Indice
- L'articolo introduce il regime speciale «del margine» per le agenzie di viaggio e turismo: le operazioni di organizzazione di pacchetti turistici (viaggi, vacanze, circuiti tutto compreso) verso un corrispettivo globale sono considerate una prestazione di servizi unica, evitando la complessa gestione separata delle singole componenti (volo, hotel, trasferimenti, escursioni).
- La base imponibile IVA è il margine: corrispettivo dovuto all'agenzia diminuito dei costi sostenuti per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da terzi a diretto vantaggio dei viaggiatori, al lordo della relativa imposta. Non è ammessa in detrazione l'IVA sui costi a diretto vantaggio dei viaggiatori (regime di non detraibilità per i ricavi-margine).
- Per le agenzie che agiscono in nome e per conto proprio ma su pacchetti organizzati da terzi, e per i mandatari senza rappresentanza, l'imposta si applica sulla differenza tra il prezzo del pacchetto turistico e il corrispettivo dovuto all'agenzia, comprensivi dell'imposta (commi 5 e 5-bis).
- Le prestazioni eseguite in tutto o in parte fuori della Comunità europea non sono soggette ad imposta a norma dell'art. 9 T.U.IVA (regime speciale extra-UE per la quota corrispondente). La fattura è emessa ex art. 21 T.U.IVA senza separata indicazione dell'imposta, con momento impositivo al pagamento integrale o all'inizio del viaggio se antecedente.
- Il comma 8-bis consente alle agenzie di optare per il regime ordinario IVA per le prestazioni di organizzazione di convegni, congressi e simili, con possibilità di detrarre l'IVA sui servizi acquistati a diretto vantaggio del cliente, opzione strategica per il segmento congressuale dove la detraibilità è economicamente vantaggiosa.
Testo dell'articoloVigente
Art. 74 ter T.U.IVA – Disposizioni per le agenzie di viaggio e turismo.
In vigore dal 01/01/2013 al 01/01/2027
Modificato da: Legge del 24/12/2012 n. 228 Articolo 1
Soppresso dal 01/01/2027 da: Testo unico del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170
Nota:Le disposizioni del presente articolo, come modificato, da ultimo, dall’art. 1, comma 330, lett. h) legge 24 dicembre 2012 n. 228, si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1 gennaio 2013.
“1. Le operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e di turismo per la organizzazione di pacchetti turistici costituiti, ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, da viaggi, vacanze, circuiti tutto compreso e connessi servizi, verso il pagamento di un corrispettivo globale sono considerate come una prestazione di servizi unica. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche qualora le suddette prestazioni siano rese dalle agenzie di viaggio e turismo tramite mandatari; le stesse disposizioni non si applicano alle agenzie di viaggio e turismo che agiscono in nome e per conto dei clienti.
2. Ai fini della determinazione dell’imposta sulle operazioni indicate nel comma 1, il corrispettivo dovuto all’agenzia di viaggi e turismo e’ diminuito dei costi sostenuti per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da terzi a diretto vantaggio dei viaggiatori, al lordo della relativa imposta.
3. Non e’ ammessa in detrazione l’imposta relativa ai costi di cui al comma 2 (1).
4. Se la differenza di cui al comma 2, per effetto di variazioni successivamente intervenute nel costo, risulta superiore a quella determinata all’atto della conclusione del contratto, la maggiore imposta e’ a carico dell’agenzia; se risulta inferiore i viaggiatori non hanno diritto al rimborso della minore imposta.
5. Per le prestazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo che agiscono in nome e per conto proprio relative a pacchetti turistici organizzati da altri soggetti e per le prestazioni dei mandatari senza rappresentanza di cui al secondo periodo del comma 1, l’imposta si applica sulla differenza, al netto dell’imposta, tra il prezzo del pacchetto turistico ed il corrispettivo dovuto all’agenzia di viaggio e turismo, comprensivi dell’imposta.
5-bis. Per le operazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo relative a prestazioni di servizi turistici effettuati da altri soggetti, che non possono essere considerati pacchetti turistici ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, qualora precedentemente acquisite nella disponibilita’ dell’agenzia, l’imposta si applica, sempreche’ dovuta, con le stesse modalita’ previste dal comma 5.
