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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche
In sintesi
  • L'articolo è una norma transitoria sull'applicazione graduale delle aliquote IVA per i settori dei generi alimentari di prima necessità e dei prodotti tessili negli anni 1973-1976: introduzione progressiva delle aliquote ridotte per attenuare l'impatto sui prezzi al consumo del passaggio dal regime IGE al regime IVA.
  • Per i prodotti alimentari esenti dall'IGE alla data del 31/12/1972 (regime di esenzione speciale ex R.D.L. 9/01/1940 n. 2 art. 17): aliquota IVA ridotta all'1% per gli anni 1973-1974 e al 3% per gli anni 1975-1976. Per gli alimentari con IGE ≤3%: aliquota IVA al 3% per gli anni 1973-1974.
  • Per i prodotti tessili ex L. 12/08/1957 n. 757 e successive modifiche: aliquote ridotte per gli anni 1973-1974 al 6% per quelli soggetti all'aliquota ordinaria del 12% e al 9% per quelli soggetti all'aliquota maggiorata del 18% (originariamente prevista per i beni di lusso).
  • L'applicazione graduale aveva finalità di contenimento dell'inflazione: il passaggio dall'IGE all'IVA su beni di prima necessità avrebbe potuto provocare aumenti significativi del prezzo al consumo, con ricadute sociali. La gradualità ha consentito un assorbimento progressivo del nuovo carico fiscale.
  • L'articolo è in vigore dal 31/12/1980 (modificato L. 22/12/1980 n. 889 art. 11 di unificazione aliquote) ma soppresso dal 01/01/2027 dall'art. 170 del Testo Unico 19/01/2026 n. 10. Le aliquote transitorie sono storicizzate: l'aliquota ordinaria attuale è il 22% dal 01/10/2013, le ridotte sono al 4% (alimentari prima necessità), 5% (servizi sociali), 10% (beni e servizi specifici).

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 78 T.U.IVA – Applicazione graduale dell’imposta per generi alimentari di prima necessita’ e prodotti tessili. (N.D.R.: 1) L’art. 1 della L. 889/80 dispone che le aliquote dell’I.V A stabilite nelle misure dell’1% e del 3% sono unificate nella misura del 2% e quelle stabilite nelle misure del 6% e del 9% sono unificate nella misura dell’8% e l’art. 13 dispone che le nuove aliquote si intendono definitive; 2) L’art. 1 del D.L. 495/82, non conv., e poi l’art. 1 del D.L. 697/82, conv. con modif. nella L. 887/82, dispone che l’aliquota dell’8% e’ elevata al 10%; 3) L’art. 1 del D.L. 853/84, conv. con modif. nella L. 17/85, unifica le aliquote stabilite nella misura dell’8% e del 10% nella misura del 9% con effetto dall’1/01/1985; 4) L’art. 34 del D.L. 69/89, conv. con modif. nella L. 154/89, dispone che l’aliquota stabilita nella misura del 2% e’ sostituita dall’aliquota del 4% con effetto dall’ 1/01/1989; 5) L’art. 10 del D.L. 41/95, conv. con modif. nella L. 85/95, dispone che le aliquote stabilite nella misura del 9% sono elevate al 10%).

In vigore dal 31/12/1980 al 01/01/2027

Modificato da: Legge del 22/12/1980 n. 889 Articolo 11

Soppresso dal 01/01/2027 da: Testo unico del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

Nota:Per unificazione aliquote I.V.A. vedi artt. 1 e 2 del D.L. 288/80. Per unificazione aliquote I.V.A. vedi artt. 1 e 2 del D.L. 503/80. Per unificazione aliquote I.V.A. vedi artt. 1 e 13 della L. 889/80.”Per le cessioni e le importazioni dei prodotti alimentari, che secondo le disposizioni in vigore alla data del 31 dicembre 1972 sono esenti dall’imposta
generale sull’entrata e dall’imposta prevista nel primo comma dell’art. 17 del
regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2. convertito, con modificazioni, nella
legge 19 giugno 1940, n. 762, l’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto e’
ridotta all’uno per cento per gli anni 1973 e 1974 e al tre per cento per gli
anni 1975 e 1976.
Per le cessioni e le importazioni dei prodotti alimentari per i quali
l’imposta generale sull’entrata e la parallela imposta sull’importazione si
applicano con aliquota ordinaria o condensata non superiore al 3 per cento,
l’aliquota dell’I.V.A. si applica nella misura del tre per cento per gli anni
1973 e 1974.
Per le cessioni e le importazioni dei prodotti tessili, di cui alla legge 12
agosto 1957, n. 757 e successive modificazioni, le aliquote dell’imposta sul
valore aggiunto sono ridotte, per gli anni 1973 e 1974, al sei per cento per
quelli soggetti all’aliquota del dodici per cento ed al nove per cento per
quelli soggetti all’aliquota del diciotto per cento.
(Comma soppresso).”

