Indice
In sintesi
- L'articolo è la norma fondativa dell'IVA italiana: stabilisce che l'imposta sul valore aggiunto è istituita con decorrenza dal 1° gennaio 1973, data di entrata in vigore del D.P.R. 26/10/1972 n. 633 (T.U.IVA) in attuazione della direttiva CEE n. 67/227 (prima direttiva IVA) e n. 67/228 (seconda direttiva IVA, rifusa nella sesta direttiva 77/388/CEE poi nella direttiva 2006/112/CE).
- L'imposta si applica, salvo quanto disposto negli artt. 77-80 (norme transitorie), alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate dopo il 31 dicembre 1972, momento di transizione dall'Imposta Generale sull'Entrata (IGE) al nuovo sistema IVA.
- Per le importazioni, il momento rilevante è quello in cui la dichiarazione di importazione definitiva è accettata dalla dogana posteriormente al 31 dicembre 1972: criterio doganale-amministrativo che ancora oggi opera per le importazioni IVA, oggi disciplinato dall'art. 67 ss. T.U.IVA.
- L'IVA italiana del 1973 ha soppiantato l'IGE, imposta «cumulativa» a effetto cascata che gravava su ogni passaggio commerciale senza meccanismo di detrazione, generando duplicazioni e distorsioni: l'IVA, conforme al modello francese del 1954 di Maurice Lauré, ha introdotto la neutralità della tassazione attraverso il diritto di detrazione del soggetto passivo.
- L'articolo è in vigore dal 01/01/1973 nella formulazione originaria del T.U.IVA, mai modificato in 50+ anni di vigenza, ma soppresso dal 01/01/2027 dall'art. 170 del Testo Unico 19/01/2026 n. 10 (riforma Meloni Atto III): la sua funzione di norma fondativa è ormai esaurita, ma il riferimento al 1973 resta storicamente significativo per l'identità sistematica dell'imposta.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 76 T.U.IVA – Istituzione e decorrenza dell’imposta.
In vigore dal 01/01/1973 al 01/01/2027
Soppresso dal 01/01/2027 da: Testo unico del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170
“L’imposta sul valore aggiunto e’ istituita con decorrenza dal 1 gennaio
1973. L’imposta si applica, salvo quanto e’ disposto negli articoli da 77 a 80,
sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dopo il 31 dicembre 1972 e sulle importazioni per le quali la dichiarazione di
importazione definitiva e’ accettata dalla dogana posteriormente alla data stessa.”
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Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
L'art. 76 T.U.IVA è la norma fondativa dell'imposta sul valore aggiunto italiana. La sua portata operativa è limitata, istituisce l'imposta dal 1° gennaio 1973 e ne fissa la decorrenza, ma il suo significato sistematico è cardine: rappresenta l'atto di nascita di uno dei tributi più importanti del sistema fiscale italiano, oggi tra le principali fonti di gettito dello Stato (oltre 130 miliardi di euro all'anno secondo i dati MEF 2024) e perno dell'armonizzazione fiscale europea. La norma, collocata nel Titolo VI «Disposizioni varie e finali» del T.U.IVA, apre la sezione storico-transitoria che culmina con le norme di applicazione graduale degli artt. 77-80, ormai prive di rilevanza pratica ma di valore dottrinale e archeologico per la comprensione dell'evoluzione del sistema IVA.
Il contesto storico: dall'IGE all'IVA italiana del 1973
Prima del 1° gennaio 1973, l'Italia tassava i consumi attraverso l'Imposta Generale sull'Entrata (IGE), istituita con il R.D.L. 9 gennaio 1940 n. 2, convertito nella L. 19 giugno 1940 n. 762. L'IGE era un'imposta cumulativa che colpiva ogni cessione di beni e prestazione di servizi a un'aliquota variabile (mediamente intorno al 4-5%), senza meccanismi di detrazione. Il problema strutturale era l'effetto cascata: la stessa base imponibile veniva tassata più volte ai diversi stadi della catena commerciale, con distorsioni proporzionali alla lunghezza della catena. Un bene che attraversava produttore → grossista → dettagliante → consumatore finale subiva l'IGE quattro volte, con un carico effettivo molto superiore all'aliquota nominale e penalizzazione delle filiere lunghe rispetto a quelle integrate verticalmente. Inoltre l'IGE non era neutrale rispetto agli scambi internazionali: i beni esportati portavano l'IGE incorporata, perdendo competitività; i beni importati subivano un'IGE all'importazione che non sempre corrispondeva al carico effettivo dei beni di produzione interna.
