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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche
In sintesi
  • L'articolo è una norma di chiusura sistematica del T.U.IVA in materia di accertamento delle violazioni e sanzioni: per quanto non diversamente disposto dal T.U.IVA, si applicano le norme del codice penale, del codice di procedura penale, della L. 7 gennaio 1929 n. 4 (norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie) e del R.D.L. 3 gennaio 1926 n. 63 convertito nella L. 24 maggio 1926 n. 898 e successive modificazioni.
  • La L. 4/1929 richiamata dall'articolo è la «Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie» di matrice fascista, in larga parte superata dai successivi interventi normativi (L. 689/1981 sulle sanzioni amministrative depenalizzate, D.Lgs. 471-472-473/1997 sulla riforma del sistema sanzionatorio tributario, D.Lgs. 74/2000 sui reati tributari, D.Lgs. 158/2015 di razionalizzazione, D.Lgs. 87/2024 di riforma sanzionatoria post-2024).
  • Il secondo comma stabilisce che il 20% dei proventi delle sanzioni pecuniarie è devoluto a fondi costituiti presso l'Amministrazione o il corpo a cui appartengono gli accertatori (Agenzia delle entrate, Agenzia delle dogane, Guardia di Finanza), con modalità stabilite con decreto del Ministro per le finanze.
  • L'articolo richiama infine il quarto comma dell'art. 6 della L. 15 novembre 1973 n. 734 (rimborsi spese e indennità per il personale degli accertatori), oggi residuale ma formalmente in vigore come copertura normativa di prassi consolidate sui fondi premiali.
  • L'articolo è in vigore dal 29/12/1974 (modificato dal D.P.R. 23/12/1974 n. 687) ed è una delle poche norme del T.U.IVA non soppresse dall'art. 170 del Testo Unico 19/01/2026 n. 10: rappresenta una clausola residuale di chiusura sistematica che probabilmente sarà mantenuta, anche se aggiornata nei riferimenti, nel nuovo Testo Unico IVA in fase di elaborazione.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 75 T.U.IVA – Norme applicabili.

In vigore dal 29/12/1974

Modificato da: Decreto del Presidente della Repubblica del 23/12/1974 n. 687 Articolo 1

“Per quanto non e’ diversamente disposto dal presente decreto si applicano, in
materia di accertamento delle violazioni e di sanzioni, le norme del codice
penale e del codice di procedura penale, della legge 7 gennaio 1929, n. 4 e
del regio decreto legge 3 gennaio 1926, n. 63, convertito nella legge 24
maggio 1926, n. 898, e successive modificazioni.
Il venti per cento dei proventi delle sanzioni pecuniarie e’ devoluto ai
fondi costituiti presso l’Amministrazione o il corpo cui appartengono gli
accertatori, con le modalita’ previste con decreto del Ministro per le
finanze. Si applica il quarto comma dell’art. 6 della L. 15 novembre 1973,
n. 734.”

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Commento

L'art. 75 T.U.IVA è una norma di chiusura sistematica della disciplina italiana dell'IVA in materia di accertamento delle violazioni e di sanzioni. La norma, in vigore dal 29/12/1974 nella versione modificata dal D.P.R. 23/12/1974 n. 687, opera come clausola residuale di rinvio: stabilisce che, per quanto non diversamente disposto dal T.U.IVA stesso o dalle leggi speciali successive, si applicano alla materia dell'IVA le norme del codice penale, del codice di procedura penale, della L. 7 gennaio 1929 n. 4 e del R.D.L. 3 gennaio 1926 n. 63 (convertito nella L. 24 maggio 1926 n. 898). Si tratta di una norma di matrice originaria del T.U.IVA, parzialmente superata dall'evoluzione legislativa successiva ma ancora formalmente in vigore come copertura sistematica.

L'evoluzione del sistema sanzionatorio tributario dal 1929 al 2024

L'art. 75 richiama la L. 7 gennaio 1929 n. 4 «Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie», un testo normativo storico di matrice fascista che ha disciplinato per decenni le sanzioni amministrative e penali in materia tributaria. La L. 4/1929 era organizzata in modo unitario: prevedeva sanzioni amministrative pecuniarie (multa, ammenda, soprattassa), sanzioni penali (reclusione, multa, confisca), procedure di accertamento delle violazioni, oblazione amministrativa, ricorsi alle commissioni tributarie. Il sistema è stato progressivamente sostituito da interventi normativi più moderni:

(1) L. 24 novembre 1981 n. 689 «Modifiche al sistema penale», depenalizzazione di numerose violazioni e introduzione del sistema delle sanzioni amministrative con principio di proporzionalità e di personalità della responsabilità.

(2) D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471, 472, 473, riforma del sistema sanzionatorio amministrativo tributario: D.Lgs. 471/1997 (sanzioni IVA e imposte sui redditi specifiche), D.Lgs. 472/1997 (norme generali sulle sanzioni amministrative tributarie, analoghe alla parte generale di un codice penale per le sanzioni tributarie), D.Lgs. 473/1997 (sanzioni in materia di imposte sui trasferimenti).

