Indice
- Cosa disciplina: il regime della revoca dell'opzione per il gruppo IVA, modalità di esercizio, decorrenza, regime speciale rispetto al DPR 442/1997 sulle opzioni IVA, effetti sull'opzione per altre regimi IVA.
- Modalità di revoca (comma 1): la revoca è comunicata dal rappresentante di gruppo con la dichiarazione di cui all'art. 70-duodecies c. 5, sottoscritta anche dagli altri soggetti partecipanti al gruppo IVA, adesione collettiva alla revoca.
- Effetti collettivi (comma 2): la revoca opera nei riguardi di tutti i partecipanti al gruppo IVA (non è ammessa una revoca «parziale» di alcuni soggetti). Decorrenza: dichiarazione 1° gen-30 set → effetto dall'anno successivo; 1° ott-31 dic → effetto dal secondo anno successivo.
- Esclusione DPR 442/1997 (comma 3): alle opzioni e revoche del gruppo IVA non si applicano le disposizioni del DPR 442/1997 (regolamento sulle opzioni in materia IVA), disciplina autonoma e specifica.
- Effetto «caducante» su altre opzioni (comma 4): l'esercizio dell'opzione per il gruppo IVA da parte di un soggetto comporta il venir meno degli effetti delle opzioni IVA esercitate dallo stesso in precedenza, anche se non è decorso il periodo minimo di permanenza nel particolare regime prescelto.
- Vigenza: in vigore dal 01/01/2018 (L. 232/2016 art. 1 c. 24); soppr. dal 01/01/2027 da D.Lgs. 10/2026 art. 170 (Testo Unico).
Testo dell'articoloVigente
Art. 70 novies T.U.IVA – Disposizioni in materia di opzioni e revoche.
In vigore dal 01/01/2018 al 01/01/2027
Modificato da: Legge del 11/12/2016 n. 232 Articolo 1
Soppresso dal 01/01/2027 da: Testo unico del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170
“1. La revoca dell’opzione esercitata ai sensi dell’articolo 70-quater e’ comunicata dal rappresentante di gruppo con la dichiarazione di cui all’articolo 70-duodecies, comma 5, sottoscritta anche dagli altri soggetti partecipanti al gruppo IVA.
2. La revoca dell’opzione opera nei riguardi di tutti i soggetti partecipanti al gruppo IVA. Se la dichiarazione di cui al comma 1 e’ presentata dal 1º gennaio al 30 settembre, la revoca ha effetto a decorrere dall’anno successivo. Se la dichiarazione di cui al comma 1 e’ presentata dal 1º ottobre al 31 dicembre, la revoca ha effetto a decorrere dal secondo anno successivo.
3. Alle opzioni e alle revoche previste dal presente titolo non si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442.
4. L’esercizio da parte di un soggetto dell’opzione di cui all’articolo 70-quater comporta il venir meno degli effetti delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto esercitate dallo stesso in precedenza, anche se non e’ decorso il periodo minimo di permanenza nel particolare regime prescelto.”
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Commento
L'art. 70-novies: la disciplina autonoma di opzioni e revoche del gruppo IVA
L'articolo 70-novies T.U.IVA, in vigore dal 1° gennaio 2018 per effetto dell'art. 1 comma 24 della L. 232/2016, completa l'architettura procedurale del gruppo IVA disciplinando il regime di revoca dell'opzione e i rapporti con altre opzioni esercitate in materia IVA. La norma stabilisce un regime autonomo e specifico, distinto dalla disciplina generale del DPR 442/1997 sulle opzioni IVA, con tre profili di rilievo strategico: la procedura di revoca (collettiva e formalizzata), l'effetto caducante dell'opzione di gruppo su altre opzioni preesistenti, e l'esclusione dell'applicazione del DPR 442/1997. Come tutta la disciplina del gruppo IVA, è destinata a soppressione formale dal 1° gennaio 2027 (Testo Unico D.Lgs. 10/2026 art. 170), ma la sostanza del regime continuerà nel sistema unitario in formazione.
La procedura di revoca (commi 1-2): adesione collettiva e decorrenza
Il primo comma dell'art. 70-novies regola le modalità di esercizio della revoca: «la revoca dell'opzione esercitata ai sensi dell'art. 70-quater è comunicata dal rappresentante di gruppo con la dichiarazione di cui all'art. 70-duodecies, comma 5, sottoscritta anche dagli altri soggetti partecipanti al gruppo IVA». La revoca segue quindi una procedura speculare a quella della costituzione (art. 70-quater): è formalizzata mediante una dichiarazione del rappresentante, sottoscritta da tutti i partecipanti al gruppo. La sottoscrizione collettiva è elemento di particolare rilievo: tutti i partecipanti devono concordare sulla revoca, perché l'effetto è collettivo e incide sulla posizione di ciascuno.
