Indice
- L'articolo introduce il regime speciale OSS Non-UE (One-Stop-Shop, ex Mini-OSS) per i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dall'Unione europea e non stabiliti in alcuno Stato membro UE: tali soggetti possono identificarsi in Italia per assolvere gli obblighi IVA relativi a tutti i servizi resi nell'Unione europea a committenti non soggetti passivi (B2C), in modalità centralizzata e dispensa dagli obblighi del Titolo II del T.U.IVA.
- L'identificazione avviene mediante apposita richiesta all'Agenzia delle entrate con dati anagrafici, indirizzi postali ed elettronici, codice fiscale dello Stato di residenza e dichiarazione di non essere stabiliti UE. L'Agenzia comunica il numero di identificazione speciale (per l'Italia con prefisso EU che identifica il soggetto Non-UE).
- L'esclusione dal regime opera in quattro casi tassativi: cessazione comunicata dell'attività, presunzione di cessazione, perdita dei requisiti, persistente inosservanza delle norme del regime. Per la rappresentazione fiscale e le condizioni di esclusione si applicano regole molto rigorose ai sensi del Reg. UE 282/2011.
- La dichiarazione è trimestrale, presentata entro la fine del mese successivo al trimestre, anche in mancanza di operazioni; espone numero identificazione, ammontare delle prestazioni per ciascuno Stato membro di consumo, aliquote applicate e ammontare IVA spettante a ciascuno Stato membro. Modificabile entro 3 anni con dichiarazioni successive.
- I soggetti OSS Non-UE non possono detrarre l'IVA sugli acquisti effettuati in Italia: la stessa è chiedibile a rimborso ex art. 38-ter c. 1-bis T.U.IVA secondo il regime di reciprocità per soggetti non residenti. Conservazione della documentazione obbligatoria fino al decimo anno successivo. Modificato D.Lgs. 25/05/2021 n. 83 di recepimento della direttiva UE 2017/2455 del «pacchetto e-commerce».
Testo dell'articoloVigente
Art. 74 quinquies T.U.IVA – Regime speciale per i servizi resi da soggetti non UE (1)
In vigore dal 30/06/2021 al 01/01/2027
Modificato da: Decreto legislativo del 25/05/2021 n. 83 Articolo 1
Soppresso dal 01/01/2027 da: Testo unico del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170
“1. I soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell’Unione europea, non stabiliti in alcuno Stato membro dell’Unione, possono identificarsi in Italia, con le modalita’ previste dal presente articolo, per l’assolvimento degli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto relativamente a tutti i servizi resi nell’Unione europea a committenti non soggetti passivi d’imposta. A tal fine presentano apposita richiesta all’Agenzia delle entrate, la quale comunica al soggetto richiedente il numero di identificazione attribuito.
2. I soggetti che si avvalgono del regime previsto dal presente articolo sono dispensati dagli obblighi di cui al titolo II; qualora sia emessa fattura si applicano le disposizioni di cui agli articoli 21 e seguenti.
3. La richiesta di cui al comma 1 contiene almeno le seguenti indicazioni:
a) per le persone fisiche, il cognome e nome ed eventualmente la ditta; per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la ragione sociale, la denominazione;
b) indirizzo postale, indirizzi elettronici, inclusi i siti web;
c) numero di codice fiscale attribuito dallo Stato di residenza o domicilio, se previsto;
d) dichiarazione di non essere stabiliti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto all’interno dell’Unione europea.
4. In caso di variazione dei dati presentati, i soggetti di cui al comma 1 ne danno comunicazione all’Agenzia delle entrate. Gli stessi soggetti presentano un’analoga comunicazione se non intendono piu’ fornire servizi di cui al comma 1 o non soddisfano piu’ i requisiti per avvalersi del regime speciale previsto dal presente articolo.
5. I soggetti identificati ai sensi del presente articolo sono esclusi dal regime speciale se:
a) comunicano di non fornire piu’ servizi di cui al comma 1;
b) si puo’ altrimenti presumere che le loro attivita’ di fornitura di servizi di cui al comma 1 siano cessate;
c) non soddisfano piu’ i requisiti necessari per avvalersi del regime speciale;
d) persistono a non osservare le norme relative al presente regime speciale.
