'imposta di fabbricazione autonoma, riscossa direttamente sui produttori, che si aggiungeva all'IGE plurifase cumulativa. Al 01/01/1973, con il varo dell'IVA neutrale e l'abolizione contestuale dell'imposta di fabbricazione sui filati (cfr. art. 90 c. 1 n. 6 del DPR 633/1972), si poneva il problema di gestire le scorte di filati e tessuti su cui l'imposta di fabbricazione era già stata pagata: per evitare la doppia imposizione (imposta di fabbricazione assolta + IVA sulle successive cessioni), il legislatore ha previsto la possibilità di detrarre dall'IVA l'imposta di fabbricazione e sovrimposta già pagata. La logica è la stessa degli artt. 82-83 (neutralità del passaggio fra tributi pre-1973 e IVA), ma applicata a un'imposta diversa dall'IGE.
Ambito soggettivo e oggettivo della detrazione
L'art. 87 c. 1 individua come destinatari della detrazione i contribuenti che esercitavano attività industriali dirette alla produzione di filati e dei relativi tessuti e manufatti, comprendendo espressamente anche quelli indicati nel terzo comma dell'art. 4 (cooperative, consorzi, imprese collettive). L'estensione ai soggetti dell'art. 4 c. 3 era importante per la struttura del settore tessile italiano dell'epoca, che vedeva una significativa presenza di cooperative di produzione (in particolare nel Veneto, in Lombardia e in Toscana). L'oggetto della detrazione era costituito dall'imposta e sovrimposta di fabbricazione assolta in relazione ai filati, tessuti e manufatti tuttora posseduti al 31/12/1972 (data di riferimento più stretta rispetto al 25/05/1972 degli artt. 82-83, perché qui si trattava di scorte di magazzino già lavorate, non di acquisti pre-decreto delegato). Le quantità rilevanti dovevano essere distinte per «titolo e qualità», categorie tecniche di classificazione dei filati basate sulla finezza (titolo) e sulle caratteristiche di fibra/lavorazione (qualità).
La procedura dichiarativa speciale: doppia presentazione e termine 10/01/1973
L'art. 87 c. 2 prevedeva una procedura dichiarativa peculiare: doppia presentazione contemporanea all'ufficio IVA e all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione (UTIF, oggi assorbito nell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ADM, dopo la riorganizzazione del 2012). La doppia presentazione era necessaria per il controllo incrociato fra le due amministrazioni: l'UTIF era titolare delle informazioni storiche sull'imposta di fabbricazione assolta, l'ufficio IVA era titolare della liquidazione del nuovo tributo. Il termine perentorio era il 10/01/1973, prorogabile per giustificati motivi: una finestra brevissima (appena 10 giorni dall'entrata in vigore del decreto IVA), giustificata dalla necessità di chiudere rapidamente la posizione delle imprese tessili in vista dell'avvio della riscossione IVA. La sottoscrizione era a pena di nullità, dal contribuente o dal rappresentante legale o negoziale, in coerenza con la disciplina dell'art. 84.
Il rinvio agli artt. 85 e 86 e l'esclusione dei prodotti in regime sospeso
L'art. 87 c. 3 stabilisce che si applicano le disposizioni degli artt. 85 e 86: la detrazione si imputa in dodicesimi/quarti sull'IVA da versare nei dodici mesi/quattro trimestri successivi, con il cap del 50% per periodo, riporto automatico delle eccedenze e recupero terminale sull'imposta annuale (art. 85), ed è soggetta alle sanzioni dell'art. 86 in caso di indebita applicazione (pena pecuniaria 1-2x con soglia di tolleranza del 10%). Il c. 4 introduce un'esclusione importante: la detrazione non si applica ai prodotti per i quali l'imposta di fabbricazione era stata sospesa per effetto dei decreti legge 07/10/1965 n. 1118 e 02/07/1969 n. 319, convertiti rispettivamente nelle L. 04/12/1965 n. 1309 e L. 01/08/1969 n. 478 (e successive modificazioni). Questi due interventi avevano sospeso temporaneamente l'imposta di fabbricazione su determinati prodotti tessili per ragioni congiunturali (sostegno al settore in difficoltà): se l'imposta era già stata sospesa, ovviamente non poteva essere detratta dall'IVA, perché non era stata effettivamente pagata. La clausola anti-doppia esenzione era essenziale per garantire la coerenza del meccanismo.
