Art. 70 sexies T.U.IVA – Eccedenze creditorie antecedenti alla partecipazione al gruppo IVA.
In vigore dal 01/01/2018 al 01/01/2027
Modificato da: Legge del 11/12/2016 n. 232 Articolo 1
Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170
“1. L’eccedenza di imposta detraibile risultante dalla dichiarazione annuale relativa all’anno precedente al primo anno di partecipazione al gruppo IVA non si trasferisce al gruppo medesimo, ma puo’ essere chiesta a rimborso, anche in mancanza delle condizioni di cui all’articolo 30 del presente decreto, ovvero compensata a norma dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La disposizione di cui al primo periodo non si applica per la parte dell’eccedenza detraibile di ammontare pari ai versamenti dell’imposta sul valore aggiunto effettuati con riferimento a tale precedente anno.”
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In sintesi
L'art. 70-sexies: la gestione delle eccedenze creditorie IVA pregresse all'ingresso nel gruppo
L'articolo 70-sexies T.U.IVA, in vigore dal 1° gennaio 2018 per effetto dell'art. 1 comma 24 della L. 232/2016, regola un profilo di particolare delicatezza tecnica e di rilievo anti-elusivo del regime del gruppo IVA: il trattamento delle eccedenze creditorie IVA risultanti dalla dichiarazione annuale relativa all'anno precedente al primo anno di partecipazione al gruppo. La norma stabilisce un principio di non trasferibilità generale, con specifiche eccezioni e modalità di tutela della liquidità del soggetto entrante. Come tutta la disciplina del gruppo IVA, è destinata a soppressione formale dal 1° gennaio 2027 (D.Lgs. 10/2026 art. 170), ma la sostanza della regola continuerà nel sistema unitario in formazione.Il principio della non trasferibilità: la rationale anti-elusiva
Il primo periodo dell'art. 70-sexies stabilisce un principio chiaro: «l'eccedenza di imposta detraibile risultante dalla dichiarazione annuale relativa all'anno precedente al primo anno di partecipazione al gruppo IVA non si trasferisce al gruppo medesimo». Significa che, se la società Alfa entra in un gruppo IVA dal 1° gennaio 2027 e nella dichiarazione IVA 2026 emerge un'eccedenza di imposta detraibile di 1.000.000 di euro, questo credito non confluisce nel gruppo: rimane in capo ad Alfa come «credito pregresso» da gestire autonomamente. La logica della norma è marcatamente anti-elusiva. Senza una specifica regola di non trasferibilità, si verificherebbe un effetto distorsivo: una società con grandi eccedenze creditorie IVA (tipicamente esportatori abituali, soggetti in fase di start-up con grandi investimenti, soggetti con crediti pregressi non recuperabili in detrazione per limiti di pro-rata) potrebbe entrare strumentalmente in un gruppo IVA per «trasferire» il credito al gruppo, ottenendo così una compensazione che altrimenti non sarebbe stata possibile o avrebbe richiesto la procedura di rimborso ex art. 30 T.U.IVA. La norma chiude questa scappatoia: i crediti pregressi restano fuori dal perimetro del gruppo e seguono la disciplina ordinaria del soggetto detentore.Le tutele del soggetto entrante: rimborso «derogatorio» e compensazione orizzontale
Il principio di non trasferibilità non si traduce in una «perdita» del credito: la norma prevede infatti due strade alternative per il soggetto entrante. Prima strada, Richiesta di rimborso: il credito «può essere chiesto a rimborso, anche in mancanza delle condizioni di cui all'articolo 30 del presente decreto». La previsione è di particolare favor: l'art. 30 T.U.IVA subordina ordinariamente il rimborso a specifici presupposti (eccedenza di IVA su acquisti di beni ammortizzabili, prevalenza di operazioni non imponibili, attività di tipo prevalentemente immobiliare, ecc.). La deroga prevista dall'art. 70-sexies consente il rimborso anche al soggetto che entra nel gruppo IVA senza che ricorrano tali presupposti. È