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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche
In sintesi
  • Le cessioni di beni trasportati o consegnati nel territorio della Città del Vaticano (incluse le aree extraterritoriali della convenzione doganale italo-vaticana del 30/06/1930) e nella Repubblica di San Marino sono assimilate alle esportazioni ex artt. 8 (cessioni all'esportazione) e 9 (servizi internazionali) T.U.IVA, beneficiando della non imponibilità IVA.
  • L'assimilazione si estende ai servizi connessi alle cessioni stesse, secondo modalità preventivamente fissate con decreti del Ministro delle finanze in base agli accordi bilaterali con i due Stati.
  • Per i beni introdotti in Italia dalla Città del Vaticano e da San Marino, il contribuente italiano da o per conto del quale è effettuata l'introduzione è obbligato al pagamento dell'IVA secondo l'art. 17, secondo comma, T.U.IVA, meccanismo del reverse charge sull'introduzione.
  • Per i beni di provenienza estera destinati a San Marino, l'IVA è assunta in deposito dalla dogana italiana e successivamente rimborsata a San Marino dopo l'introduzione nel suo territorio: si tratta di un meccanismo unico di sospensione e rimborso che riflette il particolare status di San Marino come Stato terzo non UE confinante.
  • L'articolo è in vigore dal 20/02/2010 (modificato dal D.Lgs. 11/02/2010 n. 18, applicabile dalle operazioni dal 01/01/2010) ma soppresso dal 01/01/2027 dall'art. 170 del Testo Unico 19/01/2026 n. 10; vedasi D.M. 24/12/1993 e D.M. 21/06/2021 (G.U. 168/2021) per le modalità operative con San Marino.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 71 T.U.IVA – Operazioni con lo Stato della Citta’ del Vaticano e con la Repubblica di San Marino.(1)

In vigore dal 20/02/2010 al 01/01/2027

Modificato da: Decreto legislativo del 11/02/2010 n. 18 Articolo 1

Soppresso dal 01/01/2027 da: Testo unico del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

Nota:Le disposizioni del presente articolo, come modificato dall’art. 1 decreto legislativo 11 febbraio 2010 n. 18, si applicano alle operazioni effettuate dal 1 gennaio 2010.

“Le disposizioni degli articoli 8 e 9 si applicano alle cessioni eseguite mediante trasporto o consegna dei beni nel territorio dello Stato della Citta’ del Vaticano, comprese le aree in cui hanno sede le istituzioni e gli uffici richiamati nella convenzione doganale italo – vaticana del 30 giugno 1930, e in quello della Repubblica di San Marino, ed ai servizi connessi, secondo modalita’ da stabilire preventivamente con decreti del Ministro per le finanze in base ad accordi con i detti Stati .

Per l’introduzione nel territorio dello Stato di beni provenienti dallo Stato della Citta’ del Vaticano, comprese le aree di cui al primo comma, e dalla Repubblica di San Marino, i contribuenti dai quali o per conto dei quali ne e’ effettuata l’introduzione nel territorio dello Stato sono tenuti al pagamento dell’imposta sul valore aggiunto a norma del secondo comma dell’art. 17.

Per i beni di provenienza estera destinati alla Repubblica di San Marino, l’imposta sul valore aggiunto sara’ assunta in deposito dalla dogana e rimborsata al detto Stato successivamente alla introduzione dei beni stessi nel suo territorio, secondo modalita’ da stabilire con il decreto previsto dal primo comma.”

______________________

(1) Per la Repubblica di San Marino vedasi il decreto 24 dicembre 1993. Vedasi anche il D.M. ecf 21/06/2021 GU 168/2021.

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Commento

L'art. 71 T.U.IVA disciplina le operazioni con la Città del Vaticano e la Repubblica di San Marino, due Stati con un rapporto del tutto peculiare con l'ordinamento italiano e con il sistema IVA UE. Apre il Titolo VI «Disposizioni varie e finali» del T.U.IVA, la sezione conclusiva del decreto che raccoglie le norme di chiusura sistematica, le clausole di chiusura territoriale e i raccordi con regimi speciali. La ratio della norma sta nella necessità di assimilare, ai fini IVA, le cessioni e i servizi resi verso questi due Stati alle operazioni di esportazione, beneficiando del regime di non imponibilità degli artt. 8 e 9, e di disciplinare specularmente le importazioni dagli stessi.