6. Se le prestazioni rese al cliente sono eseguite in tutto o in parte fuori della Comunita’ economica europea la parte della prestazione della agenzia di viaggio ad essa corrispondente non e’ soggetta ad imposta a norma dell’articolo 9.
7. Per le operazioni di cui al comma 1 deve essere emessa fattura ai sensi dell’articolo 21, senza separata indicazione dell’imposta, considerando quale momento impositivo il pagamento integrale del corrispettivo o l’inizio del viaggio o del soggiorno se antecedente. Se le operazioni sono effettuate tramite intermediari, la fattura pu essere emessa entro il mese successivo.
8. Le agenzie organizzatrici per le prestazioni di intermediazione emettono una fattura riepilogativa mensile per le provvigioni corrisposte a ciascun intermediario, da annotare nei registri di cui agli articoli 23 e 25 entro il mese successivo, inviandone copia, ai sensi e per gli effetti previsti dall’articolo 21, comma 1, quarto periodo, al rappresentante, il quale le annota ai sensi dell’articolo 23 senza la contabilizzazione della relativa imposta.
8-bis. Le agenzie di viaggi e turismo possono, per le prestazioni di organizzazione di convegni, congressi e simili, applicare il regime ordinario dell’imposta. In tali casi le agenzie di viaggi e turismo possono detrarre l’imposta dovuta o versata per i servizi da esse acquistati dai loro fornitori, se si tratta di operazioni effettuate a diretto vantaggio del cliente. Il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui diventa esigibile l’imposta per la prestazione in relazione alla quale le agenzie di viaggi e turismo optano per il regime ordinario dell’imposta. Qualora applichino sia il regime ordinario dell’imposta sia il regime speciale d’imposizione sul margine, le agenzie di viaggi e turismo devono registrare separatamente nella propria contabilita’ le operazioni che rientrano in ciascuno di tali regimi.
9. Con decreto del Ministro delle finanze, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita’ di attuazione del presente articolo.
(1) Per l’interpretazione delle disposizioni del presente comma vedasi l’art. 55 decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69.”
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In sintesi
L'art. 74-ter T.U.IVA disciplina il regime speciale «del margine» per le agenzie di viaggio e turismo, attuando in Italia gli artt. 306-310 della direttiva 2006/112/CE (TOMS, Tour Operators Margin Scheme). La norma, in vigore dal 01/01/2013 nella versione modificata dalla L. 24/12/2012 n. 228 (legge di stabilità 2013), risolve un problema strutturale del settore turistico: le agenzie acquistano da una pluralità di fornitori in diversi Paesi (compagnie aeree, hotel, autonoleggi, guide, ristoranti) e rivendono al viaggiatore un pacchetto unico a prezzo globale, rendendo praticamente impossibile applicare l'IVA secondo le regole ordinarie (territorialità per ogni componente, aliquote diverse, detrazione su singoli costi). Il regime del margine consolida tutto in un'unica prestazione tassata sul valore aggiunto effettivo dell'agenzia.
Comma 1: la prestazione di servizi unica e la nozione di pacchetto turistico
Il primo comma stabilisce il principio cardine: le operazioni effettuate dalle agenzie per l'organizzazione di pacchetti turistici verso un corrispettivo globale sono considerate una prestazione di servizi unica. La nozione di pacchetto turistico rinvia all'art. 2 D.Lgs. 17/03/1995 n. 111 (e successive modifiche, oggi rifusa nel D.Lgs. 23/05/2011 n. 79, Codice del Turismo): pacchetto turistico è la combinazione di almeno due dei seguenti servizi, organizzata e venduta a un prezzo globale, di durata superiore a 24 ore o comprensiva di una notte: (a) trasporto; (b) alloggio; (c) altri servizi turistici significativi non accessori (es. crociere, escursioni guidate, servizi sportivi). La disciplina dell'art. 74-ter si applica anche se le prestazioni sono rese tramite mandatari dell'agenzia, ma non si applica alle agenzie che agiscono in nome e per conto dei clienti (mandato con rappresentanza), per le quali si applica il regime ordinario IVA su provvigioni e rimborsi.