un'agevolazione significativa: il soggetto entrante non è penalizzato dalla regola della non trasferibilità, ma può comunque ottenere la liquidità del proprio credito attraverso la procedura di rimborso, anche se non avrebbe avuto diritto al rimborso secondo le ordinarie regole. Seconda strada, Compensazione orizzontale: il credito può essere «compensato a norma dell'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241». Si tratta della compensazione orizzontale via F24, che consente di compensare crediti tributari di un'imposta con debiti di imposte diverse (es. credito IVA con debito IRES, o IRPEF, o IRAP, o contributi previdenziali). La compensazione è soggetta ai limiti annui di legge (oggi 2 milioni di euro annui per la generalità dei soggetti, con regole particolari per i crediti IVA superiori a 5.000 euro che richiedono il visto di conformità). È uno strumento di flessibilità che consente al soggetto entrante di utilizzare il credito IVA pregresso per pagare imposte diverse, recuperando comunque il valore del credito anche se non può confluire nel gruppo.L'eccezione per la parte già versata: il principio di simmetria
Il secondo periodo dell'art. 70-sexies introduce un'eccezione tecnica al principio di non trasferibilità: «la disposizione di cui al primo periodo non si applica per la parte dell'eccedenza detraibile di ammontare pari ai versamenti dell'imposta sul valore aggiunto effettuati con riferimento a tale precedente anno». Significa che la parte dell'eccedenza che corrisponde a versamenti già effettuati dal contribuente si trasferisce al gruppo IVA. La logica dell'eccezione è di simmetria e di evitamento di duplicazioni patrimoniali. Si prenda il seguente esempio: la società Alfa ha effettuato versamenti IVA mensili durante il 2026 per un totale di 500.000 euro. Nella dichiarazione annuale 2026 emerge un'eccedenza detraibile di 1.300.000 euro. La componente «strutturale» del credito (1.300.000 - 500.000 = 800.000 euro) deriva da maggior IVA detraibile rispetto a IVA dovuta nel periodo. La componente «di versamento» (500.000 euro) deriva invece da pagamenti già effettuati dal contribuente che, dopo la liquidazione finale, risultano in eccesso. Quest'ultima componente rappresenta un «pagamento in eccesso» del contribuente che, per logica patrimoniale, deve essere a lui restituito senza limitazioni, quindi viene considerata trasferibile al gruppo. Il calcolo dell'eccezione è quindi: credito trasferibile al gruppo = min(eccedenza detraibile, versamenti effettuati nell'anno precedente). Il credito non trasferibile è la differenza, e segue la disciplina del primo periodo (rimborso derogatorio o compensazione).Profili pratici e gestione operativa
Per il consulente che assiste un soggetto in fase di ingresso in un gruppo IVA, l'art. 70-sexies impone una specifica analisi quantitativa e procedurale. Prima fase, Analisi delle posizioni creditorie pregresse: identificazione dell'eccedenza creditoria IVA nella dichiarazione annuale dell'anno precedente all'ingresso, distinzione tra componente «strutturale» e componente «da versamenti», determinazione dell'importo trasferibile e dell'importo non trasferibile. Seconda fase, Pianificazione del recupero del credito non trasferibile: scelta tra richiesta di rimborso (con istanza all'Agenzia delle Entrate, tempistiche tipicamente 6-18 mesi) e compensazione orizzontale via F24 (con limiti annui ma immediatamente disponibile). Terza fase, Gestione amministrativa: coordinamento tra la dichiarazione del soggetto entrante (con indicazione dell'eccedenza pregressa e della sua «destinazione») e la dichiarazione del gruppo IVA per il primo anno di efficacia (con eventuale inclusione della parte trasferibile).Il caso degli esportatori abituali: profili particolari