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Commento

L'art. 78 T.U.IVA è una norma transitoria di particolare interesse storico-economico: disciplinava l'applicazione graduale delle aliquote IVA nei settori sensibili dei generi alimentari di prima necessità e dei prodotti tessili nei primi quattro anni di vigenza dell'imposta (1973-1976). La norma, collocata nel Titolo VI «Disposizioni varie e finali» del T.U.IVA, riflette le cautele politiche con cui l'Italia introdusse il nuovo sistema IVA in sostituzione dell'IGE: per evitare un impatto inflazionistico immediato su settori sociali sensibili (alimentazione, abbigliamento), il legislatore previde una fase transitoria di aliquote inferiori a quelle definitive, con progressione temporale fino al 1976.

Il contesto economico del 1972-1973: inflazione, crisi petrolifera e cautele

L'introduzione dell'IVA il 01/01/1973 si inseriva in un contesto economico delicato. L'Italia stava entrando nella fase più drammatica della crisi petrolifera del 1973 (con embargo arabo dell'autunno 1973), che provocò un'inflazione galoppante (oltre il 10% all'anno tra il 1974 e il 1980). Il passaggio dall'IGE (aliquota mediamente 4-5% cumulativa) all'IVA (aliquota ordinaria 12% su valore aggiunto) avrebbe potuto provocare un aumento immediato dei prezzi al consumo particolarmente sensibile per i beni di prima necessità. Il legislatore, con l'art. 78, scelse la via del contenimento graduale: aliquote IVA inizialmente molto ridotte sui settori sensibili, poi progressive verso quelle definitive negli anni 1975-1976, in modo da consentire al mercato e ai consumatori di assorbire l'impatto del nuovo regime senza traumi.

Comma 1: alimentari di prima necessità esenti da IGE

Il primo comma regola la transizione per i prodotti alimentari di prima necessità che, secondo le disposizioni vigenti al 31/12/1972, erano esenti dall'IGE e dall'imposta prevista nel primo comma dell'art. 17 del R.D.L. 09/01/1940 n. 2 (conv. L. 19/06/1940 n. 762). Si trattava di una rosa di beni essenziali protetti dall'esenzione storica IGE: pane, pasta, latte, olio, alcuni cereali, frutta e verdura fresca, prodotti dell'agricoltura nazionale di base. Per tali alimentari, l'aliquota IVA era ridotta: 1% per gli anni 1973 e 1974; 3% per gli anni 1975 e 1976. La progressività 1% → 3% riflette la volontà di graduare l'introduzione del carico fiscale: nel primo biennio, l'IVA era praticamente simbolica (1%, equivalente al carico fiscale di una piccola tassa di pubblicità); nel secondo biennio, l'aliquota saliva a un livello intermedio prima di confluire nelle aliquote ordinarie. Le aliquote 1% e 3% sarebbero poi state unificate al 2% dalla L. 22/12/1980 n. 889 art. 1, e successivamente sostituite dall'aliquota del 4% dal D.L. 41/95 art. 10 (oggi vigente per i beni alimentari di prima necessità).

Comma 2: alimentari con IGE residua ≤3%

Il secondo comma regola la fattispecie analoga ma diversa dei prodotti alimentari per i quali l'IGE e la parallela imposta sull'importazione si applicano con aliquota ordinaria o condensata non superiore al 3%. Si trattava di alimenti che, pur non essendo esenti da IGE, scontavano un'aliquota molto bassa (≤3%). Per questi beni, l'aliquota IVA era ridotta al 3% per gli anni 1973 e 1974, coincidente con l'aliquota IGE pregressa, per evitare aumenti di carico nel primo biennio di transizione. Dopo il 1974, tali alimenti rientravano nelle aliquote ordinarie del nuovo regime IVA, con possibili adattamenti progressivi attraverso la legislazione successiva. Il sistema riflette la logica del «congelamento del carico fiscale pregresso» nella prima fase di transizione, con progressione successiva verso il regime definitivo.