Significato sistematico e soppressione dal 2027
L'art. 87 ha esaurito la propria funzione applicativa nei primissimi giorni del 1973, con la presentazione delle dichiarazioni speciali entro il termine del 10/01/1973 (o nei termini prorogati per giustificati motivi). Da oltre 50 anni la norma è rimasta in vigore come relitto del sistema, senza più applicazione concreta. La soppressione dal 01/01/2027 ad opera del Testo Unico 19/01/2026 n. 10 art. 170 (riforma Meloni «Atto III», delega L. 09/08/2023 n. 111) cancella formalmente una norma ormai puramente storica, in coerenza con la pulizia sistematica operata dalla riforma sull'intero corpus del DPR 633/1972. L'art. 87 è significativo come testimonianza dell'attenzione del legislatore IVA originario ai settori industriali strategici dell'Italia degli anni Settanta: il tessile era allora uno dei pilastri dell'economia nazionale (insieme a siderurgia, chimica e automotive), con un peso sull'export e sull'occupazione che giustificava una disciplina di transizione dedicata. Oggi il settore tessile italiano vive una fase profondamente diversa, con il «Made in Italy» dell'alta moda e del lusso che si è imposto come segmento di eccellenza globale, ma resta significativo dal punto di vista occupazionale (specialmente nei distretti di Prato, Biella, Como, Carpi, Schio).
L'eredità tecnica: il modello della «detrazione una tantum settoriale»
L'eredità tecnica dell'art. 87 è il modello della «detrazione una tantum settoriale»: un istituto fiscale dedicato a una categoria specifica di contribuenti, con dichiarazione speciale presso più amministrazioni, doppio termine perentorio, regole di applicazione comuni alla disciplina generale ma con specificità di calcolo legate al settore. Questo modello è stato poi replicato in numerosi interventi tributari successivi: dai crediti d'imposta per il Mezzogiorno (L. 388/2000) ai crediti d'imposta per gli investimenti in beni strumentali (L. 178/2020 e successive modificazioni), dai bonus edilizi per le ristrutturazioni (DL 63/2013 e successive) ai crediti d'imposta R&S (DL 145/2013, modificato da L. 160/2019 e D.L. 50/2017). Il filo rosso è sempre lo stesso: identificare un settore meritevole di sostegno, costruire una norma fiscale dedicata con dichiarazione speciale e sanzioni proporzionate, prevedere un meccanismo di applicazione che bilanci fruibilità del beneficio e tutela dell'erario. L'art. 87 ne è uno dei prototipi più antichi nell'ordinamento tributario italiano post-riforma 1971-1973.
I distretti tessili e il valore storico della norma
L'art. 87 va letto anche nella prospettiva dei distretti tessili italiani, vere protagoniste industriali del Paese fra gli anni Cinquanta e Settanta. Prato (lana e tessuti), Biella (lana di alta qualità), Como (seta), Carpi (maglieria), Schio-Valdagno (lanificio Marzotto), il distretto del Vicentino-Padovano (cotone e fibre sintetiche): tutti questi centri produttivi disponevano di stock significativi di filati e tessuti al 31/12/1972, su cui era stata pagata l'imposta di fabbricazione. Senza l'art. 87, il passaggio all'IVA avrebbe penalizzato strutturalmente queste imprese, con un impatto pesante sull'occupazione e sul tessuto produttivo locale. La norma ha consentito il transito ordinato del patrimonio di magazzino tessile dal vecchio al nuovo regime, contribuendo alla preservazione della competitività italiana nel settore. Il commercialista che assiste imprese tessili italiane di lunga storia può ancora oggi trovare riferimenti all'art. 87 negli archivi contabili-fiscali storici, soprattutto nelle ricostruzioni patrimoniali che attraversano la riforma del 1973.