L'armonizzazione europea: prima e seconda direttiva IVA
Negli anni '60, la Comunità Economica Europea (CEE) si trovò di fronte all'esigenza di armonizzare i sistemi di imposizione indiretta dei sei Stati membri (Italia, Francia, Germania, Belgio, Olanda, Lussemburgo). La prima direttiva IVA n. 67/227/CEE dell'11/04/1967 stabilì il principio di sostituzione delle imposte cumulative con l'IVA come imposta armonizzata, con scadenza per gli Stati membri al 1° gennaio 1970. La seconda direttiva IVA n. 67/228/CEE dello stesso giorno definì la struttura comune dell'IVA: presupposto oggettivo (cessioni di beni e prestazioni di servizi), territorialità, base imponibile, momento impositivo, aliquote, obblighi documentali, diritto di detrazione. L'Italia, gravata da problemi politici e dall'opposizione di alcune categorie produttive, ottenne tre proroghe della scadenza, riuscendo ad attuare l'IVA solo il 1° gennaio 1973, tre anni dopo il termine originario. Il modello attuativo fu il D.P.R. 26/10/1972 n. 633 (T.U.IVA), il cui art. 76 è la pietra angolare istituiva.
L'innovazione fondamentale: la neutralità della tassazione tramite detrazione
L'IVA differisce strutturalmente dall'IGE per l'introduzione del diritto di detrazione (art. 19 T.U.IVA, oggi parte centrale del sistema). Il soggetto passivo IVA, il professionista, l'imprenditore, l'agricoltore, addebita l'IVA al cessionario sul corrispettivo dell'operazione (rivalsa ex art. 18 T.U.IVA) e detrae dall'IVA dovuta l'IVA assolta sugli acquisti. Il meccanismo è neutrale per il soggetto passivo: l'IVA è solo trasferita lungo la catena, e il carico finale grava sul consumatore finale che, non avendo diritto di detrazione, sostiene effettivamente l'imposta. Il modello, ideato dall'economista francese Maurice Lauré nel 1954 per la riforma fiscale francese, eliminò gli effetti cascata dell'IGE e introdusse una tassazione proporzionale al solo valore aggiunto di ciascuna fase produttiva. La neutralità rispetto agli scambi internazionali è ottenuta tramite il regime delle esportazioni non imponibili (art. 8 T.U.IVA, gravame nel paese di destinazione) e delle importazioni assoggettate con base in dogana (art. 67 ss. T.U.IVA).
L'art. 76 e le norme transitorie 77-80
Il rinvio dell'art. 76 alle norme degli artt. 77-80 è essenziale per comprendere la fase transitoria 1973. L'art. 77 disciplina le operazioni in esecuzione di contratti conclusi prima del 31/12/1972: regola il raccordo IGE-IVA per le operazioni «a cavallo». L'art. 78 prevede l'applicazione graduale delle aliquote per alimentari di prima necessità e prodotti tessili negli anni 1973-1976, con riduzioni temporanee per attenuare l'impatto sui prezzi al consumo. L'art. 79 (oggi soppresso) disciplinava i magazzini e scorte al 31/12/1972 con regole specifiche di detrazione retroattiva dell'IVA gravata sui beni in giacenza. L'art. 80 (oggi soppresso) regolava le cessioni di beni in transito tra Stati membri con regimi transitori. Si trattava di un ricco corredo di norme di raccordo che ha consentito al sistema italiano di attraversare la transizione 1972→1973 senza traumi eccessivi per imprese e contribuenti.