Il secondo comma chiarisce l'effetto collettivo della revoca: «la revoca dell'opzione opera nei riguardi di tutti i soggetti partecipanti al gruppo IVA». Non è ammessa una revoca «parziale» con uscita di alcuni partecipanti e mantenimento del gruppo per gli altri: la revoca implica la cessazione integrale del gruppo IVA. Le ipotesi di uscita di singoli soggetti (per perdita dei vincoli, sopravvenire di patologie, ristrutturazioni) sono regolate dall'art. 70-decies e seguono procedure specifiche distinte dalla revoca generale dell'opzione.
La decorrenza della revoca è speculare a quella dell'opzione (art. 70-quater c. 3):
La distinzione opera per le stesse ragioni amministrative dell'opzione iniziale: l'Agenzia delle Entrate ha bisogno di tempo per gestire l'uscita dal regime di gruppo, riallocare le partite IVA delle società partecipanti, aggiornare i sistemi informativi.
L'esclusione dell'applicazione del DPR 442/1997 (comma 3)
Il terzo comma introduce un principio importante per la qualificazione sistematica dell'opzione di gruppo: «alle opzioni e alle revoche previste dal presente titolo non si applicano le disposizioni del regolamento di cui al D.P.R. 10 novembre 1997 n. 442». Il DPR 442/1997 è il regolamento che disciplina in via generale le opzioni in materia IVA (regime forfettario, regime trimestrale, opzione per il pro-rata di cui all'art. 36-bis, ecc.), prevedendo principi quali: l'opzione si manifesta con comportamenti concludenti; la prima dichiarazione IVA fa stato del regime scelto; le opzioni hanno durata predeterminata (tipicamente triennale) con rinnovo tacito.
L'esclusione del DPR 442/1997 dalla disciplina del gruppo IVA è di rilevante portata sistematica: l'opzione di gruppo non è una «normale» opzione IVA ma uno strumento autonomo, con regole proprie codificate negli artt. 70-bis-70-duodecies T.U.IVA. In particolare: (a) non opera il principio dei comportamenti concludenti, l'opzione richiede formalmente la dichiarazione costitutiva ex art. 70-quater; (b) non opera il rinnovo tacito secondo le regole del DPR 442/1997, il gruppo IVA si rinnova secondo le proprie regole specifiche (vincolo triennale, freezing period); (c) non operano le norme generali del DPR 442/1997 sulle modalità di revoca, la revoca segue le specifiche regole dell'art. 70-novies.
L'effetto caducante dell'opzione di gruppo (comma 4)
Il quarto comma introduce un effetto di particolare rilievo strategico: «l'esercizio da parte di un soggetto dell'opzione di cui all'art. 70-quater comporta il venir meno degli effetti delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto esercitate dallo stesso in precedenza, anche se non è decorso il periodo minimo di permanenza nel particolare regime prescelto». Significa che, quando un soggetto entra in un gruppo IVA, le sue precedenti opzioni IVA cessano automaticamente di avere effetto, anche se non è ancora trascorso il periodo minimo di permanenza richiesto da quelle opzioni.
Le opzioni IVA tipiche che vengono caducate sono:
L'effetto caducante è particolarmente rilevante per soggetti che avevano fatto investimenti specifici sul regime opzionale: la cessazione anticipata dell'opzione può comportare adempimenti tecnici (es. ricalcolo del pro-rata, regolarizzazione di operazioni effettuate con il regime caducato) che il consulente deve gestire con attenzione in fase di ingresso nel gruppo.
Profili pratici: la pianificazione strategica della revoca
La pianificazione della revoca dell'opzione di gruppo IVA è un'attività strategica che il consulente deve gestire con attenzione. Tempistiche: è opportuno presentare la dichiarazione di revoca entro il 30 settembre per ottenere la cessazione dall'anno successivo (effetto sui 12 mesi successivi). Se si è meno tempestivi, la cessazione slitta al secondo anno successivo, con un periodo di «attesa» significativo. Effetti operativi: la cessazione del gruppo comporta la riallocazione delle partite IVA alle singole società (con riassegnazione/riattivazione delle partite individuali), il riassunto degli adempimenti IVA in capo a ciascuna società (registri, dichiarazioni, liquidazioni separate), la gestione del «periodo di transizione» con riemersione delle operazioni infragruppo come operazioni rilevanti. Conseguenze fiscali: è opportuno valutare l'impatto della cessazione del gruppo sul pro-rata delle singole società (potenziale peggioramento per soggetti con attività miste che beneficiavano del consolidamento), sui crediti IVA del gruppo (regole specifiche di trasferimento alle società), sulle responsabilità residue (la solidarietà ex art. 70-octies persiste per i debiti pregressi).
