Indice
- Norma chiave per il commercio internazionale: l'art. 38-ter del DPR 633/1972 disciplina l'esecuzione dei rimborsi IVA italiana a favore dei soggetti d'impresa, arte o professione stabiliti in Stati non appartenenti all'Unione Europea, a condizione di reciprocità.
- Ambito oggettivo: rimborsabile l'IVA italiana relativa agli acquisti e alle importazioni di beni mobili e servizi inerenti all'attività esercitata dal soggetto extra-UE; non rimborsabile l'IVA su acquisti immobiliari o operazioni non strettamente correlate al business.
- Condizione di reciprocità: il rimborso è concesso solo se lo Stato di stabilimento del richiedente prevede, a sua volta, un meccanismo di rimborso analogo per i soggetti italiani; l'elenco degli Stati con cui esiste reciprocità è aggiornato periodicamente dall'Agenzia delle Entrate.
- Eccezione per gli aderenti ai regimi OSS-B (comma 1-bis): i soggetti extra-UE che hanno aderito ai regimi speciali degli artt. 74-quinquies e seguenti hanno diritto al rimborso anche in assenza di reciprocità, in coerenza con la direttiva UE sul commercio elettronico.
- Termini procedurali: l'AdE provvede al rimborso entro 6 mesi dalla ricezione della richiesta, prolungati a 8 mesi in caso di richiesta di informazioni aggiuntive; sulle somme rimborsate maturano interessi al saggio dell'art. 38-bis dal giorno successivo alla scadenza.
- Vigenza fino al 31 dicembre 2026, soppressione dal 1° gennaio 2027 per effetto dell'art. 170 D.Lgs. 19/01/2026 n. 10: la disciplina sostanziale dei rimborsi extra-UE sarà presumibilmente trasposta nel nuovo TUIVA per coerenza con la direttiva 2008/9/CE e con il principio di neutralità IVA per le importazioni B2B internazionali.
Testo dell'articoloVigente
Art. 38 ter T.U.IVA – Esecuzione dei rimborsi a soggetti non residenti stabiliti in Stati non appartenenti alla Comunita’
In vigore dal 30/06/2021 al 01/01/2027
Modificato da: Decreto legislativo del 25/05/2021 n. 83 Articolo 1
Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170
“1. La disposizione del primo comma dell’articolo 38-bis2 si applica, a condizione di reciprocita’, anche ai soggetti esercenti un’attivita’ d’impresa, arte o professione, stabiliti in Stati non appartenenti alla Comunita’ (1), limitatamente all’imposta relativa agli acquisti e importazioni di beni mobili e servizi inerenti alla loro attivita’.
1-bis. I rimborsi di cui al comma 1 sono concessi a soggetti domiciliati o residenti fuori dell’Unione europea, e che abbiano aderito ai regimi speciali di cui agli articoli 74-quinquies e seguenti, anche in assenza della condizione di reciprocita’ ed ancorche’ abbiano effettuato nel territorio dello Stato operazioni nell’ambito di detti regimi speciali(2).
2. Ai rimborsi previsti nel comma 1 provvede il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate entro sei mesi dalla ricezione della richiesta di rimborso ovvero, in caso di richiesta di informazioni aggiuntive, entro otto mesi dalla medesima. In caso di diniego del rimborso, l’ufficio emana, entro lo stesso termine, apposito provvedimento motivato avverso il quale e’ ammesso ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario.
3. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi nella misura prevista al primo comma dell’articolo 38-bis con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di cui al comma 2. La disposizione che precede non si applica nel caso in cui il richiedente non fornisca le informazioni aggiuntive entro il termine di un mese dalla data della notifica, da effettuarsi anche tramite mezzi elettronici. Non sono, altresi’, dovuti interessi fino a quando non pervengono all’ufficio competente i documenti aggiuntivi da allegare alla richiesta di rimborso.
4. I soggetti che conseguono un indebito rimborso devono restituire all’ufficio, entro sessanta giorni dalla notifica di apposito provvedimento, le somme indebitamente rimborsate e nei loro confronti si applica la sanzione amministrativa compresa fra il 200 ed il 400 per cento della somma rimborsata. L’ufficio sospende ogni ulteriore rimborso al soggetto interessato fino a quando non sia restituita la somma indebitamente rimborsata e pagata la relativa pena pecuniaria.
5. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate (3), da emanarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalita’ e i termini per la richiesta e l’esecuzione dei rimborsi, nonche’ il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate.”
