Indice
- L'articolo è una norma transitoria di raccordo IGE-IVA per le operazioni effettuate dopo il 31 dicembre 1972 in esecuzione di contratti conclusi prima di tale data: tipico esempio sono le forniture continuative o gli appalti di lunga durata che attraversavano il passaggio 1972/1973.
- Su richiesta del cessionario o committente, il cedente o prestatore deve applicare l'IVA anche sulla parte di base imponibile già assoggettata all'IGE: l'IGE già assolta è ammessa in detrazione ai sensi degli artt. 19, 27 e 28 T.U.IVA per la determinazione dell'IVA dovuta dal cessionario o committente, con neutralità complessiva del passaggio.
- Per le cessioni di beni effettuate dopo il 31/12/1972 in cui l'IGE era stata assolta preventivamente «una volta tanto» dal cedente in conformità a disposizioni vigenti al 31/12/1972 (regime ante-1973), tale IGE è ammessa in detrazione dall'IVA dovuta dal cedente: meccanismo simmetrico al precedente.
- La norma realizza una doppia detrazione dell'IGE pregressa: lato cessionario (sulla quota IGE-IVA cumulata sulla stessa base imponibile) e lato cedente (sulla quota IGE assolta una volta tanto). Il sistema garantisce la neutralità sostanziale della transizione 1972-1973, evitando duplicazioni di tassazione tra i due regimi.
- L'articolo è in vigore dal 01/01/1973 nella formulazione originaria del T.U.IVA, mai modificato, e soppresso dal 01/01/2027 dall'art. 170 del Testo Unico 19/01/2026 n. 10. La soppressione è meramente formale: le operazioni a cavallo 1972/1973 si sono esaurite oltre 50 anni fa e la norma è di interesse esclusivamente storico-dottrinale.
Testo dell'articoloVigente
Art. 77 T.U.IVA – Operazioni dipendenti da rapporti in corso o gia’ assoggettate all’imposta generale sull’entrata.
In vigore dal 01/01/1973 al 01/01/2027
Soppresso dal 01/01/2027 da: Testo unico del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170
“Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dopo il 31 dicembre 1972 in esecuzione di contratti conclusi prima, il cedente del bene
o il prestatore del servizio, se ne sia richiesto dal cessionario o dal committente, deve applicare l’imposta sul valore aggiunto anche sulla parte
dell’ammontare imponibile eventualmente gia’ assoggettata all’imposta generale sull’entrata. In questo caso l’imposta generale sull’entrata e’
ammessa in detrazione, a norma degli articoli 19, 27 e 28, per la determinazione dell’imposta sul valore aggiunto dovuta dal cessionario o dal
committente. Per le cessioni di beni effettuate dopo il 31 dicembre 1972, in relazione
alle quali l’imposta generale sull’entrata e’ stata assolta preventivamente dal cedente una volta tanto in conformita’ a disposizioni vigenti alla detta
data, l’imposta stessa e’ ammessa in detrazione dall’imposta sul valore aggiunto dovuta dal cedente.”
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Commento
L'art. 77 T.U.IVA è una norma di raccordo transitorio tra il regime dell'Imposta Generale sull'Entrata (IGE), vigente fino al 31 dicembre 1972, e il nuovo sistema dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), in vigore dal 1° gennaio 1973 ai sensi dell'art. 76 T.U.IVA. La norma, collocata nel Titolo VI «Disposizioni varie e finali» del T.U.IVA, disciplina le situazioni in cui un'operazione era stata iniziata sotto il regime IGE ma si concludeva dopo il 31/12/1972, attraversando il passaggio normativo. Si tratta di un esempio paradigmatico di norma di disciplina transitoria finalizzata a garantire la continuità giuridica e la neutralità sostanziale dei rapporti d'imposta nella transizione di sistema.