Comma 2-3: la determinazione del margine e l'indetraibilità dei costi
I commi 2 e 3 disciplinano la determinazione del margine imponibile. La base imponibile IVA è il corrispettivo dovuto all'agenzia diminuito dei costi sostenuti per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da terzi a diretto vantaggio dei viaggiatori, calcolati al lordo della relativa imposta. Esempio: se un'agenzia vende un pacchetto a 1.000 euro e ha sostenuto costi a diretto vantaggio del viaggiatore (volo + hotel + transfer) per 800 euro IVA inclusa, il margine imponibile è 200 euro, su cui si applica l'aliquota IVA ordinaria (22%) per estrazione: IVA = 200 × 22/122 = 36,07 euro. Conseguentemente, l'IVA a carico dell'agenzia è 36,07 euro e non 220 euro come sarebbe stato in regime ordinario. Il comma 3 introduce il principio di indetraibilità: l'imposta relativa ai costi a diretto vantaggio dei viaggiatori non è ammessa in detrazione. Si tratta di una contropartita del regime di tassazione sul margine: poiché l'IVA dei fornitori è già «assorbita» nel calcolo del margine (entra come costo lordo), non può essere ulteriormente recuperata via detrazione.
Comma 4: variazioni successive del costo
Il quarto comma regola le situazioni di variazione del costo rispetto a quanto preventivato all'atto della conclusione del contratto. Se il costo ex post risulta inferiore a quello preventivato (la differenza è quindi maggiore), la maggiore imposta è a carico dell'agenzia, che integrerà la propria liquidazione IVA. Se invece il costo ex post risulta superiore a quello preventivato (la differenza è inferiore), il viaggiatore non ha diritto al rimborso della minore imposta, non c'è restituzione di IVA al cliente perché l'imposta è stata determinata in modo finale al momento del contratto. La norma evita un sistema di micro-aggiustamenti retroattivi che sarebbe operativamente ingestibile.
Commi 5 e 5-bis: agenzie in nome proprio per pacchetti altrui e mandatari
I commi 5 e 5-bis disciplinano fattispecie di vendita indiretta. Il comma 5 riguarda le prestazioni rese dalle agenzie che agiscono in nome e per conto proprio ma relative a pacchetti turistici organizzati da altri soggetti: l'agenzia compra il pacchetto da un tour operator (es. Alpitour, Costa Crociere) e lo rivende al viaggiatore in nome proprio, con margine costituito dalla differenza tra prezzo praticato al viaggiatore e prezzo pagato al tour operator. Lo stesso regime si applica ai mandatari senza rappresentanza di cui al secondo periodo del comma 1. L'imposta si applica sulla differenza, al netto dell'imposta, tra il prezzo del pacchetto turistico e il corrispettivo dovuto all'agenzia, comprensivi dell'imposta. Il comma 5-bis estende analoga disciplina alle operazioni su prestazioni di servizi turistici non costituenti pacchetto (es. acquisto preventivo di stanze d'albergo o biglietti aerei poi rivenduti separatamente al viaggiatore), qualora precedentemente acquisite nella disponibilità dell'agenzia.
Comma 6: prestazioni extra-UE e art. 9 T.U.IVA
Il sesto comma regola le prestazioni eseguite fuori della Comunità europea (oggi UE): se le prestazioni sono eseguite in tutto o in parte fuori UE, la parte della prestazione dell'agenzia di viaggio corrispondente non è soggetta ad imposta a norma dell'art. 9 T.U.IVA sui servizi internazionali. Esempio: pacchetto Italia-Egitto-Italia con 1 settimana al Cairo: la quota di margine attribuibile alla parte extra-UE (alloggio in Egitto, transfer interni egiziani, crociera sul Nilo) è non imponibile IVA ex art. 9; quella attribuibile alla parte UE (volo aereo internazionale partita-arrivo, eventuale notte in Italia pre-volo) resta imponibile sul margine. L'agenzia deve scomporre il margine in modo proporzionale tra parte UE e parte extra-UE, secondo criteri ragionevoli (es. proporzione di durata, prezzo dei singoli servizi).