(3) D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74 «Reati tributari», riforma dei delitti tributari, con creazione di un sistema penale autonomo per le violazioni IVA e dirette imposte (dichiarazione fraudolenta, infedele, omessa, omesso versamento, indebita compensazione, sottrazione fraudolenta al pagamento, occultamento o distruzione di documenti contabili).

(4) D.Lgs. 24 settembre 2015 n. 158, razionalizzazione del sistema sanzionatorio amministrativo tributario, con riduzione delle sanzioni e introduzione di nuovi istituti deflattivi.

(5) D.Lgs. 14 giugno 2024 n. 87, riforma sanzionatoria post-Atto III in attuazione della L. 9 agosto 2023 n. 111: riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie (es. omesso versamento dal 30% al 25%, infedele dichiarazione dal 90% al 70%), revisione del sistema del cumulo giuridico, restyling delle disposizioni della parte generale.

La L. 4/1929 resta dunque applicabile solo residualmente, per le ipotesi non disciplinate dalla legislazione speciale successiva, fattispecie ormai marginali nella prassi.

Il rinvio al codice penale e di procedura penale

Il rinvio al codice penale opera per le violazioni IVA che costituiscono reato tributario: oggi disciplinate principalmente dal D.Lgs. 74/2000 (artt. 2-13-bis sui delitti dichiarativi, di riscossione e di documentazione), che richiama esplicitamente le norme generali del codice penale per istituti come l'imputabilità, l'elemento soggettivo, le cause di esclusione dell'antigiuridicità, il concorso di reati, la prescrizione. Il rinvio al codice di procedura penale opera per il procedimento penale tributario: dalla notizia di reato (art. 331 c.p.p.), alle indagini preliminari, all'esercizio dell'azione penale, al dibattimento, agli istituti deflattivi (patteggiamento, decreto penale, messa alla prova). La cooperazione tra Agenzia delle entrate, Guardia di Finanza e magistratura avviene secondo le procedure stabilite dal D.Lgs. 218/1997 sull'accertamento con adesione e dal D.Lgs. 74/2000 sui reati tributari.

Comma 2: il 20% dei proventi delle sanzioni pecuniarie ai fondi degli accertatori

Il secondo comma introduce una norma di natura organizzativa e, al tempo stesso, incentivante per il personale degli organi accertatori: il 20% dei proventi delle sanzioni pecuniarie irrogate è devoluto a fondi costituiti presso l'Amministrazione o il corpo a cui appartengono gli accertatori. Le modalità di costituzione e gestione dei fondi sono stabilite con decreto del Ministro per le finanze. L'idea è di destinare una quota delle entrate da sanzioni a fondi dedicati al miglioramento delle condizioni operative dei dipendenti degli organi accertatori (Agenzia delle entrate, Agenzia delle dogane, Guardia di Finanza, ufficiali e agenti di polizia tributaria), con finalità di incentivo all'attività di accertamento. Il sistema dei fondi, che rievoca pratiche di tipo «premiale» di antica tradizione in altri Paesi europei, è stato oggetto di critiche dottrinali e politiche per il rischio di alterare la imparzialità dell'accertamento (l'accertatore avrebbe interesse personale a sanzionare di più). Tuttavia il sistema è ancora formalmente in vigore, con riduzioni progressive nel tempo della quota e con confluenza nei fondi generali del personale dell'Agenzia delle entrate e degli altri corpi (artt. 32, 32-bis del D.Lgs. 165/2001 sul rapporto di lavoro pubblico privatizzato).

Il rinvio all'art. 6 c. 4 della L. 15/11/1973 n. 734

Il secondo comma chiude richiamando l'art. 6 c. 4 della L. 15 novembre 1973 n. 734 sui rimborsi spese e indennità per il personale degli accertatori: la norma, di rilevanza oggi residuale, disciplina le indennità di missione, di trasferta e di servizio specifico riconosciute al personale che effettua attività di accertamento e ispezione fiscale fuori sede. La materia è stata in larga parte assorbita dai contratti collettivi nazionali del lavoro pubblico (CCNL Funzioni Centrali, CCNL del personale dirigenziale dell'Agenzia delle entrate) e dalle disposizioni di settore (D.Lgs. 165/2001), ma il riferimento normativo originario resta nell'art. 75 T.U.IVA come copertura formale.

L'art. 75 T.U.IVA non è soppresso dal Testo Unico 10/2026

A differenza della grandissima maggioranza degli articoli del T.U.IVA, l'art. 75 NON è soppresso dall'art. 170 del Testo Unico 19/01/2026 n. 10. La scelta del legislatore Atto III è coerente con la natura di norma di chiusura sistematica dell'art. 75: la sua funzione di rinvio residuale al codice penale, al codice di procedura penale e alle leggi finanziarie generali resta utile come clausola di salvezza interpretativa per fattispecie non espressamente disciplinate. L'articolo proseguirà dunque la sua vigenza anche dopo il 01/01/2027, ma è probabile che, nel quadro della trasposizione del T.U.IVA nel nuovo Testo Unico IVA, sia aggiornato sostituendo i riferimenti obsoleti (L. 4/1929, R.D.L. 63/1926) con i corrispondenti riferimenti moderni (D.Lgs. 472/1997 sulla parte generale delle sanzioni, D.Lgs. 74/2000 sui reati tributari, D.Lgs. 87/2024 sulla riforma sanzionatoria post-2024). Il secondo comma sui fondi degli accertatori potrebbe essere ridimensionato o abrogato, in linea con le critiche dottrinali sulla sua funzione e con la riorganizzazione complessiva del personale pubblico tributario operata dalla riforma delle agenzie fiscali (art. 1 c. 561 ss. L. 190/2014 e successive modifiche).