_____________________
(1) Ai sensi dell’art. 8, comma 2, lett. o) legge 15 dicembre 2011 n. 217 i richiami alla “Comunita’” devono intendersi riferiti all'”Unione europea”.
(2) Ai sensi dell’art. 8 decreto legislativo 31 marzo 2015 n. 42 le disposizioni del presente comma 1-bis, aggiunto dall’art. 4, comma 1, lett. c) decreto legislativo n. 42 del 2015, si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2015.
(3) Vedasi il provvedimento 1 aprile 2010 dell’Agenzia delle entrate pubblicato sul sito internet dell’Agenzia l’1 aprile 2010.
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In sintesi
Indice dei contenuti
L'articolo 38-ter del Testo Unico IVA (DPR 633/1972), nella formulazione attualmente vigente dal 30 giugno 2021 (modifiche del D.Lgs. 25/05/2021 n. 83, attuativo del «pacchetto e-commerce» UE), disciplina uno strumento essenziale del commercio internazionale: il rimborso dell'IVA italiana ai soggetti non residenti stabiliti in Stati extra-UE. Si tratta della norma che governa la posizione fiscale di centinaia di operatori economici di Stati Uniti, Canada, Svizzera, Norvegia, Israele, Australia, Giappone e altri Paesi terzi che effettuano acquisti in Italia connessi alla loro attività imprenditoriale o professionale e che, non avendo una stabile organizzazione né un'identificazione IVA in Italia, non possono detrarre l'imposta in via ordinaria, ma possono recuperarla mediante un meccanismo di rimborso ad hoc. Anche questo articolo è destinato alla soppressione dal 1° gennaio 2027 per effetto dell'art. 170 del D.Lgs. 19 gennaio 2026 n. 10, ma la disciplina sostanziale resterà operativa nel nuovo TUIVA per coerenza con gli obblighi internazionali e con il principio di neutralità IVA.
Il contesto sistemico: neutralità IVA per i soggetti business internazionali
L'IVA è un'imposta sul consumo. La sua coerenza interna richiede che gravi sui consumatori finali e non sulle imprese che fanno parte della catena produttiva, le quali devono poter recuperare integralmente l'imposta sui propri acquisti business. Per le imprese residenti nello Stato che applica l'imposta, il recupero avviene tramite la detrazione ordinaria. Per le imprese residenti in altri Stati membri UE, il sistema offre il rimborso intracomunitario ex art. 38-bis2 TUIVA (attuativo della direttiva 2008/9/CE), gestito tramite il portale telematico dello Stato di stabilimento. Per le imprese residenti in Stati extra-UE, esiste il sistema dell'art. 38-ter, che è parallelo al rimborso intracomunitario ma con caratteristiche specifiche legate al fatto che lo Stato di stabilimento non è un membro UE.
Il quadro internazionale di riferimento è la tredicesima direttiva 86/560/CEE, ancora oggi vigente in materia di rimborso IVA a soggetti extra-UE. La direttiva impone agli Stati membri UE di prevedere meccanismi di rimborso a operatori extra-UE, ma consente loro di subordinarli alla condizione di reciprocità: cioè di concedere il rimborso solo se lo Stato di stabilimento del richiedente concede, a sua volta, un rimborso analogo agli operatori dello Stato membro UE che effettuano acquisti business sul suo territorio. L'Italia ha esercitato questa facoltà nell'art. 38-ter, prevedendo la condizione di reciprocità come regola generale.
Il primo comma: rinvio all'art. 38-bis2 e condizione di reciprocità
Il comma 1 dell'art. 38-ter applica ai soggetti extra-UE, «a condizione di reciprocità», la disciplina del primo comma dell'art. 38-bis2, ossia del rimborso intracomunitario, ma solo limitatamente all'IVA relativa agli acquisti e importazioni di beni mobili e servizi inerenti all'attività esercitata dal soggetto. Significa che possono essere rimborsate, ad esempio, l'IVA su:
Sono invece esclusi dal rimborso:
La verifica della reciprocità: lista dei Paesi con accordo
La condizione di reciprocità è verificata attraverso la lista degli Stati con cui esiste reciprocità, periodicamente aggiornata dall'Agenzia delle Entrate. Storicamente, la lista comprende:
L'aggiornamento della lista è importante: chi presenta richiesta di rimborso ex art. 38-ter deve verificare al momento della presentazione che lo Stato di stabilimento sia incluso nella lista corrente. In caso di esclusione, la richiesta è rigettata indipendentemente dalla regolarità formale.
