Indice
- L'articolo conferisce al Ministro delle finanze il potere di stabilire, con decreti ministeriali, l'obbligo di apposizione di contrassegni ed etichette per l'individuazione di determinate categorie di prodotti, finalità antifrode tipica del sistema italiano di lotta all'evasione IVA negli anni '70-'90.
- Tre sono le categorie merceologiche espressamente individuate dal comma 1: (1) prodotti tessili di cui alla L. 26/11/1973 n. 883, indumenti in pelle e pellicceria anche artificiali; (2) apparecchi audio-video (radiodiffusione, televisione, registrazione/riproduzione suono e immagini, cine-foto-ottico) e relative parti; (3) dischi, nastri e supporti fonografici.
- Il terzo comma consente l'estensione con successivi decreti delle disposizioni anche a prodotti confezionati in tessuto o pelle (anche artificiali) diversi dagli indumenti, ampliando la potenziale copertura merceologica della norma.
- L'articolo è in larga parte una norma «fossile»: introdotta nel 1973 con il T.U.IVA e modificata dal D.Lgs. 18/12/1997 n. 471 art. 16 che ne ha abrogato i commi sanzionatori, è stata scarsamente attuata nei decenni successivi e superata dall'introduzione di sistemi più moderni di tracciabilità (fatturazione elettronica, registratori telematici, e-commerce con piattaforme).
- L'articolo è in vigore dal 01/04/1998 ma soppresso dal 01/01/2027 dall'art. 170 del Testo Unico 19/01/2026 n. 10 (riforma Meloni Atto III): il legislatore ha optato per la rimozione della norma in considerazione del suo limitato utilizzo applicativo.
Testo dell'articoloVigente
Art. 73 bis T.U.IVA – Disposizione per la identificazione di determinati prodotti.
In vigore dal 01/04/1998 al 01/01/2027
Modificato da: Decreto legislativo del 18/12/1997 n. 471 Articolo 16
Soppresso dal 01/01/2027 da: Testo unico del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170
“Il Ministro delle finanze con propri decreti puo’ stabilire l’obbligo della
individuazione, mediante apposizione di contrassegni ed etichette, di taluni prodotti appartenenti alle seguenti categorie:
1) prodotti tessili di cui alla legge 26 novembre 1973, n.883, nonche’ indumenti in pelle o pellicceria anche artificiali;
2) apparecchi riceventi per la radiodiffusione e per la televisione, apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono e delle
immagini, apparecchi del settore cine foto ottico, nonche’ talune relative parti e pezzi staccati;
3) dischi, nastri ed altri analoghi supporti fonografici. (Comma abrogato)
Con successivi decreti le disposizioni di cui al precedente comma possono essere estese anche a prodotti confezionati in tessuto o in pelle, anche
artificiali, diversi dagli indumenti. (Comma abrogato)
(Comma abrogato)”
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Commento
L'art. 73-bis T.U.IVA è una norma di delega regolamentare antifrode di matrice storica, introdotta nel testo originario del Decreto Presidenziale 633/1972 e modificata in più riprese, da ultimo dal D.Lgs. 18/12/1997 n. 471 art. 16. La norma conferisce al Ministro delle finanze il potere di stabilire, con propri decreti, l'obbligo di apposizione di contrassegni ed etichette per l'individuazione di prodotti appartenenti a categorie merceologiche specifiche, in chiave di tracciabilità antifrode IVA. Si tratta di un esempio dei tentativi del legislatore degli anni '70-'90 di contrastare l'evasione IVA su prodotti di largo consumo facilmente sottratti alla fatturazione attraverso meccanismi fisici di marcatura, analoghi nello spirito ai contrassegni di Stato per alcolici e tabacchi. Tuttavia la norma è rimasta in larga parte inattuata nei decenni successivi e ha perso rilevanza pratica con l'evoluzione dei sistemi di tracciabilità informatica.
Le tre categorie merceologiche del comma 1
Il comma 1 individua tre categorie di prodotti per cui il MEF può stabilire l'obbligo di contrassegnatura. La prima categoria riguarda i prodotti tessili di cui alla L. 26/11/1973 n. 883 (legge sulla denominazione delle fibre tessili in attuazione della direttiva CEE 71/307), nonché gli indumenti in pelle o pellicceria anche artificiali. La ratio storica era contrastare l'evasione IVA nel settore della moda e dell'abbigliamento italiano, particolarmente esposto al fenomeno dei laboratori sommersi e delle vendite in nero. La seconda categoria riguarda gli apparecchi audio-video: apparecchi riceventi per radiodiffusione e televisione, apparecchi per registrazione e riproduzione del suono e delle immagini, apparecchi del settore cine-foto-ottico, nonché taluni componenti e pezzi staccati. La ratio era contrastare l'evasione IVA nel settore dell'elettronica di consumo, particolarmente vulnerabile negli anni '80 con la diffusione massiva di radio, televisori, videoregistratori, hi-fi. La terza categoria riguarda i dischi, nastri e altri analoghi supporti fonografici: norma di matrice tipicamente analogica (vinile, musicassette), oggi obsoleta tecnologicamente per via della digitalizzazione e dello streaming.
