Indice
- L'articolo disciplina la posizione dei soggetti passivi che hanno chiesto in un altro Stato membro UE l'applicazione dei regimi speciali OSS (titolo XII, capo 6, sezioni 2, 3 e 4 della direttiva 2006/112/CE) e che effettuano operazioni rilevanti in Italia: tali soggetti operano sotto il regime di identificazione estera e devono solo osservare le specifiche disposizioni del presente articolo per le operazioni italiane.
- Le operazioni territorialmente rilevanti in Italia per i soggetti identificati altrove sono quattro: (a) prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato; (b) vendite a distanza intracomunitarie con arrivo in Italia; (c) vendite a distanza di beni importati da territori/Paesi terzi con arrivo in Italia; (d) cessioni effettuate tramite interfacce elettroniche (marketplace) con partenza e arrivo in Italia a non soggetti passivi.
- Per il recupero dell'IVA italiana sugli acquisti, i soggetti identificati anche in Italia esercitano il diritto alla detrazione ex artt. 19 e ss. T.U.IVA dall'ammontare dell'imposta sulle operazioni non assoggettate al regime speciale. I soggetti non identificati in Italia chiedono il rimborso ex art. 38-bis2 (UE) o art. 38-ter c. 1-bis (extra-UE).
- I soggetti devono fornire all'Amministrazione finanziaria italiana, su richiesta, idonea documentazione delle operazioni effettuate: la cooperazione amministrativa rafforzata UE (Reg. UE 904/2010) opera attraverso lo scambio di informazioni con lo Stato membro di identificazione.
- I soggetti dell'art. 74-septies sono dispensati dagli obblighi del Titolo II del T.U.IVA per le operazioni territorialmente italiane disciplinate dal regime speciale: niente fatturazione obbligatoria, registrazioni, liquidazioni periodiche o dichiarazione annuale italiana per le operazioni OSS. Soppresso dal 01/01/2027 dall'art. 170 T.U. 19/01/2026 n. 10.
Testo dell'articoloVigente
Art. 74 septies T.U.IVA – Disposizioni per i soggetti identificati in un altro Stato membro
In vigore dal 30/06/2021 al 01/01/2027
Modificato da: Decreto legislativo del 25/05/2021 n. 83 Articolo 1
Soppresso dal 01/01/2027 da: Testo unico del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170
“1. In relazione all’imposta sul valore aggiunto dovuta sulle prestazioni dei servizi effettuate nel territorio dello Stato, sulle vendite a distanza intracomunitarie di beni e sulle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi, con arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione dell’acquirente nello Stato, nonche’ sulle cessioni effettuate tramite l’uso di interfacce elettroniche, con partenza e arrivo dei beni nel territorio dello Stato a destinazione di non soggetti passivi, i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell’Unione europea che hanno chiesto in un altro Stato membro dell’Unione europea l’applicazione del regime speciale disciplinato dal titolo XII, capo 6, sezioni 2, 3 e 4, della direttiva 2006/112/CE, nonche’ i soggetti passivi domiciliati o residenti in un altro Stato membro dell’Unione ed ivi identificati che hanno chiesto in detto Stato membro l’applicazione del regime speciale disciplinato dal titolo XII, capo 6, sezioni 3 e 4, della direttiva 2006/112/CE, osservano gli obblighi previsti nell’ambito di tali regimi nonche’ le disposizioni del presente articolo.
2. I soggetti passivi di cui al comma 1, che hanno chiesto nell’altro Stato membro dell’Unione europea l’applicazione del regime speciale disciplinato dal titolo XII, capo 6, sezioni 2, 3 e 4, della direttiva 2006/112/CE e che risultino identificati anche in Italia, recuperano l’imposta relativa agli acquisti di beni e servizi ed alle importazioni di beni effettuati nel territorio dello Stato esercitando il diritto alla detrazione della medesima, qualora spettante ai sensi dell’articolo 19 e seguenti, dall’ammontare dell’imposta applicata alle operazioni effettuate nell’ambito delle attivita’ non assoggettate al regime speciale svolte dal soggetto passivo stesso. Qualora tali soggetti passivi non risultino identificati in Italia, possono chiedere il rimborso dell’imposta ai sensi dell’articolo 38-bis2 anche in deroga a quanto previsto al comma 1, secondo periodo, dello stesso articolo, se domiciliati o residenti in altro Stato membro, e ai sensi dell’articolo 38-ter, comma 1-bis, se domiciliati o residenti fuori dell’Unione europea.
3. I soggetti di cui al comma 1, su richiesta, forniscono all’Amministrazione finanziaria idonea documentazione relativa alle operazioni effettuate.
4. In relazione alle operazioni di cui al comma 1 effettuate nel territorio dello Stato, i soggetti passivi di cui al medesimo comma sono dispensati dagli obblighi di cui al titolo II.”