Gli esportatori abituali meritano un'analisi specifica. Tipicamente questi soggetti accumulano significative eccedenze IVA detraibili (l'IVA su acquisti supera ampiamente l'IVA su vendite, perché le cessioni all'esportazione sono non imponibili ex art. 8 T.U.IVA). L'ingresso in un gruppo IVA avrebbe naturalmente l'effetto di consolidare queste eccedenze a livello di gruppo, ma l'art. 70-sexies impedisce questo trasferimento: l'esportatore abituale che entra in un gruppo IVA deve gestire autonomamente le eccedenze pregresse. Le strategie tipiche sono: (a) richiesta di rimborso prioritaria (in deroga all'art. 30) per liberare il credito; (b) compensazione orizzontale graduale via F24 nei limiti annui; (c) attivazione della procedura di rimborso «in conto fiscale» ex art. 38-bis T.U.IVA per accelerare i tempi di erogazione, con possibilità di ottenere acconti a fronte di garanzia bancaria.Sanzioni e responsabilità per errori applicativi
L'errata applicazione dell'art. 70-sexies, tipicamente attraverso il «trasferimento» indebito di un credito non trasferibile al gruppo, oppure attraverso il calcolo errato della componente trasferibile, espone a profili sanzionatori. Le sanzioni applicabili sono quelle del sistema unitario del D.Lgs. 471/1997 (riformato dal D.Lgs. 87/2024 per le violazioni dal 1° settembre 2024): per l'omesso versamento dell'IVA dovuta dal gruppo, sanzione del 25% (post-2024); per la dichiarazione infedele, sanzione del 70% del maggior tributo. La giurisprudenza si è progressivamente consolidata sulla rigorosa applicazione del principio di non trasferibilità, con scarso margine per interpretazioni «correttive» basate su esigenze sostanziali. Il consulente prudente deve quindi documentare con precisione il calcolo della componente trasferibile e di quella non trasferibile, mantenendo agli atti la documentazione contabile e bancaria che attesti i versamenti effettuati nell'anno precedente all'ingresso.Domande frequenti
L'eccedenza IVA del periodo pre-gruppo si trasferisce al gruppo IVA?
L'articolo 70-sexies stabilisce che l'eccedenza di imposta detraibile risultante dalla dichiarazione annuale relativa all'anno precedente al primo anno di partecipazione al gruppo IVA non si trasferisce al gruppo medesimo. Il credito IVA pre-gruppo resta quindi in capo al singolo partecipante e non si fonde con la posizione fiscale del gruppo.
Come puo' essere utilizzata l'eccedenza pre-gruppo?
L'eccedenza puo' essere chiesta a rimborso dal partecipante anche in mancanza delle condizioni di cui all'articolo 30 del DPR 633/1972, ovvero compensata a norma dell'articolo 17 del Decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241. La normativa prevede quindi un'apertura specifica al rimborso per evitare che il credito resti bloccato a causa dell'ingresso nel gruppo.
Esistono eccezioni alla regola del non trasferimento?
Si'. La disposizione del primo periodo non si applica per la parte dell'eccedenza detraibile di ammontare pari ai versamenti dell'imposta effettuati con riferimento al medesimo periodo. In questa misura il credito puo' transitare al gruppo IVA, evitando un trattamento penalizzante per le posizioni in cui l'eccedenza derivi da versamenti effettivi.
Quale e' la ratio del divieto di trasferimento?
La regola del non trasferimento mira a evitare che le posizioni creditorie maturate prima dell'ingresso nel gruppo (frutto della specifica attivita' del partecipante) diventino oggetto di compensazione automatica con i debiti del gruppo, alterando i rapporti tra partecipanti e creando potenziali distorsioni nella gestione fiscale di gruppo.
Come si gestisce il rimborso del credito pre-gruppo?
Il rimborso e' richiesto dal partecipante con le modalita' ordinarie previste per i rimborsi IVA (modello IVA TR o quadro VX della dichiarazione annuale). La presentazione della richiesta non e' subordinata alle condizioni dell'articolo 30, ma resta soggetta ai controlli ordinari dell'Agenzia delle Entrate sull'esistenza e sulla quantificazione del credito.