Comma 7: fattura senza separata indicazione dell'imposta
Il settimo comma regola gli obblighi di fatturazione: la fattura è emessa ai sensi dell'art. 21 T.U.IVA senza separata indicazione dell'imposta, caratteristica peculiare del regime del margine, perché l'IVA non è calcolata sul corrispettivo lordo ma sul margine non noto al cliente. La fattura espone solo il corrispettivo lordo con la dicitura «operazione in regime speciale del margine ex art. 74-ter D.P.R. 633/1972». Il momento impositivo è il pagamento integrale del corrispettivo o l'inizio del viaggio o del soggiorno se antecedente. Se le operazioni sono effettuate tramite intermediari, la fattura può essere emessa entro il mese successivo: deroga al termine ordinario di 12 giorni.
Comma 8: provvigioni degli intermediari e fattura riepilogativa mensile
Il comma 8 regola la fatturazione delle provvigioni degli intermediari (sub-agenzie, network di vendita): le agenzie organizzatrici emettono una fattura riepilogativa mensile per le provvigioni corrisposte a ciascun intermediario, da annotare nei registri ex artt. 23 e 25 T.U.IVA entro il mese successivo. Copia della fattura è inviata al rappresentante (intermediario) ai sensi dell'art. 21 c. 1 quarto periodo, il quale la annota ex art. 23 senza la contabilizzazione della relativa imposta. Si tratta di una semplificazione operativa che evita la fatturazione individuale di ogni provvigione (potenzialmente migliaia in un mese per le grandi agenzie con reti di sub-agenzie).
Comma 8-bis: opzione regime ordinario per congressi e convegni
Il comma 8-bis introduce un'opzione strategica: per le prestazioni di organizzazione di convegni, congressi e simili, le agenzie possono applicare il regime ordinario dell'imposta in luogo del regime del margine. In tal caso possono detrarre l'IVA dovuta o versata per i servizi acquistati dai loro fornitori, se si tratta di operazioni effettuate a diretto vantaggio del cliente. Il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui diventa esigibile l'imposta per la prestazione in relazione alla quale l'agenzia opta per il regime ordinario. L'opzione è particolarmente vantaggiosa per il segmento MICE (Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions): i clienti corporate sono spesso titolari di IVA e quindi capaci di detrarre l'IVA sull'intero corrispettivo, mentre nel regime del margine l'IVA è limitata alla differenza non separatamente esposta. L'agenzia che opera sia in MICE sia in turismo classico deve registrare separatamente nella propria contabilità le operazioni che rientrano in ciascuno dei due regimi.
Comma 9: decreto attuativo
Il comma 9 rinvia a decreto del Ministro delle finanze (oggi MEF) ex art. 17 c. 3 L. 400/1988 per le modalità di attuazione: il principale regolamento attuativo è il D.M. 30/07/1999 n. 340 che disciplina nel dettaglio: la determinazione del margine; la documentazione dei costi a diretto vantaggio; le scritture contabili obbligatorie; le modalità della fattura; il calcolo proporzionale per le prestazioni extra-UE; le specifiche per i mandatari senza rappresentanza; l'opzione MICE comma 8-bis. Le agenzie devono tenere registri specifici per documentare margine e costi a diretto vantaggio.
Soppressione dal 01/01/2027 e prospettive
L'art. 170 del Testo Unico 19/01/2026 n. 10 sopprime l'art. 74-ter dal 01/01/2027 nell'ambito della riforma Meloni Atto III. La disciplina sostanziale del regime del margine sarà trasposta nel nuovo Testo Unico IVA con presumibile mantenimento integrale: il regime è vincolante per l'Italia a livello europeo (artt. 306-310 direttiva 2006/112/CE) e non può essere sostituito senza modificare l'attuazione comunitaria. È probabile un riassetto sistematico con eventuale chiarificazione di profili oggetto di contenzioso (calcolo proporzionale extra-UE, opzione MICE, mandatari senza rappresentanza). Per le agenzie di viaggio la transizione 2026→2027 va monitorata con attenzione: andranno aggiornati i sistemi gestionali, i contratti con i tour operator e con i clienti, e i criteri di calcolo del margine. Il D.M. 340/1999 resterà presumibilmente in vigore o sarà sostituito da nuovo regolamento attuativo.
