Indice
- Cosa disciplina: le disposizioni speciali e di attuazione del gruppo IVA, modalità di emissione/registrazione fatture, regimi speciali per banche/assicurazioni/SGR, modello dichiarativo, decreti attuativi, raccordo con il regime di adempimento collaborativo.
- Modalità speciali di fatturazione (comma 1): alle operazioni del gruppo IVA si applicano le modalità e i termini speciali di emissione, numerazione e registrazione delle fatture e di esecuzione delle liquidazioni e versamenti periodici stabiliti dai DM ex artt. 22 c. 2, 73 e 74 T.U.IVA.
- Banche partecipanti (comma 2): se al gruppo IVA partecipano una o più banche, alle loro operazioni si applicano le disposizioni del DM 12/02/2004 n. 75 (regolamento sulla fatturazione bancaria).
- Società assicurative partecipanti (comma 3): se al gruppo IVA partecipano una o più società assicurative, alle loro operazioni si applicano le disposizioni del DM 30/05/1989 (regolamento sulla fatturazione assicurativa).
- SGR fondi immobiliari (comma 4): le disposizioni dell'art. 8 c. 1 DL 351/2001 (esenzione IVA su gestione fondi) si applicano anche se una società di gestione di fondi partecipa a un gruppo IVA.
- Provvedimenti attuativi (commi 5-6): con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono approvati il modello dichiarativo e le specifiche tecniche; con DM 06/04/2018 sono state stabilite le disposizioni attuative.
- Raccordo adempimento collaborativo (comma 6-bis): regola speciale per il raccordo tra gruppo IVA e regime di adempimento collaborativo ex titolo III D.Lgs. 128/2015 (cooperative compliance).
Testo dell'articoloVigente
Art. 70 duodecies T.U.IVA – Disposizioni speciali e di attuazione.
In vigore dal 19/12/2018 al 01/01/2027
Modificato da: Decreto-legge del 23/10/2018 n. 119 Articolo 17
Soppresso dal 01/01/2027 da: Testo unico del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170
“1. Le modalita’ e i termini speciali di emissione, numerazione e registrazione delle fatture nonche’ di esecuzione delle liquidazioni e dei versamenti periodici stabiliti dai decreti ministeriali emanati ai sensi degli articoli 22, secondo comma, 73 e 74 si applicano alle operazioni soggette a tali disposizioni effettuate dal gruppo IVA.
2. Se al gruppo IVA partecipano una o piu’ banche, alle operazioni riferibili a queste ultime si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 12 febbraio 2004, n. 75.
3. Se al gruppo IVA partecipano una o piu’ societa’ assicurative, alle operazioni riferibili a queste ultime si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle finanze 30 maggio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 5 giugno 1989.
4. Le disposizioni di cui all’articolo 8, comma 1, secondo, quarto e quinto periodo, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, si applicano anche nei casi in cui una societa’ di gestione di fondi partecipi a un gruppo IVA.
5. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono approvati il modello per la presentazione delle dichiarazioni di cui al presente titolo nonche’ le modalita’ e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica delle stesse.
6. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze (D.M. 06/04/2018 GU 90/2018) sono stabilite le disposizioni necessarie per l’attuazione del presente titolo.
6-bis. In caso di adesione al regime di cui al titolo III del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, da parte di uno dei soggetti passivi che abbia esercitato l’opzione di cui all’articolo 70-quater, il predetto regime si estende obbligatoriamente a tutte le societa’ partecipanti al gruppo IVA. Tale estensione si verifica anche nel caso in cui l’opzione per il gruppo IVA venga esercitata da un soggetto che abbia gia’ aderito al regime. Nelle more del perfezionamento del procedimento di adesione al regime da parte di tutti i partecipanti al gruppo IVA, l’esclusione del regime di cui all’articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 128 del 2015 non puo’ essere dichiarata per cause connesse all’estensione di cui al presente comma.”