Il comma 1-bis: deroga per i soggetti aderenti ai regimi OSS-B
Il comma 1-bis, introdotto dall'art. 4 c. 1 lett. c) del D.Lgs. 42/2015 con efficacia dal 1° gennaio 2015, prevede una deroga importante alla regola della reciprocità: i soggetti extra-UE che hanno aderito ai regimi speciali di cui agli artt. 74-quinquies e seguenti (regimi OSS-B per le prestazioni di servizi elettronici, telecomunicazioni e teleradiodiffusione effettuate da soggetti extra-UE verso consumatori UE) hanno diritto al rimborso IVA sull'attività in Italia anche in assenza di reciprocità e anche se hanno effettuato in Italia operazioni nell'ambito dei regimi speciali. La deroga è coerente con la direttiva UE sull'e-commerce: chi aderisce volontariamente ai regimi speciali UE accetta gli obblighi correlati, e in cambio l'UE deve garantirgli neutralità IVA piena. La condizione di reciprocità è incompatibile con questa logica.
I termini procedurali: 6 o 8 mesi
Il comma 2 stabilisce i termini per l'evasione delle richieste di rimborso da parte dell'Agenzia delle Entrate:
Entro tali termini l'ufficio competente, generalmente il Centro Operativo di Pescara, designato come sede centrale per i rimborsi a non residenti, emana il provvedimento di rimborso (con accredito sul conto corrente del richiedente) o, in caso di rigetto totale o parziale, un provvedimento motivato di diniego contro il quale è ammesso ricorso secondo le disposizioni del contenzioso tributario (D.Lgs. 546/1992 e successive modifiche).
Gli interessi sui rimborsi: art. 38-bis come parametro
Il comma 3 disciplina gli interessi maturati sulle somme rimborsate: «si applicano gli interessi nella misura prevista al primo comma dell'articolo 38-bis con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di cui al comma 2». L'art. 38-bis prevede attualmente un saggio di interessi pari al 2% annuo per i rimborsi IVA, calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine fino al giorno dell'effettivo accredito. Questo significa che se l'AdE rispetta il termine di 6 mesi (o 8 in caso di info aggiuntive), il richiedente non ha diritto a interessi; se invece l'AdE è in ritardo, gli interessi maturano automaticamente come compensazione del lock finanziario.
Importante: gli interessi non maturano se il richiedente non fornisce tempestivamente le informazioni aggiuntive richieste (entro un mese dalla notifica), né per il periodo che intercorre tra la richiesta dell'AdE e l'arrivo delle informazioni mancanti. La logica è equa: il ritardo causato dal richiedente non può fondare interessi a suo favore.
Le sanzioni per rimborso indebito: 200-400% della somma
Il comma 4 stabilisce le conseguenze di un eventuale rimborso indebitamente conseguito: il soggetto deve restituire all'ufficio le somme indebitamente rimborsate entro 60 giorni dalla notifica di apposito provvedimento, con applicazione di una sanzione amministrativa compresa fra il 200% e il 400% della somma rimborsata. Si tratta di una sanzione molto severa, simmetrica a quella prevista per le frodi sui rimborsi IVA dei soggetti residenti, che riflette la gravità del comportamento (rimborso indebito ottenuto da soggetto extra-UE è particolarmente difficile da recuperare se il soggetto non collabora). L'ufficio inoltre sospende ogni ulteriore rimborso al soggetto fino a quando non sia restituita la somma e pagata la sanzione, regola di natura cautelare per evitare che chi ha truffato continui a chiedere rimborsi mentre la procedura di recupero è in corso.
Il provvedimento direttoriale del 1° aprile 2010
Il comma 5 rinvia a un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate per la determinazione delle modalità tecniche e dei termini per la richiesta e l'esecuzione dei rimborsi. Il riferimento operativo è il provvedimento del 1° aprile 2010 dell'AdE, che disciplina:
L'abrogazione 2027 e la continuità funzionale
L'art. 170 del D.Lgs. 19 gennaio 2026 n. 10 sopprime l'art. 38-ter dal 1° gennaio 2027. Tuttavia, il rimborso IVA a soggetti extra-UE è un obbligo imposto dalla tredicesima direttiva 86/560/CEE e non può essere abolito sostanzialmente. La disciplina sarà presumibilmente trasposta in un articolo equivalente del nuovo TUIVA, con possibili semplificazioni procedurali (portale telematico unico per i richiedenti extra-UE, integrazione con i sistemi di cooperazione amministrativa internazionale, riduzione dei tempi di evasione).