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Commento
L'art. 74-septies T.U.IVA disciplina la posizione speculare rispetto agli artt. 74-quinquies, 74-sexies e 74-sexies.1: regola gli obblighi e i diritti dei soggetti passivi identificati in altro Stato membro UE per uno dei regimi OSS/IOSS, che effettuano operazioni B2C territorialmente rilevanti in Italia. Il quadro complessivo del «pacchetto e-commerce IVA» 2021 si articola dunque su due piani: (1) i soggetti identificati in Italia per regimi OSS gestiti dall'Agenzia delle entrate (artt. 74-quinquies, 74-sexies, 74-sexies.1), che dichiarano e versano in Italia per operazioni nei 27 Stati membri; (2) i soggetti identificati altrove (Germania, Francia, Olanda, ecc.) che effettuano operazioni in Italia, disciplinati dall'art. 74-septies. La norma, vigente dal 30/06/2021 in seguito al D.Lgs. 25/05/2021 n. 83, consente all'Italia di incassare l'IVA dovuta sui consumi italiani senza obbligare i venditori a identificarsi in Italia, beneficiando del flusso cross-border di redistribuzione gestito dallo Stato membro di identificazione.
Comma 1: l'ambito applicativo e le quattro categorie di operazioni
Il primo comma identifica i soggetti destinatari della norma: (1) i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dall'UE che hanno chiesto in altro Stato membro l'applicazione dei regimi speciali del titolo XII, capo 6, sezioni 2, 3 e 4 della direttiva 2006/112/CE (rispettivamente OSS Non-UE, OSS UE, IOSS); (2) i soggetti passivi domiciliati o residenti in altro Stato membro UE e ivi identificati che hanno chiesto i regimi delle sezioni 3 e 4 (OSS UE e IOSS, non OSS Non-UE perché non applicabile a soggetti UE). Tali soggetti osservano le regole dei regimi OSS dello Stato di identificazione + le disposizioni dell'art. 74-septies per le operazioni italiane. Le operazioni territorialmente rilevanti in Italia sono quattro categorie tassative: (a) prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato (es. consulenza online a consumatori italiani, software-as-a-service, streaming); (b) vendite a distanza intracomunitarie di beni con arrivo della spedizione/trasporto a destinazione dell'acquirente in Italia (es. e-commerce francese che vende a consumatore italiano, soglia 10.000€); (c) vendite a distanza di beni importati da territori/Paesi terzi con arrivo in Italia (regime IOSS ≤150€); (d) cessioni effettuate tramite interfacce elettroniche (marketplace tipo Amazon, eBay) con partenza e arrivo dei beni in Italia a destinazione di non soggetti passivi.
La fattispecie dell'art. 74-septies lett. d): i marketplace come «soggetto passivo deemed»
La lett. d) merita particolare approfondimento perché introduce una fictio iuris di rilevante portata: i marketplace (interfacce elettroniche) sono considerati soggetti passivi IVA «deemed» per le cessioni intermediate verso consumatori finali, anche se il venditore «sostanziale» è altro soggetto. La disciplina di base è all'art. 14-bis della direttiva 2006/112/CE (introdotta dalla direttiva UE 2017/2455 art. 1) e all'art. 11-bis Reg. UE 282/2011: il marketplace è considerato come se avesse acquistato i beni dal venditore «sottostante» e li avesse rivenduti al consumatore finale. Conseguenze: (1) il marketplace è il soggetto passivo IVA dell'operazione finale; (2) la cessione del venditore sottostante al marketplace è non imponibile (esenzione ex art. 136-bis direttiva 2006/112/CE); (3) il marketplace è responsabile dell'IVA da versare nello Stato membro di consumo. Il regime si applica per: (a) cessioni di beni importati ≤150€ via marketplace; (b) cessioni di beni in UE da soggetti extra-UE via marketplace UE. La fattispecie italiana dell'art. 74-septies lett. d) regola le cessioni con partenza e arrivo dei beni in Italia tramite marketplace identificato in altro Stato membro: l'IVA dovuta sull'operazione finale è assolta dal marketplace nel suo regime OSS UE.