Inquadramento storico e ratio sistematica

La Città del Vaticano e la Repubblica di San Marino sono Stati terzi rispetto al territorio doganale dell'Unione Europea, ma godono di rapporti particolari con l'Italia. Il Vaticano è regolato dai Patti Lateranensi del 1929 e dalla convenzione doganale italo-vaticana del 30/06/1930, che riconosce ampie agevolazioni doganali e fiscali. San Marino è regolato dal Trattato di amicizia e buon vicinato del 31/03/1939, dall'Accordo di cooperazione e unione doganale CEE-San Marino del 16/12/1991 e dalla Convenzione tra Italia e San Marino del 16/06/1995 sulla cooperazione amministrativa in materia di IVA, ratificata con L. 24/12/1993 (cui si collega il D.M. 24/12/1993). Il quadro è stato aggiornato dal D.M. 21/06/2021 (pubblicato in G.U. 168/2021) che ha modernizzato le procedure operative con la digitalizzazione dei flussi documentali. Senza l'art. 71, queste operazioni sarebbero formalmente cessioni interne (territorio dello Stato come definito dall'art. 7 T.U.IVA non comprende Vaticano e San Marino, ma il trasporto e la consegna sono dall'Italia), creando complessità applicative; la norma le assimila alle esportazioni standard, semplificando il regime.

Comma 1: assimilazione alle cessioni all'esportazione (artt. 8 e 9)

Il primo comma stabilisce il principio cardine: le disposizioni degli artt. 8 e 9 T.U.IVA si applicano alle cessioni eseguite mediante trasporto o consegna dei beni nel territorio della Città del Vaticano e di San Marino, ed ai servizi connessi. L'art. 8 T.U.IVA (cessioni all'esportazione) prevede la non imponibilità IVA per i beni esportati fuori dall'UE, e in particolare il regime delle esportazioni dirette (art. 8 c. 1 lett. a), trasporto a cura del cedente o per conto suo, e delle esportazioni indirette (art. 8 c. 1 lett. b), trasporto a cura del cessionario non residente entro 90 giorni. L'art. 9 T.U.IVA (servizi internazionali) estende la non imponibilità ai trasporti internazionali e ai servizi accessori. L'assimilazione di Vaticano e San Marino significa che il cedente italiano emette fattura non imponibile ex art. 8 (o art. 71 in raccordo) con la dicitura «operazione non imponibile, art. 71 D.P.R. 633/72», acquisisce le prove dell'avvenuto trasporto nel territorio estero e mantiene il diritto al plafond degli esportatori abituali (art. 8 c. 2 T.U.IVA) per gli acquisti senza addebito IVA.

Le aree extraterritoriali della convenzione del 1930

La norma include espressamente le «aree in cui hanno sede le istituzioni e gli uffici richiamati nella convenzione doganale italo-vaticana del 30 giugno 1930». Si tratta delle aree con extraterritorialità funzionale ubicate fuori dalle mura vaticane ma godenti di regime doganale equiparato: tipicamente la Basilica di San Paolo fuori le Mura, la Basilica di Santa Maria Maggiore, la Basilica di San Giovanni in Laterano, il Palazzo di San Callisto, alcune strutture vaticane in Castel Gandolfo e altre proprietà delle autorità vaticane. Le cessioni a queste aree godono del medesimo trattamento delle cessioni allo Stato Città del Vaticano in senso stretto. Si tratta di una norma di chiusura territoriale che evita disparità applicative tra cessioni a strutture vaticane formalmente in territorio italiano ma fiscalmente assimilate al Vaticano.

Decreti ministeriali di attuazione

Il primo comma rinvia a decreti del Ministro per le finanze per le «modalità preventivamente da stabilire in base ad accordi» con i due Stati. Il principale è il già citato D.M. 24/12/1993 sui rapporti con San Marino, che disciplina nel dettaglio: emissione della fattura in tre esemplari con timbro di vidimazione dell'Ufficio Tributario sammarinese; meccanismo della fattura senza addebito IVA e del recupero dell'IVA in caso di operazioni con consumatori finali; documentazione del trasporto attraverso DDT e altri documenti di accompagnamento; comunicazioni periodiche all'Agenzia delle entrate. Il D.M. 21/06/2021 (G.U. 168/2021) ha introdotto la fatturazione elettronica obbligatoria per le operazioni con San Marino (a regime dal 01/07/2022 dopo il transitorio cartaceo): la fattura è inviata al Sistema di Interscambio (SdI) italiano e ritrasmessa all'Ufficio Tributario sammarinese tramite collegamento telematico Italia-San Marino.