Il problema sostanziale: doppia tassazione IGE+IVA
Senza una norma di raccordo, le operazioni a cavallo 1972-1973 avrebbero potuto subire una doppia tassazione: l'IGE assolta sulla parte di prestazione anteriore al 1° gennaio 1973 e l'IVA sull'intero corrispettivo dovuto dopo tale data. Esempio tipico: un appalto pluriennale concluso nel 1971 con consegna parziale nel dicembre 1972 e completamento nel marzo 1973. Sotto il vecchio regime IGE, le due consegne sarebbero state tassate uniformemente con IGE; con il passaggio all'IVA dal 01/01/1973, la consegna del marzo 1973 sarebbe naturalmente soggetta a IVA, ma la base imponibile rifletteva attività iniziata già nel 1972 e potenzialmente anche già fatturata e tassata IGE. L'art. 77 risolve questa fattispecie ammettendo la detrazione dell'IGE assolta dal valore IVA-rilevante, garantendo che la stessa base imponibile non sconti contemporaneamente entrambe le imposte.
Comma 1: le operazioni «a cavallo» con detrazione dell'IGE già assolta
Il primo comma regola le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate dopo il 31 dicembre 1972 in esecuzione di contratti conclusi prima. La fattispecie tipica include: (a) contratti di fornitura continuativa (es. somministrazione di acqua, gas, elettricità, anche se la lett. e dell'art. 73 c. 1 ne disciplina ulteriori profili); (b) contratti di appalto di lavori o servizi pluriennali; (c) contratti di vendita a consegne ripartite con consegne posteriori al 31/12/1972; (d) contratti d'agenzia con conteggio di provvigioni a cavallo. La norma stabilisce che, su richiesta del cessionario o committente, il cedente o prestatore deve (obbligo) applicare l'IVA anche sulla parte di base imponibile già assoggettata all'IGE. Il cessionario o committente che ha effettuato la richiesta può quindi detrarre l'IGE precedentemente assolta ai sensi degli artt. 19, 27 e 28 T.U.IVA nella determinazione dell'IVA dovuta. La detrazione opera con il meccanismo proprio del nuovo sistema IVA: l'IGE viene assimilata, ai fini del calcolo del debito IVA, all'IVA assolta sugli acquisti del soggetto passivo.
Comma 2: l'IGE assolta «una volta tanto» dal cedente
Il secondo comma regola una fattispecie speculare ma diversa: le cessioni di beni effettuate dopo il 31/12/1972 per le quali l'IGE è stata assolta preventivamente «una volta tanto» dal cedente, in conformità a disposizioni vigenti al 31 dicembre 1972. Si trattava di un sistema previsto da norme speciali del regime IGE per particolari categorie di beni (es. tabacchi, alcolici, prodotti agricoli specifici): l'IGE veniva versata in un'unica soluzione dal produttore o dall'importatore, in modo che le successive cessioni nella filiera potessero avvenire senza ulteriore tassazione. Per le cessioni di tali beni effettuate dopo il 01/01/1973, sarebbe scattata l'IVA del nuovo sistema, ma il bene aveva già scontato l'IGE in un'unica soluzione. La norma ammette in tal caso la detrazione dell'IGE assolta una volta tanto dal cedente, dall'IVA dovuta dal cedente stesso (non dal cessionario): la detrazione opera quindi al livello del cedente, in coerenza con il fatto che era stato il cedente ad assolvere l'IGE preventiva.
L'architettura di neutralità complessiva
Il congegno tecnico dell'art. 77 realizza una doppia detrazione: (1) il cessionario detrae l'IGE assolta sulla quota di base imponibile che ora subisce IVA (comma 1); (2) il cedente detrae l'IGE preventivamente assolta «una volta tanto» dall'IVA dovuta sulle cessioni post-1973 (comma 2). La logica è quella di una traslazione del carico fiscale dal regime IGE al regime IVA con assorbimento dell'IGE nel meccanismo di detrazione del nuovo sistema. Il risultato è la neutralità sostanziale della transizione: la stessa base imponibile non sconta entrambe le imposte. La norma tratta l'IGE come una sorta di «IVA primitiva» applicata nella fase ante-1973, e la integra ex post nel meccanismo di detrazione IVA secondo le regole del nuovo sistema.