Comma 2: il recupero dell'IVA italiana sugli acquisti
Il secondo comma regola il recupero dell'IVA italiana assolta dai soggetti dell'art. 74-septies sugli acquisti italiani (beni e servizi acquistati in Italia, importazioni nel territorio italiano). Si distinguono due fattispecie in funzione dell'identificazione del soggetto: (1) Soggetti passivi identificati anche in Italia ai sensi dell'art. 35 (P.IVA italiana ordinaria) o art. 35-ter (identificazione diretta non residenti UE) o art. 17 c. 3 (rappresentante fiscale): possono recuperare l'IVA esercitando il diritto alla detrazione ai sensi degli artt. 19 e ss. T.U.IVA, dall'ammontare dell'imposta applicata alle operazioni effettuate nell'ambito delle attività non assoggettate al regime speciale svolte dal soggetto. La distinzione è fondamentale: il soggetto deve avere operazioni italiane in regime ordinario (es. cessioni B2B di beni in Italia in regime ordinario) per poter detrarre l'IVA italiana sugli acquisti. (2) Soggetti passivi non identificati in Italia: possono chiedere il rimborso ai sensi dell'art. 38-bis2 T.U.IVA (procedura UE per soggetti UE) anche in deroga al comma 1 secondo periodo dell'art. 38-bis2, se domiciliati o residenti in altro Stato membro UE; oppure ai sensi dell'art. 38-ter c. 1-bis T.U.IVA (procedura per soggetti extra-UE) se domiciliati o residenti fuori dall'UE.
Comma 3: documentazione su richiesta dell'Amministrazione finanziaria
Il terzo comma impone ai soggetti dell'art. 74-septies di fornire all'Amministrazione finanziaria italiana (Agenzia delle entrate), su richiesta, idonea documentazione delle operazioni effettuate nel territorio dello Stato. La norma attiva la cooperazione amministrativa rafforzata tra autorità fiscali UE prevista dal Reg. UE 904/2010 e dal Reg. UE 2018/1909 che ha modificato il regime di scambio di informazioni in materia IVA. Lo Stato di identificazione del soggetto detiene l'archivio principale delle dichiarazioni OSS, ma l'Italia (come Stato di consumo) può richiedere informazioni specifiche per controlli mirati: documentazione dei pagamenti via CESOP, contratti, prove delle territorialità delle operazioni. La documentazione deve essere conservata per 10 anni dal momento delle operazioni (art. 74-quinquies c. 10 e analoghi), termine più lungo del termine di accertamento italiano ordinario per allinearsi ai termini di altri Stati membri. La richiesta italiana è soggetta ai limiti di proporzionalità previsti dal Reg. 904/2010 e non può essere usata per fishing expedition.
Comma 4: dispensa dagli obblighi del Titolo II
Il quarto comma introduce la dispensa: i soggetti dell'art. 74-septies sono esonerati dagli obblighi del Titolo II del T.U.IVA per le operazioni territorialmente italiane di cui al comma 1. Quindi: niente fatturazione italiana obbligatoria (la fattura emessa secondo le regole dello Stato di identificazione è valida); niente registrazioni IVA italiane ordinarie; niente liquidazioni periodiche italiane standard; niente dichiarazione annuale IVA italiana per le operazioni OSS. La dispensa è coerente con la logica del «one-stop-shop»: il soggetto adempie nello Stato di identificazione, e l'Italia riceve la propria quota di IVA tramite il flusso cross-border senza ulteriori adempimenti del soggetto. Tuttavia per le operazioni italiane non OSS (es. cessioni B2B, prestazioni di servizi B2B, operazioni in regime ordinario in Italia) il soggetto resta soggetto agli obblighi ordinari italiani, dovendosi identificare ex art. 35 o 35-ter o tramite rappresentante fiscale.
Coordinamento con DAC7 e ViDA
L'art. 74-septies si coordina con due ulteriori strati di disciplina europea. Il DAC7 (direttiva UE 2021/514, recepita dal D.Lgs. 32/2023) impone agli operatori di piattaforme digitali di comunicare annualmente le informazioni sui venditori che operano sulla piattaforma e i corrispettivi percepiti, con scambio automatico tra Stati membri UE. Il DAC7 supporta i controlli sulle operazioni dell'art. 74-septies lett. d) (marketplace), consentendo all'Italia di verificare le dichiarazioni OSS dei marketplace identificati altrove. Il futuro pacchetto ViDA (VAT in the Digital Age, proposta Commissione UE COM(2022)701, in fase di approvazione finale 2025-2026) prevede un'ulteriore semplificazione del sistema OSS: (1) estensione del regime OSS UE a tutte le cessioni intra-UE di beni B2C, anche oltre la soglia di 10.000€; (2) obbligo di fatturazione elettronica strutturata per le operazioni cross-border B2B; (3) Single VAT Registration per il commercio elettronico. ViDA modificherà significativamente l'art. 74-septies dal 2027-2028, in coincidenza con la transizione al nuovo Testo Unico IVA italiano.