Profili pratici: quando si applica oggi l'art. 75 T.U.IVA

Operativamente, l'art. 75 T.U.IVA ha oggi un'applicazione residuale ma non nulla. Le ipotesi tipiche sono: (1) violazioni IVA che integrano reato tributario (D.Lgs. 74/2000): rinvio al codice penale e al codice di procedura penale; (2) sanzioni amministrative non specificamente disciplinate dai D.Lgs. 471-472/1997 o successive modifiche: rinvio residuale alla L. 4/1929 (es. norme procedurali specifiche su contestazione e oblazione); (3) destinazione dei fondi sanzionatori: rinvio al comma 2 per la disciplina dei fondi degli accertatori; (4) indennità del personale accertatore: rinvio all'art. 6 c. 4 L. 734/1973. Per il commercialista che assiste il cliente in contenzioso tributario IVA, l'art. 75 fornisce la cornice normativa generale entro cui collocare le contestazioni dell'AdE: il riferimento al codice penale e di procedura penale è quotidianamente operativo per il coordinamento del procedimento amministrativo (avviso di accertamento, ricorso) con l'eventuale procedimento penale (denuncia ex art. 331 c.p.p.).

Domande frequenti

Cosa disciplina l'art. 75 T.U.IVA?

L'art. 75 è una norma di chiusura sistematica in materia di accertamento delle violazioni e sanzioni IVA. Stabilisce che, per quanto non diversamente disposto dal T.U.IVA, si applicano le norme del codice penale, del codice di procedura penale, della L. 7 gennaio 1929 n. 4 (norme generali repressione violazioni leggi finanziarie) e del R.D.L. 3 gennaio 1926 n. 63 conv. L. 898/1926. È una clausola residuale di rinvio, oggi parzialmente superata dalla legislazione speciale successiva ma ancora formalmente in vigore come copertura sistematica.

La L. 4/1929 richiamata dall'art. 75 è ancora applicabile?

Solo residualmente. La L. 4/1929 «Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie» è in larga parte superata dai successivi interventi normativi: L. 689/1981 (depenalizzazione e sanzioni amministrative), D.Lgs. 471-472-473/1997 (riforma sanzioni amministrative tributarie), D.Lgs. 74/2000 (reati tributari), D.Lgs. 158/2015 (razionalizzazione), D.Lgs. 87/2024 (riforma sanzionatoria post-2024). Si applica solo per le ipotesi non disciplinate dalla legislazione speciale successiva, fattispecie ormai marginali.

A cosa servono i fondi del 20% sui proventi delle sanzioni pecuniarie?

Ai sensi del secondo comma dell'art. 75, il 20% dei proventi delle sanzioni pecuniarie IVA è devoluto a fondi costituiti presso l'Amministrazione o il corpo di appartenenza degli accertatori (AdE, ADM, Guardia di Finanza). I fondi finanziano migliorie organizzative del personale e, secondo l'idea originaria, incentivano l'attività di accertamento. Il sistema è oggetto di critiche dottrinali per il rischio di alterare l'imparzialità ma è ancora formalmente in vigore. Le quote sono progressivamente confluite nei fondi generali del personale pubblico.

L'art. 75 T.U.IVA sarà soppresso dal 01/01/2027?

No. A differenza della grandissima maggioranza degli articoli del T.U.IVA, l'art. 75 NON è soppresso dall'art. 170 del Testo Unico 19/01/2026 n. 10 (riforma Meloni Atto III). La scelta è coerente con la natura di norma di chiusura sistematica: la funzione di rinvio residuale al codice penale, al codice di procedura penale e alle leggi finanziarie generali resta utile come clausola di salvezza interpretativa. È probabile però che, nel nuovo Testo Unico IVA, i riferimenti obsoleti (L. 4/1929, R.D.L. 63/1926) siano aggiornati con quelli moderni (D.Lgs. 472/1997, D.Lgs. 74/2000, D.Lgs. 87/2024).

Quando si applica oggi praticamente l'art. 75 T.U.IVA?

Le ipotesi pratiche sono: (1) violazioni IVA che integrano reato tributario (D.Lgs. 74/2000), rinvio a codice penale e di procedura penale; (2) sanzioni amministrative non specificamente disciplinate dai D.Lgs. 471-472/1997, rinvio residuale alla L. 4/1929; (3) destinazione dei fondi sanzionatori, rinvio al comma 2; (4) indennità del personale accertatore, rinvio all'art. 6 c. 4 L. 734/1973. Per il professionista, l'art. 75 fornisce la cornice normativa generale per coordinare il procedimento amministrativo IVA con l'eventuale procedimento penale.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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