6. I soggetti di cui al comma 1 presentano, per ciascun trimestre dell’anno solare ed entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento, anche in mancanza di operazioni, una dichiarazione dalla quale risultano:
a) il numero di identificazione;
b) l’ammontare delle prestazioni di servizi di servizi di cui al comma 1 effettuate nel periodo di riferimento, distintamente per ciascuno Stato membro in cui la prestazione di servizi si considera effettuata e suddiviso per aliquote, al netto dell’imposta sul valore aggiunto;
c) le aliquote applicate in relazione allo Stato membro di domicilio o di residenza dei committenti in cui la prestazione di servizi si considera effettuata;
d) l’ammontare dell’imposta sul valore aggiunto, suddiviso per aliquote, spettante a ciascuno Stato membro di domicilio o residenza dei committenti in cui la prestazione di servizi si considera effettuata.
6-bis. La dichiarazione puo’ essere modificata entro tre anni dalla data in cui doveva essere presentata la dichiarazione iniziale con una dichiarazione relativa a periodi d’imposta successivi, indicando il pertinente Stato membro in cui la prestazione di servizi si considera effettuata, il periodo di imposta e l’importo dell’imposta in relazione ai quali sono richieste le modifiche.
7. Per le prestazioni di servizi il cui corrispettivo e’ fissato in valuta diversa dall’euro, il prestatore, in sede di redazione della dichiarazione di cui al comma 6, utilizza il tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea l’ultimo giorno del periodo cui si riferisce la dichiarazione o, in mancanza, quello del primo giorno successivo di pubblicazione.
8. Le comunicazioni e le dichiarazioni previste nei commi 1, 4 e 6 sono redatte in base ai modelli approvati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate in conformita’ con quanto previsto dall’ordinamento dell’Unione europea in materia di obblighi di trasmissione dei messaggi elettronici comuni ed inviate all’Agenzia delle entrate in via telematica con le modalita’ definite nello stesso provvedimento.
9. I soggetti di cui al comma 1, entro il termine per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 6, effettuano il versamento dell’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione medesima.
10. I soggetti di cui al comma 1 conservano un’idonea documentazione delle relative operazioni fino alla fine del decimo anno successivo a quello di effettuazione delle medesime. Tale documentazione e’ fornita, su richiesta, all’Amministrazione finanziaria e alle autorita’ fiscali degli Stati membri ove le operazioni sono state effettuate.
11. I soggetti di cui al comma 1 non possono detrarre dall’imposta dovuta ai sensi del presente articolo quella relativa agli acquisti di beni e servizi ed alle importazioni di beni; l’imposta relativa agli acquisti di beni e servizi ed alle importazioni di beni effettuati nel territorio dello Stato puo’ essere in ogni caso chiesta a rimborso ai sensi dell’articolo 38-ter, comma 1-bis. Detti soggetti passivi possono esercitare il diritto alla detrazione relativa agli acquisti di beni e servizi ed alle importazioni di beni effettuati nel territorio dello Stato, qualora spettante ai sensi degli articoli 19 e seguenti, dall’ammontare dell’imposta applicata alle operazioni effettuate nell’ambito delle attivita’ non assoggettate al regime speciale svolte dai soggetti passivi stessi.”
_______________________
(1) Ai sensi dell’art. 8 decreto legislativo 31 marzo 2015 n. 42 le disposizioni del presente articolo, come sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. a) decreto legislativo n. 42 del 2015, si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1 gennaio 2015.
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In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 74-quinquies T.U.IVA disciplina il regime speciale OSS Non-UE (One-Stop-Shop, in precedenza denominato Mini-OSS o MOSS), uno strumento europeo di semplificazione IVA per i soggetti passivi extra-UE che effettuano servizi B2C nei confronti di consumatori finali europei. La norma, nella versione vigente dal 30/06/2021 dopo il recepimento del «pacchetto e-commerce IVA» (direttiva UE 2017/2455 e direttiva UE 2019/1995) tramite il D.Lgs. 25/05/2021 n. 83, consente al soggetto Non-UE di identificarsi in un solo Stato membro (l'Italia, in questo caso) per assolvere l'IVA dovuta in tutti gli Stati membri in cui ha consumatori, evitando l'identificazione multipla in 27 paesi.
