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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche
In sintesi
  • L'articolo introduce il regime speciale IOSS (Import One-Stop-Shop) per le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi, in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro (esclusi beni soggetti ad accisa). Costituisce il terzo pilastro del «pacchetto e-commerce IVA» 2021 dopo OSS Non-UE (art. 74-quinquies) e OSS UE (art. 74-sexies).
  • I soggetti ammessi al regime IOSS sono di tre categorie: (a) soggetti passivi domiciliati/residenti in Italia; (b) soggetti passivi extra-UE con stabile organizzazione in Italia; (c) soggetti passivi extra-UE non stabiliti UE, che esercitano l'opzione tramite rappresentante fiscale appositamente nominato (salvo paesi terzi con accordo di reciprocità UE).
  • Per le vendite IOSS la cessione si considera effettuata e l'imposta diviene esigibile nel momento in cui il pagamento è accettato (regola differente dal regime ordinario che fa riferimento alla consegna del bene): è il momento di check-out del cliente, anche se i beni arriveranno settimane dopo.
  • La dichiarazione IOSS è mensile, presentata entro la fine del mese successivo al periodo, anche in mancanza di operazioni: dato peculiare rispetto al regime OSS che è trimestrale. Espone le operazioni divise per Stato membro di destinazione e aliquote, con versamento contestuale.
  • L'opzione IOSS, quando esercitata da soggetti con stabile organizzazione anche in altro Stato UE, non può essere revocata prima di due anni dal suo esercizio (anti-jumping rule). Soppresso dal 01/01/2027 da T.U. 19/01/2026 n. 10 art. 170, ma continuità garantita a livello europeo. Recepisce direttiva UE 2017/2455 art. 1 «pacchetto e-commerce IVA».

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 74 sexies.1 T.U.IVA – Regime speciale per la vendita a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi.

In vigore dal 30/06/2021 al 01/01/2027

Modificato da: Decreto legislativo del 25/05/2021 n. 83 Articolo 1

Soppresso dal 01/01/2027 da: Testo unico del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

“1. I soggetti passivi domiciliati nel territorio dello Stato o ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all’estero, i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell’Unione europea che dispongono di una stabile organizzazione nello Stato e i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell’Unione europea non stabiliti in alcuno Stato membro dell’Unione europea, per l’assolvimento degli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto, relativi a tutte le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi, di cui all’articolo 38-bis, commi 2 e 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, ad eccezione dei beni soggetti ad accisa, in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro, possono identificarsi in Italia, con le modalita’ previste dal presente articolo. I soggetti passivi stabiliti in paesi terzi, che non dispongono di una stabile organizzazione nello Stato, esercitano l’opzione tramite un unico rappresentante fiscale appositamente nominato ai fini del presente regime speciale, nella forma prevista dall’articolo 17, terzo comma, tranne che siano stabiliti in un paese terzo con il quale l’Unione europea ha concluso un accordo di assistenza reciproca di portata analoga alla direttiva 2010/24/UE del Consiglio e al regolamento (UE) n. 904/2010 ed effettuino vendite a distanza di beni provenienti da tale paese terzo. I soggetti diversi da quelli di cui al periodo precedente possono esercitare l’opzione direttamente o mediante un unico rappresentante fiscale appositamente nominato nella forma prevista dall’articolo 17, terzo comma.

2. Per le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi, dichiarate ai sensi del presente regime speciale, la cessione si considera effettuata e l’imposta diviene esigibile nel momento in cui il pagamento e’ accettato.

3. I soggetti che si avvalgono del regime speciale previsto dal presente articolo sono dispensati dagli obblighi di cui al titolo II;

qualora sia emessa fattura si applicano le disposizioni di cui agli articoli 21 e seguenti.” 4. L’opzione e’ esercitata mediante richiesta all’Agenzia delle entrate, la quale comunica al soggetto richiedente il numero di identificazione attribuito per l’applicazione del presente regime speciale. Nel caso in cui un soggetto passivo disponga di una stabile organizzazione anche in un altro Stato membro dell’Unione europea, l’opzione di cui al comma 1 non puo’ essere revocata prima del termine del secondo anno successivo a quello del suo esercizio.