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Commento
L'art. 70-duodecies: la chiusura sistematica del Titolo V-bis
L'articolo 70-duodecies T.U.IVA, in vigore dal 19 dicembre 2018 nella formulazione modificata dall'art. 17 del D.L. 23 ottobre 2018 n. 119, costituisce la norma di chiusura del Titolo V-bis sul gruppo IVA: contiene le disposizioni speciali e di attuazione che regolano i raccordi tra il regime di gruppo e altre normative settoriali (banche, assicurazioni, SGR), nonché i rinvii ai provvedimenti attuativi del Direttore dell'Agenzia delle Entrate e del Ministro dell'Economia e delle Finanze. La norma è destinata a soppressione formale dal 1° gennaio 2027 (D.Lgs. 10/2026 art. 170) come tutto il Titolo V-bis, ma la sostanza dei raccordi continuerà nel sistema unitario in formazione.
Le modalità speciali di fatturazione e liquidazione (comma 1)
Il primo comma stabilisce un principio di continuità: le modalità e i termini speciali di emissione, numerazione e registrazione delle fatture, nonché di esecuzione delle liquidazioni e dei versamenti periodici, stabiliti dai decreti ministeriali emanati ai sensi degli artt. 22 c. 2, 73 e 74 T.U.IVA, si applicano alle operazioni soggette a tali disposizioni effettuate dal gruppo IVA. Significa che il gruppo IVA non «cancella» le specificità settoriali: le operazioni effettuate dal gruppo che ricadrebbero in regimi speciali (es. fatturazione differita ex art. 73, regimi specifici per particolari attività ex art. 74) continuano a essere soggette a tali regole, applicate al gruppo.
Le specificità settoriali rilevanti includono: (a) la fatturazione differita per operazioni continuative (es. somministrazioni di gas, elettricità, acqua, telefono); (b) le regole speciali per il commercio al minuto (corrispettivi telematici via Registratore Telematico, scontrino elettronico); (c) i regimi speciali settoriali ex art. 74 (editoria, telefonia, monopoli di Stato, agenzie di viaggio, raccoglitori di cose usate, ecc.). La continuità è essenziale per evitare distorsioni del regime di gruppo nei settori specifici.
Il regime delle banche partecipanti (comma 2)
Il secondo comma introduce un raccordo specifico per i Gruppi IVA bancari: «se al gruppo IVA partecipano una o più banche, alle operazioni riferibili a queste ultime si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 febbraio 2004, n. 75». Il DM 75/2004 è il regolamento che disciplina le specificità della fatturazione bancaria: registrazioni speciali, modalità di documentazione delle operazioni, raccordi con le normative di vigilanza prudenziale di Banca d'Italia.
La continuità del DM 75/2004 nel gruppo IVA bancario è strategica: senza questa previsione, l'ingresso delle banche nel gruppo avrebbe potuto creare problemi di applicazione del regime speciale, con potenziale disallineamento tra normative IVA e normative di vigilanza. La conferma dell'applicabilità garantisce che i grandi gruppi bancari italiani (Intesa Sanpaolo, UniCredit, Banco BPM, Mediobanca, BPER) possano costituire gruppi IVA mantenendo la coerenza con il quadro regolamentare specifico del settore creditizio.
Il regime delle società assicurative (comma 3)
Il terzo comma introduce un'analoga continuità per il settore assicurativo: «se al gruppo IVA partecipano una o più società assicurative, alle operazioni riferibili a queste ultime si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle finanze 30 maggio 1989». Il DM 30/05/1989 regola le specificità della fatturazione e della gestione documentale del settore assicurativo (premi, sinistri, indennizzi, attività di intermediazione). La conferma della sua applicabilità nel gruppo IVA garantisce che i gruppi assicurativi italiani (Generali, Unipol, Allianz Italia, ecc.) possano operare nel regime di gruppo mantenendo la coerenza normativa con il quadro specifico del settore.