Soppressione dal 01/01/2027 e prospettive
L'art. 170 del Testo Unico 19/01/2026 n. 10 sopprime l'art. 74-septies dal 01/01/2027. Tuttavia la continuità del regime è garantita a livello europeo: la disciplina dei soggetti identificati altrove è prevista direttamente dalla direttiva 2006/112/CE (titolo XII, capo 6, sezioni 2, 3, 4) e dai regolamenti di attuazione (Reg. UE 282/2011, Reg. UE 815/2012). La trasposizione nel nuovo Testo Unico IVA è dunque inevitabile, presumibilmente con il coordinamento delle modifiche introdotte da ViDA (entrata in vigore prevista per la fase 1 nel 2027, fase 2 nel 2028, fase 3 nel 2030). Per i soggetti identificati altrove che operano in Italia non sono previsti impatti sostanziali immediati nella transizione 2026→2027, salvo aggiornamento dei riferimenti normativi nei sistemi gestionali e, per i marketplace, adeguamento alle nuove regole DAC7 e ViDA sulle interfacce elettroniche.
Prassi e linee guida
Provvedimento · Uffici competenti regimi OSS e IOSS
del 25 giugno 2021
L'Agenzia individua gli uffici competenti per le attività di controllo e gestione dei regimi speciali OSS e IOSS, definendo le modalità operative per l'applicazione degli articoli 74-quinquies, 74-sexies, 74-sexies.1 e 74-septies del decreto IVA che disciplinano gli adempimenti dei soggetti identificati in altri Stati membri.
Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.itScheda informativa · Normativa e prassi OSS
Agenzia delle Entrate
L'Agenzia raccoglie la normativa e la prassi applicabile al regime OSS UE, indicando gli obblighi semplificati per i soggetti passivi identificati in altri Stati membri che effettuano vendite a distanza e prestazioni di servizi verso consumatori italiani.
Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.itDomande frequenti
Cosa disciplina l'art. 74-septies T.U.IVA?
L'art. 74-septies disciplina la posizione dei soggetti passivi identificati in altro Stato membro UE per i regimi speciali OSS/IOSS (sezioni 2, 3, 4 del titolo XII, capo 6, direttiva 2006/112/CE) che effettuano operazioni territorialmente rilevanti in Italia. Le quattro categorie sono: prestazioni di servizi italiane, vendite a distanza intra-UE con arrivo in Italia, vendite a distanza di beni importati con arrivo in Italia, cessioni tramite marketplace con partenza e arrivo in Italia a non soggetti passivi. I soggetti dispensati dagli obblighi del Titolo II italiano per queste operazioni.
Come recupera l'IVA italiana un soggetto OSS identificato in altro Stato UE?
Ai sensi del secondo comma, dipende dall'identificazione: (1) se identificati anche in Italia (P.IVA italiana ex art. 35, art. 35-ter o rappresentante fiscale), recuperano l'IVA esercitando il diritto alla detrazione ex artt. 19 e ss. T.U.IVA dall'imposta sulle operazioni italiane non OSS; (2) se non identificati in Italia, chiedono il rimborso ex art. 38-bis2 T.U.IVA (procedura UE) se residenti UE, o ex art. 38-ter c. 1-bis (procedura extra-UE) se residenti fuori UE.
Il marketplace identificato in altro Stato UE deve registrarsi anche in Italia?
No, per le cessioni effettuate tramite il marketplace con partenza e arrivo in Italia a non soggetti passivi (art. 74-septies lett. d). Il marketplace è considerato soggetto passivo «deemed» ex art. 14-bis direttiva 2006/112/CE, come se avesse acquistato e rivenduto i beni, e assolve l'IVA italiana attraverso il regime OSS UE dello Stato di identificazione. Il sistema riceve la propria quota tramite il flusso cross-border di ripartizione gestito dall'Agenzia delle entrate (art. 74-octies). I controlli si svolgono via DAC7 e CESOP.
Devo conservare documentazione delle operazioni anche se sono identificato altrove?
Sì. Ai sensi del terzo comma, i soggetti dell'art. 74-septies devono fornire all'Amministrazione finanziaria italiana, su richiesta, idonea documentazione delle operazioni territorialmente italiane. La conservazione segue il termine di 10 anni previsto dai regimi OSS, allineato ai termini di accertamento di altri Stati membri UE. La richiesta italiana attiva la cooperazione amministrativa rafforzata UE (Reg. UE 904/2010) ed è soggetta ai limiti di proporzionalità: non può essere usata per fishing expedition ma per controlli mirati.
I soggetti dell'art. 74-septies devono fare la dichiarazione annuale IVA italiana?
No, per le operazioni territorialmente italiane in regime OSS. Ai sensi del quarto comma, sono dispensati dagli obblighi del Titolo II del T.U.IVA: niente fatturazione obbligatoria italiana, registrazioni, liquidazioni periodiche o dichiarazione annuale per le operazioni OSS. Tuttavia per le operazioni italiane non OSS (cessioni B2B, prestazioni B2B, regime ordinario) il soggetto resta soggetto agli obblighi ordinari italiani e deve identificarsi ex art. 35, 35-ter o tramite rappresentante fiscale.
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