Comma 3: prodotti tessili e legge 12/08/1957 n. 757

Il terzo comma disciplinava i prodotti tessili di cui alla L. 12 agosto 1957 n. 757 (legge sul commercio dei tessili e relativa fiscalità) e successive modificazioni. Per gli anni 1973 e 1974, le aliquote IVA erano ridotte secondo il seguente schema: (1) prodotti tessili soggetti all'aliquota ordinaria del 12%aliquota ridotta al 6%; (2) prodotti tessili soggetti all'aliquota maggiorata del 18% (originariamente prevista per i tessili di lusso) → aliquota ridotta al 9%. Anche qui, la riduzione del 50% rispetto alle aliquote definitive aveva finalità di contenimento dell'impatto inflazionistico sui prezzi dell'abbigliamento, settore industriale strategico per l'economia italiana del Made in Italy emergente. Dopo il 1974, le aliquote tessili sarebbero confluite progressivamente nelle aliquote ordinarie del sistema IVA (con riforma 1980 e successive modifiche).

L'evoluzione storica delle aliquote IVA italiane

L'art. 78 si comprende solo nel contesto dell'evoluzione delle aliquote IVA italiane dal 1973 a oggi. Le tappe principali sono: (1) 1973: aliquote 1%, 3%, 6%, 9%, 12% (ordinaria), 18% (lusso); (2) 1976: cessazione applicazione graduale art. 78; (3) 1980: L. 889/1980 unifica 1%+3% nel 2% e 6%+9% nel 8%; (4) 1982: D.L. 697/82 conv. L. 887/82 eleva 8% al 10%; (5) 1985: D.L. 853/84 conv. L. 17/85 unifica 8% e 10% in 9% dal 01/01/1985; (6) 1989: D.L. 69/89 conv. L. 154/89 art. 34 sostituisce 2% con 4% dal 01/01/1989 (livello tuttora vigente per alimentari prima necessità); (7) 1995: D.L. 41/95 conv. L. 85/95 art. 10 eleva 9% al 10%; (8) 1997: introduzione aliquota 5% per servizi sociali; (9) 2011: aliquota ordinaria sale dal 20% al 21% (D.L. 138/2011); (10) 2013: aliquota ordinaria sale dal 21% al 22% dal 01/10/2013 (D.L. 76/2013), livello attuale. Le aliquote attuali sono dunque: 4% (beni di prima necessità, pane, pasta, latte, libri scolastici), 5% (alcuni servizi sociali e sanitari, dispositivi medici), 10% (beni e servizi specifici, turismo, alimentazione fuori prima necessità), 22% (ordinaria).

Il significato sociale dell'applicazione graduale

L'art. 78 ha avuto un significato sociale rilevante nel primo periodo di vigenza dell'IVA. La gradualità delle aliquote per gli alimentari di prima necessità ha consentito alle famiglie italiane (in particolare quelle a basso reddito, più sensibili al prezzo del cibo) di assorbire progressivamente il nuovo carico fiscale senza traumi immediati. Il sistema ha contribuito a contenere, sebbene parzialmente, l'inflazione degli anni '70, particolarmente preoccupante per i ceti medio-bassi. La logica di aliquote ridotte sui beni essenziali è stata in seguito stabilizzata come principio strutturale del sistema IVA italiano: i beni di prima necessità (alimentari di base, libri, dispositivi medici, alcuni servizi sociali) godono ancora oggi delle aliquote del 4% o 5%, in deroga all'aliquota ordinaria del 22%. La continuità con la logica dell'art. 78 è dunque sostanziale, anche se la forma normativa è cambiata.

Le note dell'articolo: l'evoluzione legislativa interna

Il testo dell'art. 78 reca cinque note di sistema (N.D.R., Nota della Redazione) che ricostruiscono le modifiche normative apportate alle aliquote IVA dopo il 1976: (1) L. 889/1980 art. 1 sull'unificazione delle aliquote 1%/3% nel 2% e 6%/9% nell'8%; (2) D.L. 495/1982 (non conv.) e D.L. 697/1982 conv. L. 887/82 art. 1 sull'elevazione dell'8% al 10%; (3) D.L. 853/1984 conv. L. 17/85 art. 1 sull'unificazione di 8% e 10% nel 9% dal 01/01/1985; (4) D.L. 69/1989 conv. L. 154/89 art. 34 sulla sostituzione del 2% con il 4% dal 01/01/1989; (5) D.L. 41/1995 conv. L. 85/95 art. 10 sull'elevazione del 9% al 10%. Le note documentano che l'art. 78, pur non essendo stato formalmente modificato, ha visto le sue aliquote storiche assorbite e sostituite dalla legislazione successiva, fino a perdere ogni efficacia operativa dal 1976 in poi.