I limiti della norma: documentazione e prova dell'IGE assolta
L'applicazione pratica dell'art. 77 richiedeva un'attenta gestione documentale: il cessionario o il cedente che intendeva detrarre l'IGE doveva provare l'avvenuto assolvimento della stessa, mediante: (a) dichiarazione IGE del cedente del 1972 con quietanza di versamento; (b) bolle di consegna o fatture emesse sotto regime IGE; (c) documentazione doganale per i beni importati in regime IGE all'importazione. La prova rigorosa era essenziale per evitare contestazioni dell'amministrazione: senza documentazione adeguata, la detrazione veniva negata e l'operazione subiva la doppia tassazione IGE+IVA. Il sistema italiano del 1973 mantenne in vigore i registri IGE per qualche anno proprio per consentire il controllo a posteriori delle detrazioni operate ex art. 77, con disposizioni specifiche sulla conservazione decennale (D.M. attuativi del 1973).
L'esaurimento applicativo dell'art. 77
L'art. 77 è, di fatto, una norma esaurita da decenni. Le operazioni in esecuzione di contratti conclusi prima del 31/12/1972 si sono concluse al massimo entro pochi anni dal 1973 (pochissimi appalti pluriennali sono andati oltre la metà degli anni '70), e le detrazioni IGE-IVA sono state esercitate o perse entro i termini di accertamento dell'epoca (4 anni dalla dichiarazione IVA pertinente, oggi prescritti per qualsiasi operazione). Dal punto di vista operativo attuale, l'art. 77 ha valore esclusivamente storico-sistematico: documenta la sapienza tecnica del legislatore del 1972 nel gestire la transizione IGE-IVA, fornisce un esempio di norma di raccordo tra sistemi tributari diversi e, più in generale, è materia dottrinale per l'analisi delle norme transitorie tributarie applicabili ai cambi di regime. La giurisprudenza sulla norma è scarsissima e datata.
Confronto con le norme transitorie del Testo Unico 10/2026
L'art. 77 può essere utilmente confrontato con le norme transitorie che la riforma Meloni Atto III dovrà necessariamente prevedere per la transizione del 1° gennaio 2027 dal T.U.IVA del 1972 al nuovo Testo Unico IVA. La transizione 2026/2027 sarà ben diversa dalla transizione 1972/1973: (1) non è un cambio di sistema tributario sostanziale (continuiamo con l'IVA, regolata da direttiva 2006/112/CE), ma un riordino formale; (2) non c'è doppia tassazione possibile perché la stessa imposta resta in vigore con identità sistematica; (3) i raccordi necessari riguarderanno principalmente l'aggiornamento dei riferimenti normativi in atti, contratti, sentenze, e l'eventuale armonizzazione di profili di disciplina tra T.U. vecchio e nuovo. Tuttavia il legislatore Atto III dovrà comunque emanare disposizioni transitorie specifiche per gestire profili come la liquidazione IVA dicembre 2026/gennaio 2027, le dichiarazioni annuali del 2026, le fatture emesse a cavallo, e la continuità dei regimi speciali (gruppo IVA, OSS, regime del margine, ecc.).