5. La richiesta di cui al comma 4 e’ presentata prima di iniziare ad avvalersi del presente regime speciale e contiene almeno le seguenti indicazioni:

a) per le persone fisiche, il cognome e il nome ed eventualmente la ditta; per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la ragione sociale, la denominazione;

b) indirizzo postale, indirizzi elettronici, inclusi i siti web;

c) numero di identificazione IVA o di codice fiscale attribuito dallo Stato di residenza o domicilio, se previsto.

6. Il rappresentante fiscale comunica le informazioni di cui al comma 5 per se stesso e per ogni soggetto rappresentato; per il soggetto rappresentato, comunica, inoltre, il numero individuale di identificazione allo stesso attribuito per l’applicazione del presente regime speciale.

7. Le variazioni dei dati di cui ai commi 5 e 6 sono comunicate all’Agenzia delle entrate.

8. I soggetti identificati ai sensi del presente articolo sono esclusi dal regime speciale se ricorre una delle seguenti condizioni:

a) comunicano, direttamente o tramite rappresentante fiscale, di non effettuare piu’ vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi;

b) si puo’ altrimenti presumere che la loro l’attivita’ di vendita a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi sia cessata;

c) non soddisfano piu’ i requisiti necessari per avvalersi del presente regime speciale;

d) persistono a non osservare le norme relative al presente regime speciale;

e) il rappresentante fiscale comunica di non agire piu’ in loro nome e per loro conto.

9. Il rappresentante fiscale e’ escluso dal presente regime speciale se:

a) per due trimestri civili consecutivi non ha agito come rappresentante fiscale di un soggetto che si avvale del presente regime speciale;

b) non soddisfa piu’ le condizioni necessarie per agire in qualita’ di rappresentante fiscale ai fini del presente regime speciale;

c) persiste a non osservare le norme relative al presente regime speciale.

10. I soggetti che hanno esercitato l’opzione presentano per ciascun mese, entro la fine del mese successivo a quello al quale la dichiarazione si riferisce, anche in mancanza di operazioni, una dichiarazione dalla quale risultano:

a) il numero di identificazione IVA attribuito per l’applicazione del presente regime;

b) l’ammontare delle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi per le quali l’imposta e’ diventata esigibile nel mese di riferimento, distintamente per ciascuno Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell’acquirente e suddiviso per aliquote, al netto dell’imposta sul valore aggiunto;

c) le aliquote applicate nello Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell’acquirente;

d) l’ammontare dell’imposta sul valore aggiunto, suddiviso per aliquote, spettante a ciascuno Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell’acquirente.

11. La dichiarazione puo’ essere modificata con una successiva dichiarazione presentata entro tre anni dalla data in cui doveva essere presentata la dichiarazione iniziale, che indichi il pertinente Stato membro in cui l’imposta e’ dovuta, il periodo di imposta e l’importo dell’imposta sul valore aggiunto in relazione ai quali sono richieste le modifiche.

12. Per le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi il cui corrispettivo e’ fissato in valuta diversa dall’euro, in sede di redazione della dichiarazione e’ utilizzato il tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea l’ultimo giorno del periodo d’imposta al quale si riferisce la dichiarazione o, in mancanza, quello del primo giorno successivo di pubblicazione.

13. Le comunicazioni e le dichiarazioni previste dal presente articolo sono redatte in base ai modelli approvati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, in conformita’ a quanto previsto dall’ordinamento dell’Unione europea in materia di obblighi di trasmissione dei messaggi elettronici comuni, e inviate all’Agenzia delle entrate in via telematica con le modalita’ definite nello stesso provvedimento.

14. Il versamento dell’imposta dovuta in base alla dichiarazione di cui al comma 10 e’ effettuato entro il termine per la presentazione della dichiarazione medesima.

