Indice
In sintesi
- Cosa disciplina: il regime di responsabilità nell'ambito del gruppo IVA, il rappresentante di gruppo come responsabile principale degli adempimenti, gli altri partecipanti come solidalmente responsabili per imposta, interessi e sanzioni.
- Responsabilità principale del rappresentante (comma 1): il rappresentante di gruppo è responsabile per l'adempimento degli obblighi connessi all'esercizio dell'opzione, adempimenti dichiarativi, di liquidazione, di versamento, di gestione contabile.
- Responsabilità solidale dei partecipanti (comma 2): gli altri soggetti partecipanti al gruppo IVA sono responsabili in solido con il rappresentante di gruppo per le somme che risultano dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni a seguito delle attività di liquidazione e controllo.
- Estensione oggettiva: la solidarietà copre tutte le componenti del debito tributario del gruppo: imposta non versata, interessi di mora, sanzioni amministrative, eventuali interessi su rimborsi indebiti.
- Profilo strategico-rischio: la responsabilità solidale è uno dei principali profili di rischio del gruppo IVA che il consulente deve evidenziare ai partecipanti, l'inserimento nel gruppo espone ad obbligazioni potenzialmente generate da altri partecipanti.
- Vigenza: in vigore dal 01/01/2018 (L. 232/2016 art. 1 c. 24); soppr. dal 01/01/2027 da D.Lgs. 10/2026 art. 170.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 70 octies T.U.IVA – Responsabilità.
In vigore dal 01/01/2018 al 01/01/2027
Modificato da: Legge del 11/12/2016 n. 232 Articolo 1
Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170
“1. Il rappresentante di gruppo e’ responsabile per l’adempimento degli obblighi connessi all’esercizio dell’opzione.
2. Gli altri soggetti partecipanti al gruppo IVA sono responsabili in solido con il rappresentante di gruppo per le somme che risultano dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni a seguito delle attivita’ di liquidazione e controllo.”
Scopri i nostri servizi fiscali
Visita il nostro blog per informazioni gratuite e assistenza fiscale personalizzata
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
L'art. 70-octies: la matrice della responsabilità nel gruppo IVA
L'articolo 70-octies T.U.IVA, in vigore dal 1° gennaio 2018 per effetto dell'art. 1 comma 24 della L. 232/2016, regola un profilo strutturale e di particolare delicatezza pratica del gruppo IVA: il regime di responsabilità dei partecipanti al gruppo per gli adempimenti e i debiti tributari del gruppo stesso. La norma è breve ma di rilevante portata operativa: è uno degli articoli più importanti per la pianificazione del gruppo IVA, perché definisce il bilanciamento tra unitarietà fiscale e responsabilità individuali dei partecipanti. Come tutta la disciplina del gruppo IVA, è destinata a soppressione formale dal 1° gennaio 2027 (D.Lgs. 10/2026 art. 170), ma la sostanza del regime di responsabilità, pilastro della struttura, continuerà nel sistema unitario in formazione.
La responsabilità principale del rappresentante (comma 1)
Il primo comma stabilisce che «il rappresentante di gruppo è responsabile per l'adempimento degli obblighi connessi all'esercizio dell'opzione». La norma identifica nel rappresentante di gruppo (individuato ex art. 70-septies) il soggetto principale della responsabilità tributaria nel gruppo IVA. Significa che, in via primaria, gli obblighi formali e sostanziali del gruppo gravano sul rappresentante: è lui che presenta la dichiarazione annuale, effettua le liquidazioni periodiche, versa l'IVA, gestisce i registri, risponde alle comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate. Eventuali inadempimenti del gruppo (omessa dichiarazione, omesso versamento, errori dichiarativi) sono imputati primariamente al rappresentante.