Domande frequenti
Cosa disciplinava l'art. 87 del DPR 633/1972?
L'art. 87 prevedeva una detrazione una tantum specifica per il settore tessile, applicabile ai contribuenti che esercitavano attività industriali dirette alla produzione di filati di varie fibre (naturali, artificiali, sintetiche, di vetro) e relativi tessuti e manufatti. Si trattava di una detrazione aggiuntiva rispetto a quelle degli artt. 82-83 (investimenti e scorte): consentiva di detrarre dall'IVA l'imposta e sovrimposta di fabbricazione assolta sui filati/tessuti/manufatti tuttora posseduti al 31/12/1972, evitando la doppia imposizione (imposta di fabbricazione + IVA) all'avvio del nuovo tributo.
Qual era la procedura per ottenere la detrazione?
L'art. 87 c. 2 prevedeva una doppia presentazione contemporanea: all'ufficio IVA e all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione (UTIF, oggi assorbito nell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli), entro il termine perentorio del 10/01/1973 (prorogabile per giustificati motivi). La dichiarazione doveva essere sottoscritta a pena di nullità dal contribuente o dal rappresentante legale/negoziale, e contenere l'ammontare dell'imposta detraibile e le quantità di filati/tessuti/manufatti posseduti al 31/12/1972, distinti per titolo e qualità (categorie tecniche di classificazione tessile).
Si applicavano le regole di applicazione e sanzione degli artt. 85-86?
Sì, l'art. 87 c. 3 rinviava espressamente agli artt. 85 e 86. La detrazione si imputava in dodicesimi (mensili) o quarti (trimestrali) sull'IVA da versare nei dodici mesi o quattro trimestri successivi alla dichiarazione, con cap del 50% per periodo, riporto automatico delle eccedenze e recupero terminale sull'imposta annuale (art. 85). In caso di indebita detrazione superiore al 10% delle somme spettanti, scattava la pena pecuniaria 1-2x della somma indebitamente detratta, con responsabilità solidale del rappresentante firmatario (art. 86).
Quali prodotti erano esclusi dalla detrazione?
L'art. 87 c. 4 escludeva i prodotti per i quali l'imposta di fabbricazione era stata sospesa per effetto dei DL 07/10/1965 n. 1118 e DL 02/07/1969 n. 319, convertiti rispettivamente nelle L. 04/12/1965 n. 1309 e L. 01/08/1969 n. 478 (e successive modificazioni). Questi due interventi avevano sospeso temporaneamente l'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti tessili per ragioni congiunturali di sostegno al settore: se l'imposta era stata sospesa, non poteva essere detratta dall'IVA, perché non era stata effettivamente pagata. Si trattava di una clausola anti-doppia esenzione essenziale per la coerenza del meccanismo.
Cosa cambia con la soppressione dal 01/01/2027?
Dal 01/01/2027 l'art. 87 viene cancellato dal Testo Unico 19/01/2026 n. 10 art. 170 nell'ambito della riforma Meloni «Atto III» (delega L. 09/08/2023 n. 111). Si tratta di soppressione di pulizia normativa: la norma ha esaurito la propria funzione applicativa nei primissimi giorni del 1973 e da oltre 50 anni era in vigore solo come relitto del sistema. Il Testo Unico IVA non riproduce alcuna norma equivalente perché il settore tessile vive oggi una fase profondamente diversa, e l'imposta di fabbricazione sui filati è abolita dal 1973. L'eredità tecnica resta nel modello della «detrazione una tantum settoriale» replicato in numerosi interventi tributari successivi.