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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche
In sintesi
  • Il soggetto passivo ammesso al regime di franchigia transfrontaliera ex art. 70-quaterdecies è esonerato, nel territorio dello Stato, da tutti gli adempimenti IVA con due sole eccezioni: l'obbligo di certificazione dei corrispettivi (scontrino o ricevuta elettronica) e la conservazione dei relativi documenti.
  • La fattura, ove richiesta dal cliente o dovuta per legge, può essere emessa in forma semplificata ai sensi dell'art. 21-bis T.U.IVA anche oltre la soglia ordinaria di 400 euro: si tratta di una significativa semplificazione operativa che evita i contenuti analitici della fattura ordinaria.
  • Sono esclusi per definizione: liquidazione periodica, versamento mensile/trimestrale, dichiarazione annuale IVA, elenchi clienti-fornitori, esterometro, LiPe e ogni altro adempimento collegato all'imposta non dovuta sulle operazioni in franchigia.
  • Il soggetto passivo non stabilito che non abbia inviato al proprio Stato di stabilimento le comunicazioni trimestrali relative al fatturato è obbligato a identificarsi in Italia (rappresentante fiscale o identificazione diretta art. 35-ter) e a presentare la dichiarazione annuale IVA: si tratta di una sanzione impropria di natura procedimentale.
  • L'articolo è in vigore dal 01/01/2025 ma soppresso dal 01/01/2027 dall'art. 170 del Testo Unico 19/01/2026 n. 10 (riforma Meloni Atto III): la trasposizione confluirà nel nuovo Testo Unico tributario senza soluzione di continuità sostanziale.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 70 sexies decies T.U.IVA – Adempimenti.

In vigore dal 01/01/2025 al 01/01/2027

Modificato da: Decreto legislativo del 13/11/2024 n. 180 Articolo 3

Soppresso dal 01/01/2027 da: Testo unico del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

“1. Il soggetto passivo ammesso al regime di franchigia ai sensi dell’articolo 70-quaterdecies e’ esonerato nel territorio dello Stato da tutti gli adempimenti IVA ad eccezione dell’obbligo di certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti. La fattura, ove prevista, puo’ essere emessa in forma semplificata ai sensi dell’articolo 21-bis, anche se di ammontare complessivo superiore al limite indicato nel comma 1 del medesimo articolo 21-bis.

2. Il soggetto passivo non stabilito, qualora non abbia inviato al proprio Stato di stabilimento le comunicazioni trimestrali relative alle operazioni effettuate nel trimestre di riferimento, e’ tenuto a identificarsi nel territorio dello Stato e a presentare la dichiarazione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.”

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Commento

L'art. 70-sexiesdecies T.U.IVA disciplina gli adempimenti IVA dei soggetti ammessi al regime di franchigia transfrontaliera introdotto dalla direttiva UE 2020/285 e recepito dal D.Lgs. 13/11/2024 n. 180. La norma chiude la disciplina sostanziale del Titolo V-ter completando il quadro avviato dagli artt. 70-terdecies (definizioni), 70-quaterdecies (condizioni di ammissione) e 70-quinquiesdecies (decorrenza ed effetti del numero EX). La logica è quella di un regime semplificato europeo che attribuisce alle micro-imprese transfrontaliere, al di sotto della soglia comunitaria di 100.000 euro e di quelle nazionali (in Italia 85.000 euro), un massimo esonero dagli adempimenti formali nel Paese in cui operano in franchigia, lasciando il presidio dei controlli al solo Stato di stabilimento attraverso il meccanismo delle comunicazioni trimestrali.

Architettura dell'esonero: cosa il soggetto NON deve fare in Italia

Il comma 1 stabilisce un esonero a tappeto da «tutti gli adempimenti IVA», con due sole eccezioni espresse. Significa che il soggetto passivo non stabilito, ad esempio una micro-impresa francese o austriaca con fatturato UE inferiore a 100k e specifica sotto-soglia italiana di 85k, non deve: aprire una posizione IVA italiana per le operazioni in franchigia (non rappresentante fiscale, non identificazione diretta art. 35-ter, non stabile organizzazione fittizia); presentare la dichiarazione annuale IVA (modello IVA); effettuare liquidazioni periodiche mensili o trimestrali; presentare le LiPe (Liquidazioni Periodiche IVA trimestrali ex art. 21-bis D.L. 78/2010); inviare l'esterometro per le operazioni transfrontaliere (art. 1 c. 3-bis D.Lgs. 127/2015); compilare elenchi clienti e fornitori o riepiloghi annuali; effettuare il reverse charge sulle proprie operazioni attive in franchigia; tenere i registri IVA (acquisti, vendite, corrispettivi) ai fini della liquidazione, salvo quanto detto sotto sui corrispettivi.