15. I soggetti che si avvalgono del presente regime speciale conservano la documentazione delle relative operazioni fino alla fine del decimo anno successivo a quello di effettuazione delle medesime e la forniscono in formato elettronico, su richiesta, all’amministrazione finanziaria e alle autorita’ fiscali degli Stati membri ove le operazioni sono state effettuate.

16. I soggetti che si avvalgono del presente regime speciale non possono detrarre dall’imposta dovuta ai sensi del presente articolo quella relativa agli acquisti di beni e servizi ed alle importazioni di beni; l’imposta relativa agli acquisti di beni e servizi ed alle importazioni di beni effettuati nel territorio dello Stato puo’ essere in ogni caso chiesta a rimborso ai sensi dell’articolo 38-ter, comma 1-bis. Detti soggetti passivi possono esercitare il diritto alla detrazione relativa agli acquisti di beni e servizi ed alle importazioni di beni effettuati nel territorio dello Stato, qualora spettante ai sensi degli articoli 19 e seguenti, dall’ammontare dell’imposta applicata alle operazioni effettuate nell’ambito delle attivita’ non assoggettate al regime speciale svolte dai soggetti passivi stessi.

17. Ai fini del comma 1, il valore in euro dell’importazione e’ determinato in base al tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea del primo giorno lavorativo d’ottobre, con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo.”

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Commento

L'art. 74-sexies.1 T.U.IVA disciplina il regime speciale IOSS (Import One-Stop-Shop), uno strumento europeo di semplificazione IVA per le vendite a distanza di beni importati da territori extra-UE o Paesi terzi. La norma, vigente dal 30/06/2021 in seguito al recepimento della direttiva UE 2017/2455 e alla direttiva UE 2019/1995 (cd. «pacchetto e-commerce IVA») tramite il D.Lgs. 25/05/2021 n. 83, costituisce il terzo pilastro dell'architettura europea del cross-border e-commerce IVA, dedicato specificamente alle importazioni di basso valore (≤150 euro) effettuate da consumatori finali UE da venditori che spediscono da Paesi terzi.

Origine e ratio: la fine della franchigia dei 22 euro

Fino al 30/06/2021, l'art. 30 del Reg. CEE 1186/2009 prevedeva una franchigia IVA per le spedizioni di valore intrinseco non superiore a 22 euro: tutte le importazioni di valore inferiore non scontavano IVA italiana. La franchigia era stata pensata negli anni '80 per evitare costi amministrativi sproporzionati per piccole importazioni, ma con l'esplosione dell'e-commerce mondiale (Amazon, AliExpress, Shein, Wish) era diventata una massiccia distorsione concorrenziale a danno dei venditori UE, oltre che fonte di evasione IVA per dichiarazioni sotto-soglia delle merci. Il pacchetto e-commerce 2021 ha abolito la franchigia dei 22 euro: dal 01/07/2021 tutte le importazioni B2C sono soggette a IVA, indipendentemente dal valore. In compensazione, è stato introdotto il regime IOSS per le spedizioni ≤150 euro, che semplifica drasticamente l'assolvimento dell'IVA per il venditore: identificazione in un solo Stato membro, dichiarazione mensile centralizzata, versamento unico.

Comma 1: soggetti ammessi al regime IOSS

Il primo comma individua tre categorie di soggetti che possono identificarsi in Italia per il regime IOSS: (1) i soggetti passivi domiciliati nel territorio dello Stato o ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all'estero; (2) i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dall'UE che dispongono di una stabile organizzazione nello Stato; (3) i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dall'UE non stabiliti in alcuno Stato membro. Per la categoria (3), l'opzione si esercita tramite unico rappresentante fiscale appositamente nominato ai fini del regime speciale, ai sensi dell'art. 17 c. 3 T.U.IVA, salvo che il soggetto sia stabilito in un paese terzo con cui l'UE ha concluso un accordo di assistenza reciproca di portata analoga alla direttiva 2010/24/UE e al Reg. UE 904/2010 (oggi solo la Norvegia rientra in questo elenco). La vendita a distanza di beni importati è disciplinata dall'art. 38-bis c. 2-3 D.L. 331/1993 (cessione di beni spediti o trasportati dal venditore, da un'organizzazione che gestisce per suo conto la spedizione, da un Paese terzo a un consumatore UE).