Origine: dal MOSS digitale al pacchetto e-commerce 2021
Il regime OSS è l'evoluzione del MOSS (Mini One-Stop-Shop) introdotto nel 2015 limitatamente ai servizi digitali (telecomunicazioni, radiodiffusione, servizi elettronici, TBE) verso consumatori UE. Il D.Lgs. 25/05/2021 n. 83 in attuazione della direttiva UE 2017/2455 ha esteso il regime a tutti i servizi B2C e ha introdotto regimi paralleli per le vendite a distanza intra-UE (OSS UE ex art. 74-sexies) e per le vendite a distanza di beni importati (IOSS ex art. 74-sexies.1). Il sistema OSS Non-UE ex art. 74-quinquies è dunque uno dei tre pilastri dell'architettura europea di e-commerce IVA, dedicato ai prestatori extra-UE di servizi B2C.
Comma 1: identificazione in Italia per servizi B2C resi nell'UE
Il primo comma stabilisce il principio cardine: i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dall'UE e non stabiliti in alcuno Stato membro possono identificarsi in Italia per assolvere gli obblighi IVA relativi a tutti i servizi resi nell'UE a committenti non soggetti passivi (B2C). L'ambito oggettivo è ampio: include consulenze, servizi digitali (streaming, e-learning, software), servizi finanziari, servizi di marketing online, servizi di intermediazione, ecc. La condizione è la territorialità europea della prestazione: il committente è un consumatore finale UE (B2C) e la prestazione si considera effettuata nello Stato membro di domicilio del committente (regola del «luogo di destinazione» per servizi B2C ex art. 7-octies T.U.IVA per servizi digitali e art. 7-quinquies/sexies per altri servizi territoriali). L'Agenzia delle entrate comunica al richiedente il numero di identificazione speciale, generalmente con prefisso «EU» seguito da una stringa numerica (es. EU826xxxxx).
Comma 2: dispensa dagli obblighi del Titolo II
Il secondo comma introduce la dispensa: i soggetti che si avvalgono del regime sono esonerati dagli obblighi del Titolo II del T.U.IVA, quindi niente fatturazione obbligatoria, niente registrazioni IVA ordinarie italiane, niente rappresentante fiscale, niente liquidazioni periodiche italiane standard. Tuttavia se il soggetto emette fattura (es. su richiesta di un cliente o per comodità documentale), si applicano le disposizioni degli artt. 21 e ss. T.U.IVA in materia di contenuti, conservazione e tempi. La dispensa rende il regime OSS Non-UE radicalmente più semplice rispetto all'identificazione ordinaria via art. 17 c. 3 T.U.IVA: il soggetto presenta solo la dichiarazione trimestrale OSS, riepilogativa di tutte le operazioni B2C nell'UE, e versa l'IVA in un'unica soluzione all'Agenzia delle entrate italiana, che provvede a redistribuirla agli altri Stati membri.
Commi 3-4: dati della richiesta e variazioni
Il terzo comma elenca i dati minimi della richiesta di identificazione: (a) per persone fisiche cognome/nome ed eventuale ditta, per altri soggetti ragione sociale/denominazione; (b) indirizzo postale, indirizzi elettronici inclusi i siti web; (c) codice fiscale attribuito dallo Stato di residenza/domicilio se previsto; (d) dichiarazione di non essere stabiliti UE ai fini IVA. La dichiarazione di non stabilimento è cruciale: il regime OSS Non-UE è riservato ai soggetti che non hanno stabili organizzazioni nell'UE; se ne hanno una, devono usare il regime OSS UE (art. 74-sexies, attualmente in elaborazione nel sistema italiano). Il quarto comma obbliga alla comunicazione di variazioni dei dati e di cessazione delle attività o di perdita dei requisiti.
Comma 5: esclusione dal regime, quattro fattispecie
Il quinto comma elenca quattro casi tassativi di esclusione dal regime OSS Non-UE: (a) il soggetto comunica di non fornire più servizi di cui al comma 1; (b) si può altrimenti presumere che le sue attività siano cessate (presunzione attivabile dall'Agenzia delle entrate sulla base di assenza di operazioni dichiarate per più trimestri consecutivi); (c) non soddisfa più i requisiti per avvalersi del regime (es. acquisizione di stabile organizzazione in uno Stato UE); (d) persiste a non osservare le norme del regime (es. omessa presentazione di dichiarazioni trimestrali, omessi versamenti). Le condizioni di esclusione sono elaborate dal Reg. UE 282/2011 e ss. mod. e dal Reg. UE 815/2012. L'esclusione comporta la chiusura del numero di identificazione speciale e, se il soggetto continua a effettuare servizi B2C verso consumatori UE, l'obbligo di identificazione ordinaria nei singoli Stati membri.