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Risposta a interpello
Affronta l'applicazione del regime speciale per le agenzie di viaggio e turismo di cui all'art. 74-ter, comma 5-bis, DPR 633/1972, in tema di singole prestazioni di servizi turistici acquisite preventivamente dall'agenzia. Distingue tra prestazioni in nome proprio rientranti nel regime speciale e operazioni in nome e per conto del cliente che ne restano fuori.
Circolare
Tratta gli obblighi documentali e dichiarativi delle agenzie di viaggio nel regime speciale dell'art. 74-ter DPR 633/1972, con particolare attenzione alle operazioni territorialmente rilevanti, alla determinazione della base imponibile sul margine e alla disciplina degli adempimenti contabili.
Domande frequenti
Cosa è il «regime del margine» delle agenzie di viaggio?
È il regime speciale IVA ex art. 74-ter T.U.IVA per cui le agenzie di viaggio applicano l'imposta solo sul margine, ovvero sulla differenza tra il corrispettivo ricevuto dal viaggiatore e i costi sostenuti per servizi di terzi a diretto vantaggio del viaggiatore (volo, hotel, transfer, escursioni). I costi sono considerati al lordo dell'IVA e l'imposta sui costi non è detraibile. Il regime attua in Italia gli artt. 306-310 della direttiva UE 2006/112/CE (TOMS, Tour Operators Margin Scheme) e risolve la complessità di applicare l'IVA ordinaria a servizi multi-paese e multi-fornitore.
Come si calcola l'IVA su un pacchetto turistico in regime del margine?
Esempio: agenzia vende pacchetto a 1.000 euro, sostiene costi a diretto vantaggio del viaggiatore (volo + hotel + transfer) per 800 euro IVA inclusa. Il margine imponibile è 200 euro lordi. L'IVA si calcola per estrazione al 22%: 200 × 22/122 = 36,07 euro. L'agenzia versa quindi 36,07 euro di IVA, contro 220 euro che sarebbe stato il regime ordinario sull'intero corrispettivo. La fattura espone solo il corrispettivo lordo (1.000 euro) con dicitura «operazione in regime speciale del margine ex art. 74-ter D.P.R. 633/1972» senza separata indicazione dell'imposta.
Le agenzie devono fatturare con IVA esposta sui pacchetti turistici?
No. Ai sensi del comma 7 dell'art. 74-ter, la fattura è emessa senza separata indicazione dell'imposta, caratteristica peculiare del regime del margine, perché l'IVA non è calcolata sul corrispettivo lordo ma sul margine non noto al cliente. La fattura espone il corrispettivo lordo con dicitura specifica del regime del margine. Il momento impositivo è il pagamento integrale del corrispettivo o l'inizio del viaggio se antecedente. Per le operazioni tramite intermediari la fattura può essere emessa entro il mese successivo.
Come si gestisce IVA su un pacchetto che include servizi fuori UE?
Ai sensi del comma 6 dell'art. 74-ter, se le prestazioni sono eseguite in tutto o in parte fuori UE, la quota di margine corrispondente alla parte extra-UE non è soggetta a IVA ai sensi dell'art. 9 T.U.IVA sui servizi internazionali. L'agenzia deve scomporre il margine proporzionalmente: la parte attribuibile a servizi UE resta imponibile sul margine; quella attribuibile a servizi extra-UE è non imponibile. Esempio pacchetto Italia-Egitto: la quota Egitto (alloggio Cairo, crociera Nilo) è non imponibile, la quota volo aereo e parte italiana è imponibile sul relativo margine.
L'agenzia può detrarre l'IVA sui costi per organizzare convegni?
Sì, ai sensi del comma 8-bis dell'art. 74-ter. Per l'organizzazione di convegni, congressi e simili (segmento MICE, Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions) l'agenzia può optare per il regime ordinario IVA in luogo del regime del margine, con possibilità di detrarre l'IVA sui servizi acquistati a diretto vantaggio del cliente. È un'opzione strategica vantaggiosa per il segmento corporate B2B dove i clienti sono titolari di IVA e detraggono l'imposta sull'intero corrispettivo. L'agenzia che opera sia in MICE sia in turismo classico deve registrare separatamente le operazioni dei due regimi.
Fonti consultate: 2 fontei verificate