Indice
- Lato «outbound» del regime SES: l'articolo disciplina la cessazione del regime di franchigia transfrontaliera per il soggetto passivo italiano che applicava la franchigia in altro Stato UE «di esenzione», completando la disciplina simmetrica già prevista dagli artt. 70-terdecies → 70-septiesdecies per i soggetti UE in Italia.
- Tre cause di cessazione: rinuncia volontaria comunicata all'Agenzia delle Entrate (con decorrenza dal primo giorno del trimestre civile successivo, o dal secondo mese se la comunicazione cade nell'ultimo mese del trimestre); superamento della soglia di volume d'affari nazionale prevista dallo Stato di esenzione; superamento della soglia UE complessiva di 100.000 euro annui.
- Effetto del superamento soglia 100k UE: cessazione automatica e immediata in tutti gli Stati di esenzione (non solo in quello in cui si è superata una soglia nazionale), proteggendo la cifra di affari del mercato unico.
- Adempimento dell'Agenzia delle Entrate: disattivazione tempestiva del suffisso EX della partita IVA italiana al cessare del regime, e adattamento delle informazioni se il soggetto continua ad applicare la franchigia in alcuni Stati ma non in altri.
- Vigenza: in vigore dal 01/01/2025 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 13/11/2024 n. 180, recepimento direttiva UE 2020/285) al 01/01/2027, quando sarà soppresso dal Testo Unico 19/01/2026 n. 10 art. 170 ma con continuità sostantiva nel nuovo Testo Unico IVA.
Testo dell'articoloVigente
Art. 70 bis et vicies T.U.IVA – Cessazione del regime di franchigia.
In vigore dal 01/01/2025 al 01/01/2027
Modificato da: Decreto legislativo del 13/11/2024 n. 180 Articolo 3
Soppresso dal 01/01/2027 da: Testo unico del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170
“1. Il soggetto passivo cessa di applicare il regime di franchigia nello Stato di esenzione:
a) se ha comunicato di non volersi piu’ avvalere del regime di franchigia in tale Stato, a partire dal primo giorno del trimestre civile successivo a quello in cui l’Agenzia delle entrate ha ricevuto la comunicazione o, se la comunicazione e’ presentata nel corso dell’ultimo mese del trimestre civile, a partire dal primo giorno del secondo mese del trimestre successivo;
b) se e’ superata la soglia di volume d’affari annuo prevista da tale Stato per l’applicazione della franchigia o se tale Stato ha comunicato che nel suo territorio sono venute meno le condizioni per l’applicazione del regime di franchigia, a partire dalla data di esclusione comunicata da tale Stato.
2. Se, nel corso dell’anno civile, e’ superata la soglia di 100.000 euro di volume d’affari nell’Unione europea, il soggetto passivo cessa di applicare il regime di franchigia in tutti gli Stati di esenzione a partire da tale momento.
3. L’Agenzia delle entrate disattiva tempestivamente il suffisso EX quando cessa di applicarsi il regime di franchigia ovvero quando il soggetto passivo ha cessato l’attivita’ o quando e’ comunque possibile desumere la cessazione dell’attivita’. L’Agenzia delle entrate adatta le informazioni ricevute ai sensi dell’articolo 70-octiesdecies se il soggetto passivo continua ad applicare la franchigia in alcuni Stati di esenzione.”
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Commento
Il «lato outbound» del regime SES: la chiusura simmetrica dell'art. 70-vicies-bis
L'art. 70-vicies-bis del DPR 633/1972 è la norma di chiusura del Titolo V-ter dedicato alla franchigia transfrontaliera SES (Special Exemption Scheme), introdotta dal D.Lgs. 13/11/2024 n. 180 in attuazione della direttiva UE 2020/285 che dal 01/01/2025 ha riformato il regime delle piccole imprese del mercato unico. Mentre gli artt. 70-terdecies → 70-septiesdecies disciplinano il regime «inbound», cioè i soggetti UE che vogliono fruire della franchigia IVA in Italia, l'art. 70-vicies-bis disciplina il versante simmetrico «outbound»: i soggetti passivi italiani che, una volta ottenuto il numero EX dall'Agenzia delle Entrate e l'iscrizione nel sistema della franchigia transfrontaliera, applicano il regime di esenzione in uno o più altri Stati UE «di esenzione» e, a un certo punto, vi cessano. La cessazione può avvenire per scelta del soggetto (rinuncia volontaria) o per ragioni oggettive (superamento di soglie). Il sistema è coerente con la logica della direttiva UE 2020/285, che ha sostituito la vecchia disciplina della «soglia di non rilevanza territoriale» con un meccanismo di franchigia opzionale e transparente, gestito attraverso un portale unico nello Stato di stabilimento e cooperazione amministrativa fra gli Stati membri.
