← Torna a T.U. IVA - DPR 633/72
Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche
In sintesi
  • Cosa disciplina: gli adempimenti del rappresentante di gruppo IVA, chi è il rappresentante, come si individua, come si gestisce la sostituzione in caso di sua uscita dal gruppo.
  • Adempimenti ordinari (comma 1): il rappresentante di gruppo adempie gli obblighi ed esercita i diritti del gruppo IVA ex art. 70-quinquies c. 4 secondo le ordinarie modalità (registri, dichiarazioni, liquidazioni, versamenti).
  • Identificazione del rappresentante (comma 2): è il soggetto che esercita il controllo di cui all'art. 70-ter comma 1 (la holding controllante); se non può esercitare l'opzione, è il soggetto partecipante con il volume d'affari più elevato nel periodo precedente alla costituzione del gruppo.
  • Regime speciale Gruppi Bancari: per i gruppi IVA costituiti tra soggetti partecipanti a un Gruppo Bancario ex art. 70-ter c. 1-bis (rinvio art. 37-bis TUB), il rappresentante è la società capogruppo ai sensi della lett. a) del comma 1 dell'art. 37-bis TUB.
  • Sostituzione del rappresentante (comma 3): se il rappresentante esce dal gruppo IVA senza che vengano meno gli effetti dell'opzione per gli altri partecipanti, subentra un altro soggetto del gruppo individuato secondo il comma 2 con riferimento all'ultima dichiarazione presentata.
  • Vigenza: testo modificato dall'art. 20 del D.L. 23/10/2018 n. 119, in vigore dal 24/10/2018 fino al 31/12/2026; soppr. dal 01/01/2027 da D.Lgs. 10/2026 art. 170.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 70 septies T.U.IVA – Adempimenti.

In vigore dal 24/10/2018 al 01/01/2027

Modificato da: Decreto-legge del 23/10/2018 n. 119 Articolo 20

Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

“1. Il rappresentante di gruppo adempie gli obblighi ed esercita i diritti di cui all’articolo 70-quinquies, comma 4, nei modi ordinari.

2. Il rappresentante di gruppo e’ il soggetto che esercita il controllo di cui all’articolo 70-ter, comma 1. Se il predetto soggetto non puo’ esercitare l’opzione, e’ rappresentante di gruppo il soggetto partecipante con volume d’affari o ammontare di ricavi piu’ elevato nel periodo precedente alla costituzione del gruppo medesimo. Per i Gruppi IVA costituiti tra i soggetti di cui al comma 1-bis dell’articolo 70-ter, il rappresentante di gruppo e’ la societa’ capogruppo di cui alla lettera a), del comma 1 dell’articolo 37-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

3. Se il rappresentante di gruppo cessa di far parte del gruppo IVA senza che vengano meno gli effetti dell’opzione per gli altri partecipanti, subentra quale rappresentante di gruppo un altro soggetto partecipante al gruppo IVA, individuato ai sensi del comma 2, con riferimento all’ultima dichiarazione presentata. La sostituzione ha effetto dal giorno successivo alla cessazione del precedente rappresentante di gruppo ed e’ comunicata dal nuovo rappresentante di gruppo con la dichiarazione di cui all’articolo 70-duodecies, comma 5, entro trenta giorni.”

Scopri i nostri servizi fiscali

Visita il nostro blog per informazioni gratuite e assistenza fiscale personalizzata

Commento

L'art. 70-septies: il rappresentante di gruppo e l'architettura amministrativa del gruppo IVA

L'articolo 70-septies T.U.IVA, in vigore dal 24 ottobre 2018 nella formulazione modificata dall'art. 20 del D.L. 23 ottobre 2018 n. 119 (decreto fiscale «Salvini-Di Maio»), regola gli adempimenti del rappresentante di gruppo IVA: chi è, come si individua, come si gestisce la sua sostituzione. La norma è il complemento operativo dell'art. 70-quater (costituzione del gruppo) e dell'art. 70-quinquies (operazioni del gruppo): definisce l'architettura amministrativa che consente al gruppo IVA di funzionare come unico soggetto passivo. Come tutta la disciplina del gruppo IVA, è destinata a soppressione formale dal 1° gennaio 2027 (D.Lgs. 10/2026 art. 170), ma la sostanza dell'architettura continuerà nel sistema unitario in formazione.