Il momento impositivo: cessioni e prestazioni effettuate dopo il 31/12/1972
L'art. 76 secondo comma fissa il criterio temporale: l'IVA si applica alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate dopo il 31 dicembre 1972. Per «effettuate» si intende il momento di completamento dell'operazione ai sensi del concetto generale poi cristallizzato nell'art. 6 T.U.IVA: per le cessioni di beni mobili, il momento della consegna o spedizione; per le cessioni di beni immobili, la stipula dell'atto; per le prestazioni di servizi, il pagamento del corrispettivo. Per le importazioni, il criterio è invece doganale-amministrativo: rileva la data di accettazione della dichiarazione di importazione definitiva da parte della dogana. Questa scelta riflette la natura particolare delle importazioni: il presupposto materiale (entrata fisica del bene nel territorio) si sovrappone al presupposto amministrativo (registrazione doganale). Il criterio doganale è ancora oggi vigente, oggi disciplinato dall'art. 67 ss. T.U.IVA come integrato dal Codice Doganale Unionale (Reg. UE 952/2013) e dalle disposizioni nazionali sulle importazioni.
L'evoluzione del sistema IVA italiano dal 1973 al 2026
Dall'istituzione del 1973, il sistema IVA italiano ha subito centinaia di modifiche, riflettendo l'evoluzione dell'economia, le esigenze di gettito e, soprattutto, l'armonizzazione europea progressiva. Tra le tappe principali: (1) D.P.R. 633/1972 originario con aliquota ordinaria 12% e quattro aliquote ridotte (1%, 6%, 9%, 18% per beni di lusso); (2) Riforma 1980 con la L. 22/12/1980 n. 889 che unificò le aliquote ridotte e portò l'ordinaria al 14%; (3) Adesione al sistema delle aliquote ridotte UE (direttiva 92/77/CEE) nel 1993; (4) Sesta direttiva IVA 77/388/CEE e fenomeno della «direttiva di intervallo» con la Direttiva 2006/112/CE di rifusione che resta il quadro vigente; (5) Pacchetto IVA 2010 sui servizi (D.Lgs. 18/2010); (6) Pacchetto e-commerce 2021 (D.Lgs. 83/2021); (7) Riforma Meloni Atto III 2024-2027 con il D.Lgs. 87/2024 sanzionatorio e il T.U. 10/2026 di riassetto sistemico. L'aliquota ordinaria è oggi al 22% dal 01/10/2013, le aliquote ridotte sono al 4% (beni di prima necessità), 5% (alcuni servizi sociali), 10% (beni e servizi specifici), e si moltiplicano le esenzioni e i regimi speciali.
Soppressione dal 01/01/2027 e prospettive sistemiche
L'art. 170 del Testo Unico 19/01/2026 n. 10 sopprime l'art. 76 dal 01/01/2027 nell'ambito della riforma Meloni Atto III in attuazione della L. 9 agosto 2023 n. 111. La soppressione ha valenza meramente simbolica e tecnica: la funzione di norma fondativa dell'art. 76 si è esaurita 50+ anni fa, e i suoi rinvii agli artt. 77-80 (oggi tutti soppressi o soppressi dal 2027) hanno perso significato pratico. La storicizzazione dell'IVA italiana richiede oggi un nuovo «atto di nascita» nel nuovo Testo Unico IVA in fase di elaborazione: presumibilmente la riforma Meloni introdurrà un articolo di apertura del nuovo Testo Unico che farà riferimento alla data del 01/01/2027 (decorrenza del nuovo testo) o al 01/01/1973 (continuità sistematica) o a entrambe. Per gli operatori non ci sono impatti sostanziali nella transizione 2026→2027: l'IVA continua a operare ininterrotamente da 53 anni e proseguirà sotto il nuovo Testo Unico con identità sistematica intatta. Per gli storici del diritto fiscale italiano, l'art. 76 resterà comunque punto di riferimento dottrinale dell'introduzione dell'imposta nel sistema italiano.