Le due eccezioni: certificazione dei corrispettivi e conservazione

Il legislatore mantiene due obblighi minimi a presidio della tracciabilità delle operazioni. Il primo è la certificazione dei corrispettivi: il soggetto in franchigia, quando vende a consumatori finali italiani, deve emettere scontrino o ricevuta elettronica a norma del D.Lgs. 127/2015 e del D.M. 04/12/2020 sull'invio telematico ai sistemi dell'Agenzia delle entrate, ovvero, in alternativa, la fattura semplificata di cui al comma 1 secondo periodo. Il secondo obbligo è la conservazione dei documenti certificativi (e delle eventuali fatture) secondo le regole generali dell'art. 39 D.P.R. 633/1972 e dell'art. 2220 c.c.: la conservazione è di norma decennale ai fini civilistici e fino al termine di accertamento ai fini fiscali. La ratio di entrambi gli obblighi è duplice: consentire all'Agenzia delle entrate il monitoraggio del volume d'affari nel territorio dello Stato per verificare il rispetto della soglia di 100.000 euro (il cui superamento determina la cessazione automatica ai sensi dell'art. 70-septiesdecies, lettera c) e fornire un base documentale in caso di controlli incrociati con i dati ricevuti dallo Stato di stabilimento via VIES e Eurofisc.

Fattura semplificata oltre la soglia ordinaria di 400 euro

Il comma 1 secondo periodo introduce una deroga sostanziale all'art. 21-bis T.U.IVA: la fattura semplificata è ammessa per il soggetto in franchigia indipendentemente dall'importo, mentre nel regime ordinario è limitata a operazioni di ammontare complessivo non superiore a 400 euro (soglia elevata da 100 euro dal D.M. 10/05/2019). Si tratta di un'agevolazione operativa rilevante: la fattura semplificata richiede contenuti minimi (data, numero progressivo, identificazione del cedente con P.IVA, identificazione del cessionario anche solo tramite codice fiscale per consumatori finali, descrizione sommaria, corrispettivo lordo) e può essere emessa anche in formato cartaceo nei rapporti B2C. Per le operazioni B2B con clienti italiani titolari di P.IVA resta invece l'obbligo di fattura elettronica via SdI, fermo restando che, trattandosi di operazioni in franchigia, la fattura non recherà IVA ma andrà annotata con la dicitura «operazione in regime di franchigia di cui agli artt. 70-terdecies ss. T.U.IVA, direttiva UE 2020/285». Il legislatore ha ritenuto che la base imponibile potenzialmente alta delle operazioni dei soggetti in franchigia (anche prossime ai 100.000 euro UE) non giustificasse il mantenimento della soglia di 400 euro per la fattura semplificata, essendo la stessa franchigia un regime di deroga sostanziale.

Sanzione di carattere procedimentale per il non stabilito inadempiente: comma 2

Il comma 2 introduce una conseguenza punitiva di natura procedimentale: il soggetto passivo non stabilito che non abbia inviato al proprio Stato di stabilimento le comunicazioni trimestrali obbligatorie sul fatturato (previste dall'art. 284-quater della direttiva 2006/112/CE come modificata dalla direttiva 2020/285) perde il beneficio dell'esonero ed è tenuto a identificarsi in Italia e a presentare la dichiarazione annuale IVA. Questa norma riequilibra il sistema: il regime di franchigia transfrontaliera si fonda sul principio di fiducia tra Stati membri e sulla cooperazione amministrativa rafforzata (Reg. UE 904/2010, novellato dal Reg. UE 2018/1909 e dal Reg. UE 2020/284, c.d. CESOP). Se lo Stato di stabilimento non riceve i dati trimestrali, l'Italia non ha alcuna garanzia che le soglie siano rispettate; pertanto trasferisce sull'operatore l'onere di autoidentificarsi nel territorio nazionale. La conseguenza non è una sanzione amministrativa pecuniaria (che resta disciplinata dagli artt. 5 e 8 D.Lgs. 471/1997 per omessa dichiarazione e omesso versamento, applicabili alle operazioni che, perso il regime di franchigia, diventano imponibili in Italia), ma la caduta del regime sostitutivo con applicazione del regime ordinario IVA su tutte le operazioni effettuate nel territorio dello Stato.

Coordinamento con la cessazione di cui all'art. 70-septiesdecies

Il comma 2 dell'art. 70-sexiesdecies va letto sistematicamente con l'art. 70-septiesdecies, che disciplina i quattro casi di cessazione del regime di franchigia: rinuncia volontaria (lettera a), perdita dei requisiti del 70-quaterdecies (lettera b), superamento della soglia di 100.000 euro UE nello Stato (lettera c) e disattivazione del numero EX (lettera d). L'inadempimento delle comunicazioni trimestrali non determina cessazione formale del regime, il numero EX rimane attivo nello Stato di stabilimento, ma genera un obbligo italiano sopravvenuto di identificazione e dichiarazione: il contribuente, per le operazioni del periodo in cui non ha trasmesso le comunicazioni trimestrali, è trattato come se fosse in regime ordinario in Italia. Si tratta di una soluzione asimmetrica che valorizza il principio di cooperazione amministrativa effettiva imposto dalla direttiva 2020/285 al considerando n. 16.

