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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche
In sintesi
  • Cosa disciplina: l'organizzazione delle attività di controllo dell'Agenzia delle Entrate nei confronti del gruppo IVA, strutture dedicate, perimetro delle attività, regola del «vantaggio fiscale effettivo» nel disconoscimento dell'opzione.
  • Strutture dedicate (comma 1): per le annualità di validità dell'opzione, l'esercizio dei poteri ex artt. 51 e ss. T.U.IVA nei confronti del gruppo IVA è demandato alle strutture, già esistenti, individuate con il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate ex art. 71 c. 3 D.Lgs. 300/1999.
  • Attività demandate (comma 2): cinque attività specifiche: (a) liquidazione ex art. 54-bis (controllo automatizzato); (b) controllo sostanziale (verifiche, ispezioni); (c) recupero dei crediti inesistenti utilizzati in compensazione ex art. 17 D.Lgs. 241/1997; (d) gestione del contenzioso; (e) rimborso IVA.
  • Regola del «vantaggio fiscale effettivo» (comma 3): nell'ipotesi di disconoscimento della validità dell'opzione di gruppo, il recupero dell'imposta avviene nei limiti dell'effettivo vantaggio fiscale conseguito, principio di proporzionalità anti-elusivo.
  • Provvedimenti attuativi (comma 4): con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate sono stabiliti specifici adempimenti finalizzati ad assicurare l'efficacia delle attività di controllo.
  • Vigenza: in vigore dal 01/01/2018 (L. 232/2016 art. 1 c. 24); soppr. dal 01/01/2027 da D.Lgs. 10/2026 art. 170.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 70 undecies T.U.IVA – Attivita’ di controllo.

In vigore dal 01/01/2018 al 01/01/2027

Modificato da: Legge del 11/12/2016 n. 232 Articolo 1

Soppresso dal 01/01/2027 da: Testo unico del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

“1. Per le annualita’ di validita’ dell’opzione, l’esercizio dei poteri previsti dagli articoli 51 e seguenti nei confronti del gruppo IVA e’ demandato alle strutture, gia’ esistenti, individuate con il regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, di cui all’articolo 71, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. Alle strutture di cui al comma 1 sono demandate le attivita’ di:

a) liquidazione prevista dall’articolo 54-bis;

b) controllo sostanziale;

c) recupero dei crediti inesistenti utilizzati in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

d) gestione del contenzioso relativo a tutti gli atti di competenza delle strutture stesse;

e) rimborso in materia di imposta sul valore aggiunto.

3. Ai fini delle attivita’ di controllo, nell’ipotesi di disconoscimento della validita’ dell’opzione il recupero dell’imposta avviene nei limiti dell’effettivo vantaggio fiscale conseguito.

4. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabiliti specifici adempimenti finalizzati ad assicurare l’efficacia delle attivita’ di controllo.”

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Commento

L'art. 70-undecies: l'architettura di controllo del gruppo IVA

L'articolo 70-undecies T.U.IVA, in vigore dal 1° gennaio 2018 per effetto dell'art. 1 comma 24 della L. 232/2016, regola un profilo amministrativo strutturale: l'organizzazione delle attività di controllo dell'Agenzia delle Entrate nei confronti del gruppo IVA. La norma identifica le strutture competenti, definisce il perimetro delle attività demandate, e introduce un principio fondamentale di proporzionalità in caso di disconoscimento dell'opzione, la regola dell'«effettivo vantaggio fiscale». Come tutta la disciplina del gruppo IVA, è destinata a soppressione formale dal 1° gennaio 2027 (D.Lgs. 10/2026 art. 170), ma la sostanza dell'organizzazione di controllo continuerà nel sistema unitario in formazione.

Le strutture dedicate al controllo del gruppo IVA (comma 1)

Il primo comma stabilisce che «per le annualità di validità dell'opzione, l'esercizio dei poteri previsti dagli artt. 51 e seguenti nei confronti del gruppo IVA è demandato alle strutture, già esistenti, individuate con il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, di cui all'art. 71, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300». La norma rinvia al regolamento di organizzazione interna dell'Agenzia delle Entrate per individuare le strutture concretamente competenti per i controlli sui gruppi IVA. Il regolamento di amministrazione dell'Agenzia (più volte aggiornato dal 1999 ad oggi) ha attribuito le competenze di controllo dei gruppi IVA, soprattutto dei più grandi, di rilievo sistemico, alle strutture centrali e regionali specializzate.

Tipicamente, le strutture competenti sono: (a) per i grandi gruppi IVA (banche, assicurazioni, multinazionali con presenza italiana significativa), le Direzioni Regionali dell'Agenzia delle Entrate, in particolare le strutture dedicate ai «grandi contribuenti» (con soglia di volume d'affari per la qualificazione); (b) per i gruppi IVA di medie dimensioni, gli uffici provinciali dell'Agenzia, con coordinamento regionale; (c) per profili specialistici (es. cooperazione internazionale, frodi sofisticate), le Direzioni Centrali. La specializzazione delle strutture è elemento di efficacia del controllo: i gruppi IVA presentano profili tecnici complessi (consolidamento dei flussi, gestione delle operazioni infragruppo, raccordo con i regimi speciali bancari/assicurativi) che richiedono competenze specifiche.