Soppressione dal 01/01/2027 e prospettive

L'art. 170 del Testo Unico 19/01/2026 n. 10 sopprime l'art. 78 dal 01/01/2027 nell'ambito della riforma Meloni Atto III in attuazione della L. 9 agosto 2023 n. 111. La soppressione è meramente formale: la norma è esaurita applicativamente dal 1976, e le sue aliquote storiche sono state sostituite dalla legislazione successiva. Il nuovo Testo Unico IVA in elaborazione non riprodurrà l'art. 78 perché non c'è una transizione graduale di aliquote da gestire come quella del 1973-1976. La struttura attuale delle aliquote (4%, 5%, 10%, 22%) sarà presumibilmente mantenuta, eventualmente con piccole modifiche dovute alla direttiva UE 2022/542 sui ridotti che ha ampliato la flessibilità degli Stati membri sull'identificazione dei beni e servizi a aliquota ridotta. Per gli operatori, l'art. 78 è oggi rilevante esclusivamente come materia storico-dottrinale e come testimonianza della prudenza politica del legislatore del 1972 nell'introduzione del nuovo sistema IVA.

Prassi e linee guida

Agenzia delle Entrate · Aliquote ridotte e agevolazioni per generi alimentari di prima necessità (DPR 633/1972, art. 78)

Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.it

Domande frequenti

Cosa disciplinava l'art. 78 T.U.IVA?

L'art. 78 era una norma transitoria sull'applicazione graduale delle aliquote IVA per i settori sensibili degli alimentari di prima necessità e dei prodotti tessili negli anni 1973-1976, in fase di passaggio dal regime IGE al regime IVA. Prevedeva aliquote IVA inizialmente ridotte (1%, 3%, 6%, 9%) per attenuare l'impatto sui prezzi al consumo nel primo periodo di vigenza dell'imposta. La gradualità era essenziale per contenere l'inflazione e tutelare le famiglie a basso reddito durante la transizione di sistema.

Perché il legislatore del 1972 introdusse aliquote IVA ridotte temporanee?

Per ragioni di contenimento dell'inflazione e tutela sociale. Il passaggio dall'IGE (aliquota cumulativa 4-5%) all'IVA (12% ordinaria) avrebbe potuto provocare aumenti significativi sui prezzi al consumo dei beni essenziali. Il contesto era aggravato dalla crisi petrolifera del 1973 che avrebbe portato l'inflazione italiana oltre il 10% annuo. La gradualità delle aliquote per alimentari di prima necessità (1% nel 1973-74, 3% nel 1975-76) e per i tessili (riduzione del 50% rispetto alle aliquote definitive) ha consentito un assorbimento progressivo del nuovo carico fiscale senza traumi sociali.

L'art. 78 è ancora applicabile nel 2026?

No, è una norma esaurita dal 1976. Le aliquote transitorie hanno cessato la loro efficacia con la fine del periodo 1973-1976, e successivamente sono state sostituite dalla legislazione: L. 889/1980 (unificazione 1%/3% nel 2% e 6%/9% nell'8%), D.L. 41/1995 (4% per alimentari di prima necessità), e così via fino all'attuale assetto delle aliquote (4%, 5%, 10%, 22%). La soppressione dal 01/01/2027 è meramente formale, di pulizia legislativa nell'ambito della riforma Meloni Atto III.

Quali sono le aliquote IVA italiane attuali sui beni alimentari?

Le aliquote attuali sono: 4% per i beni alimentari di prima necessità (pane, pasta, latte, alcuni cereali, libri, dispositivi medici); 10% per gli altri prodotti alimentari (alimentazione fuori prima necessità, bevande non alcoliche), per la ristorazione, per il turismo; 22% aliquota ordinaria per le bevande alcoliche e gli altri beni e servizi non specificamente elencati nelle aliquote ridotte. La struttura riflette la continuità con la logica dell'art. 78 di tutela dei beni essenziali, anche se nelle modalità concrete è stata sostituita dalla legislazione successiva.

Quali sono state le tappe principali dell'evoluzione delle aliquote IVA italiane?

Le tappe principali sono: 1973 aliquote 1%/3%/6%/9%/12%/18%; 1980 L. 889/80 unifica 1%+3% nel 2% e 6%+9% nell'8%; 1985 unificazione 8%+10% nel 9%; 1989 sostituzione 2% con 4%; 1995 elevazione 9% al 10%; 2011 aliquota ordinaria 20%→21%; 2013 aliquota ordinaria 21%→22% (livello attuale). Oggi: 4% beni prima necessità, 5% alcuni servizi sociali/sanitari, 10% beni e servizi specifici, 22% ordinaria. La direttiva UE 2022/542 sui ridotti ha ampliato la flessibilità degli Stati membri sull'identificazione dei beni e servizi ad aliquota ridotta.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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