Soppressione dal 01/01/2027 e confluenza nel Testo Unico 10/2026

L'articolo 170 del Testo Unico delle imposte indirette diverse dall'IVA del 19/01/2026 n. 10 (riforma Meloni Atto III in attuazione della L. 9 agosto 2023 n. 111) sopprime l'intero Titolo V-ter del T.U.IVA dal 01/01/2027. La disciplina della franchigia transfrontaliera SES sarà trasposta nel nuovo Testo Unico sull'IVA, in elaborazione, senza soluzione di continuità sostanziale: la direttiva UE 2020/285 resta vincolante e l'Italia non può recedere dal regime senza modificare l'attuazione comunitaria. Per i contribuenti che operano in franchigia transfrontaliera nel 2025 e 2026 vale dunque la disciplina degli artt. 70-terdecies/70-septiesdecies; dal 01/01/2027 le stesse regole confluiranno (con eventuali raffinamenti tecnici) negli articoli numerati del nuovo Testo Unico, mantenendo gli effetti già acquisiti.

Profili pratici per il commercialista che assiste un soggetto SES in Italia

Per il professionista che assiste un soggetto passivo non stabilito in regime di franchigia transfrontaliera in Italia, l'articolo 70-sexiesdecies impone tre adempimenti ricorrenti: (1) verificare che il cliente, pur non essendo tenuto a P.IVA italiana, utilizzi un sistema di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi (RT) conforme al provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 28/10/2016 e successive modifiche, ovvero, in alternativa, emetta fattura semplificata via SdI o cartacea; (2) monitorare il volume d'affari italiano trimestralmente per anticipare il superamento della soglia di 100.000 euro UE che farebbe scattare la cessazione automatica del regime ai sensi dell'art. 70-septiesdecies, lettera c; (3) verificare che lo Stato di stabilimento riceva regolarmente le comunicazioni trimestrali, evitando l'attivazione della sanzione del comma 2. È inoltre buona prassi conservare per almeno otto anni la certificazione del numero EX e tutta la corrispondenza con l'Agenzia delle entrate sulle eventuali contestazioni del regime, anche in vista della transizione al nuovo Testo Unico nel 2027.

Domande frequenti

Il soggetto in regime di franchigia SES deve aprire una P.IVA italiana?

No, salvo i casi indicati nel comma 2. Per le operazioni in franchigia il soggetto non stabilito è esonerato dall'identificazione diretta art. 35-ter e dalla nomina del rappresentante fiscale; l'unico identificativo richiesto è il numero EX rilasciato dallo Stato di stabilimento. L'esonero è il cuore del regime di semplificazione voluto dalla direttiva UE 2020/285: il soggetto opera in Italia in franchigia senza dover assumere alcuna posizione fiscale formale, confidando nel meccanismo della cooperazione amministrativa rafforzata tra Stati membri.

Devo emettere la fattura per ogni operazione anche se sono in franchigia?

L'obbligo di fattura per il soggetto in regime di franchigia segue le regole ordinarie: scatta su richiesta del cliente o quando obbligatorio per legge (es. operazioni B2B con titolari di P.IVA italiana). La novità sostanziale è che la fattura semplificata ex art. 21-bis T.U.IVA è ammessa senza il limite ordinario di 400 euro, semplificando significativamente gli adempimenti del soggetto SES. Resta in ogni caso l'obbligo di certificazione dei corrispettivi (scontrino o ricevuta elettronica) per le vendite a consumatori finali, salvo emissione di fattura semplificata.

Sono tenuto a presentare la dichiarazione annuale IVA in Italia?

No, salvo il caso disciplinato dal comma 2: se il soggetto non stabilito non ha inviato al proprio Stato di stabilimento le comunicazioni trimestrali sul fatturato, deve identificarsi in Italia e presentare la dichiarazione IVA per il periodo in questione. Negli altri casi l'esonero è totale: niente dichiarazione annuale, niente liquidazioni periodiche, niente LiPe, niente esterometro. È il presidio sanzionatorio che riequilibra il regime di fiducia previsto dalla direttiva 2020/285.

Cosa succede se supero la soglia di 100.000 euro di volume d'affari nello Stato?

Il superamento della soglia europea di 100.000 euro determina la cessazione automatica del regime di franchigia ai sensi dell'art. 70-septiesdecies, lettera c, T.U.IVA, a partire dall'anno civile in cui è avvenuto il superamento. Da quel momento il soggetto deve identificarsi in Italia (rappresentante fiscale o art. 35-ter) e applicare il regime ordinario IVA: l'imposta è dovuta dall'operazione che ha causato lo sforamento e da tutte le successive dell'anno, mentre quelle precedenti restano in franchigia.

La soppressione dal 01/01/2027 prevista dal Testo Unico 10/2026 elimina il regime di franchigia?

No. La soppressione formale dell'art. 70-sexiesdecies dal 01/01/2027 ha natura tecnica: la disciplina confluirà nel nuovo Testo Unico IVA in elaborazione nell'ambito della riforma Meloni Atto III (delega L. 9 agosto 2023 n. 111). Il regime di franchigia transfrontaliera SES, essendo previsto dalla direttiva UE 2020/285 e quindi vincolante per l'Italia a livello comunitario, resterà operativo senza soluzione di continuità sostanziale: cambia solo la collocazione formale degli articoli.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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