Il comma 3 e l'estensione ai prodotti confezionati in tessuto o pelle
Il terzo comma consente al MEF di emanare successivi decreti per estendere le disposizioni della contrassegnatura anche ai prodotti confezionati in tessuto o pelle, anche artificiali, diversi dagli indumenti. La formulazione amplia potenzialmente la copertura della norma a borse, accessori, tappezzeria, biancheria, complementi d'arredo realizzati in tessuto o pelle. La norma riflette l'orientamento del legislatore di mantenere la flessibilità di estensione del regime antifrode al settore della pelletteria e dei prodotti tessili confezionati, comparti tradizionalmente vulnerabili all'evasione. In pratica, l'estensione non è mai stata attivata in modo significativo e la norma è rimasta una delega in bianco pressoché inutilizzata.
Le modifiche del D.Lgs. 471/1997 e l'abrogazione dei commi sanzionatori
L'art. 73-bis nella versione originaria del 1972 conteneva commi sanzionatori specifici per la violazione dell'obbligo di contrassegnatura, distinti dalle sanzioni IVA generali. Il D.Lgs. 18/12/1997 n. 471, all'art. 16, ha proceduto al riordino del sistema sanzionatorio amministrativo tributario e ha abrogato i commi sanzionatori dell'art. 73-bis (oggi indicati come «Comma abrogato» nel testo vigente). Conseguentemente, le violazioni dell'obbligo di contrassegnatura, ove un decreto ministeriale lo avesse previsto, sarebbero soggette alle sanzioni amministrative generali per le violazioni IVA: art. 6 D.Lgs. 471/1997 (sanzioni per violazioni degli obblighi di documentazione e registrazione), con sanzione tipicamente del 90% dell'imposta non documentata o tra 250 e 2.000 euro per violazioni meramente formali. La privazione del regime sanzionatorio specifico ha contribuito al declino applicativo della norma, essendo divenuto di scarsa efficacia deterrente.
Il declino della contrassegnatura fisica: l'evoluzione verso la tracciabilità digitale
L'art. 73-bis riflette una concezione antifrode fisica dei beni, etichettatura, contrassegno cartaceo, marcatura, che è stata superata dall'evoluzione tecnologica dei sistemi di controllo IVA. Dalla fine degli anni '90 in poi il legislatore ha progressivamente preferito strumenti di tracciabilità digitale: (1) introduzione del codice fiscale del cessionario nelle fatture e nei documenti commerciali (D.Lgs. 127/2015); (2) obbligo di fatturazione elettronica via SdI per quasi tutte le operazioni B2B/B2C dal 2019 (con esclusione dei minimi e forfettari fino al 30/06/2022); (3) obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi tramite registratori telematici (RT) per le vendite al dettaglio (provvedimento AdE 28/10/2016 e D.M. 04/12/2020); (4) obblighi di comunicazione delle vendite delle piattaforme di e-commerce (DAC7 in attuazione della direttiva UE 2021/514, D.Lgs. 32/2023). Il sistema antifrode IVA si è spostato dalla marcatura fisica del bene alla tracciabilità digitale dell'operazione, rendendo l'art. 73-bis di fatto obsoleto.
Esempi di settori che hanno mantenuto la contrassegnatura fisica
Pur nel generale declino dell'art. 73-bis, alcuni settori hanno mantenuto regimi di contrassegnatura fisica per ragioni autonome rispetto all'IVA: (1) tabacchi con il contrassegno di Stato ex D.M. 18/03/2016 (in vigore dal 20/05/2019 in attuazione della direttiva UE 2014/40 sui prodotti del tabacco); (2) alcolici con il contrassegno di Stato per gli alcolici nazionali e le fascette per gli alcolici importati ex D.M. 27/03/2001; (3) farmaci con il bollino farmaceutico di Stato per la rintracciabilità ex D.Lgs. 219/2006. Tuttavia tali regimi non si fondano sull'art. 73-bis ma su discipline specifiche di settore (TUA per alcolici e tabacchi, Codice del farmaco), aventi finalità non solo antifrode IVA ma anche di sicurezza pubblica, salute e regolamentazione dei mercati. La contrassegnatura tessile e pellame ex art. 73-bis non è invece mai diventata operativa.