L'espressione «obblighi connessi all'esercizio dell'opzione» è ampia: comprende sia gli obblighi formali (presentazione di dichiarazioni, tenuta dei registri, comunicazioni periodiche, fatturazione elettronica), sia gli obblighi sostanziali (calcolo corretto dell'IVA dovuta, applicazione corretta delle aliquote, gestione corretta del pro-rata, gestione corretta delle operazioni infragruppo, gestione delle operazioni con sedi estere ex Skandia America), sia gli obblighi procedimentali (cooperazione con l'amministrazione in caso di verifica, produzione di documentazione, partecipazione a contraddittori). Il rappresentante è quindi gravato di un onere amministrativo significativo, che deve essere supportato da adeguata struttura interna.
La responsabilità solidale degli altri partecipanti (comma 2)
Il secondo comma introduce il pilastro più rilevante e strategicamente delicato del regime: «gli altri soggetti partecipanti al gruppo IVA sono responsabili in solido con il rappresentante di gruppo per le somme che risultano dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni a seguito delle attività di liquidazione e controllo». La solidarietà opera quindi tra il rappresentante e tutti gli altri partecipanti, e si estende oggettivamente a tre componenti del debito tributario:
(a) Imposta: l'IVA dovuta dal gruppo a seguito delle attività di liquidazione (controlli automatizzati ex art. 54-bis T.U.IVA) e di controllo (rettifiche ex art. 54 e accertamenti ex art. 55 T.U.IVA). Significa che, se il gruppo IVA è oggetto di un avviso di accertamento per IVA non versata di 1.000.000 di euro, ognuno dei partecipanti al gruppo (oltre al rappresentante) può essere chiamato a versare integralmente questo importo, salva la possibilità di rivalersi internamente nei rapporti con gli altri partecipanti secondo accordi privatistici.
(b) Interessi: gli interessi di mora che maturano sul debito tributario non versato secondo le ordinarie regole del D.P.R. 602/1973 e successive modifiche.
(c) Sanzioni: le sanzioni amministrative tributarie applicate al gruppo per le violazioni commesse (omessa dichiarazione, dichiarazione infedele, omesso versamento, ecc.). Dal 1° settembre 2024 le sanzioni IVA sono state alleggerite dal D.Lgs. 87/2024 (riforma sanzioni Meloni): omessa dichiarazione 25% (era 120-240%), dichiarazione infedele 70%. La solidarietà copre le sanzioni applicabili al gruppo secondo la disciplina vigente all'epoca della violazione (con applicazione del favor rei per le violazioni anteriori al 1° settembre 2024).
La natura della solidarietà tributaria nel gruppo IVA
La solidarietà ex art. 70-octies è una solidarietà tributaria (non civile), che opera secondo i principi del sistema tributario italiano: (a) ogni coobbligato risponde dell'intero debito (art. 1292 c.c.); (b) il pagamento di uno libera gli altri (art. 1292 c.c.); (c) l'amministrazione può rivolgersi indifferentemente a uno qualunque dei coobbligati (regola del beneficium ordinis non operante in materia tributaria); (d) il coobbligato che paga ha azione di regresso pro rata verso gli altri ex art. 1299 c.c. (su base civilistica privatistica, non tributaria).
Le ipotesi di estinzione differenziale dell'obbligazione (es. compensazione effettuata da un singolo coobbligato con propri crediti, prescrizione maturata verso uno dei coobbligati) sono regolate dai principi generali del diritto tributario, con specifiche peculiarità per la natura del rapporto. La giurisprudenza tributaria ha consolidato il principio per cui la solidarietà tributaria opera in modo «pieno»: l'amministrazione può attivare l'esecuzione contro qualunque dei coobbligati, ed è poi compito del coobbligato escusso eventualmente attivare la rivalsa privatistica verso gli altri.