L'ambito oggettivo: spedizioni ≤150 euro non soggette ad accisa

L'ambito oggettivo è ristretto: il regime IOSS si applica alle vendite a distanza di beni importati in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro (esclusi beni soggetti ad accisa). Il valore intrinseco è il valore dei beni stessi al netto dei costi di trasporto e assicurazione, calcolato al costo a fattura. Sono esclusi i beni soggetti ad accisa (alcolici, tabacchi, oli minerali) anche se di valore ≤150 euro: per questi beni si applica il regime ordinario di importazione con IVA pagata in dogana e accise specifiche. La soglia di 150 euro è allineata a quella della franchigia doganale (Reg. CEE 1186/2009 art. 23) per gli effetti dell'esenzione dal dazio: per importazioni superiori a 150 euro è dovuto il dazio, e quindi l'operazione esce dall'ambito IOSS perché si applica il regime ordinario delle importazioni con assolvimento di tutti i tributi (dazio + IVA).

Comma 2: il momento impositivo al pagamento accettato

Il secondo comma fissa una regola peculiare sul momento impositivo: per le vendite IOSS, la cessione si considera effettuata e l'imposta diviene esigibile nel momento in cui il pagamento è accettato. Si tratta di una deroga al regime ordinario delle cessioni di beni (art. 6 c. 1 T.U.IVA: consegna o spedizione) che riflette le peculiarità dell'e-commerce cross-border: l'IVA è dovuta al check-out del cliente sul sito del venditore, anche se i beni arriveranno settimane o mesi dopo dall'altro capo del mondo. La regola consente al venditore di liquidare l'IVA in base ai pagamenti effettivamente ricevuti, indipendentemente dai tempi di spedizione e consegna. Il «pagamento accettato» è inteso come il momento in cui il venditore (o il marketplace per suo conto) autorizza l'addebito sulla carta del cliente o riceve la conferma del pagamento dall'eventuale gateway di pagamento (Stripe, PayPal, ecc.).

Comma 3: dispensa dagli obblighi del Titolo II

Il terzo comma introduce la dispensa, analoga a quella prevista per gli altri regimi OSS (art. 74-quinquies, art. 74-sexies): i soggetti che si avvalgono del regime IOSS sono esonerati dagli obblighi del Titolo II del T.U.IVA. Quindi: niente fatturazione obbligatoria standard, niente registrazioni IVA italiane ordinarie, niente liquidazioni periodiche italiane, niente dichiarazione annuale IVA italiana per le operazioni IOSS. Tuttavia se il soggetto emette fattura (es. su richiesta del cliente B2B italiano, anche se per definizione il regime è B2C, possono esserci casi particolari), si applicano gli artt. 21 e ss. T.U.IVA. La dispensa rende il regime IOSS radicalmente più semplice rispetto all'identificazione ordinaria con apertura di posizione IVA per ogni Stato di consumo: il soggetto presenta solo la dichiarazione mensile IOSS riepilogativa di tutte le operazioni B2C-import nell'UE.

Commi 4-6: opzione, rappresentante fiscale e termine biennale di revoca

Il quarto comma regola l'esercizio dell'opzione mediante richiesta all'Agenzia delle entrate, che comunica il numero di identificazione speciale IOSS. Per i soggetti con stabile organizzazione anche in altro Stato membro UE, l'opzione di identificazione in Italia non può essere revocata prima del termine del secondo anno successivo a quello del suo esercizio: è un vincolo biennale anti-jumping che evita scelte opportunistiche di Paese di identificazione in funzione delle aliquote o degli adempimenti più favorevoli. Il quinto comma elenca i dati minimi della richiesta: (a) identificazione anagrafica; (b) indirizzo postale, indirizzi elettronici, siti web; (c) numero identificazione IVA o codice fiscale dello Stato di residenza, se previsto. Il sesto comma regola le comunicazioni del rappresentante fiscale: comunica le informazioni del comma 5 per sé stesso e per ogni soggetto rappresentato, e per ciascun rappresentato fornisce il numero individuale IOSS attribuito.