Comma 6 e 6-bis: dichiarazione trimestrale e modifiche entro 3 anni
Il sesto comma disciplina la dichiarazione OSS: presentata per ciascun trimestre dell'anno solare ed entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento, anche in mancanza di operazioni. La dichiarazione contiene: (a) numero di identificazione; (b) ammontare delle prestazioni di servizi effettuate nel trimestre, distintamente per ciascuno Stato membro di consumo e suddivisamente per aliquote, al netto dell'IVA; (c) aliquote applicate in relazione allo Stato membro del committente; (d) ammontare dell'IVA suddiviso per aliquote, spettante a ciascuno Stato membro di consumo. Il comma 6-bis ammette le modifiche delle dichiarazioni entro tre anni dalla data della dichiarazione iniziale, mediante dichiarazione integrativa relativa a periodi successivi. Le modifiche indicano lo Stato membro pertinente, il periodo, l'importo e la motivazione. Si tratta di un termine di rettifica più lungo rispetto al termine ordinario di accertamento, riconoscendo la complessità del regime cross-border.
Commi 7-9: cambio valuta, modalità telematiche, versamento
Il settimo comma regola le operazioni in valuta estera: per i corrispettivi fissati in valuta diversa dall'euro, il prestatore utilizza il tasso di cambio pubblicato dalla BCE l'ultimo giorno del periodo cui si riferisce la dichiarazione (o il primo giorno successivo di pubblicazione, se non disponibile). L'ottavo comma rinvia a provvedimenti dell'Agenzia delle entrate per i modelli di richiesta, comunicazione e dichiarazione, in conformità con i messaggi elettronici comuni del sistema OSS europeo (sistema MOSS-OSS gestito dalla Commissione UE). Le comunicazioni avvengono in via telematica via portale OSS (in Italia accessibile dall'area riservata Fisconline/Entratel). Il nono comma stabilisce il versamento dell'IVA dovuta entro lo stesso termine della dichiarazione (fine del mese successivo al trimestre).
Comma 10: conservazione documentazione decennale
Il decimo comma impone la conservazione di idonea documentazione delle operazioni fino alla fine del decimo anno successivo a quello di effettuazione delle operazioni. La conservazione decennale è più lunga rispetto al termine ordinario di accertamento IVA italiano (5 anni) e riflette i termini di accertamento di altri Stati membri UE (ad es. Germania ha 10 anni). La documentazione è fornita su richiesta all'Amministrazione finanziaria italiana e alle autorità fiscali degli Stati membri di consumo, in attuazione della cooperazione amministrativa rafforzata del Reg. UE 904/2010. La documentazione comprende: contratti, fatture (se emesse), rilevazione delle operazioni B2C per Stato di consumo, calcoli del tasso di cambio.
Comma 11: indetraibilità e rimborso ex art. 38-ter c. 1-bis
L'undicesimo comma introduce l'indetraibilità: i soggetti OSS Non-UE non possono detrarre dall'imposta dovuta nel regime quella relativa agli acquisti di beni e servizi e alle importazioni di beni. L'IVA assolta in Italia su tali acquisti può essere chiesta a rimborso ex art. 38-ter c. 1-bis T.U.IVA, secondo il regime di reciprocità con il Paese di residenza del soggetto. Tuttavia il soggetto può esercitare il diritto alla detrazione per gli acquisti effettuati in Italia, qualora spettante ai sensi degli artt. 19 e ss., dall'ammontare delle operazioni rilevanti italiane (es. servizi B2C verso consumatori italiani). La norma consente quindi una doppia possibilità: rimborso art. 38-ter (regime di reciprocità) o detrazione standard (per la quota di IVA italiana ascritta a operazioni con territorialità italiana).
Soppressione dal 01/01/2027 e prospettive
L'art. 170 del Testo Unico 19/01/2026 n. 10 sopprime l'art. 74-quinquies dal 01/01/2027. Tuttavia la continuità del regime OSS Non-UE è garantita a livello europeo: il regime è vincolante per l'Italia in attuazione della direttiva 2006/112/CE come modificata dal pacchetto e-commerce 2017/2455 e dai successivi affinamenti (direttiva UE 2019/1995, direttiva UE 2022/542 sui ridotti). La disciplina sostanziale sarà trasposta nel nuovo Testo Unico IVA con presumibile mantenimento integrale, possibili semplificazioni del flusso telematico e maggiore integrazione con i sistemi VIES e CESOP. Per i soggetti extra-UE che operano in regime OSS Non-UE in Italia non sono previsti impatti sostanziali nella transizione 2026→2027, salvo aggiornamento dei riferimenti normativi nelle dichiarazioni e nei sistemi gestionali.