Tutela del Made in Italy e contrassegnatura tessile: la disciplina autonoma
Per il settore tessile in particolare, la finalità antifrode dell'art. 73-bis è stata in parte sostituita da norme autonome a tutela del Made in Italy: la L. 08/04/2010 n. 55 «disposizioni concernenti la commercializzazione di prodotti tessili» ha introdotto obblighi di etichettatura specifica per i prodotti tessili realizzati in Italia, con valenza anti-contraffazione e di tutela del consumatore. Più recentemente la L. 27/02/2020 n. 8 e i provvedimenti attuativi del MISE hanno rafforzato il tracciamento della filiera tessile. Tali norme operano su un piano diverso rispetto all'art. 73-bis (tutela origine vs antifrode IVA) ma rispondono in parte alle medesime esigenze di trasparenza del prodotto.
Soppressione dal 01/01/2027 e prospettive
L'art. 170 del Testo Unico 19/01/2026 n. 10 sopprime l'art. 73-bis dal 01/01/2027 nell'ambito della riforma Meloni Atto III in attuazione della L. 9 agosto 2023 n. 111. La soppressione conferma il declino applicativo della norma e il superamento dell'approccio antifrode fisico-merceologico in favore della tracciabilità digitale. È improbabile che il nuovo Testo Unico IVA recuperi una disciplina analoga all'art. 73-bis, essendo l'orientamento del legislatore quello di concentrare gli sforzi antifrode sui sistemi digitali di fatturazione elettronica, registratori telematici, comunicazioni delle piattaforme digitali e cooperazione amministrativa UE (Reg. 904/2010 e CESOP). Per i contribuenti che operano nei settori potenzialmente coinvolti dall'art. 73-bis (tessile, pelletteria, elettronica, supporti audio) la soppressione non comporta impatti operativi significativi, considerando che la norma era già di scarsa applicazione effettiva.
Domande frequenti
Cosa disciplina l'art. 73-bis T.U.IVA?
L'art. 73-bis è una norma di delega regolamentare antifrode che conferisce al Ministro delle finanze il potere di stabilire, con decreti ministeriali, l'obbligo di apposizione di contrassegni ed etichette per l'individuazione di prodotti appartenenti a tre categorie merceologiche specifiche: (1) prodotti tessili e indumenti in pelle/pellicceria; (2) apparecchi audio-video e cine-foto-ottici; (3) dischi, nastri e supporti fonografici. La norma è di matrice storica (1972) ed è rimasta in larga parte inattuata.
Quali prodotti sono soggetti all'obbligo di contrassegnatura ex art. 73-bis?
Le tre categorie espressamente menzionate dal comma 1 sono: (1) prodotti tessili di cui alla L. 883/1973, indumenti in pelle e pellicceria anche artificiali; (2) apparecchi audio-video (radio, televisione, registratori suono/immagini, cine-foto-ottici) e relative parti; (3) dischi, nastri e altri supporti fonografici. Il comma 3 consente l'estensione con decreti successivi anche a prodotti confezionati in tessuto o pelle diversi dagli indumenti (borse, accessori, biancheria), benché tale estensione non sia mai stata attivata in modo significativo.
L'art. 73-bis è effettivamente operativo nel 2026?
No, in pratica la norma è una «fossile»: i decreti ministeriali attuativi sono stati scarsamente emanati e applicati, e l'evoluzione del sistema antifrode IVA ha privilegiato strumenti di tracciabilità digitale (fatturazione elettronica via SdI dal 2019, registratori telematici per i corrispettivi, DAC7 sulle piattaforme digitali). Inoltre il D.Lgs. 471/1997 art. 16 ha abrogato i commi sanzionatori specifici dell'art. 73-bis, riducendo ulteriormente la sua efficacia deterrente. Le violazioni eventuali sarebbero soggette alle sanzioni IVA generali ex art. 6 D.Lgs. 471/1997.
I contrassegni di Stato per tabacchi e alcolici dipendono dall'art. 73-bis T.U.IVA?
No. I contrassegni di Stato per tabacchi (D.M. 18/03/2016 in attuazione direttiva UE 2014/40), alcolici (D.M. 27/03/2001) e i bollini farmaceutici (D.Lgs. 219/2006) operano su discipline specifiche di settore, TUA (Testo Unico Accise), codice del farmaco, con finalità non solo antifrode IVA ma anche di sicurezza pubblica, salute e regolamentazione dei mercati. L'art. 73-bis T.U.IVA opera autonomamente per le tre categorie tessili-audio-video-fonografici e non è mai stato la base normativa dei contrassegni di Stato di alcolici, tabacchi e farmaci.
Cosa cambia con la soppressione dell'art. 73-bis dal 01/01/2027?
La soppressione conferma il declino applicativo della norma e il superamento dell'approccio antifrode fisico-merceologico in favore della tracciabilità digitale (fatturazione elettronica via SdI, registratori telematici, comunicazioni piattaforme digitali, cooperazione UE via Reg. 904/2010 e CESOP). Per i contribuenti dei settori potenzialmente coinvolti (tessile, pelletteria, elettronica, audio-video) la soppressione non comporta impatti operativi significativi, considerando che la norma era già di scarsa applicazione. Il nuovo Testo Unico IVA difficilmente recupererà una disciplina analoga.
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