Le SGR di fondi immobiliari (comma 4)
Il quarto comma introduce un raccordo specifico per le società di gestione del risparmio (SGR) di fondi immobiliari: «le disposizioni di cui all'art. 8, comma 1, secondo, quarto e quinto periodo, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, si applicano anche nei casi in cui una società di gestione di fondi partecipi a un gruppo IVA». L'art. 8 del D.L. 351/2001 disciplina il regime IVA dei fondi immobiliari e delle relative SGR, con specifiche previsioni di esenzione per la gestione del fondo. La continuità nel gruppo IVA assicura la coerenza tra il regime di gruppo e il regime specifico dei fondi immobiliari, evitando distorsioni nell'industria del risparmio gestito.
Il modello dichiarativo e i provvedimenti attuativi (commi 5-6)
Il quinto comma demanda al Direttore dell'Agenzia delle Entrate l'approvazione del «modello per la presentazione delle dichiarazioni di cui al presente titolo nonché le modalità e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica delle stesse». Il Provvedimento attuativo principale è il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 19 settembre 2017 n. 215077 (più volte modificato e aggiornato), che ha approvato il modello AA7/10 per la dichiarazione costitutiva, di variazione e di revoca del gruppo IVA. Il modello è strutturato in più sezioni: dati identificativi del gruppo, dati del rappresentante, dati di tutti i partecipanti, attestazione dei vincoli, descrizione delle attività, sottoscrizioni.
Il sesto comma demanda al Ministro dell'Economia e delle Finanze le disposizioni necessarie per l'attuazione del Titolo V-bis. Il decreto attuativo principale è il DM 6 aprile 2018 (pubblicato in GU n. 90/2018), che ha stabilito le disposizioni operative specifiche: modalità di registrazione del gruppo, regole tecniche per la trasmissione delle dichiarazioni, gestione dei flussi informativi tra Agenzia delle Entrate e gruppo IVA, regole per la fatturazione elettronica del gruppo via Sistema di Interscambio.
Il raccordo con il regime di adempimento collaborativo (comma 6-bis)
Il comma 6-bis regola un raccordo importante: il rapporto tra gruppo IVA e regime di adempimento collaborativo (cooperative compliance) di cui al titolo III del D.Lgs. 5 agosto 2015 n. 128. Il regime di adempimento collaborativo è un istituto che consente ai grandi contribuenti (con specifici requisiti dimensionali e organizzativi) di stabilire un rapporto di collaborazione preventiva con l'Agenzia delle Entrate, basato sulla trasparenza reciproca e sull'identificazione preventiva dei rischi fiscali. È stato progressivamente esteso nel corso degli anni (riforme 2024 con D.Lgs. 221/2023 hanno ampliato la platea dei contribuenti ammessi).
Il raccordo è strategico: i grandi gruppi bancari, assicurativi e industriali che possono accedere al regime di adempimento collaborativo possono anche aver costituito un gruppo IVA, e il sistema deve garantire la coerenza tra i due regimi. Il comma 6-bis stabilisce le specifiche regole di raccordo (es. l'estensione dei principi di trasparenza dell'adempimento collaborativo agli aspetti del gruppo IVA, la gestione integrata dei controlli, l'eventuale definizione preventiva di profili IVA controversi).
Profili pratici della gestione del gruppo IVA
L'art. 70-duodecies è la norma «operativa» del gruppo IVA: contiene i rinvii e i raccordi che rendono effettivamente applicabile il regime nei contesti settoriali specifici. Il consulente del gruppo IVA deve quindi conoscere e gestire: Per i gruppi bancari: il DM 75/2004 e le sue specifiche di fatturazione; il raccordo con la normativa di vigilanza di Banca d'Italia; le specifiche dell'algoritmo «Camilla» dell'Agenzia delle Entrate per l'analisi del rischio. Per i gruppi assicurativi: il DM 30/05/1989 e le specificità della fatturazione assicurativa; il raccordo con la normativa di vigilanza dell'IVASS; il regime delle imposte sui premi assicurativi. Per le SGR: il DL 351/2001 art. 8 e le specifiche per i fondi immobiliari; il raccordo con la normativa CONSOB e Banca d'Italia. Per tutti i gruppi grandi: la valutazione dell'opportunità di accedere al regime di adempimento collaborativo, con specifico raccordo ex comma 6-bis.