Comma 2: introduzioni in Italia da Vaticano e San Marino

Il secondo comma disciplina la fattispecie inversa: i beni introdotti nel territorio dello Stato italiano provenienti da Vaticano (incluse le aree extraterritoriali) e da San Marino. I contribuenti italiani da o per conto dei quali è effettuata l'introduzione sono tenuti al pagamento dell'IVA secondo l'art. 17, secondo comma, T.U.IVA. L'art. 17 c. 2 T.U.IVA prevede il meccanismo del reverse charge: l'imposta è dovuta dal cessionario italiano, che autofattura l'operazione applicando l'aliquota IVA italiana e detrae contestualmente l'imposta a credito (operazione neutra ai fini finanziari per il soggetto passivo che ha pieno diritto alla detrazione). Per i privati e i soggetti senza diritto di detrazione, l'IVA è dovuta come costo. Il sistema replica la logica delle importazioni dagli Stati terzi, ma senza il passaggio fisico in dogana per via dei rapporti speciali con Vaticano e San Marino.

Comma 3: il regime particolare dei beni esteri destinati a San Marino

Il terzo comma regola una fattispecie peculiare: i beni di provenienza estera (cioè da Stati terzi extra-UE, diversi da San Marino) destinati alla Repubblica di San Marino ma in transito attraverso l'Italia. In questo caso l'IVA italiana è assunta in deposito dalla dogana al momento dell'ingresso in Italia e rimborsata a San Marino successivamente all'effettiva introduzione dei beni nel suo territorio. È un meccanismo unico nel sistema IVA che riflette il particolare status di San Marino: lo Stato terzo enclave nell'Italia non ha confini doganali con l'UE diversi da quelli italiani, sicché tutti i beni esteri destinati a San Marino transitano per l'Italia. La sospensione tramite deposito doganale e il successivo rimborso a San Marino realizzano una partita di giro tra le due amministrazioni: l'Italia anticipa l'imposta sui beni che, destinati a San Marino, non dovrebbero scontare IVA italiana, e la rimborsa allo Stato sammarinese che applicherà la propria imposta secondo le proprie regole. Le modalità operative sono disciplinate dai decreti ministeriali citati al primo comma e dalla Convenzione 1995.

Coordinamento con la fatturazione elettronica e CESOP

Dal 01/07/2022 le operazioni con San Marino sono soggette alla fatturazione elettronica obbligatoria tramite SdI, in deroga al regime cartaceo che era residuato nel periodo transitorio. Il D.M. 21/06/2021 ha disciplinato il flusso telematico con l'Ufficio Tributario sammarinese: la fattura italiana viaggia via SdI, viene ricevuta dall'amministrazione sammarinese e, una volta vidimata elettronicamente, torna in Italia confermando l'avvenuta introduzione dei beni nel territorio sammarinese, attivando il regime di non imponibilità ex art. 71 c. 1 in raccordo con l'art. 8. Le operazioni con il Vaticano restano invece soggette al regime cartaceo o elettronico secondo le convenzioni specifiche, non essendo applicabili le procedure SdI in modo automatico. La Convenzione del 1995 con San Marino è stata integrata negli scambi automatici di dati ai sensi del Reg. UE 904/2010 e, per i pagamenti elettronici transfrontalieri, del Reg. UE 2020/284 (CESOP).

Soppressione dal 01/01/2027 e prospettive sistemiche

L'art. 170 del Testo Unico 19/01/2026 n. 10 sopprime l'art. 71 dal 01/01/2027 nell'ambito della riorganizzazione complessiva del sistema IVA italiano (riforma Meloni Atto III in attuazione della L. 9 agosto 2023 n. 111). La disciplina delle operazioni con Vaticano e San Marino sarà trasposta nel nuovo Testo Unico IVA in elaborazione, presumibilmente in un articolo dedicato o all'interno di una sezione sulle operazioni con Stati con regime speciale. Le convenzioni internazionali con Vaticano e San Marino restano vincolanti per l'Italia a livello di diritto internazionale pubblico, sicché la disciplina sostanziale della non imponibilità delle cessioni e del rimborso dei beni esteri destinati a San Marino non potrà essere modificata unilateralmente. Per i contribuenti italiani che operano con Vaticano e San Marino vale dunque, fino al 31/12/2026, la disciplina dell'art. 71; dal 01/01/2027 si applicheranno le norme corrispondenti del nuovo Testo Unico, con presumibile mantenimento del regime sostanziale.