L'inciso «nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente» introduce un vincolo di neutralità finanziaria: la riforma non comporta nuovi oneri per il bilancio pubblico, ma impone all'Agenzia di organizzarsi con le risorse esistenti. È una previsione tipica delle riforme tributarie italiane, che mira a garantire la sostenibilità finanziaria delle innovazioni normative.

Le cinque attività demandate alle strutture (comma 2)

Il secondo comma elenca cinque attività specifiche demandate alle strutture competenti:

Lett. a), Liquidazione ex art. 54-bis: il controllo automatizzato sulle dichiarazioni annuali del gruppo IVA, finalizzato a rilevare omissioni di versamento, errori formali, incoerenze tra dichiarazione e versamenti effettuati. La procedura culmina in eventuali comunicazioni di irregolarità al rappresentante di gruppo, con possibilità di sanatoria con sanzione ridotta (oggi 10% post-D.Lgs. 87/2024 invece del 25% ordinario).

Lett. b), Controllo sostanziale: i controlli sostanziali ex artt. 51 e 52 T.U.IVA, accessi, ispezioni, verifiche, indagini bancarie. È l'attività più significativa per il gruppo IVA, che può essere sottoposto a verifica sia sui flussi infragruppo (per verificare la corretta qualificazione delle operazioni come irrilevanti) sia sui flussi esterni (per verificare la corretta determinazione dell'IVA dovuta). Le verifiche sui gruppi IVA bancari/assicurativi hanno particolari profili tecnici: pro-rata di gruppo, regimi speciali infragruppo, operazioni con sedi estere ex Skandia America.

Lett. c), Recupero crediti inesistenti utilizzati in compensazione: l'attività di recupero ex art. 17 D.Lgs. 241/1997 dei crediti utilizzati indebitamente in compensazione orizzontale via F24. È profilo di particolare rilievo per i gruppi IVA che gestiscono significativi crediti IVA: l'utilizzo improprio di crediti del gruppo per compensare debiti diversi (IRES, IRPEF, IRAP, contributi) è un'area di intervento prioritario dei controlli.

Lett. d), Gestione del contenzioso: la gestione del contenzioso tributario relativo a tutti gli atti di competenza delle strutture (avvisi di accertamento, cartelle di pagamento, dinieghi di rimborso). La gestione integrata garantisce continuità tra fase amministrativa e fase contenziosa, con efficienza nella difesa degli interessi erariali.

Lett. e), Rimborso IVA: la gestione delle istanze di rimborso del gruppo IVA, che presentano profili tecnici specifici (calcolo del credito a livello consolidato, verifica della spettanza, controlli sulla regolarità sostanziale del credito). La gestione centralizzata facilita l'omogeneità delle decisioni e la velocità di erogazione, profilo di particolare interesse per i gruppi che attendono rimborsi di importi rilevanti.

La regola del «vantaggio fiscale effettivo» (comma 3): un principio anti-elusivo chiave

Il terzo comma introduce un principio di particolare rilievo strategico: «ai fini delle attività di controllo, nell'ipotesi di disconoscimento della validità dell'opzione il recupero dell'imposta avviene nei limiti dell'effettivo vantaggio fiscale conseguito». La norma disciplina cosa accade se l'amministrazione, in fase di controllo, accerta che l'opzione di gruppo era invalida (es. mancanza di un vincolo, esclusione patologica di un partecipante, errore procedurale): in tal caso, il recupero dell'IVA che avrebbe dovuto essere applicata sulle operazioni infragruppo (qualificate come irrilevanti grazie al regime di gruppo) è limitato al «vantaggio fiscale effettivo».

La logica è di proporzionalità anti-elusiva: l'IVA «risparmiata» grazie al gruppo è oggetto di recupero solo nei limiti del beneficio effettivamente conseguito, non in modo astratto. Esempio: se le operazioni infragruppo «risparmiate» avrebbero generato un'IVA teorica di 1.000.000 di euro, ma per effetto del meccanismo di detrazione le società ceduere/cessionarie avrebbero avuto un saldo IVA finale identico (l'IVA da una società sarebbe stata detratta dall'altra), il «vantaggio fiscale effettivo» è zero e nessun recupero è dovuto. La regola evita il rischio che il disconoscimento di un'opzione produca conseguenze sproporzionate rispetto al beneficio sostanziale realmente ottenuto, in coerenza con i principi UE di proporzionalità delle sanzioni tributarie e con la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE.