Il rappresentante di gruppo come «soggetto passivo amministrativo»

Il primo comma dell'art. 70-septies stabilisce che «il rappresentante di gruppo adempie gli obblighi ed esercita i diritti di cui all'art. 70-quinquies, comma 4, nei modi ordinari». Significa che il rappresentante svolge nei confronti del gruppo IVA il ruolo che ordinariamente svolge un soggetto IVA per sé stesso: tiene i registri IVA (vendite, acquisti, corrispettivi se applicabili), presenta la dichiarazione annuale IVA del gruppo, effettua le liquidazioni periodiche (mensili o trimestrali in base al volume d'affari del gruppo), versa l'IVA dovuta tramite F24, presenta le richieste di rimborso/compensazione/credito di gruppo, gestisce le comunicazioni con l'Agenzia delle Entrate.

L'espressione «nei modi ordinari» è di particolare rilievo: significa che gli adempimenti del rappresentante si svolgono secondo le procedure standard previste per i soggetti IVA (regole di fatturazione elettronica via Sistema di Interscambio, registri elettronici, comunicazioni periodiche, modalità telematiche di trasmissione delle dichiarazioni, liquidazioni periodiche). Non è prevista una procedura speciale per il gruppo IVA: si applicano integralmente le procedure standard, con l'unica particolarità che il soggetto passivo è il gruppo (con la sua partita IVA) e il responsabile operativo è il rappresentante di gruppo.

L'identificazione del rappresentante di gruppo: la regola del controllo

Il secondo comma definisce in via gerarchica il soggetto che assume la qualifica di rappresentante di gruppo:

Prima scelta, Il soggetto controllante: «il rappresentante di gruppo è il soggetto che esercita il controllo di cui all'art. 70-ter, comma 1». È la regola di base e di evidenza naturale: chi esercita il controllo (controllo ex art. 2359 c.c. comma 1 numero 1, ovvero maggioranza dei voti in assemblea ordinaria) è il soggetto che naturalmente si pone al vertice della catena partecipativa e dispone delle competenze e delle risorse per gestire gli adempimenti complessi del gruppo IVA. Tipicamente si tratta della holding del gruppo, che già coordina le altre attività amministrative e finanziarie delle controllate.

Seconda scelta, Il soggetto con il maggior volume d'affari: «se il predetto soggetto non può esercitare l'opzione, è rappresentante di gruppo il soggetto partecipante con volume d'affari o ammontare di ricavi più elevato nel periodo precedente alla costituzione del gruppo medesimo». La regola si applica nei casi in cui il controllante non possa esercitare l'opzione: per esempio, se il controllante è un soggetto estero (escluso ex art. 70-bis c. 2 lett. a), o un soggetto in liquidazione (escluso ex art. 70-bis c. 2 lett. d), o una persona fisica non esercente attività d'impresa/arte/professione. In tali casi, il rappresentante diviene la società partecipante più «importante» dal punto di vista economico, criterio di facile applicazione attraverso la consultazione dei bilanci dell'anno precedente.

L'evenienza più tipica della seconda scelta è quella delle holding estere con controllate italiane: una holding lussemburghese o olandese controlla un cluster di società italiane operative; il gruppo IVA italiano si costituisce solo tra le società italiane (la holding non può partecipare per esclusione territoriale), e il rappresentante è la più grande società italiana del cluster. È una situazione frequente per le multinazionali estere con forte presenza italiana.

Il regime speciale per i Gruppi Bancari

Il secondo comma contiene una previsione specifica: «Per i Gruppi IVA costituiti tra i soggetti di cui al comma 1-bis dell'art. 70-ter, il rappresentante di gruppo è la società capogruppo di cui alla lettera a), del comma 1 dell'art. 37-bis del testo unico di cui al D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385» (TUB, Testo Unico Bancario). La previsione si applica ai Gruppi IVA bancari, costituiti sulla base del riconoscimento del Gruppo Bancario sotto la vigilanza di Banca d'Italia: in tali casi, il rappresentante è automaticamente la capogruppo bancaria identificata ex art. 37-bis TUB, indipendentemente dalle ordinarie regole del controllo civilistico.