L'evoluzione normativa e il futuro del gruppo IVA italiano
La disciplina del gruppo IVA italiano, dal 2018 al 2026, ha conosciuto un'evoluzione progressiva: aggiornamenti dei provvedimenti attuativi del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, modifiche del DM 06/04/2018, raccordi con la riforma fiscale Meloni (D.Lgs. 219/2023 statuto del contribuente, D.Lgs. 87/2024 sanzioni, D.Lgs. 110/2024 riscossione, D.Lgs. 175/2024 giustizia tributaria, D.Lgs. 192/2025 modifiche al Titolo V-bis). La soppressione formale dal 1° gennaio 2027 (D.Lgs. 10/2026 - Testo Unico) costituisce un passaggio sistematico ma non sostantivo: la disciplina del gruppo IVA continuerà a esistere nel nuovo Testo Unico, in coerenza con il regime UE armonizzato (art. 11 direttiva 2006/112/CE) e con l'evoluzione delle giurisprudenza UE (Skandia America, Larentia + Minerva, ecc.). Per i grandi gruppi bancari, assicurativi e industriali italiani, il gruppo IVA è ormai uno strumento di pianificazione fiscale strutturale, integrato nei processi amministrativi e contabili, e la transizione al nuovo regime unitario sarà gestita senza interruzioni operative significative.
Prassi e linee guida
Circolare · n. 19/E del 31 ottobre 2018
Agenzia delle Entrate
Documento di prassi sistematico sull'istituto del Gruppo IVA (articoli 70-bis - 70-duodecies). Illustra i requisiti soggettivi/oggettivi, le procedure di opzione, gli effetti sostanziali (irrilevanza IVA delle operazioni infragruppo) e gli adempimenti dichiarativi e di fatturazione; chiarisce le disposizioni attuative del DM 6 aprile 2018 e le modalita' operative previste dall'articolo 70-duodecies.
Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.itDomande frequenti
Cosa disciplina l'articolo 70-duodecies del decreto IVA?
L'articolo 70-duodecies contiene disposizioni speciali e di attuazione del gruppo IVA, riguardanti in particolare le modalità e i termini di emissione, numerazione e registrazione delle fatture, l'esecuzione delle liquidazioni e dei versamenti periodici. Le disposizioni speciali si applicano alle operazioni del gruppo in alcuni settori specifici.
Come si applicano le regole speciali alle banche partecipanti al gruppo?
Se al gruppo IVA partecipano una o più banche, alle operazioni riferibili a tali banche si applicano le disposizioni del regolamento contenuto nel DM 12 febbraio 2004 n. 75 (regolamento di attuazione per gli enti creditizi). Si tratta di una disciplina settoriale che tiene conto delle peculiarità operative e organizzative del settore bancario.
Quali sono gli adempimenti dichiarativi del gruppo IVA?
Il gruppo presenta un'unica dichiarazione annuale IVA attraverso il rappresentante di gruppo, che riassume le operazioni di tutti i partecipanti effettuate nei confronti di terzi. Le operazioni infragruppo non rilevano. Sono inoltre presentate dichiarazioni periodiche IVA (LIPE) e si effettuano versamenti unitari con codice tributo riferito al gruppo.
Quali sanzioni si applicano in caso di violazioni?
Per le violazioni degli obblighi del gruppo IVA si applicano le sanzioni previste in via generale dal D.Lgs. 471/1997 e dal D.Lgs. 472/1997. Risponde il rappresentante di gruppo per gli obblighi formali; sono solidalmente responsabili tutti i partecipanti per imposta, interessi e sanzioni dovuti dal gruppo ai sensi dell'articolo 70-octies.
Cosa cambia dal 1 gennaio 2027?
Dal 1 gennaio 2027 l'articolo 70-duodecies sarà soppresso dall'articolo 170 del Testo unico 19 gennaio 2026 n. 10. Le disposizioni speciali e di attuazione del gruppo IVA confluiranno nel nuovo testo unico, presumibilmente con un coordinamento e una razionalizzazione dei rinvii a regolamenti settoriali, mantenendo la specificità per banche e assicurazioni.
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