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Circolare
L'Agenzia delle Entrate illustra il regime speciale IVA (MOSS, poi confluito nell'OSS non UE) destinato ai soggetti passivi non stabiliti nell'Unione che prestano servizi elettronici, di telecomunicazione e di teleradiodiffusione a committenti non soggetti passivi UE. Il regime ex art. 74-quinquies consente di assolvere l'IVA dovuta nei vari Stati membri di consumo attraverso un'unica identificazione e dichiarazione trimestrale presentata nello Stato membro di identificazione.
Risposta a interpello
L'Agenzia chiarisce il rapporto tra il regime OSS-UE e il regime non UE ex art. 74-quinquies a seguito del recepimento della Direttiva UE 2017/2455 con il D.Lgs. 83/2021: i soggetti aderenti al regime non UE sono esonerati dagli ordinari obblighi di fatturazione, registrazione e dichiarazione previsti dal Titolo II del DPR 633/1972, dovendo solo presentare la dichiarazione trimestrale OSS.
Domande frequenti
Cosa è il regime OSS Non-UE dell'art. 74-quinquies T.U.IVA?
È il regime speciale One-Stop-Shop per i soggetti passivi residenti fuori dall'UE e non stabiliti nell'Unione, che effettuano servizi B2C verso consumatori UE. Tali soggetti possono identificarsi in Italia mediante richiesta all'Agenzia delle entrate, ottenendo un numero di identificazione speciale (tipicamente con prefisso EU) e dispensandosi dagli obblighi del Titolo II del T.U.IVA. Presentano dichiarazione trimestrale unica per tutti gli Stati membri UE e versano l'IVA in un'unica soluzione, con redistribuzione automatica agli altri Stati.
Chi può accedere al regime OSS Non-UE?
Possono accedere i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dall'UE (es. USA, UK post-Brexit, Cina, Svizzera) che non sono stabiliti in alcuno Stato membro. Se hanno stabile organizzazione in uno Stato UE devono usare il regime OSS UE ex art. 74-sexies. La condizione di non stabilimento UE va dichiarata espressamente nella richiesta di identificazione (lettera d del comma 3). L'oggetto sono tutti i servizi resi nell'UE a committenti non soggetti passivi (B2C): servizi digitali, consulenze, marketing, intermediazione, ecc.
Come si presenta la dichiarazione OSS Non-UE?
Trimestralmente, entro la fine del mese successivo al trimestre, anche in mancanza di operazioni. La dichiarazione contiene: numero identificazione; ammontare prestazioni per ciascuno Stato membro di consumo distinto per aliquote; aliquote applicate; ammontare IVA spettante a ciascuno Stato membro. Le dichiarazioni possono essere modificate entro 3 anni con dichiarazione successiva. Tutto via telematica sul portale OSS dell'Agenzia delle entrate, con modelli conformi ai messaggi elettronici comuni del sistema OSS europeo.
I soggetti OSS Non-UE possono detrarre l'IVA sugli acquisti italiani?
No, dall'imposta dovuta nel regime OSS. Ai sensi del comma 11, l'IVA sugli acquisti italiani non è detraibile dal versamento OSS. Tuttavia può essere chiesta a rimborso ex art. 38-ter c. 1-bis T.U.IVA secondo il regime di reciprocità per soggetti non residenti. Inoltre, qualora spettante ex artt. 19 e ss. T.U.IVA, può essere detratta dall'ammontare delle operazioni rilevanti italiane (es. servizi B2C verso consumatori italiani).
Per quanto tempo devo conservare la documentazione delle operazioni OSS?
Fino alla fine del decimo anno successivo a quello di effettuazione delle operazioni (comma 10). La conservazione decennale è più lunga del termine ordinario italiano di 5 anni perché allinea i tempi a quelli di altri Stati membri UE. La documentazione è fornita su richiesta all'Amministrazione finanziaria italiana e alle autorità fiscali degli Stati membri di consumo, in attuazione della cooperazione amministrativa rafforzata del Reg. UE 904/2010. Comprende contratti, fatture eventualmente emesse, rilevazione operazioni B2C per Stato e calcoli del tasso di cambio.
Fonti consultate: 2 fontei verificate