La logica è di coerenza tra la qualificazione di vigilanza bancaria e la rappresentanza fiscale del gruppo IVA: la capogruppo bancaria è il soggetto che esercita la direzione strategica e operativa del Gruppo Bancario sotto la vigilanza di Banca d'Italia, ed è quindi naturalmente il soggetto al quale ricondurre la rappresentanza fiscale ai fini del gruppo IVA. Per i grandi gruppi bancari italiani (Intesa Sanpaolo, UniCredit, Banco BPM, Mediobanca, BPER, ecc.), la capogruppo è la società quotata e holding del gruppo bancario, e questa è anche il rappresentante di gruppo IVA.

La sostituzione del rappresentante (comma 3)

Il terzo comma regola un caso operativo importante: la sostituzione del rappresentante di gruppo nel corso della validità dell'opzione. La norma si applica «se il rappresentante di gruppo cessa di far parte del gruppo IVA senza che vengano meno gli effetti dell'opzione per gli altri partecipanti». Le ipotesi tipiche sono: (a) uscita del rappresentante per ristrutturazione societaria (es. fusione, scissione, vendita); (b) uscita per perdita dei vincoli (es. cessazione del controllo); (c) uscita per situazione patologica (procedura concorsuale, liquidazione) limitata al rappresentante senza coinvolgere il resto del gruppo.

In tali casi, «subentra quale rappresentante di gruppo un altro soggetto partecipante al gruppo IVA, individuato ai sensi del comma 2, con riferimento all'ultima dichiarazione presentata». Il sub-rappresentante è quindi individuato applicando le regole del comma 2 (controllante o, se non possibile, il soggetto con il maggior volume d'affari) sulla base dei dati dell'ultima dichiarazione presentata dal gruppo IVA. La sostituzione ha effetto «dal giorno successivo alla cessazione del precedente rappresentante di gruppo» e va comunicata «dal nuovo rappresentante di gruppo con la dichiarazione di cui all'art. 70-duodecies, comma 5, entro trenta giorni».

La continuità operativa del gruppo IVA è quindi garantita: l'uscita del rappresentante non comporta automaticamente la cessazione del gruppo (purché restino soddisfatti i vincoli ex art. 70-ter tra gli altri partecipanti), ma solo la sostituzione del soggetto incaricato della rappresentanza fiscale. La gestione operativa di questa transizione richiede però un'attenta pianificazione: trasferimento dei registri IVA, comunicazione ai fornitori e clienti del cambio di partita IVA della rappresentanza, aggiornamento dei sistemi informatici, raccordo con l'Agenzia delle Entrate.

Il rappresentante di gruppo come «sportello fiscale unico»

Nell'architettura del gruppo IVA, il rappresentante svolge una funzione di «sportello fiscale unico» con molteplici profili:

Funzione esterna verso l'amministrazione: è il punto di contatto unico per le comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate (notifiche di atti, richieste di documenti, comunicazioni di compliance preventiva, esiti dei controlli automatizzati e formali). L'elezione di domicilio presso il rappresentante (art. 70-quater comma 2 lett. e) ne fa il destinatario formale di tutte le notifiche. Questa centralizzazione semplifica significativamente le relazioni tra amministrazione e gruppo, evitando frammentazione e dispersione delle comunicazioni.

Funzione interna verso le società del gruppo: è il soggetto che raccoglie i dati operativi delle società partecipanti, li consolida ai fini fiscali, ne cura la rappresentazione nei registri e nelle dichiarazioni del gruppo. Le società partecipanti devono trasferire periodicamente al rappresentante i dati delle proprie operazioni con soggetti esterni (fatture emesse e ricevute, corrispettivi, eventuali variazioni). L'architettura informatica richiesta è significativa: tipicamente sistemi ERP integrati con centralizzazione del modulo IVA, processi di consolidamento dei dati, gestione documentale unica.

Funzione di responsabilità: come previsto dall'art. 70-octies T.U.IVA, il rappresentante è il primo responsabile dell'adempimento degli obblighi fiscali del gruppo. Le altre società partecipanti sono responsabili in solido, ma il rappresentante porta la responsabilità formale e operativa. Eventuali violazioni del gruppo sono imputate primariamente al rappresentante, con conseguente attivazione della responsabilità solidale degli altri partecipanti per le somme dovute.