Il «vantaggio fiscale effettivo» tipico è quello derivante da: (a) ottimizzazione del pro-rata di detraibilità (la parte di IVA che è stata effettivamente detratta in più grazie al consolidamento); (b) riduzione della base imponibile dei flussi infragruppo (per attività esenti che diventano irrilevanti); (c) compensazioni IVA che non sarebbero state possibili in regime ordinario. Il calcolo del vantaggio richiede un'analisi tecnica complessa, tipicamente svolta con il supporto di consulenti specializzati in occasione delle verifiche.

I provvedimenti attuativi (comma 4): adempimenti specifici

Il quarto comma rinvia a un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate per stabilire specifici adempimenti finalizzati ad assicurare l'efficacia delle attività di controllo. Sono stati emanati nel tempo provvedimenti che hanno definito: (a) il modello dichiarativo del gruppo IVA e le modalità di trasmissione telematica (Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 19/9/2017 n. 215077, modificato successivamente); (b) le regole tecniche per la fatturazione elettronica del gruppo IVA via Sistema di Interscambio; (c) le specifiche per la trasmissione delle comunicazioni LIPE (Liquidazioni Periodiche IVA) del gruppo; (d) le procedure di registrazione e cancellazione del gruppo IVA nei sistemi informativi dell'Agenzia.

Profili pratici della verifica fiscale al gruppo IVA

Le verifiche fiscali al gruppo IVA presentano caratteristiche specifiche che il consulente deve conoscere e gestire. Prima caratteristica: complessità tecnica. Il verificatore deve comprendere l'architettura del gruppo (perimetro, struttura partecipativa, vincoli, ruoli), i flussi infragruppo (qualificazione corretta come irrilevanti), i flussi esterni (corretta determinazione dell'IVA), i regimi speciali eventualmente applicabili (settore bancario, assicurativo, real estate). La verifica richiede tempi e competenze superiori alla verifica ordinaria. Seconda caratteristica: profondità documentale. Le verifiche tipicamente includono richieste di documentazione su tutte le società partecipanti, con focus particolare su: contratti infragruppo (per qualificare correttamente la natura dei flussi), documentazione organizzativa (per verificare la sussistenza dei vincoli ex art. 70-ter), documentazione contabile e fiscale di tutte le società (registri IVA, dichiarazioni, liquidazioni periodiche). Terza caratteristica: raccordo con altre giurisdizioni. Per i gruppi multinazionali, la verifica può raccordarsi con verifiche in altri Stati (sentenza Skandia America), attivando procedure di cooperazione amministrativa UE (art. 65 T.U.IVA, Reg. UE 904/2010).

Prassi e linee guida

Circolare · n. 19/E del 31 ottobre 2018

L'Agenzia delle Entrate illustra le attività di controllo sul Gruppo IVA ai sensi dell'art. 70-undecies DPR 633/1972, evidenziando le modalità di accertamento e la responsabilità solidale dei partecipanti.

Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.it

Domande frequenti

Chi svolge i controlli sul gruppo IVA?

L'articolo 70-undecies stabilisce che, per le annualita' di validita' dell'opzione, l'esercizio dei poteri istruttori previsti dagli articoli 51 e seguenti nei confronti del gruppo IVA e' demandato alle strutture già esistenti, individuate con il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 71, comma 3, D.Lgs. 300/1999), nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili.

Quali attività di controllo sono previste per il gruppo IVA?

Sono previste in capo alle strutture specializzate dell'Agenzia: a) la liquidazione automatizzata ai sensi dell'articolo 54-bis del DPR 633/1972; b) il controllo sostanziale ai sensi degli articoli 51 e 52 (accessi, ispezioni, verifiche presso il rappresentante e i partecipanti); c) le attività di accertamento ai sensi degli articoli 54 e 55; d) l'irrogazione delle sanzioni e la riscossione coattiva.

Verso chi sono notificati gli atti di controllo?

Gli atti di controllo, liquidazione, accertamento e irrogazione delle sanzioni relativi al gruppo IVA sono notificati al rappresentante di gruppo, in quanto soggetto formalmente investito degli adempimenti del gruppo. La notifica al rappresentante produce effetti nei confronti di tutti i partecipanti, salvi gli atti che riguardano posizioni individuali.

I singoli partecipanti possono essere oggetto di controlli?

Si'. I controlli possono riguardare specifiche posizioni dei singoli partecipanti, ad esempio per verificare la sussistenza dei vincoli, l'eccedenza pre-gruppo, le operazioni con stabili organizzazioni estere o eventuali responsabilità individuali. In tali casi gli atti sono notificati al singolo partecipante interessato, oltre che, per conoscenza, al rappresentante di gruppo.

Come si esercita il contenzioso sugli atti del gruppo?

Il contenzioso tributario relativo agli atti notificati al gruppo IVA e' promosso dal rappresentante di gruppo davanti alle Corti di giustizia tributaria, ai sensi del D.Lgs. 546/1992. I singoli partecipanti possono partecipare al giudizio in qualità di responsabili solidali ai sensi dell'articolo 70-octies, eventualmente promuovendo intervento volontario o essendo chiamati in giudizio.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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