Il «freezing period» di 3 anni e la pianificazione di un eventuale rientro
Un profilo importante della revoca è l'attivazione del cosiddetto freezing period: una volta cessata l'opzione, è ammessa una nuova opzione di gruppo IVA solo dopo un periodo di 3 anni dalla cessazione. La regola scaturisce dal principio di stabilità delle scelte fiscali e mira a prevenire arbitraggi tra regime di gruppo e regime ordinario in funzione di mutevoli convenienze economiche. Per il consulente, questa regola implica che la decisione di revocare deve essere presa con un orizzonte di pianificazione di almeno 3-4 anni: una revoca tattica può precludere la riattivazione del gruppo per un periodo significativo. Eventuali ristrutturazioni del gruppo aziendale (acquisizioni, fusioni, scissioni) che potrebbero rendere conveniente il regime di gruppo nel breve termine vanno quindi anticipate strategicamente, eventualmente posticipando la revoca o pianificando alternative di gruppi IVA «paralleli» con perimetri diversi.
Coordinamento con la soppressione del 2027: aspetti transitori
Un profilo specifico di pianificazione attiene al coordinamento tra l'art. 70-novies e la soppressione formale dell'intero Titolo V-bis dal 1° gennaio 2027 (per effetto dell'art. 170 del D.Lgs. 10/2026 - Testo Unico riforma fiscale Meloni). Le questioni operative aperte riguardano: (a) la sorte dei gruppi IVA in essere al 31/12/2026, proseguono come gruppi nel nuovo regime unitario o cessano automaticamente con conseguente attivazione del freezing period? La risposta dipende dalle specifiche disposizioni transitorie del Testo Unico. (b) la possibilità di costituire nuovi gruppi IVA tra il 2026 e il 2027, opportunità o rischio in vista della soppressione formale? (c) il regime delle opzioni esercitate negli ultimi anni di vigenza del Titolo V-bis, sono trasferite automaticamente al nuovo regime o richiedono nuove formalizzazioni? Il consulente prudente attende le disposizioni transitorie definitive prima di assumere decisioni strategiche, salvo casi in cui il profilo di rischio richieda interventi anticipati.
Prassi e linee guida
Circolare · n. 19/E del 31 ottobre 2018
Agenzia delle Entrate
Illustra le regole su opzioni e revoche relative al Gruppo IVA, di cui all'art. 70-novies DPR 633/1972. Chiarisce che la dichiarazione di revoca deve essere sottoscritta dal rappresentante e da tutti i partecipanti, non e' ammessa revoca per comportamento concludente, e individua i casi di revoca ex lege per perdita di pluralita' o violazione del principio all-in-all-out.
Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.itScheda informativa · Che cos'e'
Costituzione del Gruppo IVA
Riassume le regole di costituzione, opzione e revoca del Gruppo IVA, con riferimento operativo agli adempimenti telematici previsti dal modello AGI/1 e ai termini per esercitare opzione o revoca ai sensi dell'art. 70-novies.
Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.itDomande frequenti
Come si revoca l'opzione per il gruppo IVA?
L'articolo 70-novies dispone che la revoca dell'opzione esercitata ai sensi dell'articolo 70-quater sia comunicata dal rappresentante di gruppo con la dichiarazione di cui all'articolo 70-duodecies, comma 5, sottoscritta anche dagli altri soggetti partecipanti al gruppo IVA. La revoca richiede quindi una manifestazione formale e collegiale di volontà.
Quali effetti produce la revoca dell'opzione?
La revoca opera nei riguardi di tutti i soggetti partecipanti al gruppo IVA, determinando lo scioglimento del gruppo e il ripristino dell'autonoma soggettivita' passiva di ciascun partecipante. Non e' possibile una revoca parziale: il gruppo si scioglie integralmente o prosegue con tutti i soggetti che hanno aderito all'opzione originaria.
Da quando ha effetto la revoca?
Se la dichiarazione di revoca e' presentata dal 1 gennaio al 30 settembre, la revoca ha effetto dall'anno successivo. Se la dichiarazione e' presentata dal 1 ottobre al 31 dicembre, la revoca ha effetto a decorrere dal secondo anno successivo. La tempistica garantisce certezza nei rapporti con l'amministrazione e nei confronti dei terzi.
Quanto deve durare l'opzione prima di poter essere revocata?
L'opzione per il gruppo IVA, una volta esercitata, e' vincolante per un triennio. Solo dopo la durata minima del triennio e' possibile esercitare la revoca con le modalità previste dall'articolo 70-novies. Il triennio garantisce stabilità al regime opzionale e impedisce manovre fiscali strumentali di breve periodo.
Cosa accade in caso di mutamenti dei vincoli durante il triennio?
Durante il triennio l'opzione resta valida finché sussistono i vincoli finanziario, economico e organizzativo. Il venir meno dei vincoli può comportare la cessazione automatica della partecipazione del singolo soggetto ai sensi dell'articolo 70-decies, oppure lo scioglimento del gruppo se vengono meno i requisiti minimi (almeno due soggetti vincolati).
Vedi anche