Comma 1 lett. a): la rinuncia volontaria e i meccanismi di decorrenza trimestrale
La prima causa di cessazione è la rinuncia volontaria. Il soggetto passivo che non vuole più applicare la franchigia in un determinato Stato di esenzione comunica la propria scelta all'Agenzia delle Entrate; la cessazione decorre dal primo giorno del trimestre civile successivo a quello in cui l'AdE riceve la comunicazione. Se però la comunicazione viene presentata nell'ultimo mese del trimestre civile, la decorrenza viene differita al primo giorno del secondo mese del trimestre successivo: si tratta di una clausola di «buffer temporale» che evita le rinunce dell'ultimo momento e dà allo Stato di esenzione il tempo di gestire l'aggiornamento del proprio sistema informativo. Il meccanismo trimestrale riflette la cadenza della dichiarazione trimestrale unica del regime SES (che ricalca, mutatis mutandis, la struttura dei regimi OSS Non-UE / OSS UE / IOSS): la cessazione effettiva non può che intervenire al chiudersi di un trimestre, perché l'unità minima di rendicontazione è proprio il trimestre. La rinuncia, una volta comunicata e decorsi gli effetti, è efficace per il singolo Stato di esenzione: il soggetto può continuare ad applicare la franchigia negli altri Stati UE in cui ha optato per il regime, senza che la rinuncia in uno trascini gli altri.
Comma 1 lett. b): il superamento della soglia nazionale dello Stato di esenzione
La seconda causa di cessazione è oggettiva e sopravviene per superamento della soglia di volume d'affari nazionale prevista dallo Stato di esenzione (la direttiva UE 2020/285 ha lasciato agli Stati membri la facoltà di fissare soglie nazionali variabili, fino al massimo di 85.000 euro per l'Italia ma con plafond diversi negli altri Stati: ad esempio Francia 91.900 euro per attività di vendita e 36.800 euro per servizi, Germania 22.000 euro nell'anno precedente con uplift a 50.000 nell'anno corrente, Spagna 85.000 euro). Quando lo Stato di esenzione comunica all'Agenzia delle Entrate italiana che il soggetto ha superato la soglia, oppure che nel suo territorio sono venute meno le condizioni di applicazione della franchigia, la cessazione decorre dalla data di esclusione comunicata dallo Stato. Il meccanismo è retto dal sistema di cooperazione amministrativa istituito dal Reg. UE 904/2010 (come modificato dal Reg. UE 2021/1146 in attuazione della direttiva UE 2020/285): le comunicazioni avvengono via portale tra le amministrazioni fiscali, in modo automatizzato e con tempistiche armonizzate, garantendo che il soggetto italiano non sia colto di sorpresa da una cessazione effettuata unilateralmente.
Comma 2: il superamento della soglia UE di 100.000 euro e la cessazione globale
Il comma 2 disciplina la causa di cessazione più stringente, quella che produce effetti «sistemici»: se nel corso dell'anno civile il soggetto passivo supera la soglia di 100.000 euro di volume d'affari nell'Unione europea, cessa automaticamente di applicare il regime di franchigia in tutti gli Stati di esenzione, e la cessazione decorre da tale momento (cioè dal momento esatto del superamento, non dal primo giorno del trimestre successivo). La logica è quella di prevenire l'utilizzo abusivo del regime SES da parte di soggetti che, pur dichiarandosi «piccoli», abbiano in realtà raggiunto un volume d'affari complessivo a livello UE incompatibile con la natura del regime. La soglia 100k UE è un limite «duro» fissato dalla direttiva UE 2020/285 art. 284 par. 4, che gli Stati membri non possono modificare. Per il commercialista, l'attenzione operativa deve concentrarsi sul monitoraggio mensile del volume d'affari UE complessivo: appena la sommatoria delle operazioni effettuate in tutti gli Stati di esenzione + lo Stato di stabilimento (Italia) raggiunge il tetto, scatta la cessazione automatica e l'imposta IVA torna ad applicarsi sulle operazioni in Italia con regime ordinario, mentre negli altri Stati di esenzione si applica la disciplina dello Stato membro «consumatore».