Commi 7-9: variazioni, esclusione del soggetto e del rappresentante

Il settimo comma obbliga alla comunicazione di variazioni dei dati di cui ai commi 5 e 6. L'ottavo comma elenca cinque casi di esclusione dal regime: (a) comunicazione di non effettuare più vendite IOSS; (b) presunzione di cessazione delle attività; (c) perdita dei requisiti per il regime; (d) persistente inosservanza delle norme; (e) il rappresentante fiscale comunica di non agire più in loro nome e per loro conto. Il nono comma regola l'esclusione del rappresentante fiscale in tre casi: (a) due trimestri civili consecutivi senza agire come rappresentante per soggetti IOSS; (b) perdita dei requisiti per agire come rappresentante; (c) persistente inosservanza delle norme. Le condizioni operative sono ulteriormente dettagliate dal Reg. UE 282/2011 e ss. mod. e dai provvedimenti dell'Agenzia delle entrate.

Comma 10: dichiarazione mensile (e non trimestrale)

Il decimo comma introduce il dato peculiare del regime IOSS: la dichiarazione è mensile, non trimestrale come gli altri regimi OSS. La dichiarazione è presentata entro la fine del mese successivo al mese di riferimento, anche in mancanza di operazioni. La maggiore frequenza riflette la maggiore volatilità del flusso di importazioni e la necessità di un controllo più ravvicinato dei dati doganali per coordinarsi con le bollette di importazione (per le quali l'IVA non è dovuta in dogana se la spedizione è dichiarata IOSS, riducendo i tempi di sdoganamento). La dichiarazione contiene: numero identificazione, ammontare delle vendite per Stato membro di consumo, aliquote applicate, ammontare IVA spettante a ciascuno Stato. Il versamento è contestuale alla dichiarazione.

Coordinamento con il sistema doganale e la dichiarazione di importazione H7

Il regime IOSS si coordina con il sistema doganale UE: le spedizioni IOSS sono dichiarate in dogana con la procedura semplificata di dichiarazione di importazione H7 (introdotta dal Reg. UE 2015/2446) che consente la dichiarazione di valori bassi senza i tradizionali allegati doganali completi. La dichiarazione H7 indica il numero identificazione IOSS del venditore, e, se valido, la dogana non addebita IVA sulle spedizioni IOSS perché l'imposta è già nel sistema dichiarativo del venditore. Il sistema riduce drasticamente i tempi di sdoganamento e i costi amministrativi per gli operatori, eliminando la necessità di anticipare l'IVA in dogana e di gestire successivamente i rimborsi. Il numero IOSS è oggetto di controlli specifici da parte di ADM (Agenzia delle dogane e dei monopoli) per evitare frodi.

Soppressione dal 01/01/2027 e prospettive

L'art. 170 del Testo Unico 19/01/2026 n. 10 sopprime l'art. 74-sexies.1 dal 01/01/2027. Tuttavia la continuità del regime IOSS è garantita a livello europeo: il regime è vincolante per l'Italia in attuazione della direttiva 2006/112/CE come modificata dal pacchetto e-commerce 2017/2455 e dalla direttiva 2022/542. La disciplina sostanziale sarà trasposta nel nuovo Testo Unico IVA con presumibile mantenimento integrale, possibili aggiornamenti della soglia di 150 euro (la Commissione UE sta valutando innalzamenti per coordinarsi con l'evoluzione dell'e-commerce) e maggiore integrazione con il sistema CESOP per il tracciamento dei pagamenti elettronici cross-border. Per i soggetti che operano in regime IOSS in Italia (venditori italiani che spediscono da Paesi terzi, e-commerce extra-UE con stabile organizzazione italiana, marketplace globali con rappresentanza fiscale italiana) non sono previsti impatti sostanziali nella transizione 2026→2027, salvo aggiornamento dei riferimenti normativi nei sistemi gestionali e doganali.