Indicazioni operative per il commercialista che assiste clienti extra-UE
Riferimenti normativi
Norma vigente fino al 31/12/2026: art. 38-ter DPR 633/1972 (TUIVA), nel testo modificato dall'art. 1 D.Lgs. 25/05/2021 n. 83, in vigore dal 30 giugno 2021. Norma di abrogazione: art. 170 D.Lgs. 19 gennaio 2026 n. 10, attuativo della delega L. 111/2023, con effetto dal 1° gennaio 2027. Quadro internazionale: tredicesima direttiva 86/560/CEE (rimborso IVA a soggetti extra-UE); direttiva 2006/112/CE (sistema IVA UE); direttiva 2008/9/CE (rimborso intracomunitario). Norme correlate: art. 38-bis TUIVA (rimborsi ordinari residenti); art. 38-bis2 TUIVA (rimborso intracomunitario); art. 35-ter TUIVA (identificazione diretta non residenti, alternativa); artt. 74-quinquies e seguenti TUIVA (regimi speciali OSS-B). Provvedimento attuativo: provvedimento Direttore AdE 1° aprile 2010 (modello IVA-79 e modalità tecniche).
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Provvedimento
Detta le norme attuative degli articoli 38-bis1, 38-bis2 e 38-ter del DPR 633/1972, disciplinando modalita' di richiesta ed esecuzione dei rimborsi IVA assolta in Italia da soggetti passivi non stabiliti, inclusi quelli extra-UE con accordi di reciprocita'.
Scheda informativa
Riassume i requisiti per richiedere il rimborso IVA da parte di soggetti passivi extra-UE: presenza di accordi di reciprocita' (Svizzera, Norvegia, Israele) o nomina di un rappresentante fiscale in Italia. Indica termini, modello IVA 79 e regole istruttorie.
Domande frequenti
Cos'è il rimborso IVA dell'art. 38-ter?
È il meccanismo di rimborso dell'IVA italiana a favore dei soggetti d'impresa, arte o professione stabiliti in Stati non appartenenti all'Unione Europea, a condizione di reciprocità. Riguarda l'IVA su acquisti e importazioni di beni mobili e servizi inerenti all'attività estera del richiedente. Garantisce neutralità IVA per il commercio internazionale ed è previsto dalla tredicesima direttiva UE 86/560/CEE.
Cos'è la condizione di reciprocità?
Il rimborso è concesso solo se lo Stato di stabilimento del richiedente extra-UE prevede, a sua volta, un meccanismo di rimborso analogo per i soggetti italiani che effettuano acquisti business sul suo territorio. L'Agenzia delle Entrate aggiorna periodicamente la lista degli Stati con cui esiste reciprocità: vi rientrano tipicamente Norvegia, Svizzera, Israele, Canada, Giappone, Australia. Stati Uniti sono in posizione particolare per l'assenza di IVA federale.
C'è un'eccezione alla reciprocità?
Sì, prevista dal comma 1-bis introdotto nel 2015. I soggetti extra-UE che hanno aderito ai regimi speciali OSS-B degli artt. 74-quinquies e seguenti (servizi elettronici, telecomunicazioni, teleradiodiffusione resi a consumatori UE) hanno diritto al rimborso anche in assenza di reciprocità. La deroga riconosce la reciprocità implicita di chi aderisce volontariamente al sistema UE accettandone gli obblighi.
In quanto tempo arriva il rimborso?
L'Agenzia delle Entrate (Centro Operativo di Pescara, ufficio competente) provvede entro 6 mesi dalla ricezione della richiesta, prolungati a 8 mesi in caso di richiesta di informazioni aggiuntive. Sulle somme rimborsate maturano interessi al saggio dell'art. 38-bis (attualmente 2% annuo) dal giorno successivo alla scadenza fino all'accredito. Il diniego deve essere motivato e impugnabile davanti al giudice tributario.
Cosa succede se il rimborso è indebito?
Le conseguenze sono molto severe: il soggetto deve restituire le somme indebitamente rimborsate entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento, con applicazione di una sanzione amministrativa fra il 200% e il 400% della somma rimborsata. L'ufficio inoltre sospende ogni ulteriore rimborso al soggetto fino al pagamento di sanzione e somme dovute. Per evitare contestazioni, documentare scrupolosamente l'inerenza all'attività dell'IVA di cui si chiede il rimborso.
Fonti consultate: 2 fontei verificate