Domande frequenti
Quando è stata istituita l'IVA in Italia?
Ai sensi dell'art. 76 T.U.IVA, l'imposta sul valore aggiunto è stata istituita con decorrenza dal 1° gennaio 1973. Il D.P.R. 26/10/1972 n. 633 (T.U.IVA) ha attuato la prima direttiva CEE n. 67/227 e la seconda direttiva n. 67/228 sull'armonizzazione delle imposte indirette, sostituendo la previgente Imposta Generale sull'Entrata (IGE) introdotta dal R.D.L. 9 gennaio 1940 n. 2 (conv. L. 762/1940). L'Italia attuò l'IVA tre anni dopo la scadenza europea originaria del 1970 a causa di problemi politici e dell'opposizione di categorie produttive.
Cosa era l'IGE e perché è stata sostituita dall'IVA?
L'Imposta Generale sull'Entrata (IGE) era un'imposta cumulativa che colpiva ogni cessione di beni e prestazione di servizi senza meccanismi di detrazione, con un'aliquota mediamente del 4-5%. Il problema strutturale era l'effetto cascata: la stessa base imponibile veniva tassata più volte ai diversi stadi della catena commerciale, con distorsioni proporzionali alla lunghezza della catena. L'IVA, modellata sull'innovazione francese di Maurice Lauré del 1954, ha introdotto la neutralità della tassazione attraverso il diritto di detrazione, eliminando gli effetti cascata e garantendo neutralità rispetto agli scambi internazionali.
Cosa significa che l'IVA è «neutrale»?
Significa che l'imposta non grava sul soggetto passivo (imprenditore, professionista) ma viene trasferita lungo la catena commerciale fino al consumatore finale. Il soggetto passivo addebita l'IVA al cessionario (rivalsa ex art. 18 T.U.IVA) e detrae l'IVA assolta sugli acquisti. Il meccanismo della detrazione annulla l'IVA per il soggetto passivo: ne paga il differenziale tra IVA addebitata e IVA detratta, equivalente all'IVA sul valore aggiunto da lui generato. Il consumatore finale, non avendo diritto di detrazione, sostiene effettivamente l'imposta. La neutralità si estende agli scambi internazionali: esportazioni non imponibili (art. 8) e importazioni assoggettate (art. 67 ss.).
L'IVA si applica anche sulle importazioni avvenute prima del 1973?
No. L'art. 76 secondo comma fissa come momento rilevante per le importazioni la data di accettazione della dichiarazione di importazione definitiva da parte della dogana posteriormente al 31 dicembre 1972. Le importazioni con dichiarazione doganale accettata fino al 31/12/1972 erano soggette al regime IGE all'importazione e non all'IVA. Il criterio doganale-amministrativo ha funzione di certezza giuridica: rileva la registrazione doganale, non il momento materiale dell'ingresso del bene nel territorio. Questo criterio è ancora oggi vigente, oggi disciplinato dall'art. 67 ss. T.U.IVA in coordinamento con il Codice Doganale Unionale (Reg. UE 952/2013).
L'art. 76 è ancora rilevante operativamente nel 2026?
No, ha solo valore storico-sistematico. La sua funzione di norma fondativa si è esaurita con l'avvio dell'IVA il 01/01/1973, e i suoi rinvii agli artt. 77-80 (norme transitorie 1973-1976) hanno perso significato pratico decenni fa. L'articolo è soppresso dal 01/01/2027 dall'art. 170 del Testo Unico 19/01/2026 n. 10 nell'ambito della riforma Meloni Atto III. La continuità del sistema IVA è garantita: l'imposta continuerà a operare ininterrotamente sotto il nuovo Testo Unico IVA, con presumibile articolo di apertura che ne ricostruisce l'identità sistematica. Per gli operatori non ci sono impatti sostanziali nella transizione 2026→2027.
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