Prassi e linee guida

Risposta a interpello · n. 77 del 18 gennaio 2023

L'Agenzia chiarisce l'applicazione del regime IOSS di cui all'articolo 74-sexies.1 alle piattaforme elettroniche che operano in modalita' drop shipping: precisa il concetto di valore intrinseco (soglia 150 euro), il ruolo del fornitore presunto ex articolo 14-bis Direttiva IVA e le modalita' di compilazione della dichiarazione IVA mensile IOSS.

Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.it

Provvedimento · Provvedimento del Direttore AE n. 168315 del 25 giugno 2021

Individua gli uffici competenti per l'accertamento e i controlli sui regimi speciali OSS/IOSS (articoli 74-quinquies, 74-sexies, 74-sexies.1 e 74-septies) e definisce le procedure operative per la registrazione, la presentazione della dichiarazione IVA e gli adempimenti dichiarativi mensili.

Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.it

Domande frequenti

Cosa è il regime IOSS dell'art. 74-sexies.1 T.U.IVA?

È il regime speciale Import One-Stop-Shop per le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi, in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro (esclusi beni soggetti ad accisa). Costituisce il terzo pilastro del pacchetto e-commerce IVA 2021 (assieme a OSS Non-UE art. 74-quinquies e OSS UE art. 74-sexies). I soggetti identificati IOSS dichiarano e versano l'IVA in modo centralizzato in un solo Stato membro per tutte le importazioni B2C verso consumatori UE.

Chi può accedere al regime IOSS in Italia?

Tre categorie: (1) soggetti passivi residenti in Italia che non hanno stabilito il domicilio all'estero; (2) soggetti passivi extra-UE con stabile organizzazione in Italia; (3) soggetti passivi extra-UE senza stabilimento UE, che esercitano l'opzione tramite rappresentante fiscale appositamente nominato (salvo paesi terzi con accordo di assistenza reciproca UE, oggi solo Norvegia). L'opzione, se esercitata da soggetti con stabile organizzazione anche in altro Stato UE, è vincolante per due anni.

Quando è dovuta l'IVA su una vendita IOSS?

Ai sensi del secondo comma, la cessione si considera effettuata e l'imposta diviene esigibile nel momento in cui il pagamento è accettato, tipicamente al check-out del cliente sul sito del venditore o al ricevimento della conferma dal gateway di pagamento (Stripe, PayPal, ecc.). È una deroga al regime ordinario (consegna o spedizione del bene): il venditore liquida l'IVA in base ai pagamenti ricevuti, indipendentemente dai tempi di spedizione dei beni dall'altro capo del mondo.

Quando si presenta la dichiarazione IOSS?

Mensilmente, entro la fine del mese successivo al mese di riferimento, anche in mancanza di operazioni. È un dato peculiare rispetto agli altri regimi OSS che sono trimestrali: la maggiore frequenza riflette la volatilità del flusso di importazioni e l'esigenza di coordinamento con i dati doganali. La dichiarazione contiene numero identificazione IOSS, ammontare per Stato membro di consumo, aliquote applicate, IVA spettante a ciascuno Stato. Versamento contestuale.

Come si coordina il regime IOSS con la dogana sui beni importati?

Le spedizioni IOSS si dichiarano in dogana con la procedura semplificata H7 (Reg. UE 2015/2446) che consente la dichiarazione di valori bassi senza allegati completi. La dichiarazione H7 indica il numero identificazione IOSS del venditore: se valido, la dogana non addebita IVA sulla spedizione perché l'imposta è già nel sistema dichiarativo del venditore. Il sistema riduce drasticamente i tempi di sdoganamento e i costi amministrativi, eliminando la necessità di anticipare l'IVA in dogana. ADM effettua controlli specifici sui numeri IOSS per evitare frodi.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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