Soppressione dal 01/01/2027 e prospettive
L'art. 170 del Testo Unico 19/01/2026 n. 10 sopprime l'art. 77 dal 01/01/2027. La soppressione ha significato esclusivamente tecnico: la norma è esaurita applicativamente da almeno 45 anni e la sua eliminazione formale dal corpus normativo è operazione di pulizia legislativa nell'ambito della riorganizzazione complessiva del sistema IVA italiano. Il nuovo Testo Unico IVA in elaborazione non riprodurrà l'art. 77, perché non c'è una transizione di sistema da gestire come quella del 1972-1973. Al contrario, il nuovo Testo Unico dovrà includere proprie norme transitorie per regolare il passaggio del 1° gennaio 2027 dal T.U.IVA del 1972, con disposizioni specifiche di raccordo. Per l'operatore odierno, l'art. 77 è un'interessante curiosità storica del sistema fiscale italiano e un esempio di buona tecnica legislativa nelle transizioni di regime tributario.
Domande frequenti
Cosa disciplina l'art. 77 T.U.IVA?
L'art. 77 è una norma transitoria di raccordo tra il regime dell'Imposta Generale sull'Entrata (IGE), vigente fino al 31/12/1972, e il nuovo sistema IVA in vigore dal 01/01/1973. Disciplina le operazioni effettuate dopo il 31/12/1972 in esecuzione di contratti conclusi prima, evitando la doppia tassazione IGE+IVA sulla stessa base imponibile. La norma ammette la detrazione dell'IGE assolta dall'IVA dovuta, con meccanismi diversi a seconda che l'IGE sia stata pagata dal cessionario (comma 1) o dal cedente in regime «una volta tanto» (comma 2).
Come funzionava la detrazione dell'IGE già assolta nelle operazioni a cavallo?
Su richiesta del cessionario o committente, il cedente o prestatore doveva applicare l'IVA anche sulla parte di base imponibile già assoggettata all'IGE. Conseguentemente, il cessionario poteva detrarre l'IGE precedentemente assolta ai sensi degli artt. 19, 27 e 28 T.U.IVA dalla determinazione dell'IVA dovuta. Il meccanismo trattava l'IGE come una sorta di «IVA primitiva» del regime ante-1973, integrandola ex post nel sistema di detrazione del nuovo regime IVA.
Cosa era l'IGE assolta «una volta tanto» dal cedente?
Nel regime IGE pre-1973, alcune categorie di beni (tabacchi, alcolici, particolari prodotti agricoli) prevedevano che l'IGE venisse versata in un'unica soluzione dal produttore o importatore. Le successive cessioni nella filiera avvenivano senza ulteriore tassazione IGE. Per le cessioni di tali beni effettuate dopo il 01/01/1973 (quindi sotto IVA), il secondo comma dell'art. 77 ammetteva la detrazione dell'IGE preventivamente assolta dall'IVA dovuta dal cedente. La detrazione operava al livello del cedente perché era stato il cedente ad assolvere l'IGE preventiva.
L'art. 77 è ancora applicabile nel 2026?
No, è una norma esaurita. Le operazioni in esecuzione di contratti conclusi prima del 31/12/1972 si sono concluse al massimo entro pochi anni dal 1973, e le detrazioni IGE-IVA sono state esercitate o perse entro i termini di accertamento dell'epoca (4 anni). La norma ha oggi valore esclusivamente storico-sistematico: documenta la tecnica legislativa del 1972 nelle transizioni di regime tributario. La giurisprudenza sulla norma è scarsissima e datata. La soppressione dal 01/01/2027 è meramente formale.
Il passaggio al nuovo Testo Unico IVA del 2027 sarà simile al passaggio IGE-IVA del 1973?
No, è strutturalmente diverso. Il passaggio 1972/1973 è stato un cambio di sistema tributario (da IGE cumulativa a IVA con detrazione, modello francese di Maurice Lauré). La transizione 2026/2027 è invece un riordino formale dello stesso sistema IVA, vincolato dalla direttiva UE 2006/112/CE. Non c'è doppia tassazione possibile, ma il legislatore Atto III dovrà comunque emanare proprie norme transitorie per regolare profili come la liquidazione IVA dicembre 2026/gennaio 2027, le dichiarazioni annuali e la continuità dei regimi speciali (gruppo IVA, OSS, regime del margine, ecc.).
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