L'ambito della solidarietà: «attività di liquidazione e controllo»
Un profilo tecnicamente importante è quello dell'ambito oggettivo della solidarietà: il secondo comma fa riferimento alle somme dovute «a seguito delle attività di liquidazione e controllo». L'espressione include:
Liquidazione: i controlli automatizzati ex art. 54-bis T.U.IVA effettuati sulle dichiarazioni annuali del gruppo, con eventuali comunicazioni di irregolarità per omissioni di versamento, errori formali, incoerenze tra dichiarazione e versamenti effettuati. La solidarietà opera quindi anche per le somme dovute a seguito di queste comunicazioni di liquidazione.
Controllo: i controlli sostanziali svolti dall'Agenzia delle Entrate o dalla Guardia di Finanza ex artt. 51 e 52 T.U.IVA, con eventuali rettifiche ex art. 54 (rettifica analitica) o accertamenti ex art. 55 (accertamento induttivo). La solidarietà copre quindi le somme accertate a seguito di queste verifiche.
Restano esclusi dalla solidarietà, questo è il profilo di particolare interesse, i debiti tributari sorti prima dell'ingresso nel gruppo IVA. Se la società Alfa entra in un gruppo IVA dal 1° gennaio 2027 e l'Agenzia accerta nel 2028 una violazione IVA del 2025 commessa da Alfa (quando non era nel gruppo), tale debito non è coperto dalla solidarietà: rimane in capo ad Alfa esclusivamente. Il principio è di chiusura logica: la solidarietà tutela il gruppo per le obbligazioni del gruppo stesso, non per le obbligazioni «pregresse» dei singoli partecipanti.
Profili di gestione del rischio: i meccanismi di tutela interna al gruppo
La responsabilità solidale è uno dei principali profili di rischio del gruppo IVA, e impone ai partecipanti, e al loro consulente, di predisporre meccanismi di tutela interna. Le strategie tipiche sono:
1) Accordi privatistici di rivalsa: i partecipanti al gruppo IVA stipulano accordi (tipicamente nella forma di «patti di gruppo») che definiscono le modalità di rivalsa interna in caso di escussione di uno dei coobbligati. Tali accordi possono prevedere criteri proporzionali (rivalsa in base al volume d'affari di ciascun partecipante), criteri di responsabilità (rivalsa proporzionale alla causa dell'inadempimento, se identificabile), criteri di sicurezza (deposito di garanzie, fideiussioni reciproche).
2) Procedure interne di controllo: il rappresentante di gruppo predispone procedure di compliance fiscale interna che monitorano in tempo reale il corretto adempimento degli obblighi di tutte le società partecipanti, prevenendo rischi di violazioni che potrebbero attivare la responsabilità solidale.
3) Garanzie e assicurazioni: per gruppi di particolare complessità o rischiosità, possono essere stipulate polizze assicurative «D&O» (Directors & Officers) o coperture specifiche per responsabilità tributaria, che coprano i rischi della solidarietà ex art. 70-octies.
4) Esclusione preventiva di soggetti rischiosi: in fase di costituzione del gruppo, valutazione attenta della «pulizia» fiscale di tutti i partecipanti, eventualmente con due diligence fiscale per identificare rischi pregressi (anche se non coperti dalla solidarietà del gruppo, possono comunque generare contenzioso e impatto reputazionale).
L'azione di regresso e i rapporti privatistici
Il coobbligato che è chiamato a versare il debito del gruppo ha azione di regresso pro rata verso gli altri coobbligati ex art. 1299 c.c., azione di natura civilistica, da esercitarsi davanti al giudice ordinario. La determinazione del «pro rata» dipende dagli accordi privatistici tra i partecipanti: in mancanza, vale il criterio della proporzionalità rispetto al beneficio ricevuto dall'opzione di gruppo, criterio che la giurisprudenza interpreta in modo flessibile in base alle circostanze del caso. Il consulente prudente assiste i partecipanti nella stesura preventiva di accordi che definiscano chiaramente le modalità di rivalsa, evitando contenziosi privatistici futuri.