Comma 3: la disattivazione del suffisso EX e l'adempimento dell'Agenzia delle Entrate
Il comma 3 chiude il cerchio sul versante amministrativo: l'Agenzia delle Entrate disattiva tempestivamente il suffisso EX della partita IVA italiana del soggetto quando cessa di applicarsi il regime di franchigia, ovvero quando il soggetto ha cessato l'attività o quando comunque è possibile desumerne la cessazione. Il suffisso EX, distintivo del regime SES, identifica nel sistema VIES e nei sistemi nazionali UE i soggetti italiani che applicano la franchigia transfrontaliera; la disattivazione tempestiva è essenziale per evitare che gli operatori UE controparti continuino a trattare il soggetto come «in franchigia» quando in realtà ne è uscito (con conseguente rischio di indebita non applicazione dell'IVA). Il comma prevede inoltre l'adattamento delle informazioni rilevate dal sistema (la norma rinvia al «70-octiesdecies», cioè all'adempimento dichiarativo del regime SES italiano) se il soggetto continua ad applicare la franchigia in alcuni Stati di esenzione e non in altri: il sistema deve poter rappresentare correttamente lo «stato della partita IVA» in ciascun mercato UE, per consentire all'amministrazione finanziaria controparte di gestire correttamente l'operazione del soggetto.
Coordinamento con la disciplina del regime SES e architettura europea
L'art. 70-vicies-bis si inserisce nell'architettura della franchigia SES a livello UE come pezzo di chiusura: senza una norma dedicata alla cessazione, il regime sarebbe asimmetrico (con disciplina di accesso ma non di uscita). La direttiva UE 2020/285, in vigore dal 01/01/2025, ha sostituito il vecchio regime di esenzione delle piccole imprese che era applicabile solo entro il singolo Stato membro: oggi le piccole imprese possono fruire della franchigia anche in altri Stati UE, a condizione di rispettare le soglie nazionali e la soglia UE complessiva di 100k euro. Il sistema è gestito attraverso il portale unico dello Stato di stabilimento (per l'Italia, l'Agenzia delle Entrate), che funziona da single point of contact per le comunicazioni di accesso, modifica e cessazione. Il coordinamento con la cooperazione amministrativa Reg. UE 904/2010 garantisce lo scambio automatizzato delle informazioni rilevanti fra Stato di stabilimento e Stati di esenzione, evitando duplicazioni e zone grigie. Per il commercialista che assiste piccole imprese italiane operanti nel mercato unico, l'art. 70-vicies-bis è un pezzo essenziale del mosaico SES: serve a sapere quando il regime cessa, da quando, con quali effetti sulla partita IVA e quali adempimenti operativi seguono (in particolare, la riemissione di fatture in regime ordinario e la liquidazione IVA sull'aliquota dovuta nello Stato consumatore).
Soppressione dal 01/01/2027 e continuità sostantiva nel nuovo Testo Unico IVA
Come tutte le altre norme del Titolo V-ter, anche l'art. 70-vicies-bis sarà soppresso dal 01/01/2027 ad opera del Testo Unico 19/01/2026 n. 10 art. 170. La soppressione formale, però, non comporta perdita di disciplina sostantiva: il nuovo Testo Unico IVA (D.Lgs. attuativo dell'art. 7 della L. 09/08/2023 n. 111, riforma fiscale «Atto III» del Governo Meloni) riproduce integralmente il regime SES e le sue regole di cessazione, perché la disciplina è imposta dalla direttiva UE 2020/285 e non può essere modificata dagli Stati membri. Il commercialista deve quindi attendersi una continuità sostanziale del regime: cambieranno la numerazione e la collocazione sistematica, ma le tre cause di cessazione (rinuncia volontaria, superamento soglia nazionale, superamento soglia UE 100k) e gli adempimenti dell'AdE (disattivazione tempestiva del suffisso EX) resteranno invariati. La transizione 31/12/2026 → 01/01/2027 sarà disciplinata dalle disposizioni transitorie del nuovo Testo Unico, che assicureranno la continuità delle posizioni soggettive in essere senza interruzioni operative per i contribuenti.
Prassi e linee guida
Circolare · n. 13/E del 16 dicembre 2025
Agenzia delle Entrate
L'Agenzia delle Entrate, con la Circolare 13/E del 2025, illustra il nuovo regime transfrontaliero di franchigia IVA per le piccole imprese ex Direttiva UE 2020/285, comprese le cause di cessazione del regime (superamento della soglia di 100.000 euro di volume d'affari UE, comunicazione di rinuncia, esclusione). La cessazione produce effetti dal momento dell'evento che la determina e impone il passaggio al regime IVA ordinario.
Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.itProvvedimento · Nuovo regime IVA per le piccole imprese
Scheda AE
L'Agenzia delle Entrate riepiloga le modalita' operative del regime transfrontaliero di franchigia: tramite servizio web dedicato il contribuente puo' iscriversi, aggiornare i dati, comunicare la rinuncia (cessazione volontaria) e consultare l'elenco delle comunicazioni trimestrali. Il superamento della soglia di 100.000 euro UE determina la cessazione automatica del regime in tutti gli Stati membri.
Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.itDomande frequenti
Cosa disciplina l'art. 70-vicies-bis del DPR 633/1972?
L'articolo disciplina la cessazione del regime di franchigia SES (Special Exemption Scheme) per il soggetto passivo italiano che applicava la franchigia transfrontaliera in altro Stato UE «di esenzione». È il pezzo di chiusura «outbound» del Titolo V-ter del DPR 633/1972, simmetrico alle norme «inbound» degli artt. 70-terdecies → 70-septiesdecies che regolano l'accesso al regime in Italia da parte di soggetti UE. La norma è in vigore dal 01/01/2025 ad opera del D.Lgs. 13/11/2024 n. 180 (recepimento direttiva UE 2020/285).
Quali sono le cause di cessazione del regime SES?
Sono tre: (1) rinuncia volontaria comunicata all'Agenzia delle Entrate, con decorrenza dal primo giorno del trimestre civile successivo (o dal secondo mese del trimestre successivo se la comunicazione è presentata nell'ultimo mese del trimestre); (2) superamento della soglia di volume d'affari nazionale prevista dallo Stato di esenzione, con decorrenza dalla data di esclusione comunicata da tale Stato; (3) superamento della soglia UE complessiva di 100.000 euro di volume d'affari annuo, con cessazione automatica e immediata in tutti gli Stati di esenzione.
Cosa succede se supero la soglia UE di 100.000 euro?
Il superamento della soglia UE di 100.000 euro di volume d'affari annuo (calcolato sulla sommatoria delle operazioni effettuate in tutti gli Stati di esenzione + lo Stato di stabilimento) produce la cessazione automatica del regime SES in tutti gli Stati di esenzione, con decorrenza dal momento esatto del superamento (non dal primo giorno del trimestre successivo). Da tale momento, le operazioni effettuate in ciascuno Stato UE sono soggette al regime IVA ordinario di tale Stato, e il soggetto deve riemettere fattura con IVA dovuta. La soglia 100k UE è un limite «duro» imposto dalla direttiva UE 2020/285 art. 284 par. 4, non modificabile dagli Stati membri.
Cosa fa l'Agenzia delle Entrate quando cessa il regime?
Il comma 3 prevede che l'Agenzia delle Entrate disattivi tempestivamente il suffisso EX della partita IVA italiana del soggetto quando cessa di applicarsi il regime di franchigia, oppure quando il soggetto ha cessato l'attività o quando è comunque possibile desumerne la cessazione. La disattivazione del suffisso EX nel sistema VIES segnala agli operatori UE controparti che il soggetto non è più in franchigia. Inoltre, se il soggetto continua ad applicare la franchigia in alcuni Stati di esenzione ma non in altri, l'AdE adatta le informazioni dichiarative trasmesse alla cooperazione UE per rappresentare correttamente lo stato del regime in ciascun mercato.
Cosa cambia con la soppressione dal 01/01/2027?
Dal 01/01/2027 l'art. 70-vicies-bis viene formalmente soppresso dal Testo Unico 19/01/2026 n. 10 art. 170 nell'ambito della riforma Meloni «Atto III» (delega L. 111/2023). La soppressione, però, non comporta perdita di disciplina sostantiva: il nuovo Testo Unico IVA riproduce integralmente il regime SES e le sue regole di cessazione, perché la disciplina è imposta dalla direttiva UE 2020/285 ed è inderogabile per gli Stati membri. Cambieranno solo numerazione e collocazione sistematica della norma; le tre cause di cessazione (rinuncia, soglia nazionale, soglia UE 100k) e gli adempimenti dell'AdE rimarranno identici. La transizione sarà disciplinata dalle norme transitorie del nuovo Testo Unico.
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