Profili pratici per la consulenza al gruppo IVA

L'art. 70-septies impone al consulente del gruppo IVA un'attenzione specifica all'architettura della rappresentanza. Prima area: identificazione corretta del rappresentante. Verifica della struttura partecipativa per individuare il controllante ex art. 2359 c.c.; valutazione della possibilità di partecipazione del controllante al gruppo (territorialità, esclusioni patologiche); per i Gruppi Bancari, identificazione della capogruppo ex art. 37-bis TUB. Seconda area: predisposizione operativa del rappresentante. Adeguamento delle strutture amministrative del rappresentante per gestire gli adempimenti del gruppo (sistemi ERP, processi di consolidamento, gestione documentale, risorse umane). Terza area: pianificazione delle sostituzioni. Valutazione preventiva di scenari di sostituzione del rappresentante (operazioni straordinarie, cessione di partecipazioni, ristrutturazioni) e predisposizione di piani di transizione operativa. Quarta area: gestione delle responsabilità. Implementazione di processi interni che assicurino il corretto trasferimento di informazioni dalle società partecipanti al rappresentante, evitando che errori operativi delle società determinino violazioni IVA del gruppo con responsabilità solidale di tutti i partecipanti.

Prassi e linee guida

Circolare · n. 19/E del 31 ottobre 2018

L'Agenzia chiarisce gli adempimenti del Gruppo IVA (art. 70-septies): il rappresentante è il soggetto che esercita il controllo ex art. 70-ter; in mancanza, lo è il partecipante con volume d'affari più elevato. In caso di sostituzione, la comunicazione va effettuata entro trenta giorni dal subentro e ha effetto dal giorno successivo alla cessazione del precedente rappresentante.

Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.it

Risposta a interpello · n. 487 del 5 ottobre 2022

Chiarisce gli adempimenti dichiarativi e di fatturazione del rappresentante del Gruppo IVA ai sensi dell'art. 70-septies, in particolare sugli obblighi connessi all'ingresso o uscita di soggetti partecipanti nel corso dell'anno.

Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.it

Domande frequenti

Quali adempimenti deve compiere il rappresentante del gruppo IVA?

L'articolo 70-septies stabilisce che il rappresentante di gruppo adempie gli obblighi ed esercita i diritti di cui all'articolo 70-quinquies, comma 4, nei modi ordinari. Cio' include fatturazione, registrazione, dichiarazione, liquidazione e versamento dell'IVA del gruppo nei confronti dei terzi. Gli adempimenti sono unificati a livello di gruppo.

Chi e' il rappresentante di gruppo?

Il rappresentante di gruppo e' il soggetto che esercita il controllo ai sensi dell'articolo 70-ter, comma 1 (controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.). Se tale soggetto non può esercitare l'opzione (ad esempio se non residente o non operativo in Italia), e' rappresentante il soggetto partecipante con volume d'affari o ricavi più elevato nel periodo precedente alla costituzione del gruppo.

Esistono regole speciali per gruppi IVA particolari?

Si'. Per i gruppi IVA costituiti tra i soggetti di cui al comma 1-bis dell'articolo 70-ter (gruppi tra società cooperative o consorzi), il rappresentante di gruppo e' individuato secondo specifiche regole settoriali. Sono previste discipline particolari anche per banche e assicurazioni partecipanti al gruppo, in coordinamento con la normativa di settore.

Cosa accade se il rappresentante perde i requisiti?

Se il rappresentante di gruppo perde i requisiti per esercitare il ruolo (ad esempio per cessazione dell'attività o perdita del controllo), occorre individuare un nuovo rappresentante secondo le regole dell'articolo 70-septies. La sostituzione deve essere comunicata all'Agenzia delle Entrate con apposita variazione, garantendo continuità degli adempimenti del gruppo.

Quali responsabilità ha il rappresentante di gruppo?

Il rappresentante di gruppo e' direttamente responsabile per l'adempimento degli obblighi connessi all'opzione (art. 70-octies). Risponde quindi delle omissioni dichiarative e dei mancati versamenti del gruppo, salva la responsabilità solidale degli altri partecipanti per imposta, interessi e sanzioni. Cumula quindi una responsabilità propria con la solidarieta' degli altri membri.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.