Profili pratici per la consulenza al gruppo IVA
L'art. 70-octies impone al consulente del gruppo IVA un'attenzione specifica al profilo di responsabilità. In fase di valutazione preventiva: analisi del rischio fiscale di ciascun partecipante (storico di violazioni, attività ad alto rischio IVA, esposizione a verifiche), verifica della solidità patrimoniale di tutti i partecipanti (per valutare la sostenibilità della solidarietà). In fase di costituzione: predisposizione di accordi privatistici di rivalsa interna tra i partecipanti, strutturazione di procedure di compliance fiscale interna che minimizzino il rischio di violazioni del gruppo. In fase di gestione: monitoraggio continuo degli adempimenti fiscali del gruppo, gestione tempestiva di eventuali contestazioni dell'amministrazione (avvisi di accertamento, comunicazioni di liquidazione), attivazione delle procedure di tutela interna al gruppo. In fase di uscita: gestione della responsabilità solidale per debiti pregressi del gruppo (la responsabilità persiste per i debiti sorti durante la partecipazione al gruppo, anche dopo l'uscita), valutazione di garanzie post-uscita.
Prassi e linee guida
Circolare · n. 19/E del 31 ottobre 2018
Agenzia delle Entrate
Chiarisce la disciplina del Gruppo IVA ex Titolo V-bis DPR 633/1972, comprese le responsabilita previste dall'art. 70-octies. Conferma che il rappresentante e i partecipanti sono solidalmente responsabili per le somme dovute a titolo di imposta, sanzioni e interessi.
Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.itRisposta a interpello · n. 355 del 19 maggio 2021
Agenzia delle Entrate
Affronta il divieto di compensazione orizzontale e la responsabilita all'interno del Gruppo IVA ai sensi dell'art. 70-octies DPR 633/1972, con riferimento agli effetti del vincolo solidale tra rappresentante e partecipanti.
Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.itDomande frequenti
Chi e' responsabile per gli obblighi del gruppo IVA?
L'articolo 70-octies stabilisce due livelli di responsabilità: il rappresentante di gruppo e' responsabile per l'adempimento degli obblighi connessi all'esercizio dell'opzione (presentazione delle dichiarazioni, versamenti, fatturazione e registrazione); gli altri soggetti partecipanti sono responsabili in solido con il rappresentante per imposta, interessi e sanzioni dovuti dal gruppo.
In cosa consiste la responsabilità solidale dei partecipanti?
I soggetti partecipanti al gruppo IVA rispondono in solido con il rappresentante di gruppo per le somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni risultanti dalle attività di liquidazione e controllo svolte dall'Agenzia delle Entrate. La solidarieta' opera a tutela dell'erario, semplificando la riscossione coattiva del credito IVA.
Come può rivalersi il rappresentante di gruppo che paga?
Il rappresentante di gruppo che paga somme dovute dal gruppo IVA ha diritto di regresso nei confronti degli altri partecipanti secondo le regole generali della solidarieta' (artt. 1292 ss. c.c.). I rapporti interni tra partecipanti sono di norma regolati da accordi infragruppo che ripartiscono il carico fiscale in base alle operazioni di ciascuno.
La responsabilità solidale opera anche dopo l'uscita dal gruppo?
Si'. La responsabilità solidale del soggetto che ha partecipato al gruppo IVA permane per le obbligazioni sorte durante il periodo di partecipazione, anche dopo la cessazione della stessa. La cessazione di partecipazione non libera quindi il soggetto dalle responsabilità già maturate, ma solo da quelle relative a periodi successivi.
Cosa cambia dal 1 gennaio 2027?
Dal 1 gennaio 2027 l'articolo 70-octies sarà soppresso dall'articolo 170 del D.Lgs. 19 gennaio 2026 n. 10. La disciplina della responsabilità del rappresentante e dei partecipanti al gruppo IVA confluira' nel nuovo testo unico, presumibilmente mantenendo l'impianto della solidarieta' a tutela dell'erario, eventualmente con precisazioni in materia di regresso e prescrizione.
Vedi anche