Prassi e linee guida

Risposta a interpello · n. 58 del 27 febbraio 2024

L'Agenzia delle Entrate chiarisce gli obblighi documentali per le cessioni di beni provenienti da San Marino verso operatori italiani: a seguito del DM 21 giugno 2021 attuativo dell'art. 71 del DPR 633/1972, le fatture devono essere trasmesse tramite Sistema di Interscambio (SdI) con codice natura N3.3 (operazioni non imponibili) e il cessionario italiano e' tenuto al pagamento dell'IVA mediante autofattura o integrazione.

Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.it

Provvedimento · Compilazione fatture elettroniche e Esterometro

L'Agenzia delle Entrate, nella guida ufficiale, illustra modalita' di fatturazione e regime IVA delle operazioni con Citta' del Vaticano e San Marino ai sensi dell'art. 71 del DPR 633/1972: si tratta di operazioni non imponibili IVA (codice natura N3.3) con applicazione della disciplina UE-equiparata e specifici obblighi di documentazione attraverso SdI a seguito dell'accordo di reciprocita' del 2021.

Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.it

Domande frequenti

Le cessioni a clienti del Vaticano e di San Marino sono soggette a IVA?

No. L'art. 71 T.U.IVA assimila tali cessioni alle operazioni di esportazione ex artt. 8 e 9 T.U.IVA: si applica il regime di non imponibilità IVA. Il cedente italiano emette fattura senza addebito di imposta con la dicitura «operazione non imponibile, art. 71 D.P.R. 633/72» e mantiene il diritto al plafond degli esportatori abituali (art. 8 c. 2 T.U.IVA), potendo acquistare beni e servizi senza IVA fino a un volume pari alle esportazioni effettuate l'anno precedente.

Devo emettere fattura elettronica per le cessioni a San Marino?

Sì, dal 01/07/2022. Il D.M. 21/06/2021 (G.U. 168/2021) ha reso obbligatoria la fatturazione elettronica via SdI per le cessioni a San Marino: la fattura viaggia via SdI italiano e viene ritrasmessa all'Ufficio Tributario sammarinese tramite collegamento telematico bilaterale, con vidimazione elettronica che attesta l'introduzione dei beni nel territorio sammarinese e attiva il regime di non imponibilità ex art. 71 c. 1 in raccordo con l'art. 8.

Cosa devo fare se introduco in Italia beni dal Vaticano o da San Marino?

Il comma 2 dell'art. 71 rinvia all'art. 17, secondo comma, T.U.IVA: il contribuente italiano applica il reverse charge, autofatturando l'operazione con l'aliquota IVA italiana e detraendo contestualmente l'imposta a credito. Si tratta di un'operazione finanziariamente neutra per i soggetti con piena detrazione, mentre per privati e soggetti senza diritto di detrazione l'IVA è dovuta come costo. Non è prevista bolletta doganale ordinaria, in considerazione dei rapporti speciali con Vaticano e San Marino.

Cosa accade ai beni di provenienza estera destinati a San Marino in transito attraverso l'Italia?

Il comma 3 dell'art. 71 prevede un meccanismo unico: l'IVA italiana è assunta in deposito dalla dogana al momento dell'ingresso in Italia e successivamente rimborsata a San Marino dopo l'effettiva introduzione dei beni nel suo territorio. È una partita di giro tra le due amministrazioni che riflette lo status di San Marino come Stato terzo enclave nell'Italia: tutti i beni esteri destinati a San Marino transitano per il territorio italiano e l'imposta viene poi traslata all'amministrazione sammarinese che applicherà la propria.

L'art. 71 sarà ancora vigente dopo il 01/01/2027?

No, sarà soppresso dall'art. 170 del Testo Unico 19/01/2026 n. 10 (riforma Meloni Atto III in attuazione della L. 9 agosto 2023 n. 111). Tuttavia la disciplina sostanziale confluirà nel nuovo Testo Unico IVA in elaborazione, con presumibile mantenimento del regime di non imponibilità per Vaticano e San Marino: il regime è radicato in convenzioni internazionali (Patti Lateranensi 1929, convenzione doganale italo-vaticana 1930, Convenzione Italia-San Marino 16/06/1995) che vincolano l'Italia a livello di diritto internazionale pubblico.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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